IL MINISTRO
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO

  Visto  il  decreto  legislativo  16  marzo  1999,  n.  79,  recante
attuazione  della  direttiva  96/92/CE  recante  norme  comuni per il
mercato   interno  dell'energia  elettrica,  ed  in  particolare  gli
articoli  1,  comma  2,  e  3,  commi  2  e  4, che prevedono che gli
indirizzi   strategici   ed  operativi  del  Gestore  della  rete  di
trasmissione    nazionale   S.p.A.   sono   definiti   dal   Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Visto il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29
aprile  1992,  n.  6/92,  come integrato e modificato dal decreto del
Ministro  dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato 4 agosto
1994  e  dal  decreto  del  Ministro  dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 24 gennaio 1997;
  Vista   la  direttiva  2003/54/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  del  26 giugno 2003 relativa a norme comuni per il mercato
interno  dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE ed
in  particolare  l'art. 3, comma 6, che prevede che «gli Stati membri
provvedono  affinche'  i  fornitori di energia elettrica specifichino
nelle  fatture  o  unitamente  alle  stesse  ed in tutto il materiale
promozionale inviato ai clienti finali:
   a)  la  quota  di ciascuna fonte energetica nel mix complessivo di
combustibili utilizzato dall'impresa fornitrice nell'anno precedente;
   b)  almeno il riferimento alle fonti di riferimento esistenti, per
esempio  pagine web, qualora le informazioni sull'impatto ambientale,
almeno  in  termini  di  emissioni  di  CO2  e  di scorie radioattive
risultanti dalla produzione di energia elettrica prodotta mediante il
mix  di  combustibile  complessivo utilizzato dal fornitore nell'anno
precedente, siano a disposizione del pubblico»;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  delle  attivita'  produttive  di
concerto  con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
24   ottobre   2005,   recante   aggiornamento  delle  direttive  per
l'incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili
ai  sensi  dell'art.  11,  comma  5, del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79;
  Vista  la  deliberazione  dell'Autorita'  19 luglio 2006, n. 152/06
recante   «Approvazione   della  direttiva  per  la  trasparenza  dei
documenti di fatturazione dei consumi di elettricita'»;
  Visto  il  decreto-legge  18  giugno  2007,  n.  73, recante misure
urgenti  per  l'attuazione  di disposizioni comunitarie in materia di
liberalizzazione  dei mercati dell'energia, convertito con la legge 3
agosto  2007,  n.  125,  (di  seguito  la  legge  n.  125/07)  ed  in
particolare  l'art. 1, comma 5, secondo cui «le imprese di vendita di
energia   elettrica   forniscono,   nelle  fatture  e  nel  materiale
promozionale  inviato ai propri clienti finali, le informazioni sulla
composizione   del   mix  energetico  utilizzato  per  la  produzione
dell'energia  elettrica fornita nel periodo dei due anni precedenti e
indicano  le  fonti  informative  disponibili sull'impatto ambientale
della  produzione,  utili  al  fine  di  risparmiare energia, secondo
modalita' definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare,  su  proposta  dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas»
(di seguito: Autorita');
  Vista  la  deliberazione  dell'Autorita' 27 giugno 2007, n. 156/07,
recante   approvazione   del   Testo   integrato  delle  disposizioni
dell'Autorita'  per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei
servizi  di  vendita  dell'energia  elettrica  di maggior tutela e di
salvaguardia  ai  clienti finali ai sensi del decreto-legge 18 giugno
2007, n. 73/07;
  Vista  la delibera dell'Autorita' 6 novembre 2007 n. 280/07 recante
«Modalita' e condizioni tecnico-economiche per il ritiro dell'energia
elettrica ai sensi dell'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo
29  dicembre  2003,  n.  387/03, e del comma 41 della legge 23 agosto
2004, n. 239/04»;
  Visto  il decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 novembre
2007  recante  determinazione  delle  modalita'  per  la  vendita sul
mercato,  da  parte del Gestore dei servizi elettrici GSE S.p.A., per
l'anno  2008, dell'energia elettrica di cui all'art. 3, comma 12, del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito energia Cip6);
  Vista  la  deliberazione  dell'Autorita'  12  marzo 2008 n. ARG/elt
28/08,  trasmessa  con  nota  del  13 marzo 2008, prot. 7487, recante
«Proposta  dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas  per
l'attuazione  dell'art.  1,  comma 5, del decreto-legge n. 73/07 come
integrato  e  modificato dalla legge di conversione 3 agosto 2007, n.
125.  Informazioni  ai  clienti  finali  in  materia  di mix di fonti
energetiche,   impatto   ambientale   della  produzione  e  risparmio
energetico»;
  Considerato il sempre maggiore interesse che l'utente finale mostra
in  merito  alle  tematiche di natura ambientale e all'utilizzo delle
fonti energetiche rinnovabili;
  Considerato  che il GSE e' destinatario delle autocertificazioni da
