TRADUZIONE NON UFFICIALE PROTOCOLLO N. 2 ALLA CONVENZIONE EUROPEA PER LA PREVENZIONE DELLA TORTURA E DELLE PENE O TRATTAMENTI INUMANI O DEGRADANTI Gli Stati firmatari del presente Protocollo alla Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o dei trattamenti inumani o degradanti, firmata a Strasburgo il 26 novembre 1987 (di seguito denominate "la Convenzione.), Convinti dell'opportunita' di consentire ai membri del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (di Seguito denominato "il Comitato"), di essere rieleggibili due volte; Considerando la nervosita' di garantire un equilibrato rinnovo dei membri del Comitato, Hanno convenuto guanto segue: Articolo 1 1 La seconda frase del paragrafo 3 dell'articolo 5 della Convenzione si legge come segue: "Sono rieleggibili due volte". 2 L'articolo 5 della Convenzione e' completato dai paragrafi 4 e 5 cosi redatti: "4 Per assicurare per quanto possibile il rinnovo ogni due anni, di meta' del Comitato, il Comitato dei Ministri puo', prima di procedere ad ogni ulteriore elezione, decidere che uno o piu' mandati dei membri da eleggere avranno una durata diversa da quattro anni, senza tuttavia superare sei anni o essere inferiore a due anni. 5 Qualora occorra conferire piu' mandati e quando il Comitato dei Ministri applica il paragrafo precedente, la ripartizione dei mandati sara' effettuata mediante un sorteggio effettuato dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa immediatamente dopo l'elezione.