(all. 1 - art. 1)
                                                             ALLEGATO
NORME RELATIVE  ALLA PRODUZIONE, AL CONTROLLO  E ALLA CONSERVAZIONE
  DEL VACCINO VIVO, ATTENUATO, CONTRO LA VARICELLA.
  Il vaccino vivo  contro la varicella e' costituito  da un preparato
liofilo ottenuto dal  ceppo attenuato OKA di  Herpes virus varicellae
propagato in colture di cellule diploidi umane.
  Il vaccino ricostituito immediatamente prima dell'uso, con apposito
solvente, ha l'aspetto di un  liquido limpido e incolore (se contiene
un indicatore di pH, puo' apparire opportunamente colorato).
 1. Preparazione.
  La produzione del vaccino viene  effettuata partendo da un lotto di
semenza virale derivato  da un ceppo virale  caratterizzato dal punto
di  vista biologico  e  clinico, e  da  una banca  di  cellule di  un
determinato   ceppo  cellulare   sulla  cui   origine  e   successive
manipolazioni   deve  essere   fornita  documentazione   all'Istituto
superiore di sanita'.
  Il virus proveniente dalla semenza virale puo' essere propagato per
ottenere  una o  piu'  raccolte  virali da  cui  preparare un  "bulk"
destinato alla costituzione dei lotti finali.
   1.1. Substrato per la moltiplicazione del virus.
  Il  ceppo cellulare,  costituito da  cellule diploidi  umane, e  la
banca di  cellule devono essere approvati  dall'Istituto superiore di
sanita'  e  devono  essere   caratterizzati  per  origine,  identita'
(isoenzimi,   sierologia,  fingerprinting   degli  acidi   nucleici),
marcatori  genetici (HLA),  cariotipo,  caratteristiche di  crescita,
caratteristiche  morfologiche  e  vitalita' durante  il  congelamento
secondo  le  norme  della   Farmacopea  europea  e  della  Farmacopea
ufficiale italiana.
  Il ceppo cellulare  deve risultare adatto alla  crescita virale. Le
cellule  devono risultare,  in saggi  effettuati in  vivo, esenti  da
contaminanti virali avventizi e  libere da eterotrasplantabilita'. Le
colture  cellulari devono,  inoltre,  corrispondere  ai requisiti  di
sterilita' batterica e  micotica e di assenza di  micoplasmi. Anche i
liquidi di coltura delle cellule devono essere saggiati, per definire
l'assenza di agenti estranei.
  Tutti i  saggi sopradescritti  devono essere svolti  in conformita'
alla Farmacopea europea e alla Farmacopea ufficiale italiana.
  Deve essere fornita documentazione  comprovante che il siero fetale
bovino,  usato  come fattore  di  crescita  delle colture  cellulari,
corrisponda ai requisiti di sterilita' batterica e micotica e assenza
di micoplasmi e di virus bovini.
   1.2. Lotto di semenza virale.
  La sospensione di semenza  virale, impiegata nella produzione, deve
provenire dal ceppo OKA del virus della varicella, la sua origine e i
successivi passaggi devono essere documentati.
  Il virus  non dovra' in nessun  caso aver subito passaggi  in linee
continue di cellule e dovra' trovarsi  ad un numero di passaggio tale
che il  prodotto finito  non debba mai  superare il 38  . I  lotti di
semenza virale devono  essere propagati nello stesso  tipo di cellule
utilizzate per la  produzione del vaccino finale. I  lotti di semenza
virale devono essere  conservati a temperatura inferiore a  --20 C se
sono  liofilizzati  o  inferiore  a  --60   C  se  non  lo  sono.  La
propagazione del virus deve effettuarsi  con le dovute precauzioni di
asepsi  in  cellule  umane  diploidi approvate  per  l'impiego  nella
produzione  dei  vaccini. Soltanto  i  lotti  di semenza  virale  che
risultino controllati con risultati soddisfacenti per quanto riguarda
la concentrazione virale, l'identita', l'assenza di agenti estranei e
la  neurovirulenza possono  essere utilizzati  per la  produzione del
virus.  Tutti i  saggi  sopraindicati devono  essere  svolti in  modo
conforme  alle  norme della  Farmacopea  europea  e della  Farmacopea
ufficiale italiana.
   1.3. Moltiplicazione e raccolta del virus.
  Il  virus  proveniente dal  lotto  di  semenza virale  puo'  essere
propagato per  ottenere delle  singole raccolte virali  da utilizzare
per  la  preparazione  della  raccolta finale  (bulk).  Ogni  singola
raccolta di virus deve essere sottoposta a controllo.
  Possono essere  considerate singole raccolte di  sospensione virale
una o piu'  raccolte mescolate, derivanti dalla  stessa produzione di
cellule.
