Allegato REGOLAMENTO PER LA TUTELA GIURISDIZIONALE RELATIVA AGLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI NON CONCERNENTI I DIPENDENTI. Art. 1. Ambito di applicazione Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera f), del regolamento della Camera dei deputati, disciplina i ricorsi e qualsiasi impugnativa, anche presentata da soggetti estranei alla Camera, avverso gli atti di amministrazione della Camera medesima, ad eccezione di quelli di cui alla lettera d) del medesimo comma 3, concernenti lo stato giuridico, il trattamento economico e di quiescenza e la disciplina dei dipendenti della Camera, ivi compresi i doveri relativi al segreto di ufficio, per i quali si applica il regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti della Camera. Art. 2. Consiglio di giurisdizione 1. E' istituito il Consiglio di giurisdizione con il compito di decidere in primo grado sui ricorsi e sulle impugnative di cui all'articolo 1. 2. Il Consiglio di giurisdizione, di seguito denominato "Consiglio", e' nominato, entro sessanta giorni dall'inizio di ogni legislatura, dal Presidente della Camera con proprio decreto ed e' composto da tre membri scelti tra deputati in carica in possesso di uno dei seguenti requisiti: magistrato, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria e amministrativa; professore universitario in materie giuridiche; avvocato; avvocato o procuratore dello Stato, anche a riposo. 3. Il Presidente del Consiglio e' designato dal Presidente della Camera tra i componenti del Consiglio stesso. 4. Con la medesima procedura prevista al comma 2, sono nominati tre membri supplenti, in possesso dei medesimi requisiti dei membri effettivi, che subentrano nel Consiglio, mediante sorteggio, in caso di dimissioni, impedimento permanente o decadenza dei membri effettivi; in tale caso si procede alla nomina di un nuovo membro supplente. In caso di astensione o ricusazione, un membro supplente, scelto mediante sorteggio, sostituisce il titolare per il procedimento cui si riferisce l'astensione o la ricusazione. 5. Non possono far parte del Consiglio i membri in carica dell'Ufficio di Presidenza della Camera. 6. Il Segretario generale della Camera determina la dotazione di mezzi e di personale della segreteria del Consiglio. Art. 3. Proposizione del ricorso e istruttoria dinanzi al Consiglio 1. Il ricorso deve essere depositato presso la segreteria del Consiglio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data dell'eventuale pubblicazione dell'atto impugnato ovvero dalla data in cui l'interessato ne ha ricevuto la comunicazione o la notifica o ne ha comunque avuto piena conoscenza. Entro i venti giorni successivi al deposito il ricorso e' comunicato, a cura della segreteria del Consiglio, ad almeno uno dei controinteressati ai quali l'atto direttamente si riferisce, salvo che il Consiglio ordini che l'atto sia comunicato ad altri controinteressati. La segreteria del Consiglio comunica immediatamente l'avvenuto deposito del ricorso al Segretario generale. 2. In caso di silenzio tenuto dall'Amministrazione della Camera su istanza in merito alla quale essa abbia il dovere di provvedere, il termine di cui al comma 1 decorre trascorsi trenta giorni dalla data di notificazione della istanza stessa. 3. Il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilita': a) l'indicazione del nome e del cognome del ricorrente e il domicilio eletto; b) gli estremi dell'atto impugnato; c) l'esposizione dei fatti e dei motivi su cui il ricorso si fonda; d) la sottoscrizione del ricorrente. 4. Nei venti giorni successivi al deposito del ricorso, il ricorrente e l'Amministrazione della Camera possono depositare documenti presso la segreteria del Consiglio, dei quali le altre parti possono prendere visione nei dieci giorni successivi. Nei successivi trenta giorni possono essere proposti eventuali motivi aggiuntivi. I controinteressati possono depositare controricorso e ricorso incidentale entro trenta giorni dalla comunicazione del ricorso effettuata dalla segreteria del Consiglio. Il controricorso e il ricorso incidentale sono comunicati entro dieci giorni dal deposito, a cura della segreteria del Consiglio, al ricorrente e alle altre parti costituite. 5. Le parti, in occasione del primo atto con il quale intervengono nel procedimento, devono eleggere domicilio. In mancanza, qualunque comunicazione deve essere eseguita presso la segreteria del Consiglio. 