IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, recante attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, ed in particolare gli articoli 1, comma 2, e 3, commi 2 e 4, che prevedono che gli indirizzi strategici ed operativi del Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A. sono definiti dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Visto il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6/92, come integrato e modificato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994 e dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 24 gennaio 1997; Vista la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE ed in particolare l'art. 3, comma 6, che prevede che «gli Stati membri provvedono affinche' i fornitori di energia elettrica specifichino nelle fatture o unitamente alle stesse ed in tutto il materiale promozionale inviato ai clienti finali: a) la quota di ciascuna fonte energetica nel mix complessivo di combustibili utilizzato dall'impresa fornitrice nell'anno precedente; b) almeno il riferimento alle fonti di riferimento esistenti, per esempio pagine web, qualora le informazioni sull'impatto ambientale, almeno in termini di emissioni di CO2 e di scorie radioattive risultanti dalla produzione di energia elettrica prodotta mediante il mix di combustibile complessivo utilizzato dal fornitore nell'anno precedente, siano a disposizione del pubblico»; Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 24 ottobre 2005, recante aggiornamento delle direttive per l'incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili ai sensi dell'art. 11, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; Vista la deliberazione dell'Autorita' 19 luglio 2006, n. 152/06 recante «Approvazione della direttiva per la trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di elettricita'»; Visto il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia, convertito con la legge 3 agosto 2007, n. 125, (di seguito la legge n. 125/07) ed in particolare l'art. 1, comma 5, secondo cui «le imprese di vendita di energia elettrica forniscono, nelle fatture e nel materiale promozionale inviato ai propri clienti finali, le informazioni sulla composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell'energia elettrica fornita nel periodo dei due anni precedenti e indicano le fonti informative disponibili sull'impatto ambientale della produzione, utili al fine di risparmiare energia, secondo modalita' definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas» (di seguito: Autorita'); Vista la deliberazione dell'Autorita' 27 giugno 2007, n. 156/07, recante approvazione del Testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73/07; Vista la delibera dell'Autorita' 6 novembre 2007 n. 280/07 recante «Modalita' e condizioni tecnico-economiche per il ritiro dell'energia elettrica ai sensi dell'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387/03, e del comma 41 della legge 23 agosto 2004, n. 239/04»; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 novembre 2007 recante determinazione delle modalita' per la vendita sul mercato, da parte del Gestore dei servizi elettrici GSE S.p.A., per l'anno 2008, dell'energia elettrica di cui all'art. 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito energia Cip6); Vista la deliberazione dell'Autorita' 12 marzo 2008 n. ARG/elt 28/08, trasmessa con nota del 13 marzo 2008, prot. 7487, recante «Proposta dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas per l'attuazione dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 73/07 come integrato e modificato dalla legge di conversione 3 agosto 2007, n. 125. Informazioni ai clienti finali in materia di mix di fonti energetiche, impatto ambientale della produzione e risparmio energetico»; Considerato il sempre maggiore interesse che l'utente finale mostra in merito alle tematiche di natura ambientale e all'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili; Considerato che il GSE e' destinatario delle autocertificazioni da parte di produttori e importatori di energia elettrica da fonti non rinnovabili ai fini della verifica sulla quota obbligatoria di immissione di energia da fonte rinnovabile ed e' il soggetto deputato a svolgere le opportune verifiche; Considerata la quota di energia elettrica annualmente prodotta in Italia dalla frazione biodegradabile dei rifiuti; Considerato il ruolo della societa' Acquirente Unico S.p.A. (di seguito Acquirente Unico) nell'approvvigionamento di energia elettrica per i clienti in maggior tutela; Ritenuto opportuno tenere conto, nella determinazione del mix energetico dell'energia venduta, anche della composizione del mix di produzione dell'energia Cip6; Ritenuto opportuno che le comunicazioni fornite dalle imprese di vendita ai clienti finali in merito al mix energetico utilizzato per la produzione dell'energia elettrica venduta siano basate su una procedura di elaborazione di tale mix che consenta di tener conto della quantita' di energia elettrica da fonti rinnovabili effettivamente prodotta in Italia e importata dall'estero; Ritenuto necessario prevedere, anche sulla base di strumenti esistenti, un sistema di certificazione di origine dell'energia elettrica da fonti rinnovabili prodotta e scambiata in Italia che consenta il trasferimento delle certificazioni secondo principi di trasparenza e di tracciabilita', tali da garantire che una certificazione di origine risulti sempre nella titolarita' di un solo soggetto; Ritenuto opportuno, al fine di non discriminare i piccoli produttori, prevedere la possibilita' di una certificazione dell'energia prodotta da fonti rinnovabili per una quantita' immessa in rete non inferiore a 1 MWh/anno; Ritenuto opportuno che la procedura di elaborazione del mix energetico consenta di tener conto della effettiva composizione del mix energetico utilizzato nei Paesi esteri per la produzione dell'elettricita' importata in Italia; Ritenuto che il GSE, sulla base anche delle proprie competenze in materia di elettricita' da fonti rinnovabili e da cogenerazione ad alto rendimento, sia soggetto idoneo a gestire, in collaborazione con Terna, il sistema di certificazione e controllo delle comunicazioni fornite dalle imprese di vendita ai clienti finali in merito al mix di fonti energetiche utilizzato per la produzione dell'elettricita' venduta; Ritenuto opportuno che, al fine di semplificare l'attuazione del presente decreto e in considerazione del fatto che i produttori di energia elettrica sono detentori delle informazioni connesse al proprio mix produttivo, siano ad essi affidati il compito e la responsabilita' di calcolare e dare comunicazione del mix «complementare» relativo alla propria produzione; Ritenuto altresi' opportuno che, al fine di semplificare l'attuazione del presente decreto e in considerazione del fatto che le imprese di vendita di energia elettrica sono detentrici delle informazioni connesse al mix dell'energia elettrica venduta ai clienti finali, siano ad esse affidati il compito e la responsabilita' di calcolare e dare comunicazione di tale mix; Ritenuto altresi' opportuno che il Ministero dello sviluppo economico, anche avvalendosi del GSE e di Terna, ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche avvalendosi di Ispra, forniscano indicazioni circa i principali riferimenti informativi sull'impatto ambientale della produzione di energia elettrica e sulle possibili azioni che i clienti finali possono attuare al fine di conseguire risparmi negli usi finali di energia e che tali indicazioni siano riprese nelle comunicazioni delle imprese di vendita ai clienti finali; Ritenuto necessario prevedere che il GSE effettui le opportune verifiche di congruenza in merito ai dati che, in applicazione del presente decreto, sono comunicati da produttori e imprese di vendita di energia elettrica; Considerati gli esiti delle consultazioni effettuate, in data 15 aprile 2008, 17 aprile 2008 e 14 maggio 2008, con i soggetti istituzionali interessati; le associazioni degli operatori di settore e le associazioni di consumatori; Visto il parere del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, trasmesso in data 1° luglio 2009; Decreta: Art. 1. Ambito di applicazione 1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge n. 125/07 le modalita' con cui le imprese esercenti attivita' di vendita di energia elettrica sono tenute a fornire informazioni ai clienti finali: sulla composizione del mix di fonti energetiche primarie utilizzate per la produzione dell'energia elettrica fornita dalle imprese di vendita; sull'impatto ambientale della produzione di energia elettrica, utili al fine di risparmiare energia.