ALLEGATO Capitolo I REQUISITI DELLE ZONE DI PRODUZIONE 1. L'ubicazione e i confini delle zone di produzione devono essere fissati dall'autorita' competente in modo da identificare le zone in cui i molluschi bivalvi vivi: a) possono essere raccolti e utilizzati per il consumo umano diretto; i molluschi bivalvi vivi provenienti da queste zone devono soddisfare i requisiti previsti al capitolo V del presente allegato; b) possono essere raccolti, ma possono essere immessi sul mercato ai fini del consumo umano soltanto dopo aver subito un trattamento in un centro di depurazione o previa stabulazione. I molluschi bivalvi vivi provenienti da queste zone non devono superare i livelli (misurati mediante la prova del numero piu' probabile in cinque provette e tre diluizioni) di 6.000 coliformi fecali per 100 g di polpa o di 4.600 E. coli per 100 g di polpa nel 90% dei campioni. Previa depurazione o stabulazione, dovranno essere soddisfatti tutti i requisiti fissati nel capitolo V del presente allegato; c) possono essere raccolti, ma possono essere immessi sul mercato soltanto previa stabulazione di lunga durata (minimo due mesi), associata o meno ad un processo di depurazione, o dopo un processo di depurazione intensivo per un periodo e con modalita' da stabilirsi secondo la procedura prevista all'art. 12 della presente direttiva, in modo da soddisfare le stesse condizioni di cui alla lettera a). I molluschi bivalvi vivi provenienti da queste zone non devono superare i livelli (misurati mediante la prova del numero piu' probabile in cinque provette e tre diluizioni) di 60.000 coliformi fecali per 100 g di polpa. 2. Gli eventuali cambiamenti dei confini delle zone di produzione e la loro chiusura temporanea o definitiva devono essere comunicati immediatamente dall'autorita' competente agli operatori interessati dalla presente direttiva, in particolare ai produttori e ai responsabili dei centri di depurazione e dei centri di spedizione. Capitolo II NORMEPER LA RACCOLTA E IL TRASPORTO DEI LOTTI VERSO UN CENTRO DI SPEDIZIONE O DI DEPURAZIONE, UNA ZONA DI STABULAZIONE O UNO STABILIMENTO DI TRASFORMAZIONE. 1. Le tecniche di raccolta utilizzate non devono arrecare danni eccessivi ai gusci o ai tessuti dei molluschi bivalvi vivi. 2. Dopo la raccolta i molluschi bivalvi vivi devono essere adeguatamente protetti da compressioni, abrasioni o vibrazioni e non devono essere esposti a temperature eccessivamente calde o fredde. 3. Le tecniche utilizzate per la raccolta, il trasporto, lo sbarco e la manipolazione dei molluschi bivalvi vivi non devono provocare una contaminazione ulteriore del prodotto, ne' una riduzione sensibile della sua qualita', ne' cambiamenti tali da comprometterne la possibilita' di depurazione, trasformazione o stabulazione. 4. Nell'intervallo tra la raccolta e lo sbarco a terra, i molluschi bivalvi vivi non devono essere immersi nuovamente in acqua che potrebbe contaminarli ulteriormente. 5. I mezzi adibiti al trasporto dei molluschi bivalvi vivi devono essere utilizzati in condizioni tali da evitare qualsiasi contaminazione ulteriore e la compressione dei gusci. Essi devono consentire uno scolo e un lavaggio adeguati. Quando i molluschi bivalvi vivi vengono trasportati in massa, per una lunga distanza, verso un centro di spedizione, un centro di depurazione, una zona di stabulazione o uno stabilimento di trasformazione, i mezzi di trasporto devono essere attrezzati in modo da garantire loro le migliori condizioni di sopravvivenza e, in particolare, devono soddisfare i requisiti di cui al capitolo IX, punto 2. (( 6. Un documento di registrazione per identificare i lotti di molluschi bivalvi vivi deve accompagnare ogni lotto durante il trasporto dalla zona di produzione al centro di spedizione, al centro di depurazione, alla zona di stabulazione o allo stabilimento di trasformazione. Il documento e' rilasciato dall'autorita' competente su richiesta del produttore. Il produttore deve compilare per ciascun lotto, in caratteri leggibili e indelebili, le sezioni pertinenti del documento di registrazione, in cui devono essere riportate le seguenti indicazioni: a) identita' e indirizzo del produttore; b) data