IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Visti l'accordo, stipulato il 16 ottobre 1998, tra la Repubblica federale jugoslava e l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) e la risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite n. 1203 del 24 ottobre 1998, che autorizza l'invio di una missione umanitaria nel Kosovo; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni volte a disciplinare la partecipazione italiana alla missione umanitaria in Kosovo; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 gennaio 1999; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri della difesa e degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; E m a n a il seguente decretolegge: Art. 1. 1. E' autorizzata, a decorrere dal 1 gennaio 1999 e fino al 31 dicembre 1999, la partecipazione di un contingente di 150 militari alla missione in Kosovo di osservatori dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, in attuazione della risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite n. 1203 del 24 ottobre 1998. 2. E' autorizzata, a decorrere dal 1 gennaio 1999 e fino al 31 dicembre 1999, la partecipazione di un contingente di 250 militari da inviare in Macedonia in appoggio alla missione di cui al comma 1.