IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto l'art. 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante: "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo"; Visto l'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 gennaio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 1999, con il quale sono state stabilite per l'anno 1999 le misure delle aliquote delle accise sugli oli minerali, sul carbone, sul coke di petrolio e sul bitume di origine naturale emulsionato con il 30 per cento di acqua denominato "Orimulsion"; Visto l'art. 1 del decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 383, con il quale sono state introdotte variazioni delle misure delle aliquote di accisa su taluni oli minerali; Visto l'art. 2, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, con il quale e' stata data facolta' al Ministro delle finanze di stabilire con proprio provvedimento che le variazioni di aliquote siano applicate anche ai prodotti gia' immessi in consumo; Ritenuta l'opportunita' di applicare, nella fase di commercializzazione, il nuovo trattamento fiscale previsto dal citato decreto-legge agli oli minerali, posseduti in quantita' superiore a determinati limiti, gia' immessi in consumo; Tenuto conto che in precedenti provvedimenti legislativi di carattere finanziario i predetti limiti delle giacenze sono stati fissati in chilogrammi 3.000 per i depositi commerciali ed in litri 4.000 per le stazioni di servizio e per gli impianti di distribuzione stradale di carburanti; Decreta: Art. 1. 1. Le variazioni di accisa previste dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 383, per la benzina, per la benzina senza piombo, per il gasolio e per i gas di petrolio liquefatti si applicano anche ai prodotti gia' immessi in consumo e che alle ore zero del 1 novembre 1999 sono posseduti in quantita' superiore a 3.000 chilogrammi dagli esercenti dei depositi per uso commerciale ed in quantita' superiore a 4.000 litri dagli esercenti stazioni di servizio ed impianti di distribuzione stradale di carburanti; la diminuzione delle aliquote si applica anche alla quantita' di benzine e di gasolio giacenti alla stessa data in quantita' superiori a 3.000 chilogrammi presso i depositi per la vendita all'ingrosso e presso i depositi per la diretta somministrazione al dettaglio di prodotti agevolati per uso agricolo. 2. Gli esercenti di cui al comma 1, al fine di ottenere il rimborso relativo alle variazioni di accisa ivi indicate, devono presentare agli uffici tecnici di finanza competenti per territorio, entro trenta giorni dal 1 novembre 1999, apposita istanza in triplice esemplare contenente anche la dichiarazione delle giacenze possedute alla predetta data. 3. Il rimborso dell'accisa e' concesso mediante accredito secondo la procedura di cui all'art. 6 del decreto del Ministro delle finanze 12 dicembre 1996, n. 689.