Allegato 3 PRODOTTI SENZA GLUTINE Il regolamento (CE) 41/2009 stabilisce i criteri per la composizione e l'etichettatura dei prodotti dietetici destinati ai soggetti intolleranti al glutine, nonche' le condizioni per poter indicare l'assenza di glutine in alimenti di uso corrente (l'art. 2, comma 2 della direttiva 2009/39/CE prevede la possibilita', per i prodotti alimentari di uso corrente adatti ad una alimentazione particolare, di menzionare tale proprieta'). L'immissione in commercio dei prodotti dietetici senza glutine resta subordinata alla procedura di notifica trattandosi di prodotti non compresi nell'allegato 1 della suddetta direttiva. In definitiva, al fine di consentire la disponibilita' sul mercato di una varieta' di prodotti alimentari adatti alle esigenze dei soggetti intolleranti al glutine e al livello di sensibilita' individuale alla sostanza (cfr. sesto considerando del regolamento), a livello comunitario vengono individuate due categorie di prodotti dietetici: 1) prodotti con un tenore residuo di glutine non superiore a 20 mg/kg, cioe' 20 ppm, a base di ingredienti privi di glutine all'origine o con uno o piu' ingredienti depurati di glutine. Tali prodotti vanno definiti «senza glutine»; 2) prodotti con un tenore residuo di glutine non superiore a 100 mg/kg, cioe' 100 ppm, a base di ingredienti depurati di glutine. Tali prodotti vanno definiti «con contenuto di glutine molto basso». Restano ammessi all'inclusione nel registro nazionale, ai fini dell'erogabilita' a carico del Servizio sanitario nazionale, solo i prodotti dietetici «senza glutine» di cui alla prima categoria, considerando l'entita' del consumo di succedanei di alimenti contenenti glutine in diete di tipo mediterraneo. Si richiama la legge 21 marzo 2005, n. 55 «Disposizioni finalizzate alla prevenzione del gozzo endemico e di altre patologie da carenza iodica», per la possibilita' di impiegare sale arricchito con iodio in sostituzione del sale comune anche nella fabbricazione dei prodotti dietetici in questione. In relazione agli alimenti di uso corrente, va premesso che resta fermo l'art. 2, paragrafo 1, lettera a), punto iii) della direttiva 2000/13/CE, secondo il quale l'etichettatura non deve essere tale da indurre in errore il consumatore, specialmente «suggerendogli che il prodotto alimentare possiede caratteristiche particolari, quando tutti i prodotti alimentari analoghi possiedono caratteristiche identiche». Ai sensi del regolamento (CE) 41/2009, pertanto, la dizione «senza glutine» e' ammessa nell'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' di alimenti di uso corrente di preparazione industriale con un residuo di glutine non superiore a 20 mg/kg, cioe' 20 ppm: che siano comunque privi di ingredienti derivati da cereali contenenti glutine (ove presenti, peraltro, dovrebbero essere indicati secondo le disposizioni di etichettatura vigenti in materia di «allergeni» alimentari), e quando serva a garantire che dal processo produttivo non derivino apporti inattesi di glutine. Pare opportuno precisare che per alimenti di uso corrente con residuo di glutine compreso tra 20 e 100 ppm non sono ammessi riferimenti di alcun tipo, diretti o indiretti, al glutine o all'assenza di cereali che lo contengono. La dizione «senza glutine» e' consentita, alle stesse condizioni previste per gli alimenti di uso corrente, per: gli alimenti addizionati di vitamine e minerali di cui al regolamento (CE) 1925/2006; gli integratori alimentari; i prodotti destinati ad una alimentazione particolare non appartenenti alla categoria dei prodotti dietetici senza glutine. Per quanto sopra la dizione «non contiene fonti di glutine» precedentemente ammessa dal Ministero per alimenti di consumo corrente quali salumi e gelati in vaschetta di produzione industriale con un tenore residuo di glutine non superiore a 20 ppm, va sostituita con la dizione «senza glutine», a partire dalle prossime produzioni. Alla luce delle disposizioni definite dal regolamento (CE) 41/2009, che non limita l'impiego della dizione «senza glutine» ai prodotti dietetici, il Ministero avviera' una revisione dei prodotti finora notificati e inclusi nel registro nazionale. Cio' per pervenire alla classificazione come dietetici solo dei succedanei di alimenti in cui la presenza di cereali contenenti glutine e' caratterizzante e prevalente, se non esclusiva. Resta fermo che gli alimenti di uso corrente definiti «senza glutine» devono essere prodotti secondo un piano di autocontrollo specificamente adattato a garantire che il tenore residuo di glutine non superi i 20 ppm. A tal fine in detto piano va inserito il punto critico relativo al glutine, prevedendone un controllo e una gestione adeguati, con particolare riferimento alle materie prime impiegate, al loro stoccaggio, al processo produttivo, ai piani di sanificazione e pulizia.