IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'articolo 15, comma 1, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, legge comunitaria per il 1994, che, al fine di integrare l'attuazione della direttiva 91/308/CEE, alla lettera c) stabilisce di estendere, in tutto o in parte, l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, a quelle attivita' particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio per il fatto di realizzare l'accumulazione o il trasferimento di ingenti disponibilita' economiche o finanziarie o risultare comunque esposte ad infiltrazioni della criminalita' organizzata e prevede la formazione o l'integrazione dell'elenco di tali attivita' da attuare con uno o piu' decreti legislativi da emanare, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, dell'interno e delle finanze, entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto attuativo della delega; Visto l'articolo 5 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153, che stabilisce che ai soggetti che svolgono, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera c), della legge 6 febbraio 1996, n. 52, le attivita' individuate nei decreti di cui al medesimo articolo e' estesa l'applicazione delle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197; Vista la direttiva 91/308/CEE relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' illecite; Visto il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, cosi' come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153; Visto il decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319, recante riordino dell'Ufficio italiano dei cambi; Considerata la necessita' di estendere l'ambito di applicazione delle disposizioni antiriciclaggio a soggetti ed attivita' sinora non disciplinati; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 1999; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 settembre 1999; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'interno e delle finanze; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Ambito di applicazione 1. Le disposizioni dell'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e quelle del predetto decreto-legge n. 143 dei 1991, d'ora in avanti complessivamente indicati come: "legge n. 197/1991" si applicano, nei limiti e con le modalita' indicati negli articoli 3 e 4, alle seguenti attivita', il cui esercizio resta subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio di attivita' specificamente richiesti dalle norme a fianco di esse riportate: a) recupero di crediti per conto terzi, alla licenza di cui all'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, di seguito indicato come: "T.U.L.P.S."; b) custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, alla licenza di cui all'articolo 134 del T.U.L.P.S.; c) il trasporto di denaro contante, titoli o valori senza l'impiego di guardie particolari giurate, all'iscrizione nell'albo delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298; d) agenzia di affari in mediazione immobiliare, all'iscrizione nell'apposita sezione del ruolo istituito presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39; e) commercio di cose antiche, alla dichiarazione preventiva di cui all'articolo 126 del T.U.L.P.S.; f) esercizio di case d'asta o gallerie d'arte, alla licenza di cui all'articolo 115 del T.U.L.P.S.; g) commercio, comprese l'esportazione e l'importazione, di oro per finalita' industriali o di investimento, alle autorizzazioni di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148; h) fabbricazione, mediazione e commercio, comprese l'esportazione e l'importazione di oggetti preziosi, alla licenza di cui all'articolo 127 del T.U.L.P.S.; i) gestione di case da gioco, alle autorizzazioni concesse dalle leggi in vigore, nonche' al requisito di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30; l) la fabbricazione di oggetti preziosi da parte di imprese artigiane, all'iscrizione nel registro degli assegnatari dei marchi di identificazione tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; m) mediazione creditizia, all'iscrizione all'albo dei mediatori creditizi di cui all'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108; n) agenzia in attivita' finanziaria prevista dall'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito indicato come: "testo unico bancario", all'iscrizione all'elenco previsto dall'articolo 3. 2. Le autorita' competenti al rilascio delle autorizzazioni o licenze, alla ricezione delle dichiarazioni di inizio attivita', ovvero alla tenuta di albi o registri di cui al comma 1, comunicano, senza ritardo, anche con mezzi informatici o telematici, all'Ufficio italiano dei cambi (UIC) i dati relativi agli operatori e all'attivita' esercitata, ogni successiva variazione, nonche' i provvedimenti di sospensione o revoca del titolo autorizzatorio o di cancellazione eventualmente adottati, indicandone i motivi. L'UIC utilizza i dati raccolti a fini di antiriciclaggio.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - Per il testo dell'art. 15 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, si veda nelle note alle premesse. Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione prevede che l'esercizio della funzione legislativa puo' essere delegato al Governo con determinazione di principi e criteri direttivi solo per un tempo limitato ed in relazione ad oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - La legge 6 febbraio 1996, n 52, reca: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti d'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1994". Si riporta il testo dell'art. 15: "Art. 15 (Riciclaggio dei capitali di provenienza illecita e circolazione transfrontaliera dei capitali: criteri di delega). - 1. L'integrazione dell'attuazione della direttiva 91/308/CEE del Consiglio sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi: a) provvedere al riordino del regime di segnalazione delle operazioni di cui all'art. 3 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, al fine di favorire le segnalazioni stesse garantendo, anche attraverso il ricorso a procedure informatizzate, la massima efficacia e tempestivita' nella organizzazione, trasmissione, ricezione ed analisi delle segnalazioni, rendendo altresi' effettiva la possibilita' di sospensione dell'operazione senza pregiudizio per il corso delle indagini e l'operativita' corrente degli intermediari finanziari; b) prevedere adeguate misure dirette alla protezione in favore dei soggetti che effettuano le segnalazioni, in particolare garantendo la tutela della riservatezza delle stesse in ogni sede, comprese quella aziendale, investigativa e giudiziaria, anche al fine di evitare il pericolo di ritorsioni; c) estendere, ai sensi dell'art. 2 della direttiva 91/308/CEE, in tutto od in parte, l'applicazione delle disposizioni di cui al citato decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, a quelle attivita' particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di ricicio per il fatto di realizzare l'accumulazione o il trasferimento di ingenti disponibilita' economiche o finanziarie o risultare comunque esposte ad infiltrazioni da parte della criminalita' organizzata. La formazione o l'integrazione dell'elenco di tali attivita' e categorie di imprese, con gli eventuali requisiti di onorabilita' e misure di controllo, avverra' con uno o piu' decreti legislativi da emanare, su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, dell'interno e delle finanze, entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto attuativo della presente delega, con la procedura di cui al comma 4 dell'art. 1 della presente legge; d) riesaminare, al fine di accrescerne l'efficacia a fini antiriciclaggio, il regime relativo all'importazione ed esportazione al seguito di denaro, titoli e valori mobiliari, anche eventualmente modificando l'art. 3 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, assicurando in ogni caso la compatibilita' di tale regime con la libera circolazione delle persone e dei capitali sancita dal diritto comunitario, secondo la giurisprudenza interpretativa della Corte di giustizia delle Comunita' europee; e) tenere conto adeguato, nel dare attuazione ai criteri che precedono, anche degli orientamenti e delle indicazioni che emergono nelle competenti sedi internazionali ed in particolare in seno al comitato di contatto istituito dall'art. 13 della direttiva 91/308/CEE ed al Gruppo di azione finanziaria (GAFI). In ogni caso, il potere di identificazione da parte dell'autorita' consolare italiana dei soggetti operanti dall'estero sara' limitato alle rappresentanze diplomatiche o consolari di prima categoria. 2. In sede di riordinamento normativo, ai sensi dell'art. 8, delle materie concernenti il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore, nonche' il riciclaggio dei capitali di provenienza illecita, potra' procedersi al riordino delle sanzioni amministrative e penali previste nelle leggi richiamate al comma 1, nei limiti massimi ivi contemplati. 3. Al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art. 1, al comma 1, le parole: ''E' vietato il trasferimento di denaro contante o di titoli al portatore'' sono sostituite dalle seguenti: "E' vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore''; b) all'art. 1, il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: ''2-bis. Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non puo' essere superiore a lire venti milioni''; c) all'art. 5, al comma 2, le parole: "articolo 1, commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: ''articolo 1, commi 1, 2 e 2-bis''. - Il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153 (Integrazione dell'attuazione della direttiva 91/308/CEE in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita", e' il seguente: "Art. 5. - 1. Ai soggetti che svolgono, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera c), della legge 6 febbraio 1996, n. 52, le attivita' individuate nei decreti di cui al medesimo articolo, in quanto particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio per il fatto di realizzare l'accumulazione o il trasferimento di ingenti disponibilita' economiche o finanziarie o di risultare comunque esposte a infiltrazioni da parte della criminalita' organizzata e' estesa, nei limiti di cui ai successivi commi, l'applicazione delle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197. 