(all. 1 - art. 1)
                                                           Allegato 1
            LINEE DIRETTRICI IN MATERIA DI BUONA PRATICA
            DI DISTRIBUZIONE DEI MEDICINALI PER USO UMANO
1. Personale.
  1.1  In ogni  punto  di distribuzione  dei  medicinali deve  essere
designata  una  persona  qualificata  e responsabile,  ai  sensi  del
decreto  legislativo   30  dicembre   1992,  n.  538,   e  successive
modificazioni  e  integrazioni,  avente autorita'  e  responsabilita'
estese   anche  al   trasporto   fino  al   punto  di   distribuzione
immediatamente  successivo,  per  assicurare  che  sia  costituito  e
mantenuto un sistema di qualita'.
  1.2  Il  personale  impiegato  nei  magazzini  di  medicinali  deve
possedere capacita' ed esperienza adeguate a garantire che i prodotti
o i materiali siano immagazzinati e maneggiati appropriatamente.
  1.3 Il  personale deve  essere addestrato  in relazione  ai compiti
assegnati e va tenuta documentazione delle sedute di addestramento.
2. Documentazione.
  2.1 Tutti i documenti devono  essere disponibili su richiesta delle
autorita' competenti.
  2.2  Le   ordinazioni  vanno   indirizzate  unicamente   a  persone
autorizzate   a  fornire   i  medicinali,   a  persone   titolari  di
un'autorizzazione di  fabbricazione o di importazione,  a titolari di
una autorizzazione alla immissione in commercio o ai concessionari di
cui all'art. 7, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
541, recante  attuazione della direttiva 92/28/CEE  sulla pubblicita'
dei  medicinali  per  uso  umano,   in  conformita'  con  le  vigenti
disposizioni di legge.
  2.3 Procedure  scritte devono descrivere le  diverse operazioni che
possono avere influenza sulla  qualita' dei prodotti o sull'attivita'
di   distribuzione:   ricevimento   e  controllo   delle   forniture,
immagazzinamento,  pulizia  e  manutenzione dei  locali  (incluso  il
controllo degli organismi nocivi),  registrazione delle condizioni di
immagazzinamento, sicurezza  delle scorte sul posto  e delle consegne
in   transito,   ritiro   dalle   scorte   delle   merci   vendibili,
registrazioni, prodotti restituiti, pianificazione dei ritiri e delle
vendite  dei prodotti  prossimi alla  scadenza. Tali  procedure vanno
approvate, firmate e datate dalla persona responsabile del sistema di
qualita'.
  2.4  Ogni   operazione  va   documentatai  al  momento   della  sua
effettuazione in modo  da consentire di tracciare la  storia di tutte
le  attivita' o  dei fatti  significativi. Le  documentazioni saranno
chiare e prontamente disponibili e vanno conservate per almeno cinque
anni  o  per  periodi  piu'   lunghi  se  diversamente  stabilito  da
specifiche disposizioni di legge.
  2.5  Tutti gli  acquisti  e le  vendite  vanno documentati  secondo
quanto  disposto  dall'art.  6,  comma 1,  lettera  e),  del  decreto
legislativo n. 538/1992. Le documentazioni devono includere il numero
di lotto dei medicinali per  tutte le transazioni ad esclusione delle
forniture alle farmacie  aperte al pubblico fino a  quando per queste
ultime non saranno disponibili sistemi tecnologici adeguati.
3. Locali ed apparecchiature.
  3.1 I locali  e le apparecchiature devono essere  idonei e adeguati
per  assicurare  una  corretta   conservazione  e  distribuzione  dei
medicinali.   Gli   apparecchi   di   registrazione   devono   essere
opportunamente tarati.
  3.2 La zona di ricevimento deve proteggere la merce in arrivo dalle
intemperie durante  lo scarico.  La zona  di ricevimento  deve essere
identificabile e funzionalmente separata dai locali di magazzinaggio.
Le merci vanno controllate al ricevimento al fine di assicurare che i
contenitori  non  siano danneggiati  e  che  la consegna  corrisponda
all'ordinazione.
  3.3  I medicinali  soggetti a  speciali misure  di immagazzinamento
(per esempio  stupefacenti, prodotti  che richiedono  una determinata
temperatura di immagazzinamento)  vanno immediatamente identificati e
immagazzinati  in conformita'  con  le istruzioni  scritte  e con  le
disposizioni di legge pertinenti.
