(all. 3 - art. 1)
                                                             ALLEGATO
                             Capitolo I
                 REQUISITI DELLE ZONE DI PRODUZIONE
  1. L'ubicazione e i confini  delle zone di produzione devono essere
fissati dall'autorita' competente in modo  da identificare le zone in
cui i molluschi bivalvi vivi:
  a)  possono  essere raccolti  e  utilizzati  per il  consumo  umano
diretto; i molluschi  bivalvi vivi provenienti da  queste zone devono
soddisfare i requisiti previsti al capitolo V del presente allegato;
  b) possono essere  raccolti, ma possono essere  immessi sul mercato
ai fini del consumo umano soltanto dopo aver subito un trattamento in
un centro di  depurazione o previa stabulazione.  I molluschi bivalvi
vivi  provenienti  da  queste  zone non  devono  superare  i  livelli
(misurati  mediante la  prova  del numero  piu'  probabile in  cinque
provette e  tre diluizioni) di  6.000 coliformi  fecali per 100  g di
polpa o di 4.600 E. coli per 100 g di polpa nel 90% dei campioni.
  Previa  depurazione  o  stabulazione, dovranno  essere  soddisfatti
tutti i requisiti fissati nel capitolo V del presente allegato;
  c) possono essere  raccolti, ma possono essere  immessi sul mercato
soltanto  previa  stabulazione di  lunga  durata  (minimo due  mesi),
associata o meno ad un processo di depurazione, o dopo un processo di
depurazione intensivo  per un periodo  e con modalita'  da stabilirsi
secondo la  procedura prevista all'art. 12  della presente direttiva,
in modo da soddisfare le stesse  condizioni di cui alla lettera a). I
molluschi bivalvi vivi provenienti da queste zone non devono superare
i livelli  (misurati mediante la  prova del numero piu'  probabile in
cinque provette e tre diluizioni)  di 60.000 coliformi fecali per 100
g di polpa.
  2. Gli eventuali cambiamenti dei confini delle zone di produzione e
la  loro chiusura  temporanea o  definitiva devono  essere comunicati
immediatamente dall'autorita'  competente agli  operatori interessati
dalla  presente   direttiva,  in  particolare  ai   produttori  e  ai
responsabili dei centri di depurazione e dei centri di spedizione.
                             Capitolo II
  NORMEPER LA  RACCOLTA E IL TRASPORTO  DEI LOTTI VERSO UN  CENTRO DI
SPEDIZIONE  O  DI  DEPURAZIONE,  UNA   ZONA  DI  STABULAZIONE  O  UNO
STABILIMENTO DI TRASFORMAZIONE.
  1. Le  tecniche di  raccolta utilizzate  non devono  arrecare danni
eccessivi ai gusci o ai tessuti dei molluschi bivalvi vivi.
  2.  Dopo  la  raccolta  i  molluschi  bivalvi  vivi  devono  essere
adeguatamente protetti da compressioni,  abrasioni o vibrazioni e non
devono essere esposti a temperature eccessivamente calde o fredde.
  3. Le tecniche utilizzate per  la raccolta, il trasporto, lo sbarco
e la  manipolazione dei molluschi  bivalvi vivi non  devono provocare
una  contaminazione   ulteriore  del  prodotto,  ne'   una  riduzione
sensibile della sua qualita',  ne' cambiamenti tali da comprometterne
la possibilita' di depurazione, trasformazione o stabulazione.
  4. Nell'intervallo tra la raccolta e lo sbarco a terra, i molluschi
bivalvi  vivi  non devono  essere  immersi  nuovamente in  acqua  che
potrebbe contaminarli ulteriormente.
  5. I mezzi  adibiti al trasporto dei molluschi  bivalvi vivi devono
essere   utilizzati  in   condizioni   tali   da  evitare   qualsiasi
contaminazione  ulteriore e  la compressione  dei gusci.  Essi devono
consentire  uno scolo  e  un lavaggio  adeguati.  Quando i  molluschi
bivalvi vivi  vengono trasportati in  massa, per una  lunga distanza,
verso un centro di spedizione, un  centro di depurazione, una zona di
stabulazione  o  uno  stabilimento  di  trasformazione,  i  mezzi  di
trasporto  devono essere  attrezzati  in modo  da  garantire loro  le
migliori  condizioni  di  sopravvivenza  e,  in  particolare,  devono
soddisfare i requisiti di cui al capitolo IX, punto 2.