di raccolta; c) ubicazione della zona di produzione, definita in maniera circostanziata, oppure con un numero di codice; d) status sanitario della zona di produzione come previsto al capitolo I; e) precisa indicazione della specie di molluschi bivalvi vivi e della relativa quantita'; f) numero di riconoscimento e luogo di destinazione per il confezionamento, la stabulazione, la depurazione o la trasformazione. Il documento di registrazione deve essere datato e firmato dal produttore. I documenti di registrazione devono essere numerati in maniera continua e in ordine di successione. L'autorita' competente tiene un registro in cui figurano il numero dei documenti di registrazione e il nome delle persone che raccolgono i molluschi bivalvi vivi a cui sono stati rilasciati. Il documento di registrazione deve riportare la data di consegna dello stesso al centro di spedizione, al centro di depurazione, alla zona di stabulazione o allo stabilimento di trasformazione e deve essere conservato dai responsabili dei suddetti centri, zone o stabilimenti per almeno dodici mesi. Il produttore e' ugualmente tenuto a conservare il documento per lo stesso periodo di tempo. Tuttavia se la raccolta e' effettuata da addetti del centro di spedizione, del centro di depurazione, della zona di stabulazione o dello stabilimento di trasformazione di destinazione, il documento di registrazione puo' essere sostituito da un'autorizzazione permanente di trasporto rilasciata dall'autorita' competente. Un modello standardizzato del documento di registrazione, contenente un riferimento ai vari requisiti che devono figurarvi e menzionati ai capitoli II, III e IV del presente allegato, sara' stabilito con decreto del Ministro della sanita' in conformita' a decisioni comunitarie. )) 7. Qualora venga decisa la chiusura temporanea di una zona di produzione o di stabulazione, l'autorita' competente non rilascia piu' documenti di registrazione per questa zona e sospende immediatamente la validita' di tutti i documenti di registrazione gia' rilasciati. Capitolo III NORME PER LA STABULAZIONE DEI MOLLUSCHI BIVALVI VIVI Per la stabulazione dei molluschi bivalvi vivi si devono rispettare le seguenti norme: 1) i molluschi bivalvi vivi sono stati raccolti e trasportati conformemente a quanto disposto nel capitolo II del presente allegato; 2) le tecniche di manipolazione dei molluschi bivalvi vivi destinati alla stabulazione devono permettere loro di riprendere a nutrirsi con il processo di filtrazione una volta immersi in acque naturali; 3) i molluschi bivalvi vivi non devono essere stabulati ad una densita' che ne impedisca la depurazione; 4) i molluschi bivalvi vivi sono immersi in acqua di mare nella zona di stabulazione per un periodo di tempo superiore a quello necessario perche' le percentuali di batteri fecali siano ridotte ai livelli ammessi dalla presente direttiva e tenendo conto del fatto che devono essere soddisfatti i requisiti fissati al capitolo V; 5) se necessario, l'autorita' competente stabilisce e comunica per ciascuna specie di molluschi bivalvi vivi e per ciascuna zona di stabulazione riconosciuta la temperatura minima dell'acqua per una stabulazione efficace; 6) le zone di stabulazione dei molluschi bivalvi vivi devono essere riconosciute dall'autorita' competente; i confini di tali zone devono essere chiaramente segnalati con boe, pali o altri materiali fissi; una distanza minima di 300 metri deve separare le zone di stabulazione tra di loro e queste ultime dalle zone di produzione; 7) nell'ambito della zona di stabulazione i settori devono essere ben separati per impedire che i diversi lotti si mescolino tra loro; dev'essere utilizzato il sistema "tutto dentro tutto fuori", in maniera che non sia possibile, introdurre un nuovo lotto prima che sia stata estratta la totalita' di quello precedente; 8) i responsabili delle zone di stabulazione tengono a disposizione dell'autorita' competente i registri in cui annotano regolarmente la provenienza dei molluschi bivalvi vivi, i periodi di stabulazione, i settori di stabulazione e la successiva destinazione di ciascun lotto stabulato; ((9) durante il trasporto dalla zona