  3.4  I  medicinali  normalmente vanno  immagazzinati  separatamente
dalle altre merci,  mantenuti ad una temperatura in  base alla quale,
in linea  con le  indicazioni europee sulle  prove di  stabilita', le
caratteristiche  dei  prodotti   non  subiscano  alterazioni.  Vanno,
comunque,   rispettate  le   condizioni   specificate  dal   titolare
dell'autorizzazione  alla  iminissione   in  commercio,  per  evitare
alterazioni  dovute alla  luce, all'umidita'  o alla  temperatura. La
temperatura ambientale  va misurata e registrata  periodicamente piu'
volte durante ogni giornata. Le registrazioni della temperatura vanno
controllate con  regolarita' e  firmate da una  persona espressamente
incaricata,  ovvero  documentate  con   l'uso  di  apparecchiature  a
registrazione continua.
  3.5 Se sono richieste  specifiche condizioni di temperatura, l'area
di  conservazione dei  medicinali  va equipaggiata  con apparecchi  a
registrazione  continua.  Controlli  adeguati  assicurano  che  tutta
l'area  di  conservazione pertinente  e'  mantenuta  entro limiti  di
temperatura specificati.
  3.6  I locali  di magazzino  devono essere  puliti e  igienicamente
idonei.  Misure   procedurali  devono   essere  previste   contro  lo
spargimento   dei  prodotti   o  la   rottura  dei   contenitori,  la
contaminazione di microrganismi e la contaminazione crociata.
  3.7 Un sistema  che assicuri la rotazione delle  scorte deve essere
previsto dalla persona responsabile  ("primo entrato, primo uscito" o
"primo entrato,  primo uscito in  ordine di scadenza")  con controlli
regolari  e  frequenti  del  corretto funzionamento  del  sistema.  I
prodotti  al di  la' della  data di  scadenza devono  essere separati
dalle  scorte di  prodotti  vendibili  e non  vanno  ne' venduti  ne'
forniti a chiunque.
  3.8 I medicinali col sigillo  rotto, con la confezione danneggiata,
o sospetti  di possibile contaminazione devono  essere ritirati dalle
scorte di  merce vendibile  e vanno mantenuti  in un'area  adibita ai
prodotti respinti  chiaramente contrassegnata in modo  che questi non
possano essere venduti per errore o contaminino le altre merci.
  Tali medicinali debbono essere distrutti, avuto riguardo alle leggi
in  materia fiscale,  di  smaltimento  di rifiuti  o  di altre  leggi
speciali. Di  tale distruzione deve essere  conservata documentazione
per almeno cinque anni.
4. Forniture ai clienti.
  4.1  Le forniture  vanno  effettuate esclusivamente  a grossisti  o
depositari  autorizzati,  a  concessionari,   a  farmacie  aperte  al
pubblico,  a  farmacie  ospedaliere   o  a  strutture  autorizzate  o
abilitate a rifornirsi direttamente  all'ingrosso, in conformita' con
le vigenti disposizioni di legge.
  4.2 Tutte  le forniture  ai soggetti, di  cui al  punto precedente,
devono includere un documento che riporti la data, il nome e la forma
farmaceutica  del  medicinale,  la   quantita'  fornita,  il  nome  e
l'indirizzo  del  fornitore  e   del  destinatario  nonche',  per  le
forniture fino ai grossisti ed  alle strutture pubbliche e private di
ricovero e cura, il numero di lotto.
  4.3 In caso  di emergenza, connessa con la  salvaguardia della vita
umana, il grossista o il depositario  deve essere in grado di fornire
con la massima sollecitudine i medicinali ai soggetti di cui al punto
4.1.
   4.4 I medicinali vanno trasportati in modo tale che:
  a) il loro documento di identificazione non vada smarrito;
  b)  non  contaminino  o  siano  contaminati  da  altri  prodotti  o
materiali;
  c)  siano  previste  misure  adeguate in  caso  di  spargimento  di
prodotti o rottura dei contenitori;
  d) siano al sicuro, cioe'  non sottoposti a calore diretto, freddo,
luce,  umidita' o  altre condizioni  sfavorevoli, ne'  all'attacco di
microrganismi o di insetti.
