IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto il decreto  legislativo 17 marzo 1995, n.  194, di attuazione
della direttiva n. 91/414/CEE;
  Visto  l'art. 6,  commi  1  e 7,  lettera  b),  del citato  decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
  Vista la decisione  della commissione della comunita'  europee n. C
(1999) 332 del 17 febbraio 1999 relativa alla non iscrizione del DNOC
come sostanza  attiva nell'allegato  I della direttiva  91/414/CEE ed
alla  revoca  delle  autorizzazioni  dei  prodotti  fitosanitari  che
contengono  tale  sostanza  attiva,  a  conclusione  delle  procedure
attivate dal  regolamento (CEE) n. 3600/92  della commissione dell'11
dicembre 1992;
  Ritenuto di  attuare la suddetta decisione  comunitaria, stabilendo
un   termine  per   l'eliminazione   delle   giacenze  dei   prodotti
fitosanitari immesse in commercio  anteriormente alla data di entrata
in vigore  del presente decreto dei  prodotti fitosanitari contenenti
DNOC;
  Visto l'art.  23, commi  1 e  2, del  decreto legislativo  17 marzo
1995, n. 194;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Le  autorizzazioni  all'immissione  in  commercio  di  prodotti
fitosanitari contenenti DNOC indicate  in oggetto sono revocate dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.