(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato
  REGOLAMENTO  PER LA  TUTELA GIURISDIZIONALE  RELATIVA AGLI  ATTI DI
AMMINISTRAZIONE  DELLA   CAMERA  DEI   DEPUTATI  NON   CONCERNENTI  I
DIPENDENTI.
                               Art. 1.
                        Ambito di applicazione
  Il  presente  regolamento,  ai  sensi dell'articolo  12,  comma  3,
lettera f), del  regolamento della Camera dei  deputati, disciplina i
ricorsi  e  qualsiasi  impugnativa,   anche  presentata  da  soggetti
estranei  alla  Camera, avverso  gli  atti  di amministrazione  della
Camera medesima,  ad eccezione di quelli  di cui alla lettera  d) del
medesimo  comma 3,  concernenti  lo stato  giuridico, il  trattamento
economico  e  di quiescenza  e  la  disciplina dei  dipendenti  della
Camera, ivi compresi  i doveri relativi al segreto di  ufficio, per i
quali si  applica il  regolamento per  la tutela  giurisdizionale dei
dipendenti della Camera.
                               Art. 2.
                      Consiglio di giurisdizione
  1. E'  istituito il  Consiglio di giurisdizione  con il  compito di
decidere  in primo  grado  sui  ricorsi e  sulle  impugnative di  cui
all'articolo 1.
  2.   Il  Consiglio   di   giurisdizione,   di  seguito   denominato
"Consiglio", e'  nominato, entro sessanta giorni  dall'inizio di ogni
legislatura, dal  Presidente della Camera  con proprio decreto  ed e'
composto da tre  membri scelti tra deputati in carica  in possesso di
uno  dei  seguenti  requisiti:  magistrato,  anche  a  riposo,  delle
giurisdizioni ordinaria e amministrativa; professore universitario in
materie  giuridiche; avvocato;  avvocato o  procuratore dello  Stato,
anche a riposo.
  3. Il  Presidente del Consiglio  e' designato dal  Presidente della
Camera tra i componenti del Consiglio stesso.
  4. Con la medesima procedura prevista al comma 2, sono nominati tre
membri  supplenti,  in possesso  dei  medesimi  requisiti dei  membri
effettivi, che subentrano nel  Consiglio, mediante sorteggio, in caso
di  dimissioni,   impedimento  permanente  o  decadenza   dei  membri
effettivi; in  tale caso si  procede alla  nomina di un  nuovo membro
supplente. In caso di astensione  o ricusazione, un membro supplente,
scelto   mediante  sorteggio,   sostituisce   il   titolare  per   il
procedimento cui si riferisce l'astensione o la ricusazione.
  5.  Non  possono  far  parte  del  Consiglio  i  membri  in  carica
dell'Ufficio di Presidenza della Camera.
  6. Il  Segretario generale della  Camera determina la  dotazione di
mezzi e di personale della segreteria del Consiglio.
                               Art. 3.
     Proposizione del ricorso e istruttoria dinanzi al Consiglio
  1.  Il ricorso  deve  essere depositato  presso  la segreteria  del
Consiglio entro  il termine  perentorio di  trenta giorni  dalla data
dell'eventuale pubblicazione dell'atto impugnato ovvero dalla data in
cui l'interessato ne ha ricevuto la  comunicazione o la notifica o ne
ha comunque avuto  piena conoscenza. Entro i  venti giorni successivi
al deposito  il ricorso  e' comunicato, a  cura della  segreteria del
Consiglio,  ad  almeno  uno  dei controinteressati  ai  quali  l'atto
direttamente si riferisce,  salvo che il Consiglio  ordini che l'atto
sia  comunicato   ad  altri  controinteressati.  La   segreteria  del
Consiglio comunica immediatamente l'avvenuto  deposito del ricorso al
Segretario generale.
  2. In caso di silenzio  tenuto dall'Amministrazione della Camera su
istanza in merito  alla quale essa abbia il dovere  di provvedere, il
termine di cui al comma 1  decorre trascorsi trenta giorni dalla data
di notificazione della istanza stessa.