((  6. Un documento di  registrazione  per  identificare i  lotti  di
molluschi  bivalvi  vivi  deve  accompagnare ogni  lotto  durante  il
trasporto dalla zona di produzione al centro di spedizione, al centro
di  depurazione, alla  zona di  stabulazione o  allo stabilimento  di
trasformazione. Il documento  e' rilasciato dall'autorita' competente
su richiesta del produttore. Il produttore deve compilare per ciascun
lotto, in caratteri leggibili e indelebili, le sezioni pertinenti del
documento  di  registrazione,  in  cui  devono  essere  riportate  le
seguenti indicazioni:
    a) identita' e indirizzo del produttore;
    b) data di raccolta;
  c)  ubicazione  della  zona  di  produzione,  definita  in  maniera
circostanziata, oppure con un numero di codice;
  d)  status sanitario  della  zona di  produzione  come previsto  al
capitolo I;
  e) precisa  indicazione della  specie di  molluschi bivalvi  vivi e
della relativa quantita';
  f)  numero  di  riconoscimento  e  luogo  di  destinazione  per  il
confezionamento, la stabulazione, la depurazione o la trasformazione.
  Il  documento di  registrazione deve  essere datato  e firmato  dal
produttore.
  I  documenti di  registrazione  devono essere  numerati in  maniera
continua e in ordine di  successione. L'autorita' competente tiene un
registro in cui  figurano il numero dei documenti  di registrazione e
il nome delle  persone che raccolgono i molluschi bivalvi  vivi a cui
sono stati  rilasciati. Il documento di  registrazione deve riportare
la data di  consegna dello stesso al centro di  spedizione, al centro
di  depurazione, alla  zona di  stabulazione o  allo stabilimento  di
trasformazione e deve essere conservato dai responsabili dei suddetti
centri, zone o stabilimenti per  almeno dodici mesi. Il produttore e'
ugualmente tenuto a conservare il  documento per lo stesso periodo di
tempo. Tuttavia se la raccolta e' effettuata da addetti del centro di
spedizione, del centro  di depurazione, della zona  di stabulazione o
dello stabilimento di trasformazione di destinazione, il documento di
registrazione puo' essere  sostituito da un'autorizzazione permanente
di  trasporto   rilasciata  dall'autorita'  competente.   Un  modello
standardizzato   del  documento   di  registrazione,   contenente  un
riferimento ai  vari requisiti che  devono figurarvi e  menzionati ai
capitoli  II, III  e IV  del presente  allegato, sara'  stabilito con
decreto  del  Ministro  della  sanita'  in  conformita'  a  decisioni
comunitarie. ))
  7.  Qualora venga  decisa la  chiusura  temporanea di  una zona  di
produzione  o di  stabulazione, l'autorita'  competente non  rilascia
piu'  documenti   di  registrazione   per  questa  zona   e  sospende
immediatamente  la validita'  di tutti  i documenti  di registrazione
gia' rilasciati.
                            Capitolo III
                      NORME PER LA STABULAZIONE
                     DEI MOLLUSCHI BIVALVI VIVI
  Per la stabulazione dei molluschi bivalvi vivi si devono rispettare
le seguenti norme:
  1)  i molluschi  bivalvi  vivi sono  stati  raccolti e  trasportati
conformemente  a  quanto  disposto   nel  capitolo  II  del  presente
allegato;
  2)  le  tecniche  di   manipolazione  dei  molluschi  bivalvi  vivi
destinati alla  stabulazione devono  permettere loro di  riprendere a
nutrirsi con  il processo di  filtrazione una volta immersi  in acque
naturali;
  3)  i molluschi  bivalvi vivi  non devono  essere stabulati  ad una
densita' che ne impedisca la depurazione;
  4) i  molluschi bivalvi vivi  sono immersi  in acqua di  mare nella
zona  di stabulazione  per un  periodo  di tempo  superiore a  quello
necessario perche' le percentuali di  batteri fecali siano ridotte ai
livelli ammessi  dalla presente direttiva  e tenendo conto  del fatto
che devono essere soddisfatti i requisiti fissati al capitolo V;
  5) se necessario, l'autorita'  competente stabilisce e comunica per
ciascuna  specie di  molluschi bivalvi  vivi e  per ciascuna  zona di
stabulazione riconosciuta  la temperatura  minima dell'acqua  per una
stabulazione efficace;
  6) le zone di stabulazione dei molluschi bivalvi vivi devono essere
riconosciute dall'autorita' competente; i confini di tali zone devono
essere chiaramente segnalati  con boe, pali o  altri materiali fissi;
una  distanza  minima   di  300  metri  deve  separare   le  zone  di
stabulazione tra di loro e queste ultime dalle zone di produzione;
  7) nell'ambito della  zona di stabulazione i  settori devono essere
ben separati per impedire che i  diversi lotti si mescolino tra loro;
dev'essere  utilizzato  il sistema  "tutto  dentro  tutto fuori",  in
maniera che  non sia possibile,  introdurre un nuovo lotto  prima che
sia stata estratta la totalita' di quello precedente;
  8) i responsabili delle zone di stabulazione tengono a disposizione
dell'autorita' competente i registri  in cui annotano regolarmente la
provenienza dei molluschi bivalvi vivi,  i periodi di stabulazione, i
settori di stabulazione e la successiva destinazione di ciascun lotto
stabulato;
((9) durante il trasporto dalla zona di stabulazione, dove sono stati
raccolti, al  centro di  spedizione, al  centro di  depurazione, allo
stabilimento di  trasformazione riconosciuti,  i lotti  devono essere
accompagnati  da   un  documento   di  registrazione   contenente  in
particolare, oltre alle indicazioni previste al capitolo II, punto 6,
del  presente allegato,  l'ubicazione e  il numero  di riconoscimento
della  zona  di  stabulazione  e  l'indicazione  della  durata  della
stabulazione   effettuata,   nonche'  qualsiasi   altra   indicazione
necessaria per l'identificazione e la rintracciabilita' del prodotto.
