IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
                           di concerto con
                IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223;
  Vista  la legge 7 agosto 1990, n, 241, ed in particolare l'articolo
12,  che  prevede la determinazione dei criteri e delle modalita' per
la   concessione   di  sovvenzioni,  contributi,  sussidi  ed  ausili
finanziari;
  Visto  il  decreto-legge  19  ottobre 1992, n. 407, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482;
  Visto  il  decreto-legge  27  agosto  1993, n. 323, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422;
  Visto  il  decreto-legge  23  ottobre 1996, n. 545, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;
  Vista  la  legge  31 luglio 1997, n. 249, concernente: "Istituzione
dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";
  Vista  la  legge  30 aprile 1998, n. 122, concernente "Differimento
dei  termini  previsti  dalla  legge  31 luglio 1997, n. 249, nonche'
norme  in  materia  di programmazione e di interruzioni pubblicitarie
televisive";
  Vista   la  deliberazione  dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle
comunicazioni  30  ottobre 1998, n. 68, concernente: "Piano nazionale
di  assegnazione  delle frequenze per la radiodiffusione televisiva",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 1998;
  Vista   la  deliberazione  dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle
comunicazioni  1  dicembre 1998, n. 78, concernente: "Regolamento per
il  rilascio  delle  concessioni  per  la  radiodiffusione te1evisiva
privata  su frequenze terrestri", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 288 del 10 dicembre 1998;
  Vista  la  legge  23  dicembre  1998, n. 448, concernente misure di
finanza  pubblica  per  la  stabilizzazione  e  lo  sviluppo,  ed  in
particolare l'articolo 45, comma 3;
  Visto  il  decreto-legge  30  gennaio  1999, n. 15, convertito, con
modificazioni,   dalla   legge   29   marzo  1999,  n.  78,  recante:
"Disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo  equilibrato dell'emittenza
televisiva  e  per  evitare  la  costituzione  o  il  mantenimento di
posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo";
  Ritenuto  di  dover dare attuazione alle disposizioni contenute nel
predetto articolo 45, comma 3, della predetta legge 23 dicembre 1998,
n. 448;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere  del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza della
sezione consultiva per gli atti normativi del 24 maggio 1999;
  Sentite le competenti commissioni parlamentari;
  Vista  la  comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
GM/120111/4506/DL/MG del 6 settembre 1999;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
          Beneficiari e ripartizione della somma stanziata

  1.  I  termini  procedimentali  e  le  modalita'  di erogazione dei
contributi  previsti  dall'articolo  45,  comma  3,  della  legge  23
dicembre  1998, n. 448 sono specificati nel bando di concorso emanato
annualmente  dal  Ministero  delle  comunicazioni  e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  2.   Possono   beneficiare   delle   misure  di  sostegno  previste
dall'articolo  45,  comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le
emittenti  televisive  locali  titolari di concessione che, nell'anno
precedente a quello al quale si riferisce il bando di cui al comma 1,
siano  state ammesse, con provvedimento adottato ai sensi del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  16  settembre  1996, n. 680, alle
provvidenze  di  cui all'articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993,
n.  323,  convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993,
n. 422.
  3.  L'ammontare annuo dello stanziamento previsto dall'articolo 45,
comma  3,  della  legge  23 dicembre 1998, n. 448, e' ripartito tra i
vari   bacini  di  utenza  televisiva  in  proporzione  al  fatturato
realizzato  nel  triennio  precedente  dalle  emittenti  operanti nel
medesimo  bacino  televisivo che abbiano chiesto di beneficiare delle
misure  di  sostegno.  Nella  predetta  ripartizione  si  dovra' dare
particolare  rilievo  ai bacini di utenza televisiva ricompresi nelle
aree  economicamente depresse e con elevati indici di disoccupazione.
Si   considera   operante   in   un  determinato  bacino  televisivo,
l'emittente  che  raggiunge una popolazione non inferiore al settanta
per cento di quella residente nel territorio della regione irradiata.