2. Ai fini delle attivita' individuate ai sensi del comma 1 e' istituito un elenco di operatori, suddiviso per categorie, tenuto dal Ministro del tesoro, che si avvale dell'Ufficio italiano dei cambi. Ove l'esercizio delle predette attivita' sia subordinato all'iscrizione in ruoli o albi tenuti da pubbliche autorita' da ordini o da consigli professionali, tali ruoli o albi sostituiscono l'elenco di cui sopra tenuto dal Ministro del tesoro. 3. Chiunque esercita le attivita' individuate dai decreti legislativi emanati ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera c), della legge 6 febbraio 1996, n. 52, senza essere iscritto nell'elenco di cui al comma 2, e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni". - Il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, reca: "Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di reciclaggio". - Il titolo del decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319, e' il seguente: "Riordino dell'Ufficio italiano dei cambi a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433". Note all'art. 1: - Il testo dell'art. 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625 (Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e' il seguente: "Art. 13. - 1. Deve essere identificato a cura del personale incaricato e deve indicare per iscritto, sotto la propria personale responsabilita', le complete generalita' del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l'operazione, chiunque compie operazioni che comportano trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento di qualsiasi tipo che siano di importo superiore a lire venti milioni presso: a) uffici della pubblica amministrazione, ivi compresi gli uffici postali; b) enti creditizi; c) societa' di intermediazione mobiliare; d) societa' commissionarie ammesse agli antirecinti alle grida delle borse valori; e) agenti di cambio; f) societa' autorizzate al collocamento a domicilio di valori mobiliari; g) societa' di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare; h) societa' fiduciarie; i) imprese ed enti assicurativi; l) societa' Monte Titoli S.p.a.; m) intermediari che hanno per oggetto prevalente o che comunque svolgono in via prevalente una piu' delle seguenti attivita': concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, compresa la locazione finanziaria; assunzione di partecipazioni; intermediazione in cambi; servizi di incasso, pagamento e trasferimento di fondi anche mediante emissione e gestione di carte di credito. 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche allorquando per la natura e le modalita' delle operazioni poste in essere si puo' ritenere che piu' operazioni effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo, ancorche' singolarmente inferiori al limite di importo indicato nel comma 1, costituiscano nondimeno parti di un'unica operazione. 3. Ai fini dell'applicazione del comma 2, i soggetti di cui alle lettere da a) ad m) del comma 1 devono mettere a disposizione del personale incaricato gli strumenti tecnici idonei a conoscere, in tempo reale, le operazioni eseguite dal cliente presso la stessa sede dell'ente o istituto, nel corso della settimana precedente il giorno dell'operazione. 4. La data e la causale dell'operazione, l'importo dei singoli mezzi di pagamento, le complete generalita' ed il documento di identificazione di chi effettua l'operazione, nonche' le complete generalita' del- l'eventuale soggetto per conto del quale l'operazione stessa viene eseguita, devono essere facilmente reperibili e, comunque, inseriti entro trenta giorni in un unico archivio di pertinenza del soggetto pubblico o privato presso il quale l'operazione viene eseguita. Gli intermediari di cui al comma 1 sono tenuti ad identificare mediante un apposito codice le operazioni effettuate per contanti. Per le imprese e gli enti assicurativi, il termine decorre dal giorno in cui hann ricevuto i dati da parte degli agenti e degli altri collaboratori autonomi, i quali, a loro volta, devono inoltrare i dati stessi entro trenta giorni. A decorrere dal 1 gennaio 1992, i dati relativi alle operazioni effettuate per contanti di importo superiore a lire venti milioni sono integrati con il codice fiscale, quando attribuibile, del soggetto che effettua l'operazione e di quello eventuale per conto del quale l'operazione viene eseguita. Gli stessi dati, compreso il codice fiscale, verranno acquisiti a decorrere dal 1 gennaio 1992 in sede di accensione di ogni conto, deposito o altro rapporto continuativo. Per i conti, depositi e rapporticontinuativi in essere alla data predetta, tali dati saranno compiutamente integrati entro il 31 dicembre 1992. Le imprese e gli enti assicurativi acquisiscono il codice fiscale nei termini sopra indicati; limitatamente ai rapporti gia' in essere, il codice fiscale e' acquisito soltanto nei casi in cui l'importo complessivo dei premi e' superiore a lire venti milioni annui. I dati di cui al presente comma sono utilizzabili ai fini fiscali secondo le disposizioni vigenti. 5. L'archivio e' formato e gestito a mezzo di sistemi informatici e deve essere aggiornato e ordinato in modo da facilitare eventuali ricerche. Con decreto del Ministro del tesoro, da emanare entro il 30 giugno 1992 e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, verranno stabilite le modalita' di acquisizione e archiviazione dei dati, nonche' gli standards e le compatibilita' informatiche da rispettare. Sino alla costituzione del suddetto archivio, che deve avvenire entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto, le informazioni di cui al comma 4 devono risultare da apposito registro. 