  Tale requisito non e' necessario nel caso in cui, sia nella zona di
stabulazione che nel centro di  spedizione, nel centro di depurazione
o nello stabilimento di trasformazione, operino gli stessi addetti.))
                             Capitolo IV
                   REQUISITI PER IL RICONOSCIMENTO
              DEI CENTRI DI SPEDIZIONE O DI DEPURAZIONE
  I. Requisiti generali concernenti i fabbricati e le attrezzature.
  I  centri  non  devono  essere  situati  in  zone  vicine  a  odori
sgradevoli,  fumi,  polveri ed  altri  agenti  contaminanti. Le  aree
interessate non  devono essere  soggette a  inondazione in  seguito a
normali alte maree o allo scolo delle acque delle zone circostanti.
   I centri devono avere almeno:
  1 ) nei  reparti in cui i molluschi bivalvi  vivi sono manipolati o
conservati:
  a) fabbricati o  impianti solidi, concepiti e mantenuti  in modo da
prevenire  contaminazioni  dei molluschi  bivalvi  vivi  ad opera  di
qualsiasi  tipo  rifiuti,  acque  luride, vapori  o  sudiciume  e  da
impedire la presenza di roditori o di altri animali;
  b) pavimenti facili  da pulire e sistemati in modo  da agevolare lo
scolo delle acque;
  c)  un'area  di  lavoro  sufficientemente  vasta  per  l'esecuzione
soddisfacente di tutte le operazioni;
      d) pareti resistenti e facili da pulire;
  e) un'illuminazione sufficiente, naturale o artificiale;
  2)  un  numero  adeguato  di   spogliatoi,  lavabi  e  latrine;  in
prossimita' di queste ultime devono esservi sufficienti lavabi;
  3) dispositivi  adeguati per la  pulizia di utensili,  recipienti e
attrezzature;
  4) impianti per l'alimentazione  e, se del caso, l'immagazzinamento
di acqua esclusivamente potabile  ai sensi della direttiva 80/778/CEE
del  Consiglio, del  15 luglio  1980, concernente  la qualita'  delle
acque destinate al consumo umano, o impianti per l'approvvigionamento
di acqua di mare pulita.
  Possono essere autorizzati anche impianti di alimentazione di acqua
non potabile,  che non  deve pero'  venire a  contatto diretto  con i
molluschi  bivalvi  vivi,  ne'  servire  per  lavare  o  disinfettare
recipienti, attrezzature o  dispositivi che vengono a  contatto con i
molluschi bivalvi vivi. Le  condutture dell'acqua non potabile devono
essere chiaramente distinte da quelle destinate all'acqua potabile;
  5)  attrezzature e  strumenti  o rispettive  superfici che  possono
venire  a  contatto  con  i   molluschi  bivalvi  vivi  in  materiale
resistente  alla   corrosione  e  facile   da  pulire  e   da  lavare
ripetutamente.
II. Norme igieniche generali.
  Si esige una perfetta pulizia e igiene da parte del personale e per
quanto concerne i locali, gli impianti e le condizioni di lavoro:
  1) gli  addetti al  trattamento o  alla manipolazione  di molluschi
bivalvi vivi devono indossare abiti da  lavoro puliti e, se del caso,
guanti puliti idonei alle operazioni che devono svolgere;
  2) e'  fatto divieto  al personale  di sputare o  di avere  modi di
comportamento che  possono provocare la contaminazione  dei molluschi
bivalvi vivi; le persone colpite  da malattia che i molluschi bivalvi
vivi potrebbero  trasmettere non  possono accedere  al lavoro  e alla
manipolazione di tali prodotti fintanto che non sono guarite;
  3)  i roditori,  gli  insetti e  qualsiasi  altro parassita  devono
essere distrutti e vanno  presi provvedimenti per impedirne ulteriori
infestazioni;  gli animali  domestici non  devono avere  accesso agli
impianti;
  4)  i locali,  le attrezzature  e gli  strumenti utilizzati  per la
manipolazione di molluschi bivalvi vivi devono essere tenuti puliti e
in  buono stato  di  manutenzione; le  attrezzature  e gli  strumenti
devono  essere   accuratamente  puliti   alla  fine   della  giornata
lavorativa e ogni qualvolta sia necessario;
  5)  i locali,  gli strumenti  e le  attrezzature non  devono essere
adibiti  ad usi  diversi  dalla manipolazione  dei molluschi  bivalvi
vivi, salvo autorizzazione dell'autorita' competente;
  6) i rifiuti devono essere  ammassati in condizioni igieniche in un
reparto separato  e, se del  caso, collocati in  appositi contenitori
coperti. I  rifiuti devono essere allontanati  dallo stabilimento con
un'adeguata frequenza;
  7) i  prodotti finiti devono  essere conservati sotto  protezione e
tenuti  lontani dai  reparti  in cui  sono  manipolati altri  animali
diversi dai molluschi bivalvi vivi, ad esempio i crostacei.
