Avvertenza:
  Il testo coordinato  qui pubblicato e' stato  redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni  sulla promulgazione delle  leggi, sull'emanazione
dei  decreti del  Presidente della  Repubblica e  sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n.  1092,  al  solo   fine  di  facilitare  la  lettura  delle
disposizioni del  decretolegge, integrate con le  modifiche apportate
dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
  Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con
caratteri corsivi.
  Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni ((...)).
  A norma dell'art.  15, comma 5, della legge 23  agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo  e ordinamento della Presidenza
del Consiglio  dei Ministri), le  modifiche apportate dalla  legge di
conversione hanno efficacia dal giorno  successivo a quello della sua
pubblicazione.
  Nella  Gazzetta Ufficiale  del  3 maggio  1999  si procedera'  alla
ripubblicazione  del  presente   testo  coordinato,  corredato  delle
relative note.
                               Art. 1.
       Modifica all'articolo 5 del codice di procedura penale
           in materia di competenza della corte di assise
  1.  La  lettera a)  del  comma  1  dell'articolo  5 del  codice  di
procedura penale e' sostituita dalla seguente:
  "  a)  per i  delitti  per  i quali  la  legge  stabilisce la  pena
dell'ergastolo  o  della  reclusione  non  inferiore  nel  massimo  a
ventiquattro anni, esclusi i delitti di tentato omicidio, di rapina e
di estorsione, comunque aggravati, e i delitti previsti dall'articolo
630,  ((  primo  comma,  ))  del codice  penale  e  dal  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;".