  3. Il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilita':
  a)  l'indicazione  del nome  e  del  cognome  del ricorrente  e  il
domicilio eletto;
  b) gli estremi dell'atto impugnato;
  c) l'esposizione dei fatti e dei motivi su cui il ricorso si fonda;
  d) la sottoscrizione del ricorrente.
  4.  Nei  venti  giorni  successivi  al  deposito  del  ricorso,  il
ricorrente  e  l'Amministrazione   della  Camera  possono  depositare
documenti  presso la  segreteria del  Consiglio, dei  quali le  altre
parti  possono  prendere visione  nei  dieci  giorni successivi.  Nei
successivi  trenta giorni  possono essere  proposti eventuali  motivi
aggiuntivi.  I controinteressati  possono depositare  controricorso e
ricorso  incidentale  entro  trenta giorni  dalla  comunicazione  del
ricorso effettuata dalla segreteria del Consiglio. Il controricorso e
il  ricorso  incidentale  sono  comunicati  entro  dieci  giorni  dal
deposito, a cura della segreteria del Consiglio, al ricorrente e alle
altre parti costituite.
  5. Le parti, in occasione del  primo atto con il quale intervengono
nel procedimento,  devono eleggere domicilio. In  mancanza, qualunque
comunicazione  deve   essere  eseguita   presso  la   segreteria  del
Consiglio.
  6. Le  parti costituite possono  richiedere copia degli atti  e dei
documenti acquisiti al procedimento.
  7. Decorsi sessanta giorni dal  deposito del ricorso, il Presidente
nomina il relatore  il quale, se ritiene che  occorra acquisire altri
documenti  o compiere  atti  istruttori, ordina  che  vi si  proceda,
stabilendo i termini ed i modi per l'esecuzione. Il Consiglio dispone
di  tutti  i  mezzi  di  prova  attribuiti  dalla  legge  al  giudice
amministrativo nelle controversie di analogo contenuto.
  8. L'istruttoria si conclude entro  novanta giorni dalla nomina del
relatore  con  il  deposito  degli  atti  presso  la  segreteria  del
Consiglio, che ne da' comunicazione alle parti.
  9. Il  ricorrente, allegando  un pregiudizio grave  ed irreparabile
derivante dall'esecuzione dell'atto impugnato,  ne puo' richiedere la
sospensione con lo stesso  ricorso ovvero, anche successivamente, con
separata istanza che deve essere  comunicata, a cura della segreteria
del Consiglio, ai sensi del comma  1. Sulla domanda di sospensione il
Consiglio  decide con  ordinanza succintamente  motivata, sentite  le
parti  interessate,  nei trenta  giorni  successivi  al deposito  del
ricorso o dell'istanza.
                               Art. 4.
       Discussione e decisione del ricorso dinanzi al Consiglio
  1.  Esaurita la  fase istruttoria  del procedimento,  il Presidente
fissa con proprio decreto l'udienza per la trattazione del ricorso.
  2.  Almeno   trenta  giorni  prima  dell'udienza   fissata  per  la
trattazione, il decreto e'  comunicato dalla segreteria del Consiglio
alle parti, le quali, nei venti giorni antecedenti l'udienza, possono
presentare  documenti   e  nei   dieci  giorni   antecedenti  possono
presentare memorie.
  3.  Dinanzi   al  Consiglio,  l'Amministrazione  della   Camera  e'
rappresentata  dal Segretario  generale, o  da un  suo delegato,  con
l'assistenza dell'Ufficio Affari generali  e legali, e puo' avvalersi
anche, per  la difesa, dell'avvocato  dello Stato Consulente  per gli
affari legali della Camera ovvero di avvocati del libero Foro.
  4. Le parti e i controinteressati sono assistiti da un patrocinante
iscritto all'Albo degli avvocati.
  5. Dopo che  il relatore ha esposto oralmente  le questioni dedotte
dalle parti,  senza formulare proposte,  le parti possono  svolgere i
motivi delle rispettive conclusioni.