III. Norme per i centri di depurazione.
  Oltre  alle  norme di  cui  alle  sezioni  I  e II,  devono  essere
rispettate le seguenti condizioni:
  1) i pavimenti e le pareti dei bacini di depurazione e dei serbatoi
di acqua  devono avere superfici  lisce, resistenti e  impermeabili e
devono potersi pulire facilmente strofinandoli o utilizzando acqua in
pressione; i bacini di depurazione devono avere un fondo con pendenza
adeguata ed  essere provvisti di  canali di scolo sufficienti  per il
volume delle attivita';
  2) prima della  depurazione i molluschi bivalvi  vivi devono essere
liberati  dal fango  con acqua  potabile o  acqua di  mare pulita  in
pressione. Questo prelavaggio puo' essere effettuato anche nei bacini
di depurazione prima  che inizi il ciclo di depurazione;  in tal caso
le  tubature di  scolo sono  lasciate aperte  per tutta  la fase  del
prelavaggio  e si  attende quindi  il tempo  necessario affinche'  le
vasche siano pulite  quando inizia il processo di  depurazione vero e
proprio;
  3) i  bacini di depurazione  devono essere alimentati con  acqua di
mare sufficiente per  ora e per tonnellata di  molluschi bivalvi vivi
trattati;
  4) per la depurazione dei molluschi bivalvi vivi si deve utilizzare
acqua di  mare pulita o  resa tale mediante trattamento;  la distanza
tra il  punto di  alimentazione e  le bocche  di scarico  delle acque
reflue  deve   essere  sufficiente  ad  evitare   contaminazioni;  il
procedimento di trattamento dell'acqua  di mare viene, se necessario,
autorizzato  dopo   che  l'autorita'   competente  ne   ha  accertato
l'efficienza; l'acqua potabile utilizzata per preparare acqua di mare
con i  suoi principali componenti  chimici deve essere  conforme alle
norme della direttiva 80/778/CEE;
  5)  il  sistema di  depurazione  deve  consentire che  i  molluschi
bivalvi vivi riprendano rapidamente  a nutrirsi mediante filtrazione,
eliminino  la contaminazione  residua,  non  vengano ricontaminati  e
siano in grado, una volta depurati, di mantenere la propria vitalita'
in condizioni  idonee per il  confezionamento, la conservazione  e il
trasporto prima di essere immessi sul mercato;
  6)  la quantita'  di molluschi  bivalvi vivi  da depurare  non deve
essere superiore  alla capacita'  depurativa del centro;  i molluschi
devono essere depurati ininterrottamente per il periodo necessario al
rispetto dei  requisiti microbiologici  fissati nel capitolo  V. Tale
periodo inizia dal momento in  cui i molluschi bivalvi vivi collocati
nel bacino  sono coperti  dall'acqua fino al  momento in  cui vengono
tolti dal bacino.