di stabulazione, dove sono stati raccolti, al centro di spedizione, al centro di depurazione, allo stabilimento di trasformazione riconosciuti, i lotti devono essere accompagnati da un documento di registrazione contenente in particolare, oltre alle indicazioni previste al capitolo II, punto 6, del presente allegato, l'ubicazione e il numero di riconoscimento della zona di stabulazione e l'indicazione della durata della stabulazione effettuata, nonche' qualsiasi altra indicazione necessaria per l'identificazione e la rintracciabilita' del prodotto. Tale requisito non e' necessario nel caso in cui, sia nella zona di stabulazione che nel centro di spedizione, nel centro di depurazione o nello stabilimento di trasformazione, operino gli stessi addetti.)) Capitolo IV REQUISITI PER IL RICONOSCIMENTO DEI CENTRI DI SPEDIZIONE O DI DEPURAZIONE I. Requisiti generali concernenti i fabbricati e le attrezzature. I centri non devono essere situati in zone vicine a odori sgradevoli, fumi, polveri ed altri agenti contaminanti. Le aree interessate non devono essere soggette a inondazione in seguito a normali alte maree o allo scolo delle acque delle zone circostanti. I centri devono avere almeno: 1 ) nei reparti in cui i molluschi bivalvi vivi sono manipolati o conservati: a) fabbricati o impianti solidi, concepiti e mantenuti in modo da prevenire contaminazioni dei molluschi bivalvi vivi ad opera di qualsiasi tipo rifiuti, acque luride, vapori o sudiciume e da impedire la presenza di roditori o di altri animali; b) pavimenti facili da pulire e sistemati in modo da agevolare lo scolo delle acque; c) un'area di lavoro sufficientemente vasta per l'esecuzione soddisfacente di tutte le operazioni; d) pareti resistenti e facili da pulire; e) un'illuminazione sufficiente, naturale o artificiale; 2) un numero adeguato di spogliatoi, lavabi e latrine; in prossimita' di queste ultime devono esservi sufficienti lavabi; 3) dispositivi adeguati per la pulizia di utensili, recipienti e attrezzature; 4) impianti per l'alimentazione e, se del caso, l'immagazzinamento di acqua esclusivamente potabile ai sensi della direttiva 80/778/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1980, concernente la qualita' delle acque destinate al consumo umano, o impianti per l'approvvigionamento di acqua di mare pulita. Possono essere autorizzati anche impianti di alimentazione di acqua non potabile, che non deve pero' venire a contatto diretto con i molluschi bivalvi vivi, ne' servire per lavare o disinfettare recipienti, attrezzature o dispositivi che vengono a contatto con i molluschi bivalvi vivi. Le condutture dell'acqua non potabile devono essere chiaramente distinte da quelle destinate all'acqua potabile; 5) attrezzature e strumenti o rispettive superfici che possono venire a contatto con i molluschi bivalvi vivi in materiale resistente alla corrosione e facile da pulire e da lavare ripetutamente. II. Norme igieniche generali. Si esige una perfetta pulizia e igiene da parte del personale e per quanto concerne i locali, gli impianti e le condizioni di lavoro: 1) gli addetti al trattamento o alla manipolazione di molluschi bivalvi vivi devono indossare abiti da lavoro puliti e, se del caso, guanti puliti idonei alle operazioni che devono svolgere; 2) e' fatto divieto al personale di sputare o di avere modi di comportamento che possono provocare la contaminazione dei molluschi bivalvi vivi; le persone colpite da malattia che i molluschi bivalvi vivi potrebbero trasmettere non possono accedere al lavoro e alla manipolazione di tali prodotti fintanto che non sono guarite; 3) i roditori, gli insetti e qualsiasi altro parassita devono essere distrutti e vanno presi provvedimenti per impedirne ulteriori infestazioni; gli animali domestici non devono avere accesso agli impianti; 4) i locali, le attrezzature e gli strumenti utilizzati per la manipolazione di molluschi bivalvi vivi devono essere tenuti puliti e in buono stato di manutenzione; le attrezzature e gli strumenti devono essere accuratamente puliti alla fine della giornata lavorativa e ogni qualvolta sia necessario; 5) i locali, gli strumenti e le attrezzature non devono essere