IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 16, recante misure urgenti in materia di prestazioni integrative erogate dal Servizio sanitario nazionale, convertito in legge, con modificazioni, con legge 25 marzo 1982, n. 98, con il quale sono stati disciplinati, sino all'approvazione del Piano sanitario nazionale, gli speciali regimi termali INPS e INAIL; Visto in particolare, il terz'ultimo alinea della lettera a) dell'art. 1 del decreto-legge sopra citato in forza del quale il Ministero della sanita' deve annualmente emanare con proprio decreto, sentiti l'INPS e l'INAIL, le disposizioni necessarie per il coordinamento dell'attivita' sanitaria e amministrativa ai fini della erogazione delle prestazioni idrotermali e di quelle economiche accessorie agli assicurati dei predetti Istituti; Visto l'art. 16 della legge 30 dicembre 1991, n. 412; Visti i propri decreti del 12 agosto 1992 e del 27 aprile 1993 concernenti le patologie che possono trovare reale beneficio dalle cure termali e gli strumenti di controllo per evitare abusi; Visto il proprio decreto del 15 dicembre 1994 recante: "Modificazioni all'elenco delle patologie che possono trovare reale beneficio dalle cure termali e proroga della sua validita'"; Visto il proprio decreto del 20 marzo 1998 recante: "Proroga del termine per la revisione dell'elenco delle patologie che possono trovare tale beneficio dalle cure termali"; Visto il proprio decreto in data 10 marzo 1998, con il quale e' stata disciplinata la materia relativamente a tale anno; Visto il punto 3C "Assistenza specialistica semiresidenziale e territoriale", nella parte riferita alle prestazioni idrotermali, del Piano sanitario nazionale 1994-1996, approvato con decreto del Presidente della Repubblica dell'11 marzo 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 171 del 23 luglio 1994; Visto l'art. 6 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito in legge, con modificazioni, con legge 20 novembre 1995, n. 490; Visto il Piano sanitario nazionale per il triennio 1998-2000, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 23 luglio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 201 del 10 dicembre 1998; Preso atto del parere favorevole dell'INPS e dell'INAIL, espresso, rispettivamente, con lettera prot. n. 140200 del 29 gennaio 1999 e s. n. del 4 febbraio 1999; Decreta: Art. 1. Ai fini del coordinamento delle attivita' sanitaria e amministrativa volte, ai sensi del quintultimo, quartultimo e terzultimo alinea della lettera a) dell'art. 1 del decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 16, convertito in legge, con modificazioni, con legge 25 marzo 1982, n. 98, alla erogazione agli assicurati dell'INPS e dell'INAIL delle prestazioni idrotermali di competenza delle aziende sanitarie locali, con oneri a carico del Fondo sanitario nazionale, e delle prestazioni economiche accessorie a quelle idrotermali, di competenza dell'INPS e dell'INAIL, con oneri a carico delle competenti gestioni previdenziali, si applicano, per l'anno 1999, le disposizioni di cui agli articoli seguenti.