  4.5 E' vietato il trasporto  promiscuo con prodotti che possano, in
qualsiasi  modo, rappresentare  un pericolo  per la  sicurezza o  per
l'efficacia dei farmaci.
  4.6 Tutti i mezzi impiegati  per il trasporto dei medicinali devono
essere dotati, nel vano di  trasporto, di impianti idonei a garantire
una temperatura alla quale, in linea con le indicazioni europee sulle
prove  di stabilita',  le  caratteristiche dei  prodotti non  vengano
alterate.  Tali  mezzi  devono  essere provvisti  anche  di  adeguata
coibentazione,  fatti   salvi  casi  eccezionali  e   documentati  di
trasporti in situazioni  di urgenza o di necessita',  purche' da essi
non derivino rischi di deterioramento dei medicinali.
  I  medicinali  per  i  quali   e'  necessaria  una  temperatura  di
conservazione  controllata,  cosi'  come   previsto  dai  decreti  di
autorizzazione all'immissione in  commercio, vanno quindi trasportati
con mezzi  speciali e idonei,  attraverso tutti i punti  della catena
distributiva.
  A  tale   scopo  devono   essere  impiegati  mezzi   refrigerati  o
confezionamenti  separati  in  colli  idonei  al  mantenimento  della
temperatura in rapporto ai tempi di consegna.
  4.7 Al  fine di  garantirne la sicurezza  e l'efficacia,  i farmaci
destinati alla sperimentazione clinica ed i campioni gratuiti debbono
essere trasportati, fino al  responsabile della somministrazione, nel
rispetto delle  condizioni stabilite  al punto precedente,  ovvero da
quelle  previste dai  decreti  di autorizzazione  alla immissione  in
commercio,   se  e'   prevista  una   temperatura  di   conservazione
controllata.
5. Restituzione.
  5.1  I medicinali  non  difettosi restituiti  devono essere  tenuti
separati dalle  scorte dei prodotti  vendibili per evitare  che siano
nuovamente distribuiti prima che sia  stata presa una decisione sulla
loro destinazione.
  5.2   I  medicinali   restituiti   al   grossista,  depositario   o
concessionario, possono essere reintegrati  nelle scorte dei prodotti
vendibili solo se:
  a) la merce si trova in buone condizioni nella confezione originale
che non e' stata aperta;
  b) e' noto e dichiarato da chi la restituisce che la merce e' stata
conservata e maneggiata in condizioni appropriate;
     c) il periodo di validita' residuo e' accettabile;
  d) sono stati esaminati e  identificati da una persona autorizzata.
L'identificazione  deve  prendere  in considerazione  la  natura  del
prodotto,  le eventuali  condizioni speciali  di conservazione,  e il
tempo trascorso da quando il prodotto e' stato distribuito.
  Un'attenzione  speciale  va  prestata ai  prodotti  che  richiedono
condizioni   speciali  di   conservazione.  Se   necessario,  bisogna
consultare  il  titolare   dell'autorizzazione  all'  immissione  sul
mercato  o una  persona qualificata  appartenente alla  ditta che  ha
fabbricato il prodotto.
  5.3  Si deve  conservare la  documentazione riguardante  i prodotti
restituiti. La persona responsabile deve formalmente dare il permesso
affinche'  il prodotto  sia  reintegrato in  magazzino. I  medicinali
reintegrati  nelle  scorte  dei   prodotti  vendibili  devono  essere
immagazzinati in modo tale che  effettivamente i primi arrivati siano
anche  i   primi  usciti,   ovvero,  su  valutazione   della  persona
responsabile, i primi in scadenza siano i primi usciti.
  5.4 Deve essere riportato per iscritto un piano di emergenza per la
procedura  di ritiro  urgente e  non urgente.  Si deve  designare una
persona responsabile  dell'esecuzione e del coordinamento  dei ritiri
dal mercato.
  5.5 Vanno registrate al momento dell'esecuzione tutte le operazioni
di  ritiro dal  mercato e  la relativa  documentazione deve  essere a
disposizione delle autorita' competenti.
  5.6 Per assicurare l'efficienza del  piano di emergenza, il sistema
di registrazione  delle spedizioni deve permettere  di identificare e
contattare immediatamente  tutti i  destinatari di un  medicinale. In
caso di ritiro dal mercato, i grossisti possono decidere di informare
del ritiro tutti i loro clienti oppure solo quelli che hanno ricevuto
il lotto che deve essere ritirato.