6. I dati e le informazioni di cui ai commi 4 e 5 vanno conservati per la durata di dieci anni. 7. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il personale incaricato dell'operazione che contravviene alle disposizioni di cui ai commi precedenti e' punito con la multa da lire cinque milioni a lire venticinque milioni. 8. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, l'esecutore dell'operazione che omette di indicare le generalita' del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l'operazione o le indica false e' punito con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da lire un milione a lire dieci milioni". - Si riporta il testo degli articoli 115 e 134 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante: "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza". "Art. 115 (Art. 116 T.U. 1926). - Non possono aprirsi o condursi agenzie di prestiti su pegno o altre agenzie di affari, quali che siano l'oggetto e la durata, anche sotto forma di agenzie di vendita, di esposizioni, mostre o fiere campionarie e simili, senza licenza del questore. La licenza e' necessaria anche per l'esercizio del mestiere di sensale o di intromettitore. Tra le agenzie indicate in questo articolo sono comprese le agenzie per la raccolta di informazioni a scopo di divulgazione mediante bollettini od altri simili mezzi. La licenza vale esclusivamente pei locali in essa indicati. E' ammessa la rappresentanza". "Art. 134 (Art. 135 T.U. 1926). - Senza licenza del prefetto e' vietato ad enti o privati di prestare opere di vigilanza o custodia di proprieta' mobiliari od immobiliari e di eseguire investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni per conto di privati. Salvo il disposto dell'art. 11, la licenza non puo' essere conceduta alle persone che non abbiano la cittadinanza italiana o siano incapaci di obbligarsi o abbiano riportato condanna per delitto non colposo. La licenza non puo' essere conceduta per operazioni che importano un esercizio di pubbliche funzioni o una menomazione della liberta' individuale". - La legge 6 giugno 1974, n. 298, reca: "Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada". - Il titolo della legge 3 febbraio 1989, n. 39, e' il seguente: "Modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo 1958, n. 253, concernente la disciplina della professione di mediatore". - Il testo dell'art. 126 del citato regio decreto n. 773 del 1931 e' il seguente: "Art. 126 (Art. 127 T.U. 1926). - Non puo' esercitarsi il commercio di cose antiche o usate senza averne fatta dichiarazione preventiva all'autorita' locale di pubblica sicurezza". - Si trascrive il testo dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, recante: "Approvazione del testo unico delle norme in materia valutaria". "Art. 15 (Commercio dell'oro greggio). - 1. L'Ufficio italiano dei cambi e' istituzionalmente abilitato, secondo le attuali competenze, ad acquistare e vendere oro. 2. La Banca d'Italia puo' liberamente negoziare oro greggio all'estero, nell'ambito della gestione delle riserve e con i limiti ad esse applicabili. 3. Il Ministro del commercio con l'estero autorizza i residenti, dandone comunicazione all'Ufficio italiano dei cambi, all'acquisto all'estero di oro greggio in lingotti, verghe, pani, polvere o rottami da destinare alla produzione di beni in Italia e alla vendita all'estero di oro greggio. 4. I residenti, autorizzati ad acquistare all'estero a norma dei commi precedenti e ad importare oro greggio, possono cederlo ad altri residenti quando i cessionari intendono utilizzarlo per la produzione di beni in Italia. l titolari autorizzati e i cessionari possono affidare in lavorazione ad altri residenti l'oro importato. 5. L'Ufficio italiano dei cambi, per l'acquisto ed il deposito di oro non monetato, si avvarra' dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per la determinazione del quantitativo di fino contenuto nell'oro stesso e per tutte le operazioni relative al commercio dell'oro non sara' soggetto all'osservanza delle disposizioni della legge di pubblica sicurezza". - Il testo dell'art. 127 del citato regio decreto n. 773 del 1931 e' il seguente: "Art. 127 (Art. 128 T.U. 1926). - I fabbricanti, i commercianti, i mediatori di oggetti preziosi, hanno l'obbligo di munirsi di licenza del questore. Chi domanda la licenza deve provare d'essere iscritto, per l'industria o il commercio di oggetti preziosi, nei ruoli della imposta di ricchezza mobile ed in quelli delle tasse di esercizio e rivendita ovvero deve dimostrare il motivo della mancata iscrizione in tali ruoli. La licenza dura fino al 31 dicembre dell'anno in cui e' stata rilasciata. Essa e' valida per tutti gli esercizi di vendita di oggetti preziosi appartenenti alla medesima persona o alla medesima ditta, anche se si trovino in localita' diverse. L'obbligo della licenza spetta, oltreche' ai commercianti, fabbricanti ed esercenti stranieri, che intendono fare commercio, nel territorio dello Stato, degli oggetti preziosi da essi importati, anche ai loro agenti, rappresentanti, commessi viaggiatori e piazzisti. Questi debbono provare la loro qualita' mediante certificato rilasciato dall'autorita' politica del luogo ove ha sede la ditta, vistato dall'autorita' consolare italiana". - Si riporta il testo dell'art. 5, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30: "3. Le disposizioni di cui agli articoli da 718 a 722 del codice penale e all'art. 