  Il siero di  origine animale, usato come fattore  di crescita delle
colture  cellulari,  deve essere  stato  approvato.  Non puo'  essere
utilizzato siero  di origine  umana. Il siero  stesso e  la tripsina,
usati nella preparazione, devono risultare esenti da agenti estranei.
L'indicatore di pH (rosso fenolo) e gli antibiotici consentiti devono
essere utizzzati alla concentrazione minima efficace.
  Il 5% (e non meno di 50 ml) delle colture cellulari utilizzate deve
essere conservato come coltura cellulare di controllo non infettata e
deve risultare conforme  alle norme relative alla  presenza di agenti
estranei  indicate  nella  Farmacopea   europea  e  nella  Farmacopea
ufficiale italiana.
  Le  cellule infettate  provenienti  da una  stessa raccolta  devono
essere lavate, staccate dalla superficie del supporto e mescolate. La
sospensione  cellulare deve  essere  lisata  tramite trattamento  con
ultrasuoni.
  Sulle  singole   raccolte  di   sospensione  virale,   prima  della
chiarificazione, dovranno essere effettuate le seguenti prove:
  identita'. La  prova di identita'  dovra' essere effettuata  con un
saggio di  sieroneutralizzazione su  colture cellulari, per  mezzo di
anticorpi  specifici, secondo  le  norme della  Farmacopea europea  e
della Farmacopea ufficiale italiana;
  assenza di  agenti estranei.  Il saggio  per valutare  l'assenza di
agenti  estranei   dovra'  essere  svolto  secondo   le  norme  della
Farmacopea europea e della Farmacopea ufficiale italiana;
  concentrazione  virale. Il  saggio per  valutare la  concentrazione
virale ha la finalita' di  mostrare le regolarita' della produzione e
di  determinare la  diluizione da  utilizzare nella  preparazione del
lotto finale e dovra' essere svolto secondo le norme della Farmacopea
europea e della Farmacopea ufficiale italiana.
   1.4. Sospensione madre (bulk) finale.
  La sospensione madre  finale puo' essere costituita  da una miscela
di  singole  raccolte  purche'   queste  risultino  soddisfacenti  ai
controlli di  identita', assenza di agenti  estranei e concentrazione
virale  sopradescritti. Il  preparato  deve  essere chiarificato  per
eliminare  ogni detrito  cellulare e  puo' essere  addizionato di  un
appropriato stabilizzante e diluito in modo conveniente.
  La  sospensione  virale,   dopo  chiarificazione,  deve  presentare
requisiti   soddisfacenti   per    quanto   concerne   l'assenza   di
microrganismi contaminanti.
  Controllo  di  assenza  di microrganismi  contaminanti  (saggio  di
sterilita' batterica  e micotica).  Il saggio  deve essere  svolto in
conformita'  alla  Farmacopea  europea e  alla  Farmacopea  ufficiale
italiana.
   1.5. Lotto finale.
  Il   preparato  virale   finale  (bulk)   deve  essere   aliquotato
asetticamente   in  recipienti   sterili   a   chiusura  ermetica   e
liofilizzato fino  a che il contenuto  di acqua, che non  deve essere
superiore al  3,0%, sia  tale da consentire  una buona  stabilita' al
vaccino.
  Al termine  della liofilizzazione il recipiente  deve essere chiuso
ermeticamente.
  Sul prodotto  finito ed  infialato devono  essere fatti  i seguenti
controlli:
  identita'. Il  vaccino ricostituito in modo  appropriato, mescolato
con  anticorpi specifici  contro  Herpes virus  varicellae, non  deve
essere in grado di infettare colture cellulari suscettibili;
  concentrazione  virale.  Deve  essere  valutata con  un  saggio  di
titolazione su  almeno 10  colture cellulari  per ogni  diluizione in
ragione di 4  o con una tecnica di precisione  equivalente. Il titolo
virale  va  comparato  con  quello di  un  preparato  di  riferimento
appropriato.  In  ogni caso  la  concentrazione  del virus  non  deve
risultare inferiore a 2,0X10 UFP per dose;
  sterilita'. Il vaccino ricostituito  deve soddisfare i requisiti di
sterilita' batterica e micotica conformi alle regole della Farmacopea
europea e della Farmacopea ufficiale italiana;
  contenuto  di siero  albumina bovina  (BSA). La  determinazione del
contenuto di  siero albumina bovina  deve essere eseguita  secondo le
indicazioni  della Farmacopea  europea e  della Farmacopea  ufficiale
italiana e, in ogni caso, non  deve superare la concentrazione di 0,5
g/dose  umana. Tale  saggio  puo' essere  evitato  se eseguito  sulla
sospensione madre finale con risultati soddisfacenti;
    contenuto di acqua. Non deve essere superiore al 3,0%.
