IL DIRETTORE GENERALE della previdenza e assistenza sociale Visto il comma 15 dell'art. 9-quinquies della legge 28 novembre 1996, n. 608, il quale stabilisce che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su conforme parere della commissione centrale per la riscossione unificata dei contributi in agricoltura, previa proposta delle commissioni provinciali della manodopera agricola, formulata tenuto conto delle caratteristiche fisiche del territorio, dei modi correnti di coltivazione dei terreni nonche' delle consuetudini locali, determina per ciascuna provincia, con proprio decreto, i valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame; Visto l'art. 9-quinquies, commi 11, 12, 13, 14, 16, 17 e 18 della legge 28 novembre 1996, n. 608, concernente l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro prestate dai lavoratori di cui all'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334; Visto il decreto ministeriale 4 settembre 1973 con il quale e' stata approvata la deliberazione del 12 marzo 1973 della commissione provinciale per la manodopera agricola di Aosta; Considerato che la locale commissione provinciale per la manodopera agricola di cui all'art. 4 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito con modifiche nella legge 11 marzo 1970, n. 83, non ha provveduto alla revisione dei valori medi per ettaro coltura e per ciascun capo di bestiame, di cui al comma 15 dell'art. 9-quinquies, legge n. 608/1996, precedentemente approvati con il predetto decreto ministeriale; Visto il comma 17 dell'art. 9-quinquies della legge 28 novembre 1996, n. 608, che dispone che in caso di mancato invio, entro la data prevista dal suddetto articolo, delle proposte delle commissioni provinciale per la manodopera agricola, si provveda con il solo parere della commissione centrale; Visto il conforme parere della commissione centrale di cui all'art. 9-sexies, comma 5, della legge 28 novembre 1996, n. 608; Decreta: I valori medi di impiego di manodopera, per la singola coltura e per ciascun capo di bestiame nella provincia di Aosta, sono determinati nelle misure indicate nell'allegata tabella secondo la proposta contenuta nella deliberazione datata 13 gennaio 1998 della commissione centrale, ai sensi dell'art. 9-quinquies, comma 17, della legge 28 novembre 1996, n. 608. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 aprile 1999 Il direttore generale: Daddi