IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 448, in materia di disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno; Visto il decreto ministeriale del 20 ottobre 1995, n. 527, concernente le modalita' e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese, come modificato ed integrato dal decreto ministeriale del 31 luglio 1997, n. 319; Visto l'art. 9, comma 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che estende le agevolazioni della legge n. 448/1992 alle imprese operanti nel settore turisticoalberghiero e rimanda a specifiche direttive la fissazione, in particolare, delle attivita' e delle iniziative ammissibili, dei meccanismi di valutazione delle domande e dei criteri per la formazione di specifiche graduatorie; Visto il decreto ministeriale del 20 luglio 1998 con il quale il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha emanato le predette direttive; Visto il decreto ministeriale del 19 marzo 1999 con il quale, viste le proposte avanzate dalle regioni e le successive determinazioni concordate con le regioni medesime in merito alla valutazione della compatibilita' delle proposte stesse con lo sviluppo complessivo di tutte le altre aree interessate e con le disposizioni del decreti ministeriali n. 527/1995 e del 20 luglio 1998 e successive modifiche e integrazioni, sono state indicate le ulteriori attivita' ammissibili e le priorita' regionali di cui all'art. 4, comma 3, del citato decreto ministeriale 20 luglio 1998; Visto il decreto ministeriale del 19 marzo 1999 con il quale sono stati fissati dal 15 aprile al 15 maggio 1999 i termini di presentazione delle domande per le imprese operanti nel settore turisticoalberghiero per il 1999; Viste le note del 12 aprile 1999 della regione Sardegna e del 14 aprile 1999 della regione Campania con le quali vengono segnalati alcuni errori materiali contenuti nelle proprie proposte assunte a base del citato decreto ministeriale del 19 marzo 1999 e viene richiesta la conseguente modifica di quest'ultimo; Considerato che i suddetti errori concernono, per entrambi le regioni, le priorita' ed i relativi punteggi e, in particolare, quello segnalato dalla regione Sardegna riguarda, per tutte le attivita' ammissibili, il mancato inserimento, con pari punteggio, della tipologia di ammodernamento tra quelle di riconversione, trasferimento e riattivazione, mentre quello della regione Campania concerne l'attribuzione di zero punti anziche' diciotto alle strutture complementari del punto E dell'area 6 di cui alla propria delibera di giunta n. 253 del 12 febbraio 1999; Ritenuto di poter accogliere le suddette richieste in quanto formulate prima dell'apertura dei termini di presentazione delle domande; Decreta: Articolo unico I punteggi relativi alle priorita' per l'indicatore di cui all'art. 6, comma 4, lettera a), punto 4, del decreto ministeriale n. 527/1995 e successive modifiche e integrazioni delle regioni Sardegna e Campania, utili per le domande del settore turisticoalberghiero presentate entro il 1999, gia' riportate nell'allegato al decreto ministeriale del 19 marzo 1999, sono annullati e sostituiti, per le motivazioni riportate nelle premesse, da quelli di cui all'allegato al presente decreto, ferme restando le ulteriori attivita' ammissibili relative a dette regioni nonche' i punteggi e le ulteriori attivita' ammissibili delle altre regioni di cui al citato allegato al decreto ministeriale del 19 marzo 1999. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 aprile 1999 Il Ministro: Bersani