  6. La trattazione  del ricorso deve esaurirsi in  un unica udienza,
salvo casi eccezionali decisi inappellabilmente dal Presidente.
  7.  Il  Consiglio,  ove  ritenga irricevibile  o  inammissibile  il
ricorso, lo  dichiara con  sentenza; se riconosce  che il  ricorso e'
infondato, lo rigetta con sentenza. Se accoglie il ricorso per motivi
di  incompetenza,  annulla  l'atto  impugnato  individuando  l'organo
competente  dell'Amministrazione. Se  accoglie il  ricorso per  altri
motivi annulla in tutto o in  parte l'atto impugnato. Con la sentenza
che decide il  ricorso il Consiglio dispone in ordine  alle spese del
procedimento.  Si  applica  l'articolo  96 del  codice  di  procedura
civile.
  8. Nelle controversie in materia di appalti di lavori, di forniture
o servizi,  il Consiglio,  ove ne ravvisi  i presupposti,  dispone il
risarcimento del danno ingiusto.
  9.  La   sentenza  e'   depositata  nei  venti   giorni  successivi
all'udienza di trattazione presso la segreteria del Consiglio, che la
comunica alle parti.
                               Art. 5.
              Impugnazione delle decisioni del Consiglio
   dinanzi alla Sezione giurisdizionale dell'Ufficio di Presidenza
  1. Avverso le sentenze del Consiglio e l'ordinanza del Consiglio di
cui al comma  9 dell'articolo 3 e' ammessa  impugnazione alla Sezione
giurisdizionale dell'Ufficio di Presidenza.
  2. L'impugnazione non sospende gli  effetti della sentenza di primo
grado. L'appellante, con lo stesso  atto di impugnazione, ha facolta'
di presentare alla Sezione giurisdizionale dell'ufficio di Presidenza
istanza di sospensione, specificandone le motivazioni.
  3.  La Sezione  giurisdizionale  e' composta  dal Presidente  della
Camera,  che  la  presiede,  e   da  altri  quattro  membri  nominati
all'inizio della legislatura dall'ufficio  di Presidenza tra i propri
componenti su  proposta del  Presidente della  Camera. Con  le stesse
modalita' vengono nominati due membri supplenti.
                               Art. 6.
          Procedimento dinanzi alla Sezione giurisdizionale
  1. L'impugnazione  deve essere proposta con  ricorso depositato nel
termine  perentorio  di  trenta   giorni  dalla  comunicazione  della
sentenza  o dell'ordinanza  ed e'  comunicata dalla  segreteria della
Sezione  giurisdizionale a  tutte le  parti interessate,  che possono
presentare  scritti difensivi  entro  i venti  giorni successivi.  Si
applicano, in quanto  compatibili, i commi 3, 4 e  7, ultimo periodo,
dell'articolo 3.
  2. Nei  dieci giorni  successivi al  deposito, la  segreteria della
Sezione  giurisdizionale acquisisce  gli atti  del giudizio  di primo
grado  che   trasmette,  unitamente  all'atto  di   impugnazione,  al
Presidente della Camera. Il Presidente, quando non decida che, per la
particolare  rilevanza  delle   questioni  controverse,  l'esame  del
ricorso debba  essere rimesso  all'Ufficio di Presidenza,  nomina con
proprio decreto  il relatore e,  con lo stesso decreto,  salvo quanto
previsto dal comma 3, fissa  l'udienza per la trattazione del ricorso
per  una data  non anteriore  a trenta  e non  posteriore a  sessanta
giorni dal deposito dell'atto di impugnazione.
  3. Nei trenta giorni successivi al deposito del ricorso, la Sezione
giurisdizionale    delibera   sull'impugnazione    proposta   avverso
l'ordinanza del  Consiglio di cui  al comma 9 dell'articolo  3 ovvero
sull'istanza  di sospensione  degli effetti  della sentenza  di primo
grado che sia stata presentata dall'appellante ai sensi dell'articolo
5, comma 2.