adibiti ad usi diversi dalla manipolazione dei molluschi bivalvi vivi, salvo autorizzazione dell'autorita' competente; 6) i rifiuti devono essere ammassati in condizioni igieniche in un reparto separato e, se del caso, collocati in appositi contenitori coperti. I rifiuti devono essere allontanati dallo stabilimento con un'adeguata frequenza; 7) i prodotti finiti devono essere conservati sotto protezione e tenuti lontani dai reparti in cui sono manipolati altri animali diversi dai molluschi bivalvi vivi, ad esempio i crostacei. III. Norme per i centri di depurazione. Oltre alle norme di cui alle sezioni I e II, devono essere rispettate le seguenti condizioni: 1) i pavimenti e le pareti dei bacini di depurazione e dei serbatoi di acqua devono avere superfici lisce, resistenti e impermeabili e devono potersi pulire facilmente strofinandoli o utilizzando acqua in pressione; i bacini di depurazione devono avere un fondo con pendenza adeguata ed essere provvisti di canali di scolo sufficienti per il volume delle attivita'; 2) prima della depurazione i molluschi bivalvi vivi devono essere liberati dal fango con acqua potabile o acqua di mare pulita in pressione. Questo prelavaggio puo' essere effettuato anche nei bacini di depurazione prima che inizi il ciclo di depurazione; in tal caso le tubature di scolo sono lasciate aperte per tutta la fase del prelavaggio e si attende quindi il tempo necessario affinche' le vasche siano pulite quando inizia il processo di depurazione vero e proprio; 3) i bacini di depurazione devono essere alimentati con acqua di mare sufficiente per ora e per tonnellata di molluschi bivalvi vivi trattati; 4) per la depurazione dei molluschi bivalvi vivi si deve utilizzare acqua di mare pulita o resa tale mediante trattamento; la distanza tra il punto di alimentazione e le bocche di scarico delle acque reflue deve essere sufficiente ad evitare contaminazioni; il procedimento di trattamento dell'acqua di mare viene, se necessario, autorizzato dopo che l'autorita' competente ne ha accertato l'efficienza; l'acqua potabile utilizzata per preparare acqua di mare con i suoi principali componenti chimici deve essere conforme alle norme della direttiva 80/778/CEE; 5) il sistema di depurazione deve consentire che i molluschi bivalvi vivi riprendano rapidamente a nutrirsi mediante filtrazione, eliminino la contaminazione residua, non vengano ricontaminati e siano in grado, una volta depurati, di mantenere la propria vitalita' in condizioni idonee per il confezionamento, la conservazione e il trasporto prima di essere immessi sul mercato; 6) la quantita' di molluschi bivalvi vivi da depurare non deve essere superiore alla capacita' depurativa del centro; i molluschi devono essere depurati ininterrottamente per il periodo necessario al rispetto dei requisiti microbiologici fissati nel capitolo V. Tale periodo inizia dal momento in cui i molluschi bivalvi vivi collocati nel bacino sono coperti dall'acqua fino al momento in cui vengono tolti dal bacino. Il centro di depurazione deve tener conto dei dati specifici della materia prima (tipo di molluschi bivalvi, zona di provenienza, carica microbica, ecc. ) ove fosse necessario prolungare il periodo di depurazione per accertare che i molluschi bivalvi vivi siano conformi ai requisiti batteriologici di cui al capitolo V; 7) qualora un bacino di depurazione contenga diversi lotti di molluschi, gli stessi debbono essere della medesima specie e provenire da una medesima zona di produzione, ovvero da diverse zone aventi il medesimo status sanitario. Il trattamento deve estendersi in funzione del periodo richiesto dal lotto che necessita la durata di depurazione piu' lunga; 8) i contenitori in cui vengono collocati i molluschi bivalvi vivi negli impianti di depurazione devono essere costruiti in modo che l'acqua di mare possa passare; lo spessore degli strati di molluschi bivalvi vivi non deve ostacolare l'apertura dei gusci durante il processo di depurazione; 9) nel bacino di depurazione in cui sono sottoposti a risanamento molluschi bivalvi vivi non devono essere tenuti crostacei, pesci o altri animali marini; 10) al termine del ciclo di depurazione, i