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non si applicano ai fatti commessi a bordo delle navi passeggeri iscritte nel Registro internazionale, durante il periodo di navigazione al di la' del mare territoriale". - Il testo dell'art. 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante "Disposizioni in materia di usura", e' il seguente: "Art. 16. - 1. L'attivita' di mediazione o di consulenza nella concessione di finanziamenti da parte di banche o di intermediari finanziari e' riservata ai soggetti iscritti in apposito albo istituito presso il Ministero del tesoro, che si avvale dell'Ufficio italiano dei cambi. 2. Con regolamento del Governo adottato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, e' specificato il contenuto dell'attivita' di mediazione creditizia e sono fissate le modalita' per l'iscrizione e la cancellazione dall'albo, nonche' le forme di pubblicita' dell'albo medesimo. La cancellazione puo' essere disposta per il venire meno dei requisiti indicati al comma 3 e per gravi violazioni degli obblighi indicati al comma 4. 3. I requisiti di onorabilita' necessari per l'iscrizione nell'albo di cui al comma l sono i medesimi previsti dall'art. 109 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. 4. Ai soggetti che svolgono l'attivita' di mediazione creditizia si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo VI del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni. 5. L'esercizio dell'attivita' di mediazione creditizia e' compatibile con lo svolgimento di altre attivita' professionali. 6. La pubblicita' a mezzo stampa dell'attivita' di cui al comma 1 e' subordinata all'indicazione, nella pubblicita' medesima, degli estremi della iscrizione nell'albo di cui allo stesso comma 1. 7. Chiunque svolge l'attivita' di mediazione creditizia senza essere iscritto nell'albo indicato al comma 1 e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da quattro a venti milioni di lire. 8. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano alle banche, agli intermediari finanziari, ai promotori finanziari iscritti all'albo previsto dall'art. 5, comma 5, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, e alle imprese assicurative. 9. Salvo che il fatto costituisca reato piu' grave, chi, nell'esercizio di attivita' bancaria, di intermediazione finanziaria o di mediazione creditizia, indirizza una persona, per operazioni bancarie o finanziarie, a un soggetto non abilitato all'esercizio dell'attivita' bancaria o finanziaria e' punito con l'arresto fino a due anni ovvero con l'ammenda da quattro a venti milioni di lire". - Il testo dell'art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante: "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia", e' il seguente: "Art. 106 (Elenco generale). - 1. L'esercizio nei confronti del pubblico delle attivita' di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi e' riservato a intermediari finanziari iscritti in un apposito elenco tenuto dal Ministro del tesoro, che si avvale dell'UIC. 2. Gli intermediari finanziari indicati nel comma 1 possono svolgere esclusivamente attivita' finanziarie, fatte salve le riserve di attivita' previste dalla legge. 3. L'iscrizione nell'elenco e' subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni: a) forma di societa' per azioni, di societa' in accomandita per azioni, di societa' a responsabilita' limitata o di societa' cooperativa; b) oggetto sociale conforme al disposto del comma 2; c) capitale sociale versato non inferiore a cinque volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle societa' per azioni; d) possesso da parte dei partecipanti al capitale e degli esponenti aziendali dei requisiti previsti dagli articoli 108 e 109. 4. Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC: a) specifica il contenuto delle attivita' indicate nel comma 1, nonche' in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico. Il credito al consumo si considera comunque esercitato nei confronti del pubblico anche quando sia limitato all'ambito dei soci; b) per gli intermediari finanziari che svolgono determinati tipi di attivita', puo', in deroga a quanto previsto dal comma 3, vincolare la scelta della forma giuridica, consentire l'assunzione di altre forme giuridiche e stabilire diversi requisiti patrimoniali. 5. Le modalita' di iscrizione nell'elenco sono disciplinate dal Ministro del tesoro, sentito l'UIC; l'UIC da comunicazione delle iscrizioni alla Banca d'Italia e alla Consob. 6. L'UIC puo' chiedere agli intermediari finanziari la comunicazione di dati e notizie per verificare il permanere delle condizioni per l'iscrizione nell'elenco. 7. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari comunicano all'UIC, con le modalita' dallo stesso stabilite, le cariche analoghe ricoperte presso altre societa' ed enti di qualsiasi natura".