Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale Alle Amministrazioni centrali dello Stato: Gabinetto Servizi di controllo interno Alle amministrazioni autonome Agli uffici centrali del bilancio presso i Ministeri e le amministrazioni autonome All'ufficio di ragioneria presso il magistrato per il Po Alle ragionerie provinciali dello Stato e, per conoscenza Alla Corte dei conti All'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione All'Istituto nazionale di statistica 1. La legge 3 aprile 1997, n. 94, recante nuove "Norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio", colloca la riforma del bilancio dello Stato nel piu' ampio contesto di rinnovamento e razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e di semplificazione e snellimento delle procedure dell'azione amministrativa. La nuova disciplina contabile ha ricevuto il necessario completamento nel successivo decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, sulla "Individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio, riordino del sistema di Tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato", emanato in attuazione della specifica delega di cui all'art. 5 della medesima legge n. 94. Tali provvedimenti, oltre ad introdurre innovazioni nell'impostazione e nell'articolazione del bilancio, hanno previsto la rilevazione sotto il profilo economico dei servizi e delle attivita' prodotte dalle diverse realta' amministrative. Considerato che al nuovo assetto del bilancio dello Stato si e' gia' data esecuzione a partire dal 1998, con la predisposizione del bilancio per l'anno 2000 va avviato anche il connesso sistema contabile di carattere economico. A tale scopo, infatti, oltre il tradizionale bilancio finanziario, le amministrazioni centrali dello Stato sono chiamate a predisporre il budget economico per ciascun centro di costo, la cui definizione rappresenta l'impegno preliminare all'applicazione del richiamato sistema di contabilita' analitica. Tale innovazione si riflette sul piano contabile e su quello organizzativo, e si integra con le piu' ampie linee di riforma attuate al fine di consentire la piu' efficace allocazione delle risorse finanziarie, rendere piu' efficiente l'azione amministrativa, razionalizzare i servizi e ridurne i costi di gestione. In attuazione delle norme di legge (richiamate nella unita Nota tecnica - parte prima, allegato I), per ciascun centro di costo - sulla base delle proposte di obiettivi e di programmi da perseguire formulate dai titolari di uffici dirigenziali generali, o equiparati - deve essere definito un budget economico che identifichi i costi previsti secondo le voci dell'unito piano dei conti (allegato, 11), che classifica i costi medesimi secondo la loro natura. In questa fase di avvio la previsione dei costi viene richiesta solo al livello organizzativo di centro di costo: in una seconda fase potra' essere articolata sulle singole funzioni svolte in ogni centro di costo. Al fine della predisposizione dei budget per l'anno 2000, i centri di costo di ciascuna Amministrazione centrale dello Stato sono identificati con i centri di responsabilita' amministrativa individuati nel disegno di legge di bilancio per il 2000. In relazione alla configurazione organizzativa corrispondente ai centri di responsabilita', le Amministrazioni centrali organizzate su base dipartimentale - qualora a tale assetto organizzativo corrisponda un ufficio diretto da un dirigente generale di livello B - dovranno riferire i costi alle strutture organizzative dirette da un dirigente generale di livello C, assunte quali centri di costo di riferimento. 2. Per la formulazione dei budget, le Amministrazioni sono tenute a conformarsi alle indicazioni contenute nella richiamata Nota tecnica - Parte seconda, che individua le prime regole per la definizione del budget, compendiate da opportune esemplificazioni ap- plicative. In proposito si rappresenta che alla suddetta Nota tecnica e' acclusa un'apposita scheda predisposta per facilitare la stesura dei budget. Ciascuna amministrazione comunichera' le previsioni economiche formulate dai propri centri di costo, ai coesistenti uffici centrali del bilancio entro il 16 luglio 1999; i medesimi uffici provvederanno ad inserirle nei supporti informatici entro il successivo 30 luglio. Sulla base del disegno di legge di bilancio e della I nota di variazione presentati al Parlamento, rispettivamente, entro il 31 luglio ed il 30 settembre 1999, poi, le amministrazioni centrali provvederanno a comunicare entro il 15 ottobre 1999, con la stessa procedura, gli eventuali aggiornamenti dei budget precedentemente definiti. L'Ispettorato generale per le politiche di bilancio, compiute le analisi e le valutazioni di competenza, curera' l'armonizzazione ed il raccordo dei budget economici con il bilancio finanziario, al fine della presentazione al Parlamento di uno specifico documento di supporto conoscitivo. Nel corso dell'iter parlamentare del progetto di bilancio le amministrazioni procederanno, secondo la procedura sopra indicata, agli aggiornamenti dei budget che si renderanno necessari alla luce delle successive note di variazioni presentate al Parlamento, che saranno rese disponibili per lo scopo. Successivamente all'approvazione della legge di bilancio, l'Ispettorato generale per le politiche di bilancio provvedera' ad inoltrare alle amministrazioni i budget definiti, per il tramite dei competenti Uffici centrali del bilancio, al fine di consentire l'emanazione delle conseguenti direttive ministeriali e la connessa assegnazione delle risorse (art.3, comma 1, lett. c), e art. 14, comma 1, lett. a) e b) del decreto legislativo n. 29/1993, e art. 2, comma 4-bis, della legge n. 468/1978). Lo stesso Ispettorato curera', poi, la versione definitiva del documento conoscitivo presentato al Parlamento. 3. La rilevanza del nuovo processo richiede la massima collaborazione e la partecipazione di tutte le Amministrazioni dello Stato che da tale percorso sono per prime interessate al fine della formulazione dei budget per centri di costo per l'anno 2000. In tale contesto, e' necessario che le amministrazioni organizzino gli uffici e le procedure informatiche per consentire il piu' efficace espletamento delle nuove attivita', anche attraverso l'individuazione - per ciascun centro di costo - dei funzionari da dedicare ai compiti di acquisizione, rilevazione, monitoraggio e trasmissione dei costi. Il Ministro: AMATO