IL MINISTRO DELL'INTERNO Vista la legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive modifiche ed integrazioni, recante il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modifiche ed integrazioni, concernente l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo; Considerato che, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della citata legge n. 127/1997, la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non e' soggetta a limiti di eta', salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessita' dell'amministrazione; Ritenuto di dover prevedere, per la partecipazione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, limiti di eta' funzionali alla peculiarita' del servizio prestato dal suddetto personale; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Sentito il parere delle organizzazioni sindacali del personale della Polizia Stato; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nelle adunanze della sezione consultiva per gli atti normativi del 23 novembre 1998 e del 25 gennaio 1999; Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17 della citata legge n. 400/1988; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. Concorso ad allievo agente 1. La partecipazione al concorso pubblico per la nomina ad allievo agente di polizia e' soggetta al limite massimo di eta' di anni trenta.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e' cosi' formulato: "6. La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non e' soggetta a limite di eta', salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessita' dell'amministrazione". - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".