  Il centro di depurazione deve  tener conto dei dati specifici della
materia prima (tipo di molluschi bivalvi, zona di provenienza, carica
microbica,  ecc. )  ove  fosse necessario  prolungare  il periodo  di
depurazione per accertare che i molluschi bivalvi vivi siano conformi
ai requisiti batteriologici di cui al capitolo V;
  7)  qualora un  bacino  di depurazione  contenga  diversi lotti  di
molluschi,  gli  stessi  debbono   essere  della  medesima  specie  e
provenire da una medesima zona  di produzione, ovvero da diverse zone
aventi il  medesimo status sanitario. Il  trattamento deve estendersi
in funzione del  periodo richiesto dal lotto che  necessita la durata
di depurazione piu' lunga;
  8) i contenitori in cui  vengono collocati i molluschi bivalvi vivi
negli impianti  di depurazione  devono essere  costruiti in  modo che
l'acqua di mare possa passare;  lo spessore degli strati di molluschi
bivalvi  vivi non  deve ostacolare  l'apertura dei  gusci durante  il
processo di depurazione;
  9) nel bacino  di depurazione in cui sono  sottoposti a risanamento
molluschi bivalvi  vivi non devono  essere tenuti crostacei,  pesci o
altri animali marini;
  10)  al termine  del ciclo  di depurazione,  i gusci  dei molluschi
bivalvi vivi  devono essere accuratamente  lavati con getti  di acqua
potabile  o di  acqua di  mare  pulita; tale  operazione puo'  essere
eventualmente   effettuata  nel   bacino   di  depurazione;   l'acqua
utilizzata non deve essere rimessa in circolazione;
  11) i centri di depurazione  devono essere dotati di un laboratorio
oppure  avvalersi  dei  servizi  di  un  laboratorio  attrezzato  per
controllare l'efficacia del procedimento  di depurazione per mezzo di
specificazioni microbiologiche. I laboratori esterni ai centri devono
essere riconosciuti dall'autorita' competente;
    12) i centri di depurazione registrano regolarmente:
  l'esito delle analisi microbiologiche  delle acque dell'impianto di
depurazione all'entrata nei bacini di depurazione;
  l'esito delle  analisi microbiologiche  dei molluschi  bivalvi vivi
prima della depurazione;
  l'esito delle  analisi microbiologiche  dei molluschi  bivalvi vivi
dopo la depurazione;
  la  data e  la quantita'  di molluschi  bivalvi vivi  consegnati al
centro di depurazione ed il numero del documento di registrazione;
  le  ore  di   riempimento  e  di  svuotamento   degli  impianti  di
depurazione (durata del processo di depurazione);
  i  dati  particolareggiati  sulle  spedizioni  effettuate  dopo  la
depurazione.
  Queste indicazioni  devono essere complete, accurate,  leggibili ed
iscritte in un registro apposito tenuto a disposizione dell'autorita'
competente per eventuali controlli;
((13) i centri di depurazione  che inviano lotti di molluschi bivalvi
vivi  a  centri   di  spedizione  devono  fornire   un  documento  di
registrazione  contenente  in  particolare,  oltre  alle  indicazioni
previste al capitolo II, punto 6  del presente allegato, il numero di
riconoscimento   e   l'indirizzo   del  centro   di   depurazione   e
l'indicazione della durata del processo di depurazione effettuata, le
date di ingresso e uscita dal centro di depurazione nonche' qualsiasi
altra   indicazione    necessaria   per   l'identificazione    e   la
rintracciabilita' del prodotto; ))
  14) ogni confezione di molluschi  bivalvi vivi depurati deve essere
munita  di  un'etichetta  attestante   che  i  molluschi  sono  stati
depurati.
IV. Norme per i centri di spedizione.
  1.  Oltre alle  norme di  cui  alle sezioni  I  e II,  i centri  di
spedizione devono rispettare le seguenti condizioni:
  a)  la  rifinitura  non  deve  arrecare  alcuna  contaminazione  al
prodotto; gli impianti di rifinitura devono essere utilizzati secondo
norme riconosciute dalle autorita' competenti, soprattutto per quanto
riguarda  i requisiti  batteriologici  e chimici  dell'acqua di  mare
utilizzata negli impianti;
  b) negli impianti di rifinitura le attrezzature e i contenitori non
devono costituire una fonte di contaminazione;
  c) il procedimento di cernita  dei molluschi vivi non deve arrecare
al  prodotto ulteriori  contaminazioni  ne'  alterazioni che  possono
comprometterne   il   trasporto   o    la   conservazione   dopo   il
confezionamento;
  d) i molluschi bivalvi vivi devono essere lavati o puliti con acqua
potabile o con acqua di  mare pulita in pressione; l'acqua utilizzata
non deve essere rimessa in circolazione.
  2.  I  centri di  spedizione  devono  accettare soltanto  lotti  di
molluschi bivalvi vivi scortati dai documenti di registrazione di cui
al capitolo II,  punto 6, provenienti da una zona  di raccolta, da un
bacino  di   stabulazione  o  da  uno   stabilimento  di  depurazione
riconosciuti.
  3. I  centri di spedizione  devono essere dotati di  un laboratorio
oppure  avvalersi  dei  servizi  di  un  laboratorio  attrezzato  per
controllare, tra l'altro, che i molluschi siano conformi ai requisiti
microbiologici  previsti al  capitolo  V. Il  laboratorio esterno  al
centro dev'essere riconosciuto dall'autorita' competente.
  Tali disposizioni  non si applicano  pero' ai centri  di spedizione
che  ricevono  i  molluschi  esclusivamente  e  direttamente  da  uno
stabilimento di  depurazione in cui  sono stati esaminati  al termine
della depurazione.
((  4. I  centri   di   spedizione  devono   tenere  a   disposizione
dell'autorita' competente i seguenti dati:
  a)  i risultati  degli esami  microbiologici dei  molluschi bivalvi
vivi provenienti da una zona di produzione riconosciuta o da una zona
di stabulazione o da un centro di depurazione;
  b) la data  e la quantita' di molluschi bivalvi  vivi consegnati al
centro di spedizione e i documenti di registrazione pertinenti;
  c) dati  particolareggiati sulle spedizioni,  inclusi i nomi  e gli
indirizzi  dei  destinatari, la  data  e  la quantita'  di  molluschi
bivalvi   vivi  spediti   e  il/i   numero/i  del/i   documento/i  di
registrazione   d'ingresso   corrispondente/i  alle   spedizioni   di
molluschi.