  4.  La  somma  assegnata  a  ciascun bacino di utenza televisivo e'
attribuita alle emittenti aventi titolo all'erogazione del contributo
per  un  quinto  in  parti uguali e per quattro quinti in base ad una
graduatoria   predisposta   tenendo  conto  degli  elementi  indicati
nell'articolo 4.
 
          Avvertenza:
            Il   testo   delle   note   qui   pubblicato   e'   stato
          redatto  dall'amministrazione  competente   per materia, ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione  dei  decreti      del   Presidente   della
          Repubblica   e  sulle     pubblicazioni  ufficiali    della
          Repubblica     italiana,  approvato  con      decreto   del
          Presidente  della  Repubblica 28  dicembre 1985,  n.  1092,
          al    solo  fine    di  facilitare  la      lettura   delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali e' operato il  rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
           Nota al titolo:
            -  Il  testo  dell'art.  45,  comma    3,  della legge 23
          dicembre  1998,  n.    488,  recante:  "Misure  di  finanza
          pubblica  per  la  stabilizzazione  e  lo  sviluppo", e' il
          seguente:
            "3.  Nell'ambito delle  misure di  sostegno all'emittenza
          previste dall'art. 10  del decreto-legge 27   agosto  1993,
          n.    323,  convertito, con modificazioni, dalla   legge 27
          ottobre 1993, n. 422,   ed anche al fine  di    incentivare
          l'adeguamento   degli impianti  in base  al piano nazionale
          di assegnazione  delle  frequenze  per la   radiodiffusione
          televisiva      approvato     dall'Autorita'     per     le
          garanzie    nelle comunicazioni il   30  ottobre  1998,  e'
          stanziata  la  somma di  lire 24 miliardi per l'anno  1999,
          24 miliardi per l'anno 2000   e 33  miliardi  per    l'anno
          2001.   Detta   somma  e' erogata  entro  il  30 giugno  di
          ciascuno degli  anni del   triennio dal  Ministero    delle
          comunicazioni  alle emittenti   televisive locali  titolari
          di concessione  che siano state  ammesse  alle  provvidenze
          di   cui  all'art.  7  del  citato decreto-legge n. 323 del
          1993 ed ai sensi del regolamento emanato  con  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica 16 settembre 1996, n. 680, in
          base    ad     apposito     regolamento   adottato      dal
          Ministro   delle comunicazioni di concerto con il  Ministro
          del tesoro. del bilancio e della  programmazione economica,
          sentite   le competenti  Commissioni parlamentari. Per  una
          quota degli  oneri recati dal  presente comma, pari a  lire
          5 miliardi nel  1999 ed a  lire 2 miliardi nel    2000,  si
          provvede     con  quota   parte   delle   maggiori  entrate
          derivanti dall'attuazione dell'art. 8".
           Note alle premesse:
            - La  legge 6 agosto  1990, n.   223,  reca:  "Disciplina
          del sistema radiotelevisivo pubblico e privato".
            -    Il testo   dell'art.   12,   della legge   7  agosto
          1990, n.   241,  recante:  "Nuove  norme  in  materia    di
          procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di accesso ai
          documenti amministrativi", e' il seguente:
            "Art.  12.  -    1.  La  concessione  di     sovvenzioni,
          contributi,   sussidi   ed      ausili     finanziari     e
          l'attribuzione di    vantaggi    economici    di  qualunque
          genere   a   persone  ed  enti  pubblici   e  privati  sono
          subordinate alla  predeterminazione ed  alla pubblicazione,
          da parte  delle  amministrazioni  procedenti,  nelle  forme
          previste  dai rispettivi ordinamenti,  dei criteri  e delle
          modalita' cui  le amministrazioni stesse devono attenersi.
            2. L'effettiva osservanza  dei criteri e delle  modalita'
          di  cui  al  comma    1    deve  risultare,   dai   singoli
          provvedimenti relativi  agli interventi di cui al  medesimo
          comma 1".
            -    Il    decreto-legge   19   ottobre 1992,   n.   407,
          convertito,   con modificazioni dalla   legge  17  dicembre
          1992,  n.  482,    reca: "Proroga dei termini in materia di
          impianti di radiodiffusione".
            -   Il   decreto-legge   27   agosto   1993,   n.    323,
          convertito,    con  modificazioni,     dalla   legge     27
          ottobre   1993,  n.   422,  reca:   "Provvedimenti  urgenti
          in materia radiotelevisiva".
            -   Il   decreto-legge   23   ottobre   1996,   n.   545,
          convertito    con  modificazioni,    dalla      legge    23
          dicembre   1996,   n.    650,  reca:  "Disposizioni urgenti
          per l'esercizio della  attivita'  radiotelevisiva  e  delle
          telecomunicazioni".
            -  Per  il  testo  dell'art.  45, comma 3, della legge 23
          dicembre 1998, n. 448, si veda nella nota al titolo.
            -  Il    testo  dell'art.  17,  comma   3, della legge 23
          agosto 1988, n.  400  recante: "Disciplina   dell'attivita'
          di    Governo e  ordinamento della Presidenza del Consiglio
          dei Ministri", e' il seguente:
            "3. Con  decreto ministeriale  possono essere    adottati
          regolamenti  nelle materie di competenza del  Ministro o di
          autorita' sottordinate al  Ministro,    quando  la    legge
          espressamente  confruisca   tale potere.   Tali regolamenti
          per materie di  competenza di piu' Ministri, possono essere
          adottati con  decreti  interministeriali,   ferma  restando
          la  necessita'   di   apposita   autorizzazione   da  parte
          della  legge.  I regolamenti ministeriali interministeriali
          non  possono  dettare  norme   contrarie   a   quelle   dei
          regolamenti    emanati  dal  Governo.  Essi  debbono essere
          comunicati al   Presidente   del Consiglio    dei  Ministri
          prima della loro emanazione".
           Note all'art. 1:
            -  Per il  testo  dell'art.  45, comma  3,  della  citata
          legge    23  dicembre  1998,  n. 448, si veda nella nota al
          titolo.
            -  Il  decreto  del  Presidente    della  Repubblica   16
          settembre  1996,  n.    680, reca: "Regolamento recante  la
          disciplina  per   l'erogazione   delle   provvidenze   alle
          emittenti televisive locali".
            -  Il  testo  dell'art.  7  del   citato decreto-legge 27
          agosto 1993, n.  323, convertito, con  modificazioni, dalla
          legge 27  ottobre 1993, n.  422, e' il seguente:
            "Art. 7. - 1. Il comma  3  dell'art.  23  della  legge  6
          agosto 1990, n.  223, e' sostituito dal seguente:
            ''3. Ai  concessionari per 1a radiodiffusione  televisiva
          in  ambito locale,  ovvero  ai  soggetti   autorizzati  per
          la  radiodiffusione televisiva  locale di   cui    all'art.
          32,  che  abbiano registrato  la testata televisiva  presso
          il competente tribunale  e che trasmettano quotidianamente,
          nelle ore  comprese tra  le 7  e le  23 per  almeno un'ora,
          programmi      informativi  autoprodotti  su    avvenimenti
          politici,  religiosi,  economici,  sociali,  sindacali    o
          culturali,  si  applicano  i  benefici  di  cui  al comma 1
          dell'art. 11 della legge 25 febbraio  1987,  n.  67,  cosi'
          come  modificato dall'art. 7 della legge  7 agosto 1990, n.
          250 nonche' quelli di cui agli  articoli 28, 29 e 30  della
          legge  5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni ed
          integrazioni''".
            2. All'art. 11, comma 1, della  legge 25  febbraio  1987,
          n.  67,  come  sostituito dall'art. 7 della legge 7  agosto
          1990, n. 250, le parole:   ''tribunale, che  effettuino  da
          almeno tre anni servizi informativi'' sono sostituite dalle
          seguenti: ''tribunale e''".
            3.  All'art.  8, comma 1,  della legge 7  agosto 1990, n.
          250, sono soppresse le  paro1e:  ''pubblichino  notizie  da
          almeno tre anni''.".