 2. Conservazione e data di scadenza.
  Le condizioni  di conservazione  devono essere conformi  alle norme
della  Farmacopea  europea  e  della  Farmacopea  ufficiale  italiana
relative ai vaccini per uso umano.
  La data  di scadenza del  vaccino sara' stabilita sulla  base delle
prove di stabilita' fornite dalla ditta produttrice del vaccino.
 3. Etichette.
  Oltre  alle indicazioni  di cui  alla monografia  "Vaccini per  uso
umano"   (Farmacopea  europea   e  Farmacopea   ufficiale  italiana),
l'etichetta sul recipiente o sull'imballaggio deve riportare:
  il ceppo virale utilizzato per la preparazione del vaccino;
  il tipo  e l'origine delle  cellule utilizzate per  la preparazione
del vaccino;
    la concentrazione minima di virus;
  l'avvertimento che  il contatto tra  il vaccino e  il disinfettante
deve essere evitato;
  il periodo entro il quale il vaccino puo' essere utilizzato dopo la
ricostituzione;
  l'avvertimento che  il vaccino  non puo' essere  somministrato alle
donne in stato di gravidanza.
  4. Documentazione da inviare all'Istituto superiore di sanita'.
   4.1. Copia della domanda di cui al punto 5.1.
  4.2. Copie  dei protocolli di  tutte le operazioni di  produzione e
dei   controlli  effettuati   sulla   serie.  Nella   documentazione,
debitamente firmata dal direttore tecnico responsabile, devono essere
altresi'  precisate,  in  occasione  del  controllo  di  Stato  della
semenza, la storia  e le caratteristiche del ceppo usato  e il numero
di  passaggi  cui il  ceppo  originale  e'  stato sottoposto  per  la
preparazione della semenza.
  4.3. Copia del  verbale di prelevamento dei  campioni. Nel verbale,
munito  delle firme  del direttore  tecnico e  del medico  capo della
struttura sanitaria o di un incaricato, alla presenza del quale viene
eseguito  il prelevamento  dei  campioni, secondo  le norme  previste
dall'art.  15  del regio  decreto  18  giugno  1905, n.  407,  devono
figurare,  fra  gli  altri  dati,  il  numero  di  serie,  il  numero
complessivo   delle  dosi   costituenti  la   partita,  la   data  di
preparazione  della partita  e il  numero delle  dosi costituenti  il
campione destinato all'Istituto superiore di sanita'.
  4.4. Se  trattasi di  vaccino di  provenienza estera,  i protocolli
relativi alla  produzione ed  ai controlli effettuati,  devono essere
vistati dall'autorita' sanitaria del Paese  di origine del vaccino ed
accompagnati da  una dichiarazione giurata attestante  che il vaccino
giunto in dogana, debitamente contrassegnato da un numero progressivo
di  serie, proviene  tutto  da un'unica  partita.  Tutti i  documenti
devono esser vistati da console italiano per la circoscrizione ove si
produce il vaccino.
  4.5.  Quietanza comprovante  il versamento  a favore  dell'Istituto
superiore  di Sanita',  presso la  sezione di  tesoreria provinciale,
della somma di L. 20.000.000 per  la semenza virale; L. 5.000.000 per
ogni  serie di  sospensione madre;  L.  1.500.000 per  ogni lotto  di
prodotto finito; L. 800.000 per la convalida del titolo virale.
  4.6.  I  campioni  da  inviare all'Istituto  superiore  di  sanita'
dovranno essere: 200 ml di sospensione virale non diluita prima della
chiarificazione, 100  fiale del prodotto finito  con relativo liquido
per la ricostituzione.
  5. Documentazione da inviare  al Ministero della sanita', direzione
generale servizio farmaceutico.
  5.1. Domanda  in carta legale con  la quale viene richiesto  che il
vaccino  sia  sottoposto  a  controllo  di  Stato,  nella  quale  sia
precisato il numero di serie e  di partita del vaccino. Tale domanda,
indirizzata al Ministero della sanita', dovra' essere presentata agli
assessorati alla sanita', regionali delle province autonome di Trento
e Bolzano, tramite  le unita' sanitarie locali,  ove funzionanti. Per
la regione  Sicilia la domanda  dovra' essere presentata  agli uffici
dei medici provinciali.
  5.2. Eventuale  copia del verbale  di prelevamento dei  campioni di
cui al punto 4.3.
  6. Vaccino sottoposto a controllo di Stato con esito favorevole.
  In  base   al  risultato   favorevole  del   controllo,  comunicato
dall'Istituto  superiore di  sanita'  al Ministero  della sanita'  ed
all'autorita'  sanitaria  competente   per  territorio,  quest'ultima
provvedera' allo svincolo della serie  per la distribuzione giusta le
norme dell'art.  16 e seguenti del  regio decreto 18 giugno  1905, n.
407.