  4. La  segreteria della  Sezione giurisdizionale  da' comunicazione
del  decreto di  cui al  comma 2  alle parti,  che hanno  facolta' di
depositare memorie  e documenti  fino a  quindici giorni  prima della
data fissata per la trattazione del ricorso.
  5.  Le   parti  che  ne   abbiano  fatto  richiesta   sono  ammesse
all'illustrazione orale delle conclusioni subito dopo la relazione.
  6.   La  Sezione   giurisdizionale  decide   sull'impugnazione  con
sentenza, che  e' depositata nei venti  giorni successivi all'udienza
di trattazione presso la segreteria  della Sezione stessa e da questa
comunicata alle parti.
  7. Alle  decisioni della  Sezione giurisdizionale si  applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 9, e
all'articolo 4, commi 7 e 8.
  8.  Dinanzi alla  Sezione giurisdizionale,  l'Amministrazione della
Camera  e'  rappresentata  dal  Segretario  generale,  o  da  un  suo
delegato, con  l'assistenza dell'Ufficio Affari generali  e legali, e
puo'  avvalersi  anche,  per  la difesa,  dell'avvocato  dello  Stato
Consulente  per gli  affari legali  della Camera  ovvero di  avvocati
iscritti all'Albo dei patrocinanti presso le giurisdizioni superiori.
  9.  Le  parti sono  assistite  da  avvocati iscritti  all'Albo  dei
patrocinanti presso le giurisdizioni superiori.
  10.  La  segreteria della  Sezione  giurisdizionale  e' tenuta  dal
personale assegnato alla segreteria del Consiglio.
                               Art. 7.
            Procedimento dinanzi all'Ufficio di Presidenza
  1. Alle riunioni dell'Ufficio  di Presidenza dedicate all'esame dei
ricorsi avverso le decisioni del  Consiglio ai sensi dell'articolo 6,
comma 2, si applicano, in  quanto compatibili, le disposizioni di cui
agli  articoli  3,  4  e  6.  Alle  predette  riunioni  partecipa  il
Segretario generale.
                               Art. 8.
                       Ricorso per revocazione
  1.  Contro le  sentenze dell'Ufficio  di Presidenza,  della Sezione
giurisdizionale e  del Consiglio  e' ammesso ricorso  per revocazione
nei casi previsti dall'articolo 396 del codice di procedura civile.
                               Art. 9.
         Sospensione dei termini nel periodo di scioglimento
             della Camera e di aggiornamento dei lavori
  1. Tutti  i termini  relativi all'attivita' del  Consiglio, nonche'
della Sezione giurisdizionale e dell'Ufficio di Presidenza in sede di
appello, sono  sospesi di  diritto nel  periodo intercorrente  tra la
data  di  elezione della  Camera  e  la  data di  ricostituzione  dei
suddetti   organi  all'inizio   della   nuova  legislatura.   Analoga
sospensione, estesa  ai termini di cui  agli articoli 3, 4  e 6, vale
per i  periodi di  aggiornamento dei lavori  della Camera  durante le
ferie estive e di fine d'anno.
                              Art. 10.
             Entrata in vigore - Disposizioni transitorie
  1. Il presente  regolamento entra in vigore il  giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  2. Il presente regolamento si  applica altresi' ai ricorsi pendenti
dinanzi a qualsiasi Autorita' alla  data della sua entrata in vigore.
Tali ricorsi devono  essere riassunti a pena  di inammissibilita' con
apposita istanza  da depositare presso il  Consiglio di giurisdizione
entro sessanta  giorni dalla data  di entrata in vigore  del presente
Regolamento.
  3.  Alla  nomina  del  Consiglio   di  giurisdizione  per  la  XIII
Legislatura si provvede ai sensi  dell'articolo 2 entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
  4. La  riassunzione del ricorso  ai sensi del  comma 2 non  sana le
inammissibilita' e le decadenze gia' verificatesi.