ALLEGATO Tabella A (art. 4, comma 2) Punteggi da attribuire a ciascuno degli elementi di cui all'art. 4, comma 1, ai fini dell'erogazione del contributo di cui all'articolo 1: lettera a) fino a punti 200; lettera b) per ogni dipendente assunto con contratto di lavoro giornalistico punti 60, per ogni dipendente assunto con contratto per addetti all'informazione iscritti agli albi professionali previsti dalla legge istitutiva dell'Albo dei giornalisti punti 45, per ogni altro dipendente punti 30; (le unita' di personale assunto con contratto di formazione lavoro sono valutate nella misura del 50% del punteggio ad esso relativo, le unita' di personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato sono valutate nella misura del 20% del punteggio ad esso relativo per ciascun anno di durata del contratto). Per la lettera b) si prendono in considerazione i contratti di lavoro stipulati anteriormente al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda per ottenere il contributo: il punteggio e' rapportato al periodo di durata del contratto. Visto, il Ministro delle comunicazioni Cardinale