  Tali dati devono essere  classificati cronologicamente e archiviati
per un  periodo di  almeno dodici mesi,  che dovra'  essere precisato
dall'autorita' competente. ))
  5. I  centri di spedizione che  si trovano a bordo  dei pescherecci
sono soggetti alle condizioni stabilite al punto 1, lettere b), c)  e
d),  nonche'  ai punti 3   e 4. Le condizioni fissate nella parte I e
II si   applicano,    mutatis  mutandis,    a    questi  centri    di
spedizione;  potranno pero'  essere  elaborate condizioni  specifiche
conformemente  alla procedura  prevista  all'art.  12 della  presente
direttiva.
                             Capitolo V
                REQUISITI DEI MOLLUSCHI BIVALVI VIVI
  I  molluschi  bivalvi vivi  destinati  al  consumo umano  immediato
devono soddisfare i seguenti requisiti:
  1)  posseggono  le caratteristiche  visive  del  prodotto fresco  e
vitale, in particolare gusci privi  di sudiciume, reazione adeguata a
percussioni e livelli normali di liquido intervalvare;
  2) contengono  meno di 300 coliformi  fecali o meno di  230 E. coli
per 100  g di polpa e  di liquido intervalvare, misurati  mediante la
prova del  numero piu'  probabile (in  5 provette  e 3  diluizioni) o
mediante qualsiasi altro procedimento  batteriologico che presenti lo
stesso grado di precisione;
    3) non sono presenti salmonelle in 25 g di polpa;
  4) non contengono sostanze tossiche  o nocive di origine naturale o
immesse  nell'ambiente  come   quelle  elencate  nell'allegato  della
direttiva 79/923/CEE, in quantita'  tali che l'assunzione di alimenti
calcolata superi la  dose giornaliera ammissibile (DGA)  per l'uomo o
tali da alterare il gusto dei molluschi.
  La commissione definisce secondo  la procedura prevista all'art. 12
i metodi di analisi applicabili  per il controllo dei criteri chimici
e dei valori limite da rispettare;
  5) il  tenore massimo  di nuclidi radioattivi  non supera  i limiti
fissati dalla Comunita' per gli alimenti;
  6) il tenore di veleno paralizzante ("Paralytic Shellfish Poison" -
PSP) nelle  parti commestibili  dei molluschi  (corpo intero  o parti
consumabili  separatamente)  non supera  80  microgrammi  per 100  g,
utilizzando il metodo di analisi biologico - se del caso associato ad
un metodo  chimico di ricerca  della saxitossina - o  qualsiasi altro
metodo riconosciuto  secondo la procedura prevista  all'art. 12 della
presente direttiva.
  In caso  di contestazione dei  risultati, il metodo  di riferimento
deve essere il metodo biologico;
  7) i consueti metodi di  analisi biologica non devono dare reazione
positiva  quanto  alla presenza  di  veleno  diarreogeno nelle  parti
commestibili  dei   molluschi  (corpo  intero  o   parti  consumabili
separatamente);
((7-bis) il tenore di "Amnesic Shellfish Poisoning" (ASP) nelle parti
commestibili  dei  molluschi  (corpo   intero  o  parti  commestibili
separatamente) non  deve superare i  20 microgrammi di  acido domoico
per grammo secondo il metodo di analisi HPLC; ))
  8) se  non vengono applicati  metodi di  routine per la  ricerca di
virus e  se non  sono state fissate  norme virologiche,  il controllo
sanitario e' basato sul conteggio dei batteri fecali.
  Gli  esami  intesi  a  verificare il  rispetto  dei  requisiti  del
presente capitolo devono essere  eseguiti secondo metodi comprovati e
scientificamente riconosciuti.
  Per garantire  l'applicazione uniforme della presente  direttiva, i
piani di campionamento nonche' i metodi e le tolleranze analitiche da
applicare  per  accertare  il  rispetto dei  requisiti  del  presente
capitolo sono adottati secondo la procedura di cui all'art. 12.
  L'efficacia dei batteri fecali indicatori e i rispettivi massimali,
nonche' gli  altri parametri  fissati nel presente  capitolo, vengono
tenuti sotto  costante controllo  e possono essere  riveduti, qualora
prove  scientifiche  lo  richiedano, secondo  la  procedura  prevista
dall'art. 12.
  Si  applica la  procedura  prevista dall'art.  12  quando le  prove
scientifiche dimostrino che e'  necessario introdurre altri controlli
sanitari,  oppure  modificare  i   parametri  indicati  nel  presente
capitolo, per tutelare la salute pubblica.