6. Le parti costituite possono richiedere copia degli atti e dei documenti acquisiti al procedimento. 7. Decorsi sessanta giorni dal deposito del ricorso, il Presidente nomina il relatore il quale, se ritiene che occorra acquisire altri documenti o compiere atti istruttori, ordina che vi si proceda, stabilendo i termini ed i modi per l'esecuzione. Il Consiglio dispone di tutti i mezzi di prova attribuiti dalla legge al giudice amministrativo nelle controversie di analogo contenuto. 8. L'istruttoria si conclude entro novanta giorni dalla nomina del relatore con il deposito degli atti presso la segreteria del Consiglio, che ne da' comunicazione alle parti. 9. Il ricorrente, allegando un pregiudizio grave ed irreparabile derivante dall'esecuzione dell'atto impugnato, ne puo' richiedere la sospensione con lo stesso ricorso ovvero, anche successivamente, con separata istanza che deve essere comunicata, a cura della segreteria del Consiglio, ai sensi del comma 1. Sulla domanda di sospensione il Consiglio decide con ordinanza succintamente motivata, sentite le parti interessate, nei trenta giorni successivi al deposito del ricorso o dell'istanza. Art. 4. Discussione e decisione del ricorso dinanzi al Consiglio 1. Esaurita la fase istruttoria del procedimento, il Presidente fissa con proprio decreto l'udienza per la trattazione del ricorso. 2. Almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per la trattazione, il decreto e' comunicato dalla segreteria del Consiglio alle parti, le quali, nei venti giorni antecedenti l'udienza, possono presentare documenti e nei dieci giorni antecedenti possono presentare memorie. 3. Dinanzi al Consiglio, l'Amministrazione della Camera e' rappresentata dal Segretario generale, o da un suo delegato, con l'assistenza dell'Ufficio Affari generali e legali, e puo' avvalersi anche, per la difesa, dell'avvocato dello Stato Consulente per gli affari legali della Camera ovvero di avvocati del libero Foro. 4. Le parti e i controinteressati sono assistiti da un patrocinante iscritto all'Albo degli avvocati. 5. Dopo che il relatore ha esposto oralmente le questioni dedotte dalle parti, senza formulare proposte, le parti possono svolgere i motivi delle rispettive conclusioni. 6. La trattazione del ricorso deve esaurirsi in un unica udienza, salvo casi eccezionali decisi inappellabilmente dal Presidente. 7. Il Consiglio, ove ritenga irricevibile o inammissibile il ricorso, lo dichiara con sentenza; se riconosce che il ricorso e' infondato, lo rigetta con sentenza. Se accoglie il ricorso per motivi di incompetenza, annulla l'atto impugnato individuando l'organo competente dell'Amministrazione. Se accoglie il ricorso per altri motivi annulla in tutto o in parte l'atto impugnato. Con la sentenza che decide il ricorso il Consiglio dispone in ordine alle spese del procedimento. Si applica l'articolo 96 del codice di procedura civile. 8. Nelle controversie in materia di appalti di lavori, di forniture o servizi, il Consiglio, ove ne ravvisi i presupposti, dispone il risarcimento del danno ingiusto. 9. La sentenza e' depositata nei venti giorni successivi all'udienza di trattazione presso la segreteria del Consiglio, che la comunica alle parti. Art. 5. Impugnazione delle decisioni del Consiglio dinanzi alla Sezione giurisdizionale dell'Ufficio di Presidenza 1. Avverso le sentenze del Consiglio e l'ordinanza del Consiglio di cui al comma 9 dell'articolo 3 e' ammessa impugnazione alla Sezione giurisdizionale dell'Ufficio di Presidenza. 2. L'impugnazione non sospende gli effetti della sentenza di primo grado. L'appellante, con lo stesso atto di impugnazione, ha facolta' di presentare alla Sezione giurisdizionale dell'ufficio di Presidenza istanza di sospensione, specificandone le motivazioni. 3. La Sezione giurisdizionale e' composta dal Presidente della Camera, che la presiede, e da altri quattro membri nominati all'inizio della legislatura dall'ufficio di Presidenza tra i propri componenti su proposta del Presidente della Camera. Con le stesse modalita' vengono nominati due membri supplenti. Art. 6. Procedimento dinanzi alla Sezione giurisdizionale 1. L'impugnazione deve essere proposta con ricorso depositato nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della sentenza o dell'ordinanza ed e' comunicata dalla segreteria della Sezione giurisdizionale a tutte le parti interessate, che possono presentare scritti difensivi entro i venti giorni successivi. Si applicano, in quanto compatibili, i commi 3, 4 e 7, ultimo periodo, dell'articolo 3. 