gusci dei molluschi bivalvi vivi devono essere accuratamente lavati con getti di acqua potabile o di acqua di mare pulita; tale operazione puo' essere eventualmente effettuata nel bacino di depurazione; l'acqua utilizzata non deve essere rimessa in circolazione; 11) i centri di depurazione devono essere dotati di un laboratorio oppure avvalersi dei servizi di un laboratorio attrezzato per controllare l'efficacia del procedimento di depurazione per mezzo di specificazioni microbiologiche. I laboratori esterni ai centri devono essere riconosciuti dall'autorita' competente; 12) i centri di depurazione registrano regolarmente: l'esito delle analisi microbiologiche delle acque dell'impianto di depurazione all'entrata nei bacini di depurazione; l'esito delle analisi microbiologiche dei molluschi bivalvi vivi prima della depurazione; l'esito delle analisi microbiologiche dei molluschi bivalvi vivi dopo la depurazione; la data e la quantita' di molluschi bivalvi vivi consegnati al centro di depurazione ed il numero del documento di registrazione; le ore di riempimento e di svuotamento degli impianti di depurazione (durata del processo di depurazione); i dati particolareggiati sulle spedizioni effettuate dopo la depurazione. Queste indicazioni devono essere complete, accurate, leggibili ed iscritte in un registro apposito tenuto a disposizione dell'autorita' competente per eventuali controlli; ((13) i centri di depurazione che inviano lotti di molluschi bivalvi vivi a centri di spedizione devono fornire un documento di registrazione contenente in particolare, oltre alle indicazioni previste al capitolo II, punto 6 del presente allegato, il numero di riconoscimento e l'indirizzo del centro di depurazione e l'indicazione della durata del processo di depurazione effettuata, le date di ingresso e uscita dal centro di depurazione nonche' qualsiasi altra indicazione necessaria per l'identificazione e la rintracciabilita' del prodotto; )) 14) ogni confezione di molluschi bivalvi vivi depurati deve essere munita di un'etichetta attestante che i molluschi sono stati depurati. IV. Norme per i centri di spedizione. 1. Oltre alle norme di cui alle sezioni I e II, i centri di spedizione devono rispettare le seguenti condizioni: a) la rifinitura non deve arrecare alcuna contaminazione al prodotto; gli impianti di rifinitura devono essere utilizzati secondo norme riconosciute dalle autorita' competenti, soprattutto per quanto riguarda i requisiti batteriologici e chimici dell'acqua di mare utilizzata negli impianti; b) negli impianti di rifinitura le attrezzature e i contenitori non devono costituire una fonte di contaminazione; c) il procedimento di cernita dei molluschi vivi non deve arrecare al prodotto ulteriori contaminazioni ne' alterazioni che possono comprometterne il trasporto o la conservazione dopo il confezionamento; d) i molluschi bivalvi vivi devono essere lavati o puliti con acqua potabile o con acqua di mare pulita in pressione; l'acqua utilizzata non deve essere rimessa in circolazione. 2. I centri di spedizione devono accettare soltanto lotti di molluschi bivalvi vivi scortati dai documenti di registrazione di cui al capitolo II, punto 6, provenienti da una zona di raccolta, da un bacino di stabulazione o da uno stabilimento di depurazione riconosciuti. 3. I centri di spedizione devono essere dotati di un laboratorio oppure avvalersi dei servizi di un laboratorio attrezzato per controllare, tra l'altro, che i molluschi siano conformi ai requisiti microbiologici previsti al capitolo V. Il laboratorio esterno al centro dev'essere riconosciuto dall'autorita' competente. Tali disposizioni non si applicano pero' ai centri di spedizione che ricevono i molluschi esclusivamente e direttamente da uno stabilimento di depurazione in cui sono stati esaminati al termine della depurazione. (( 4. I centri di spedizione devono tenere a disposizione dell'autorita' competente i seguenti dati: a) i risultati degli esami microbiologici dei molluschi bivalvi vivi provenienti da una zona di produzione riconosciuta o da una zona di stabulazione o da un centro di depurazione; b) la data e la quantita' di molluschi bivalvi