                             Capitolo VI
                         CONTROLLO SANITARIO
                   E SORVEGLIANZA DELLA PRODUZIONE
  L'autorita' competente istituisce un sistema di controllo sanitario
per  accertare  il  rispetto  delle norme  contenute  nella  presente
direttiva. Tale sistema di controllo comprende:
  1)  la  sorveglianza  periodica  delle  zone  di  produzione  e  di
stabulazione di molluschi bivalvi vivi allo scopo di:
  a)  evitare   eventuali  infrazioni  circa  la   provenienza  e  la
destinazione dei molluschi bivalvi vivi;
  b) verificare i requisiti microbiologici dei molluschi bivalvi vivi
relativamente alla zona di raccolta;
  c) verificare l'eventuale presenza  di plancton tossico nelle acque
di produzione e di stabulazione e di biotossine nei molluschi bivalvi
vivi;
  d) verificare  l'eventuale presenza  di contaminanti chimici  i cui
tenori  massimi autorizzati  saranno stabiliti  secondo la  procedura
prevista all'art. 12 entro il 31 dicembre 1992.
  Ai fini delle lettere c)  e d) le autorita' competenti istituiscono
piani  di  campionamento  per  controllare  l'eventuale  presenza  di
plancton tossico ad intervalli regolari o  caso per caso se i periodi
di raccolta sono irregolari;
  2) nei piani di campionamento di cui al punto 1 si deve tener conto
in particolare:
  a) di probabili variazioni  della contaminazione fecale in ciascuna
zona di produzione e di stabulazione;
  b)  di  variazioni  possibili,  nelle   zone  di  produzione  e  di
stabulazione,  della  presenza   di  plancton  contenente  biotossine
marine; il campionamento deve essere predisposto come segue:
  i)   sorveglianza:   campionamento    periodico   organizzato   per
individuare  eventuali  cambiamenti   di  composizione  del  plancton
contenente tossine e la sua  distribuzione geografica. Qualora i dati
ottenuti facciano  sospettare l'accumulo  di tossine nella  polpa dei
molluschi, si procede ad un campionamento intensivo;
  ii) campionamento intensivo: controllo  del plancton nelle acque di
coltivazione  e  di  pesca  con  aumento  del  numero  dei  punti  di
campionamento e  dei campioni,  e prove  di tossicita'  sui molluschi
piu'  sensibili   alla  contaminazione  provenienti  dalla   zona  in
questione.
  La commercializzazione  dei molluschi  di detta zona  potra' essere
nuovamente autorizzata soltanto dopoche' un nuovo campionamento avra'
dato esito soddisfacente delle prove di tossicita';
  c)  della  possibile contaminazione  dei  molluschi  nella zona  di
produzione e di stabulazione.
  Quando l'esito di un piano di campionamento rivela che l'immissione
sul mercato di molluschi bivalvi  vivi puo' costituire un rischio per
la  salute  dell'uomo,  l'autorita'  competente  chiude  la  zona  di
produzione, per quanto concerne i molluschi interessati, fintanto che
la situazione non si sia normalizzata;
  3)  analisi di  laboratorio  intese ad  accertare  il rispetto  dei
requisiti  per  il  prodotto  finito contenuti  nel  capitolo  V  del
presente  allegato. In  particolare, verra'  istituito un  sistema di
controllo per verificare  che il livello delle  biotossine marine non
superi i limiti di sicurezza;
  4)  un'ispezione periodica  degli stabilimenti  per controllare  in
particolare:
  a) se sono sempre soddisfatte le condizioni per il riconoscimento;
  b)  la  pulizia  dei  locali, degli  impianti,  delle  attrezzature
nonche' l'igiene del personale;
  c) la  manipolazione e  il trattamento soddisfacenti  dei molluschi
bivalvi vivi;
  d)  la  corretta utilizzazione  e  il  normale funzionamento  degli
impianti di depurazione o di rifinitura;
      e) i registri di cui al capitolo IV, punto III.12;
      f) l'uso appropriato dei bolli sanitari.
  Questi controlli  possono comprendere  il prelievo di  campioni per
analisi  di laboratorio.  L'esito delle  analisi viene  comunicato ai
responsabili degli stabilimenti;
  5) controlli delle condizioni di conservazione e di trasporto delle
partite di molluschi bivalvi vivi.
                            Capitolo VII
                           CONFEZIONAMENTO
  1.  I   molluschi  bivalvi  vivi  devono   essere  confezionati  in
condizioni igieniche soddisfacenti.
   I recipienti e i contenitori:
  non devono alterare le caratteristiche organolettiche dei molluschi
bivalvi vivi;
  non  devono poter  trasmettere  ai molluschi  sostanze nocive  alla
salute dell'uomo;
  devono   essere    sufficientemente   resistenti    da   proteggere
efficacemente i molluschi bivalvi vivi.
