IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento delle entrate di concerto con IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO Visto l'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, cosi' come sostituito dall'art. 11 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, concernente nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, cosi' come integrato dall'art. 1 dei decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, concernente la riforma della disciplina dei centri di assistenza fiscale; Visto, in particolare, l'art. 38, comma 1, del citato decreto legislativo n. 24l del 1997, in base al quale, per le attivita' di cui al comma 4 dell'art. 34 dello stesso decreto, ai centri di assistenza fiscale spetta un compenso a carico del bilancio dello Stato nella misura di L. 25.000 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa; Visto l'art. 18, comma 1, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, che prevede la corresponsione del compenso in misura doppia per la predisposizione e l'elaborazione delle dichiarazioni in forma congiunta; Visti i decreti del Ministero delle finanze 2 marzo 1999 e 19 aprile 1999 con i quali sono stati rispettivamente approvati il modello di dichiarazione 730/99 e le relative specifiche tecniche; Visto l'art. 16, comma 1, lettera c), del decreto del Ministro delle finanze 3l maggio l999, n. l64, che stabilisce che i centri di assistenza fiscale devono trasmettere le dichiarazioni dei redditi in via telematica all'Amministrazione finanziaria; Tenuto conto che e' necessario determinare le modalita' di corresponsione dei compensi previsti dalle citate disposizioni di legge; Decreta: Art. 1. 1. I compensi spettanti ai centri di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti, nella misura di lire 25.000 per ciascuna dichiarazione modello 730/99 e di L. 50.000 per ciascuna dichiarazione modello 730/99 in forma congiunta elaborata e trasmessa, sono corrisposti secondo le disposizioni del successivo articolo. 2. I compensi, maggiorati della relativa imposta sul valore aggiunto, sono corrisposti a presentazione di documentata fattura e comunque non anteriormente alla ricezione, da parte dell'Amministrazione finanziaria, dei file trasmessi per via telematica contenenti i dati delle dichiarazioni dei redditi degli utenti assistiti.