  5.7 La stessa disposizione si  applica senza alcuna differenza alle
forniture per il commercio all'ingrosso negli altri Stati dell'Unione
europea o in Stati terzi.
  5.8 Nel caso di  ritiro dal mercato di un lotto,  tutti i clienti a
cui il lotto  e' stato distribuito (altri  grossisti, farmacie aperte
al pubblico, farmacie  ospedaliere e altre strutture di  cui al punto
4.1) vanno informati,  a cura di chi ha effettuato  la fornitura, con
la  dovuta  urgenza,   inclusi  i  clienti  in   altri  Stati  membri
dell'Unione europea o in Stati terzi.
  5.9  La  nota   di  ritiro  dal  mercato   approvata  dal  titolare
dell'autorizzazione all'immissione sul mercato deve specificare se il
ritiro  deve essere  effettuato anche  a livello  della distribuzione
finale. La nota  deve richiedere che i  prodotti siano immediatamente
ritirati   dallescorte  dei   prodotti   vendibili  e   immagazzinati
separatamente in un'area sicura fino al momento in cui siano rinviati
secondo le istruzioni del titolare dell'autorizzazione all'immissione
sul mercato.
  5.10  I   medicinali  contraffatti   rinvenuti  presso   la  catena
distributiva  vanno mantenuti  separati  dagli  altri medicinali  per
evitare  possibili   scambi.  Essi  devono  recare   in  modo  chiaro
sull'etichetta la  scritta: non vendibile, e  le autorita' competenti
ed  il titolare  dell'autorizzazione all'immissione  sul mercato  del
prodotto originale vanno informati immediatamente.
  5.11 Tutte le operazioni di restituzione, di rifiuto, di ritiro dal
mercato e di ricevimento dei medicinali contraffatti vanno registrate
al  momento in  cui si  verificano; la  relativa documentazione  deve
essere a  disposizione delle  autorita' competenti.  In ogni  caso va
presa una decisione formale sulla  destinazione di tali prodotti e la
relativa decisione  va documentata e registrata.  Il responsabile del
sistema di qualita' e, se pertinente, il titolare dell'autorizzazione
all'immissione  sul  mercato  devono partecipare  a  questo  processo
decisionale.
6. Autoispezioni.
  6.1  Vanno effettuate  e registrate  autoispezioni per  controllare
l'applicazione ed il rispetto delle presenti linee direttrici.
  7. Informazioni  fornite ad altri Stati  in relazione all'attivita'
di grossista.
  7.1 I  grossisti, i  depositari ed  i concessionari  che desiderano
distribuire i  medicinali in altri Stati  membri dell'Unione europea,
devono rendere disponibile, su  richiesta delle autorita' competenti,
tutte   le   informazioni  relative   all'autorizzazione   rilasciata
dallaregione competente, in particolare,  la natura dell'attivita' di
grossista,l'indirizzo dei luoghi  di immagazzinamento dei medicinali,
i punti di distribuzione e  l'estensione della zona di distribuzione.
Se necessario,  le autorita' competenti  dello Stato membro a  cui e'
rivolta  la distribuzione,  informeranno  il grossista  di tutti  gli
obblighi di  servizio pubblico imposti  ai grossisti che  operano sul
proprio  territorio.  Per gli  Stati  terzi  si fara'  riferimento  a
disposizioni e procedure attualmente in vigore.
8. Sanzioni.
  8.1 Si  applicano le  sanzioni previste  dall'art. 15,  del decreto
legislativo  30 dicembre  1992,  n. 538,  nell'ipotesi di  violazione
delle disposizioni recate dalle presenti linee direttrici.
9. Disposizioni transitorie e finali.
  9.1  I titolari  di  autorizzazione gia'  rilasciata  ai sensi  del
decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n. 538, che abbiano necessita'
di   adeguarei  propri   locali  o   le  proprie   attrezzature  alle
prescrizioni previste  nel presente decreto, ne  danno comunicazione,
ai  fini  dell'eventualeaggiornamento  autorizzatorio,  all'Autorita'
competente entro  sessantagiorni dall'entrata in vigore  del presente
decreto, indicando contestualmente il periodo di tempo per effettuare
le necessarie modifiche.
  Tale periodo non puo' essere, comunque, superiore ai sei mesi.