  2. Le ostriche devono essere  confezionate con la parte concava del
guscio rivolta verso il basso.
  3. Tutte  le confezioni  di molluschi vivi  devono essere  chiuse e
restare sigillate dal momento in cui lasciano il centro di spedizione
fino  al momento  della consegna  al  consumatore o  al venditore  al
dettaglio.
                            Capitolo VIII
                    CONSERVAZIONE E MAGAZZINAGGIO
  1. Nei locali adibiti alla  conservazione, i molluschi bivalvi vivi
devono essere  mantenuti ad  una temperatura  che non  pregiudichi la
loro qualita' e vitalita'; le confezioni non devono venire a contatto
con il  pavimento, ma devono  essere collocate  su un piano  pulito e
rialzato.
  2.  Una volta  confezionati e  usciti dal  centro di  spedizione, i
molluschi bivalvi vivi non devono  essere immersi nuovamente in acqua
di mare o  aspersi d'acqua, tranne per quanto concerne  la vendita al
dettaglio operata dallo speditore stesso.
                             Capitolo IX
                 TRASPORTO DAL CENTRO DI SPEDIZIONE
  1. Le partite di molluschi  bivalvi vivi destinate al consumo umano
devono essere  trasportate in colli  chiusi dal centro  di spedizione
fino al momento  della vendita diretta al consumatore  o al venditore
al dettaglio.
  2. I mezzi di trasporto utilizzati per partite di molluschi bivalvi
devono presentare le seguenti caratteristiche:
  a) le pareti interne e qualsiasi  altra parte che potrebbe venire a
contatto  con i  molluschi bivalvi  vivi devono  essere in  materiali
resistenti alla corrosione; le pareti devono essere lisce e facili da
pulire;
  b)   devono   essere   adeguatamente  attrezzati   per   proteggere
efficacemente i  molluschi da temperature eccessive,  calde o fredde,
da contaminazioni  dovute a sudiciume o  polveri e da danni  ai gusci
provocati da vibrazioni e abrasioni;
  d) i molluschi bivalvi vivi non devono essere trasportati con altri
prodotti che potrebbero contaminarli.
  3. Le partite di molluschi bivalvi vivi devono essere trasportate e
distribuite per mezzo di veicoli  o contenitori chiusi che mantengano
i prodotti ad una temperatura tale da non alterare la loro qualita' e
vitalita'. Le confezioni di molluschi  bivalvi vivi non devono essere
trasportate  a  contatto diretto  con  il  fondo  del veicolo  o  del
contenitore,  che  deve  essere  provvisto  di  griglie  o  di  altri
dispositivi  che impediscano  tale  contatto. Qualora  le partite  di
molluschi  bivalvi  vivi  vengano trasportate  utilizzando  ghiaccio,
quest'ultimo deve  essere stato fabbricato  con acqua potabile  o con
acqua di mare pulita.
                             Capitolo X
                       BOLLATURA DELLE PARTITE
  1. Tutti  i colli di una  partita di molluschi bivalvi  vivi devono
essere muniti di  un bollo sanitario che consenta  di identificare il
centro di spedizione di provenienza in qualsiasi fase del trasporto e
della distribuzione  fino alla vendita  al dettaglio. Fatte  salve le
disposizioni della  direttiva n. 79/112/CEE, nel  bollo devono essere
riportate le seguenti indicazioni:
    Paese speditore;
  specie di  molluschi bivalvi (denominazione comune  e denominazione
scientifica);
  identificazione del  centro di spedizione  per mezzo del  numero di
riconoscimento rilasciato dall'autorita' competente;
  data di confezionamento, indicando almeno il giorno e il mese.
  In deroga  alla direttiva n.  79/112/CEE, la data di  scadenza puo'
essere sostituita  dalla menzione "Questi animali  devono essere vivi
al momento dell'acquisto".
  2. Il  bollo sanitario  puo' essere  stampigliato sul  materiale di
confezionamento  o  apposto  su  un'etichetta  separata,  fissata  al
materiale di confezionamento o posta all'interno della confezione. Il
bollo  sanitario puo'  essere anche  del tipo  a fissazione  mediante
torsione o gancio; i bolli adesivi possono essere utilizzati soltanto
se  sono  staccabili. I  bolli  sanitari,  di qualunque  tipo  siano,
possono essere utilizzati una sola volta e non sono trasferibili.
  3.  Il  bollo  sanitario  deve essere  in  materiale  resistente  e
impermeabile e recare le indicazioni previste in caratteri leggibili,
indelebili e facilmente decifrabili.
  4. Una volta che ne abbia  frazionato il contenuto, il venditore al
dettaglio  deve  conservare  per  almeno  sessanta  giorni  il  bollo
sanitario apposto su  ogni partita di molluschi bivalvi  vivi che non
sono confezionati in colli per la vendita al minuto.