(Allegato 3)
                                                           Allegato 3 
 
                       PRODOTTI SENZA GLUTINE 
 
    Il  regolamento  (CE)  41/2009  stabilisce  i  criteri   per   la
composizione e l'etichettatura dei prodotti  dietetici  destinati  ai
soggetti intolleranti al glutine, nonche'  le  condizioni  per  poter
indicare l'assenza di glutine in alimenti di uso corrente (l'art.  2,
comma 2 della direttiva 2009/39/CE prevede  la  possibilita',  per  i
prodotti alimentari di  uso  corrente  adatti  ad  una  alimentazione
particolare, di menzionare tale proprieta'). 
    L'immissione in commercio dei prodotti  dietetici  senza  glutine
resta subordinata alla procedura di notifica trattandosi di  prodotti
non compresi nell'allegato 1 della suddetta direttiva. 
    In definitiva,  al  fine  di  consentire  la  disponibilita'  sul
mercato di una varieta' di prodotti alimentari adatti  alle  esigenze
dei soggetti intolleranti al glutine e  al  livello  di  sensibilita'
individuale alla sostanza (cfr. sesto considerando del  regolamento),
a livello comunitario vengono individuate due categorie  di  prodotti
dietetici: 
      1) prodotti con un tenore residuo di glutine non superiore a 20
mg/kg,  cioe'  20  ppm,  a  base  di  ingredienti  privi  di  glutine
all'origine o con uno o piu' ingredienti depurati di glutine. 
    Tali prodotti vanno definiti «senza glutine»; 
      2) prodotti con un tenore residuo di glutine  non  superiore  a
100 mg/kg, cioe' 100 ppm, a base di ingredienti depurati di glutine. 
    Tali prodotti vanno definiti  «con  contenuto  di  glutine  molto
basso». 
    Restano ammessi all'inclusione nel registro  nazionale,  ai  fini
dell'erogabilita' a carico del Servizio sanitario nazionale,  solo  i
prodotti dietetici «senza  glutine»  di  cui  alla  prima  categoria,
considerando  l'entita'  del  consumo  di  succedanei   di   alimenti
contenenti glutine in diete di tipo mediterraneo. 
    Si  richiama  la  legge  21  marzo  2005,  n.  55   «Disposizioni
finalizzate alla prevenzione del gozzo endemico e di altre  patologie
da carenza iodica», per la possibilita' di impiegare sale  arricchito
con iodio in sostituzione del sale comune anche  nella  fabbricazione
dei prodotti dietetici in questione. 
    In relazione agli alimenti di uso corrente, va premesso che resta
fermo l'art. 2, paragrafo 1, lettera a), punto iii)  della  direttiva
2000/13/CE, secondo il quale l'etichettatura non deve essere tale  da
indurre in errore il consumatore, specialmente «suggerendogli che  il
prodotto  alimentare  possiede  caratteristiche  particolari,  quando
tutti  i  prodotti  alimentari  analoghi  possiedono  caratteristiche
identiche». 
    Ai sensi del  regolamento  (CE)  41/2009,  pertanto,  la  dizione
«senza glutine» e' ammessa nell'etichettatura, la presentazione e  la
pubblicita' di alimenti di uso corrente di  preparazione  industriale
con un residuo di glutine non superiore a 20 mg/kg, cioe' 20 ppm: 
      che siano comunque privi di  ingredienti  derivati  da  cereali
contenenti  glutine  (ove  presenti,  peraltro,   dovrebbero   essere
indicati secondo le disposizioni di etichettatura vigenti in  materia
di «allergeni» alimentari), e 
      quando serva  a  garantire  che  dal  processo  produttivo  non
derivino apporti inattesi di glutine. 
    Pare opportuno precisare che per alimenti  di  uso  corrente  con
residuo di glutine compreso  tra  20  e  100  ppm  non  sono  ammessi
riferimenti  di  alcun  tipo,  diretti  o  indiretti,  al  glutine  o
all'assenza di cereali che lo contengono. 
    La dizione «senza glutine» e' consentita, alle stesse  condizioni
previste per gli alimenti di uso corrente, per: 
      gli alimenti addizionati di  vitamine  e  minerali  di  cui  al
regolamento (CE) 1925/2006; 
      gli integratori alimentari; 
      i prodotti  destinati  ad  una  alimentazione  particolare  non
appartenenti alla categoria dei prodotti dietetici senza glutine. 
    Per quanto sopra la  dizione  «non  contiene  fonti  di  glutine»
precedentemente  ammessa  dal  Ministero  per  alimenti  di   consumo
corrente quali salumi e gelati in vaschetta di produzione industriale
con un  tenore  residuo  di  glutine  non  superiore  a  20  ppm,  va
sostituita con la dizione «senza glutine», a partire  dalle  prossime
produzioni. 
    Alla  luce  delle  disposizioni  definite  dal  regolamento  (CE)
41/2009, che non limita l'impiego della dizione  «senza  glutine»  ai
prodotti dietetici, il Ministero avviera' una revisione dei  prodotti
finora  notificati  e  inclusi  nel  registro  nazionale.  Cio'   per
pervenire alla classificazione come dietetici solo dei succedanei  di
alimenti  in  cui  la  presenza  di  cereali  contenenti  glutine  e'
caratterizzante e prevalente, se non esclusiva. 
    Resta fermo che gli alimenti  di  uso  corrente  definiti  «senza
glutine» devono essere prodotti secondo  un  piano  di  autocontrollo
specificamente adattato a garantire che il tenore residuo di  glutine
non superi i 20 ppm. 
    A tal fine in detto piano va inserito il punto  critico  relativo
al glutine, prevedendone un controllo e una  gestione  adeguati,  con
particolare  riferimento  alle  materie  prime  impiegate,  al   loro
stoccaggio, al processo  produttivo,  ai  piani  di  sanificazione  e
pulizia.