vivi consegnati al centro di spedizione e i documenti di registrazione pertinenti; c) dati particolareggiati sulle spedizioni, inclusi i nomi e gli indirizzi dei destinatari, la data e la quantita' di molluschi bivalvi vivi spediti e il/i numero/i del/i documento/i di registrazione d'ingresso corrispondente/i alle spedizioni di molluschi. Tali dati devono essere classificati cronologicamente e archiviati per un periodo di almeno dodici mesi, che dovra' essere precisato dall'autorita' competente. )) 5. I centri di spedizione che si trovano a bordo dei pescherecci sono soggetti alle condizioni stabilite al punto 1, lettere b), c) e d), nonche' ai punti 3 e 4. Le condizioni fissate nella parte I e II si applicano, mutatis mutandis, a questi centri di spedizione; potranno pero' essere elaborate condizioni specifiche conformemente alla procedura prevista all'art. 12 della presente direttiva. Capitolo V REQUISITI DEI MOLLUSCHI BIVALVI VIVI I molluschi bivalvi vivi destinati al consumo umano immediato devono soddisfare i seguenti requisiti: 1) posseggono le caratteristiche visive del prodotto fresco e vitale, in particolare gusci privi di sudiciume, reazione adeguata a percussioni e livelli normali di liquido intervalvare; 2) contengono meno di 300 coliformi fecali o meno di 230 E. coli per 100 g di polpa e di liquido intervalvare, misurati mediante la prova del numero piu' probabile (in 5 provette e 3 diluizioni) o mediante qualsiasi altro procedimento batteriologico che presenti lo stesso grado di precisione; 3) non sono presenti salmonelle in 25 g di polpa; 4) non contengono sostanze tossiche o nocive di origine naturale o immesse nell'ambiente come quelle elencate nell'allegato della direttiva 79/923/CEE, in quantita' tali che l'assunzione di alimenti calcolata superi la dose giornaliera ammissibile (DGA) per l'uomo o tali da alterare il gusto dei molluschi. La commissione definisce secondo la procedura prevista all'art. 12 i metodi di analisi applicabili per il controllo dei criteri chimici e dei valori limite da rispettare; 5) il tenore massimo di nuclidi radioattivi non supera i limiti fissati dalla Comunita' per gli alimenti; 6) il tenore di veleno paralizzante ("Paralytic Shellfish Poison" - PSP) nelle parti commestibili dei molluschi (corpo intero o parti consumabili separatamente) non supera 80 microgrammi per 100 g, utilizzando il metodo di analisi biologico - se del caso associato ad un metodo chimico di ricerca della saxitossina - o qualsiasi altro metodo riconosciuto secondo la procedura prevista all'art. 12 della presente direttiva. In caso di contestazione dei risultati, il metodo di riferimento deve essere il metodo biologico; 7) i consueti metodi di analisi biologica non devono dare reazione positiva quanto alla presenza di veleno diarreogeno nelle parti commestibili dei molluschi (corpo intero o parti consumabili separatamente); ((7-bis) il tenore di "Amnesic Shellfish Poisoning" (ASP) nelle parti commestibili dei molluschi (corpo intero o parti commestibili separatamente) non deve superare i 20 microgrammi di acido domoico per grammo secondo il metodo di analisi HPLC; )) 8) se non vengono applicati metodi di routine per la ricerca di virus e se non sono state fissate norme virologiche, il controllo sanitario e' basato sul conteggio dei batteri fecali. Gli esami intesi a verificare il rispetto dei requisiti del presente capitolo devono essere eseguiti secondo metodi comprovati e scientificamente riconosciuti. Per garantire l'applicazione uniforme della presente direttiva, i piani di campionamento nonche' i metodi e le tolleranze analitiche da applicare per accertare il rispetto dei requisiti del presente capitolo sono adottati secondo la procedura di cui all'art. 12. L'efficacia dei batteri fecali indicatori e i rispettivi massimali, nonche' gli altri parametri fissati nel presente capitolo, vengono tenuti sotto costante controllo e possono essere riveduti, qualora prove scientifiche lo richiedano, secondo la procedura prevista dall'art. 12. Si applica la procedura prevista dall'art. 12 quando le prove scientifiche dimostrino che e' necessario introdurre altri controlli sanitari, oppure