IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista la  legge 27 febbraio 1967,  n. 48, ed in  particolare l'art.
16,  concernente l'istituzione  del CIPE,  Comitato interministeriale
per la  programmazione economica, nonche' le  successive disposizioni
legislative relative alla composizione dello stesso comitato;
  Visto il decreto legislativo 5  dicembre 1997, n. 430, che prevede,
fra l'altro, l'adeguamento del  regolamento interno del CIPE, sentita
la conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le
province Autonome di Trento e Bolzano;
  Visto  il  decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n.  143,  recante
disposizioni in materia di commercio  estero ed in particolare l'art.
24, par. 1, che costituisce presso il CIPE una commissione permanente
per  il   coordinamento  e  l'indirizzo  strategico   della  politica
commerciale e  prevede fra l'altro  che le delibere adottate  da tale
commissione siano sottoposte all'esame di questo comitato;
  Visto l'art. 2, comma 3, del  decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
143, con il quale e' stato  previsto che le operazioni e le categorie
di  rischi assicurabili  dalla SACE  sono definite  con delibera  del
Comitato  interministeriale   per  la  programmazione   economica  su
proposta   del   Ministero  del   tesoro,   del   bilancio  e   della
programmazione economica, di concerto  con il Ministero del commercio
con l'estero;
  Vista la  deliberazione n. 63  del 9 luglio  1998 con la  quale, il
CIPE, tenuto conto delle sue nuove attribuzioni previste dall'art. 1,
commi 1  e 2, del  predetto decreto  legislativo 5 dicembre  1997, n.
430,  ha  adeguato  il  suo  regolamento  interno  alle  disposizioni
contenute nel predetto art. 1, commi 3 e 5, lett. a), b) e c);
  Visto  in  particolare  l'art.  2  di  tale  delibera  che  prevede
l'istituzione, in  seno al CIPE, di  commissioni interministeriali di
livello politico, rinviando, per  quella concernente il coordinamento
e l'indirizzo strategico della  politica commerciale, alle specifiche
disposizioni di  cui all'art.  24 del  citato decreto  legislativo n.
143/1998;
  Vista la  successiva delibera CIPE n.  79 del 5 agosto  1998 che ha
istituito  e regolamentato,  in  seno al  CIPE,  le commissioni  gia'
previste dalla predetta delibera del 9 luglio 1998;
  Tenuto  conto della  comunicazione  97/c  281/03 della  commissione
delle  Comunita' europee  agli Stati  membri, a  norma dell'art.  93,
paragrafo 1 del trattato CE, sull'applicazione degli articoli 92 e 93
del trattato  all'assicurazione del credito all'esportazione  a breve
termine;
  Tenuto  conto della  direttiva 98/29/CE  del Consiglio  dell'Unione
europea  del   7  maggio   1998  relativa   all'armonizzazione  delle
principali  disposizioni  in  materia di  assicurazione  dei  crediti
all'esportazione per operazioni garantite a medio e a lungo termine;
  Vista  la delibera  concernente le  operazioni e  le categorie  dei
rischi  assicurabili   dalla  SACE,  adottata  dalla   V  Commissione
permanente il 2 giugno 1999;
  Su  proposta  del  Ministro  del   tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica,  di concerto con il  Ministro del commercio
con l'estero;
                              Delibera:
                               Art. 1.
                         Rischi assicurabili
  1.1  L'Istituto per  i  servizi assicurativi  del commercio  estero
(SACE)   e'   autorizzato  ad   assumere   in   assicurazione  e   in
riassicurazione,  ai   sensi  dell'art.  2,  comma   3,  del  decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 143, i seguenti rischi:
  1.1.1 rischio di produzione (rischio  di mancato recupero dei costi
di  produzione);   il  rischio  di  produzione   si  realizza  quando
l'esecuzione  delle obbligazioni  contrattuali dell'assicurato,  o la
produzione dei  prodotti ordinati,  e' interrotta,  di norma,  per un
periodo  di  sei  mesi  consecutivi, purche'  tale  interruzione  sia
causata direttamente ed esclusivamente dal  verificarsi di uno o piu'
degli eventi  generatori di sinistro (EGS)  coperti elencati all'art.
2;
  1.1.2  rischio del  credito;  il rischio  del  credito si  realizza
quando  l'assicurato  non  puo'  ottenere il  pagamento,  parziale  o
totale, degli  importi o dei  corrispettivi dovutigli entro  tre mesi
dopo la scadenza,  a condizione che il mancato  pagamento sia causato
direttamente ed  esclusivamente dal verificarsi  di uno o  piu' degli
eventi generatori di sinistro (EGS) coperti elencati all'art. 2;
  1.1.3 rischio di mancata o ritardata restituzione parziale o totale
delle  cauzioni, depositi  o  anticipazioni indicati  al punto  3.1.8
dell'art.  3, in  dipendenza degli  EGS previsti  per il  rischio del
credito;
  1.1.4  rischio   di  escussione,   per  cause  non   dipendenti  da
inadempienze   contrattuali   degli    operatori   nazionali,   delle
fidejussioni indicate al punto 3.1.7 dell'art. 3;
  1.1.5  rischio di  distruzione  o danneggiamento  di beni  connessi
all'operazione  assicurata,  in  dipendenza  dell'EGS  previsto  alla
lettera i) dell'art. 2;
  1.1.6 rischio di requisizione, di confisca o di altro comportamento
e/o atto autoritativo ed arbitrario da  parte di uno Stato estero che
impedisca  la  riesportazione  o  la libera  disponibilita'  di  beni
connessi all'operazione assicurata;
  1.1.7  rischio  degli   investimenti  all'estero  dell'operatore  o
dell'impresa  nazionale (anche  costituita senza  fini di  lucro) che
costituisca un'impresa all'estero oppure  controlli o partecipi anche
indirettamente  mediante societa'  costituite all'estero  controllate
dall'impresa nazionale medesima - a societa' e imprese all'estero; il
rischio si articola in:
  (i) rischio di perdite del capitale investito all'estero a causa di
perdite patrimoniali da parte  dell'impresa costituita, controllata o
partecipata   all'estero  o   di   definitiva  impossibilita'   della
prosecuzione della sua attivita' in  dipendenza degli EGS di cui alle
lettere d) ed i) dell'art. 2;
  (ii)  rischio di  perdite  da parte  dell'operatore o  dell'impresa
nazionale riguardo  a somme  a qualsiasi titolo  ad essa  spettanti -
incluso, pertanto,  anche il reddito -  in relazione all'investimento
all'estero (anche per finanziamenti  effettuati o garantiti in favore
dell'impresa costituita all'estero  oppure rinvenienti dalla cessione
dell'investimento), in dipendenza del  verificarsi degli EGS previsti
alle lettere d), e), f), g) ed i) dell'art. 2;
  1.1.8  rischio di  variazione  del corso  dei  cambi per  contratti
stipulati in  valute estere e  per offerte formulate  dagli operatori
nazionali  al  fine di  partecipare  ad  aste  o appalti  indetti  da
committenti esteri;
  1.1.9 rischio  di variazione dei prezzi  internazionali delle merci
ottenute a seguito di  operazioni di countertrade, limitatamente alle
merci che siano quotate nelle borse merci;
  1.1.10  rischio di  mancato rimborso  di finanziamenti  concessi da
banche ad  operatori nazionali  a fronte di  esportazioni di  merci o
prestazioni di servizi, esecuzioni  di lavori, studi e progettazioni,
nonche'  a  fronte  di  acquisti  di  materie  prime  o  semilavorati
necessari all'approntamento di beni destinati all'esportazione.