Avvertenza:
  Il testo coordinato  qui pubblicato e' stato  redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni  sulla promulgazione delle  leggi, sull'emanazione
dei  decreti del  Presidente della  Repubblica e  sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n.  1092,  al  solo   fine  di  facilitare  la  lettura  delle
disposizioni del  decretolegge, integrate con le  modifiche apportate
dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
  Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con
caratteri corsivi.
  Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )).
  A norma dell'art.  15, comma 5, della legge 23  agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo  e ordinamento della Presidenza
del Consiglio  dei Ministri), le  modifiche apportate dalla  legge di
conversione hanno efficacia dal giorno  successivo a quello della sua
pubblicazione.
  Nella  Gazzetta  Ufficiale dell'8  marzo  1999  si procedera'  alla
ripubblicazione  del  presente   testo  coordinato,  corredato  delle
relative note.
                               Art. 1.
  1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto,  il  Ministro  della  sanita', d'intesa  con  la  Conferenza
permanente per  i rapporti  tra lo  Stato, le  regioni e  le province
autonome  di Trento  e di  Bolzano, adotta  un programma  (( su  base
nazionale ))  per la realizzazione,  in ciascuna regione  e provincia
autonoma,  in   coerenza  con  gli  obiettivi   del  Piano  sanitario
nazionale, di (( una o piu' strutture, ubicate nel territorio in modo
da consentire un'agevole accessibilita' da parte dei pazienti e delle
loro famiglie, dedicate )) all'assistenza palliativa e di supporto ((
prioritariamente  per i  pazienti  affetti  da patologia  neoplastica
terminale ))  che necessitano di  cure finalizzate ad  assicurare una
migliore qualita' della loro vita e  di quella dei loro familiari. ((
Le  suddette strutture  dovranno  essere realizzate  prioritariamente
attraverso  l'adeguamento   e  la  riconversione  di   strutture,  di
proprieta'  di aziende  sanitarie  locali o  di aziende  ospedaliere,
inutilizzate  anche parzialmente,  ovvero di  strutture che  si siano
rese  disponibili in  conseguenza della  ristrutturazione della  rete
ospedaliera di cui  all'articolo 2, comma 5, della  legge 28 dicembre
1995, n. 549, e successive modificazioni. ))
  2.  Con  atto  di  indirizzo e  coordinamento,  adottato  ai  sensi
dell'articolo 8 della legge 15 marzo  1997, n. 59, ad integrazione di
quello  approvato con  decreto del  Presi dente  della Repubblica  14
gennaio  1997, pubblicato  nel  supplemento  ordinario alla  Gazzetta
Ufficiale  n. 42  del 20  febbraio 1997,  sono stabiliti  i requisiti
strutturali,  tecnologici  ed  organizzativi minimi  per  l'esercizio
delle attivita' sanitarie da parte delle  strutture di cui al comma 1
(( nonche' le modalita' di verifica dei risultati. ))
  (( 3. Le regioni e le province autonome presentano al Ministero  ))
(( della sanita', nei termini e con le modalita' previste nel      ))
(( decreto ministeriale di adozione del programma di cui al comma  ))
(( 1, i progetti per l'attivazione o la realizzazione delle        ))
(( strutture, conformi alle indicazioni del programma medesimo e   ))
(( tali da assicurare l'integra zione delle nuove strutture e      ))
(( dell'assistenza domiciliare con le altre attivita' di           ))
(( assistenza sanitaria erogate nell'ambito della regione o della  ))
(( provincia. A tali progetti deve essere allegato un piano della  ))
(( regione o della provincia autonoma che assicuri l'integrazione  ))
(( dell'attivita' delle strutture con le altre attivita' di        ))
(( assistenza ai pazienti indicati nel comma 1, erogate            ))
(( nell'ambito della regione o della provincia auto noma. Il       ))
(( contributo finanziario a carico del bilancio dello Stato per la ))
(( realizzazione del programma di cui al comma 1 non puo' superare ))
(( l'importo di lire 155.895 milioni per l'anno 1998, di lire      ))
(( 100.616 milioni per l'anno 1999 e di lire 53.532 milioni per    ))
(( l'anno 2000.                                                    ))
(( 4. Il Ministero della sanita' valuta i progetti di cui al comma ))
(( 3 ed i piani ad essi allegati secondo i criteri stabiliti nel   ))
(( decreto di adozione del programma. La congruita' dei progetti e ))
(( dei piani ai criteri stabiliti consente alla regione di         ))
(( accedere al finanziamento del Ministero della sanita' per il    ))
(( raggiungimento dell'obiettivo di cui al comma 1.                ))
  5.  Agli  oneri  derivanti dall'attuazione  dei  precedenti  commi,
determinati  in lire  155.895 milioni,  lire 100.616  milioni e  lire
53.532 milioni, rispettivamente,  per gli anni 1998, 1999  e 2000, si
provvede  mediante  corrispon   dente  riduzione  dello  stanziamento
iscritto,  ai  fini  del bilancio  triennale  1998-2000,  nell'ambito
dell'unita' pre visionale di base  di parte capitale "Fondo speciale"
dello stato  di previsione del  Ministero del tesoro, del  bilancio e
della programmazione economica per  l'anno finanziario 1998, all'uopo
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanita'.
  6. Alle regioni  sono attribuite, in ragione  della quota capitaria
prevista  dal Piano  sanitario nazionale,  somme per  complessivi 150
miliardi  di  lire, da  destinare  all'assi  stenza domiciliare,  con
particolare   riferimento  ai   pazienti   in   fase  critica.   Alla
ripartizione  del  predetto  importo  si  provvede  con  decreto  del
Ministro del tesoro, del bilancio  e della programmazione econo mica,
di  concerto con  il Ministro  della  sanita', previa  intesa con  la
Conferenza permanente  per i rapporti fra  lo Stato, le regioni  e le
province  autonome  di Trento  e  di  Bolzano. Agli  oneri  derivanti
dall'attuazione   del   pre   sente  comma   si   provvede   mediante
corrispondente  riduzione dello  stanziamento iscritto,  ai fini  del
bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del  tesoro, del bilancio e  della programmazione economica
per l'anno  finanzia rio 1998, all'uopo  utilizzando l'accantonamento
rela  tivo  al  Ministero  della sanita'  destinato  alla  formazione
specialistica dei medici.
  7. Il  Ministro del  tesoro, del bilancio  e della  pro grammazione
economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio.