IL SOTTOSEGRETARIO
  alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega al turismo
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400  recante la disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  dell'ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
  Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio 1999, n. 300 recante la
riforma dell'organizzazione del Governo;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 303 concernente
l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  Visto  l'art.  1, comma 19-bis del decreto-legge 18 maggio 2006, n.
181,  convertito,  con  modificazioni  dalla legge 17 luglio 2006, n.
233, cosi' come modificato dall'art. 2, comma 98, del decreto-legge 3
ottobre  2006,  n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre  2006, n. 286, che ha attribuito al Presidente del Consiglio
dei  Ministri le funzioni di competenza statale in materia di turismo
e  che,  per  l'esercizio  di  tali  funzioni, ha istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento per lo sviluppo
e la competitivita' del turismo;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 luglio
2008  con  il  quale  al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del
Consiglio  dei  Ministri,  on.  Michela Vittoria Brambilla sono state
delegate  le  funzioni  spettanti  al  Presidente  del  Consiglio dei
Ministri in materia di turismo;
  Vista  la  legge  29  marzo  2001,  n.  135  recante «Riforma della
legislazione nazionale del turismo»;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 13
settembre 2002 di recepimento dell'accordo fra lo Stato, le Regioni e
le   Province   autonome   di  Trento  e  Bolzano  sui  principi  per
l'armonizzazione,   la  valorizzazione  e  lo  sviluppo  del  sistema
turistico  in  cui si rinvia a successivi provvedimenti emanati dalle
Regioni  e  dalle  Province  autonome  la  definizione degli standard
minimi  per  i  servizi  turistici  ai fini dell'armonizzazione degli
stessi sull'intero territorio nazionale;
  Considerato  che  il Comitato delle politiche turistiche, istituito
con  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri il 28 luglio
2006,  ha  convenuto,  nella  riunione  del  30  maggio  2007,  sulla
necessita'  di  attuare  una  definizione  degli  standard  a livello
nazionale  con  successivo recepimento da parte delle Regioni e delle
Province  autonome,  promuovendo  l'istituzione di un apposito tavolo
tecnico,  cui  hanno  fatto seguito riunioni di approfondimento tra i
rappresentanti  del  Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita'
del  turismo,  le  associazioni di categoria e i rappresentanti delle
Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano;
  Visto l'art. 2, comma 193, lettera a) della legge 24 dicembre 2007,
n.  244,  che prevede l'adozione di un apposito decreto di natura non
regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  per la definizione delle
tipologie dei servizi forniti dalle imprese turistiche rispetto a cui
vi  e'  necessita' di individuare caratteristiche similari e omogenee
su  tutto  il  territorio  nazionale  tenuto  conto  delle specifiche
esigenze  connesse  alle  capacita'  ricettiva  e  di  fruizione  dei
contesti territoriali;

  Ravvisata  la  necessita'  di  assicurare  maggiore  competitivita'
all'offerta  turistica  nazionale  nel  mercato  globale individuando
misure  di  promozione  dell'immagine unitaria dell'offerta turistica
nazionale;
  Ritenuto  di dover procedere all'identificazione di standard minimi
nazionali  dei servizi e delle dotazioni per la classificazione degli
alberghi, lasciando alle Regioni e alle Province autonome, competenti
per   materia,  l'individuazione,  nelle  norme  di  recepimento,  di
ulteriori caratteristiche connesse al territorio;
  Visto  il verbale della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato,  le  Regioni  e  le  Province  autonome  di  Trento e Bolzano,
relativo  alla  seduta del 18 settembre 2008, dal quale si evince che
sullo  schema  di  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri
relativo  all'armonizzazione  della classificazione degli alberghi e'
stata  sancita  l'intesa  ma,  nel  contempo,  e' stata richiesta una
modifica all'art. 3 dello schema del provvedimento stesso;
  Ritenuto,  pertanto,  di  dover procedere alla modifica dell'art. 3
dello  schema  di  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri
sottoposto  all'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella
seduta del 18 settembre 2008;

                              Decreta:


                               Art. 1.

  Sono  definiti,  come  da  prospetto  allegato, gli standard minimi
nazionali  dei servizi e delle dotazioni per la classificazione degli
alberghi,  basata  su  un codice rappresentato da un numero di stelle
crescente.