parte  di  produttori e importatori di energia elettrica da fonti non
rinnovabili  ai  fini  della  verifica  sulla  quota  obbligatoria di
immissione di energia da fonte rinnovabile ed e' il soggetto deputato
a svolgere le opportune verifiche;
  Considerata  la  quota di energia elettrica annualmente prodotta in
Italia dalla frazione biodegradabile dei rifiuti;
  Considerato  il  ruolo  della  societa' Acquirente Unico S.p.A. (di
seguito   Acquirente   Unico)   nell'approvvigionamento   di  energia
elettrica per i clienti in maggior tutela;
  Ritenuto  opportuno  tenere  conto,  nella  determinazione  del mix
energetico  dell'energia venduta, anche della composizione del mix di
produzione dell'energia Cip6;
  Ritenuto  opportuno  che  le comunicazioni fornite dalle imprese di
vendita  ai clienti finali in merito al mix energetico utilizzato per
la  produzione  dell'energia  elettrica  venduta  siano basate su una
procedura  di  elaborazione  di  tale mix che consenta di tener conto
della   quantita'   di   energia   elettrica   da  fonti  rinnovabili
effettivamente prodotta in Italia e importata dall'estero;
  Ritenuto  necessario  prevedere,  anche  sulla  base  di  strumenti
esistenti,  un  sistema  di  certificazione  di  origine dell'energia
elettrica  da  fonti  rinnovabili  prodotta e scambiata in Italia che
consenta  il  trasferimento  delle certificazioni secondo principi di
trasparenza   e   di   tracciabilita',  tali  da  garantire  che  una
certificazione di origine risulti sempre nella titolarita' di un solo
soggetto;
  Ritenuto   opportuno,   al  fine  di  non  discriminare  i  piccoli
produttori,   prevedere   la   possibilita'   di  una  certificazione
dell'energia  prodotta da fonti rinnovabili per una quantita' immessa
in rete non inferiore a 1 MWh/anno;
  Ritenuto  opportuno  che  la  procedura  di  elaborazione  del  mix
energetico  consenta  di tener conto della effettiva composizione del
mix   energetico  utilizzato  nei  Paesi  esteri  per  la  produzione
dell'elettricita' importata in Italia;
  Ritenuto  che  il GSE, sulla base anche delle proprie competenze in
materia  di  elettricita'  da fonti rinnovabili e da cogenerazione ad
alto rendimento, sia soggetto idoneo a gestire, in collaborazione con
Terna,  il  sistema di certificazione e controllo delle comunicazioni
fornite  dalle  imprese di vendita ai clienti finali in merito al mix
di  fonti  energetiche utilizzato per la produzione dell'elettricita'
venduta;
  Ritenuto  opportuno  che,  al fine di semplificare l'attuazione del
presente  decreto  e  in considerazione del fatto che i produttori di
energia  elettrica  sono  detentori  delle  informazioni  connesse al
proprio  mix  produttivo,  siano  ad  essi  affidati  il compito e la
responsabilita'   di   calcolare   e   dare   comunicazione  del  mix
«complementare» relativo alla propria produzione;
  Ritenuto   altresi'   opportuno   che,   al  fine  di  semplificare
l'attuazione  del  presente decreto e in considerazione del fatto che
le  imprese  di  vendita  di  energia elettrica sono detentrici delle
informazioni  connesse  al  mix  dell'energia  elettrica  venduta  ai
clienti   finali,   siano   ad   esse   affidati   il  compito  e  la
responsabilita' di calcolare e dare comunicazione di tale mix;
  Ritenuto   altresi'  opportuno  che  il  Ministero  dello  sviluppo
economico,  anche  avvalendosi  del  GSE  e di Terna, ed il Ministero
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare, anche
avvalendosi  di  Ispra,  forniscano  indicazioni  circa  i principali
riferimenti  informativi  sull'impatto ambientale della produzione di
energia  elettrica  e  sulle  possibili  azioni  che i clienti finali
possono  attuare  al  fine di conseguire risparmi negli usi finali di
energia  e  che  tali  indicazioni  siano riprese nelle comunicazioni
delle imprese di vendita ai clienti finali;
  Ritenuto  necessario  prevedere  che  il  GSE effettui le opportune
verifiche  di  congruenza  in merito ai dati che, in applicazione del
presente  decreto, sono comunicati da produttori e imprese di vendita
di energia elettrica;
  Considerati  gli  esiti  delle consultazioni effettuate, in data 15
aprile  2008,  17  aprile  2008  e  14  maggio  2008,  con i soggetti
istituzionali interessati; le associazioni degli operatori di settore
e le associazioni di consumatori;
  Visto  il  parere  del  Ministero  dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, trasmesso in data 1° luglio 2009;
                              Decreta:


                               Art. 1.


                       Ambito di applicazione


  1.  Il  presente decreto disciplina, ai sensi dell'art. 1, comma 5,
della  legge  n.  125/07  le  modalita'  con cui le imprese esercenti
attivita'  di  vendita  di  energia  elettrica  sono tenute a fornire
informazioni ai clienti finali:
   sulla   composizione   del   mix  di  fonti  energetiche  primarie
utilizzate  per  la  produzione  dell'energia elettrica fornita dalle
imprese di vendita;
   sull'impatto  ambientale  della  produzione  di energia elettrica,
utili al fine di risparmiare energia.