2. Nei dieci giorni successivi al deposito, la segreteria della Sezione giurisdizionale acquisisce gli atti del giudizio di primo grado che trasmette, unitamente all'atto di impugnazione, al Presidente della Camera. Il Presidente, quando non decida che, per la particolare rilevanza delle questioni controverse, l'esame del ricorso debba essere rimesso all'Ufficio di Presidenza, nomina con proprio decreto il relatore e, con lo stesso decreto, salvo quanto previsto dal comma 3, fissa l'udienza per la trattazione del ricorso per una data non anteriore a trenta e non posteriore a sessanta giorni dal deposito dell'atto di impugnazione. 3. Nei trenta giorni successivi al deposito del ricorso, la Sezione giurisdizionale delibera sull'impugnazione proposta avverso l'ordinanza del Consiglio di cui al comma 9 dell'articolo 3 ovvero sull'istanza di sospensione degli effetti della sentenza di primo grado che sia stata presentata dall'appellante ai sensi dell'articolo 5, comma 2. 4. La segreteria della Sezione giurisdizionale da' comunicazione del decreto di cui al comma 2 alle parti, che hanno facolta' di depositare memorie e documenti fino a quindici giorni prima della data fissata per la trattazione del ricorso. 5. Le parti che ne abbiano fatto richiesta sono ammesse all'illustrazione orale delle conclusioni subito dopo la relazione. 6. La Sezione giurisdizionale decide sull'impugnazione con sentenza, che e' depositata nei venti giorni successivi all'udienza di trattazione presso la segreteria della Sezione stessa e da questa comunicata alle parti. 7. Alle decisioni della Sezione giurisdizionale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 9, e all'articolo 4, commi 7 e 8. 8. Dinanzi alla Sezione giurisdizionale, l'Amministrazione della Camera e' rappresentata dal Segretario generale, o da un suo delegato, con l'assistenza dell'Ufficio Affari generali e legali, e puo' avvalersi anche, per la difesa, dell'avvocato dello Stato Consulente per gli affari legali della Camera ovvero di avvocati iscritti all'Albo dei patrocinanti presso le giurisdizioni superiori. 9. Le parti sono assistite da avvocati iscritti all'Albo dei patrocinanti presso le giurisdizioni superiori. 10. La segreteria della Sezione giurisdizionale e' tenuta dal personale assegnato alla segreteria del Consiglio. Art. 7. Procedimento dinanzi all'Ufficio di Presidenza 1. Alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza dedicate all'esame dei ricorsi avverso le decisioni del Consiglio ai sensi dell'articolo 6, comma 2, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 6. Alle predette riunioni partecipa il Segretario generale. Art. 8. Ricorso per revocazione 1. Contro le sentenze dell'Ufficio di Presidenza, della Sezione giurisdizionale e del Consiglio e' ammesso ricorso per revocazione nei casi previsti dall'articolo 396 del codice di procedura civile. Art. 9. Sospensione dei termini nel periodo di scioglimento della Camera e di aggiornamento dei lavori 1. Tutti i termini relativi all'attivita' del Consiglio, nonche' della Sezione giurisdizionale e dell'Ufficio di Presidenza in sede di appello, sono sospesi di diritto nel periodo intercorrente tra la data di elezione della Camera e la data di ricostituzione dei suddetti organi all'inizio della nuova legislatura. Analoga sospensione, estesa ai termini di cui agli articoli 3, 4 e 6, vale per i periodi di aggiornamento dei lavori della Camera durante le ferie estive e di fine d'anno. Art. 10. Entrata in vigore - Disposizioni transitorie 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 2. Il presente regolamento si applica altresi' ai ricorsi pendenti dinanzi a qualsiasi Autorita' alla data della sua entrata in vigore. Tali ricorsi devono essere riassunti a pena di inammissibilita' con apposita istanza da depositare presso il Consiglio di giurisdizione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento. 3. Alla nomina del Consiglio di giurisdizione per la XIII Legislatura si provvede ai sensi dell'articolo 2 entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento. 4. La riassunzione del ricorso ai sensi del comma 2 non sana le inammissibilita' e le decadenze gia' verificatesi.