modificare i parametri indicati nel presente capitolo, per tutelare la salute pubblica. Capitolo VI CONTROLLO SANITARIO E SORVEGLIANZA DELLA PRODUZIONE L'autorita' competente istituisce un sistema di controllo sanitario per accertare il rispetto delle norme contenute nella presente direttiva. Tale sistema di controllo comprende: 1) la sorveglianza periodica delle zone di produzione e di stabulazione di molluschi bivalvi vivi allo scopo di: a) evitare eventuali infrazioni circa la provenienza e la destinazione dei molluschi bivalvi vivi; b) verificare i requisiti microbiologici dei molluschi bivalvi vivi relativamente alla zona di raccolta; c) verificare l'eventuale presenza di plancton tossico nelle acque di produzione e di stabulazione e di biotossine nei molluschi bivalvi vivi; d) verificare l'eventuale presenza di contaminanti chimici i cui tenori massimi autorizzati saranno stabiliti secondo la procedura prevista all'art. 12 entro il 31 dicembre 1992. Ai fini delle lettere c) e d) le autorita' competenti istituiscono piani di campionamento per controllare l'eventuale presenza di plancton tossico ad intervalli regolari o caso per caso se i periodi di raccolta sono irregolari; 2) nei piani di campionamento di cui al punto 1 si deve tener conto in particolare: a) di probabili variazioni della contaminazione fecale in ciascuna zona di produzione e di stabulazione; b) di variazioni possibili, nelle zone di produzione e di stabulazione, della presenza di plancton contenente biotossine marine; il campionamento deve essere predisposto come segue: i) sorveglianza: campionamento periodico organizzato per individuare eventuali cambiamenti di composizione del plancton contenente tossine e la sua distribuzione geografica. Qualora i dati ottenuti facciano sospettare l'accumulo di tossine nella polpa dei molluschi, si procede ad un campionamento intensivo; ii) campionamento intensivo: controllo del plancton nelle acque di coltivazione e di pesca con aumento del numero dei punti di campionamento e dei campioni, e prove di tossicita' sui molluschi piu' sensibili alla contaminazione provenienti dalla zona in questione. La commercializzazione dei molluschi di detta zona potra' essere nuovamente autorizzata soltanto dopoche' un nuovo campionamento avra' dato esito soddisfacente delle prove di tossicita'; c) della possibile contaminazione dei molluschi nella zona di produzione e di stabulazione. Quando l'esito di un piano di campionamento rivela che l'immissione sul mercato di molluschi bivalvi vivi puo' costituire un rischio per la salute dell'uomo, l'autorita' competente chiude la zona di produzione, per quanto concerne i molluschi interessati, fintanto che la situazione non si sia normalizzata; 3) analisi di laboratorio intese ad accertare il rispetto dei requisiti per il prodotto finito contenuti nel capitolo V del presente allegato. In particolare, verra' istituito un sistema di controllo per verificare che il livello delle biotossine marine non superi i limiti di sicurezza; 4) un'ispezione periodica degli stabilimenti per controllare in particolare: a) se sono sempre soddisfatte le condizioni per il riconoscimento; b) la pulizia dei locali, degli impianti, delle attrezzature nonche' l'igiene del personale; c) la manipolazione e il trattamento soddisfacenti dei molluschi bivalvi vivi; d) la corretta utilizzazione e il normale funzionamento degli impianti di depurazione o di rifinitura; e) i registri di cui al capitolo IV, punto III.12; f) l'uso appropriato dei bolli sanitari. Questi controlli possono comprendere il prelievo di campioni per analisi di laboratorio. L'esito delle analisi viene comunicato ai responsabili degli stabilimenti; 5) controlli delle condizioni di conservazione e di trasporto delle partite di molluschi bivalvi vivi. Capitolo VII CONFEZIONAMENTO 1. I molluschi bivalvi vivi devono essere confezionati in condizioni igieniche soddisfacenti. I recipienti e i contenitori: non devono alterare le caratteristiche organolettiche dei molluschi bivalvi vivi; non devono poter trasmettere ai molluschi sostanze nocive alla salute dell'uomo; devono essere sufficientemente resistenti da proteggere efficacemente i molluschi bivalvi vivi. 2. Le ostriche devono essere confezionate con la parte concava del guscio rivolta verso il basso. 3. Tutte le confezioni di molluschi vivi devono essere chiuse e restare sigillate dal momento in cui lasciano il centro di spedizione fino al momento della consegna al consumatore o al venditore al dettaglio. Capitolo VIII CONSERVAZIONE E MAGAZZINAGGIO 1. Nei locali adibiti alla conservazione, i molluschi bivalvi vivi devono essere mantenuti ad una temperatura che non pregiudichi la loro qualita' e vitalita'; le confezioni non devono venire a contatto con il pavimento, ma devono essere collocate su un piano pulito e rialzato. 2. Una volta confezionati e usciti dal centro di spedizione, i molluschi bivalvi vivi non devono essere immersi nuovamente in acqua di mare o aspersi d'acqua, tranne per quanto concerne la vendita al dettaglio operata dallo speditore stesso. Capitolo IX TRASPORTO DAL CENTRO DI SPEDIZIONE 1. Le partite di molluschi bivalvi vivi destinate al consumo umano devono essere trasportate in colli chiusi dal centro di spedizione fino al momento della vendita diretta al consumatore o al venditore al dettaglio. 2. I mezzi di trasporto utilizzati per partite di molluschi bivalvi devono presentare le seguenti caratteristiche: a) le pareti interne e qualsiasi altra parte che potrebbe venire a contatto con i molluschi bivalvi vivi devono essere in materiali resistenti alla corrosione; le pareti devono essere lisce e facili da pulire; b) devono essere adeguatamente attrezzati per proteggere efficacemente i molluschi da temperature eccessive, calde o fredde, da contaminazioni dovute a sudiciume o polveri e da danni ai gusci provocati da vibrazioni e abrasioni; d) i molluschi bivalvi vivi non devono essere trasportati con altri prodotti che potrebbero contaminarli. 3. Le partite di molluschi bivalvi vivi devono essere trasportate e distribuite per mezzo di veicoli o contenitori chiusi che mantengano i prodotti ad una temperatura tale da non alterare la loro qualita' e vitalita'. Le confezioni di molluschi bivalvi vivi non devono essere trasportate a contatto diretto con il fondo del veicolo o del contenitore, che deve essere provvisto di griglie o di altri dispositivi che impediscano tale contatto. Qualora le partite di molluschi bivalvi vivi vengano trasportate utilizzando ghiaccio, quest'ultimo deve essere stato fabbricato con acqua potabile o con acqua di mare pulita. Capitolo X BOLLATURA DELLE PARTITE 1. Tutti i colli di una partita di molluschi bivalvi vivi devono essere muniti di un bollo sanitario che consenta di identificare il centro di spedizione di provenienza in qualsiasi fase del trasporto e della distribuzione fino alla vendita al dettaglio. Fatte salve le disposizioni della direttiva n. 79/112/CEE, nel bollo devono essere riportate le seguenti indicazioni: Paese speditore; specie di molluschi bivalvi (denominazione comune e denominazione scientifica); identificazione del centro di spedizione per mezzo del numero di riconoscimento rilasciato dall'autorita' competente; data di confezionamento, indicando almeno il giorno e il mese. In deroga alla direttiva n. 79/112/CEE, la data di scadenza puo' essere sostituita dalla menzione "Questi animali devono essere vivi al momento dell'acquisto". 2. Il bollo sanitario puo' essere stampigliato sul materiale di confezionamento o apposto su un'etichetta separata, fissata al materiale di confezionamento o posta all'interno della confezione. Il bollo sanitario puo' essere anche del tipo a fissazione mediante torsione o gancio; i bolli adesivi possono essere utilizzati soltanto se sono staccabili. I bolli sanitari, di qualunque tipo siano, possono essere utilizzati una sola volta e non sono trasferibili. 3. Il bollo sanitario deve essere in materiale resistente e impermeabile e recare le indicazioni previste in caratteri leggibili, indelebili e facilmente decifrabili. 4. Una volta che ne abbia frazionato il contenuto, il venditore al dettaglio deve conservare per almeno sessanta giorni il bollo sanitario apposto su ogni partita di molluschi bivalvi vivi che non sono confezionati in colli per la vendita al minuto.