IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall'art. 2, comma 30, della legge 15 luglio 2009, n. 94; Considerato che il comma 7 ultima parte del citato articolo dispone che con decreto del Ministro dell'interno devono essere disciplinate le modalita' di pubblicazione dei provvedimenti emessi in caso di insussistenza dei presupposti per la proposta di scioglimento; Ritenuto di individuare le modalita' di pubblicazione; Sentito il Garante per la protezione dei dati personali che si e' espresso con il parere in data 29 ottobre 2009; Decreta: Art. 1 Il decreto di conclusione del procedimento di cui all'art. 143, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall'art. 2, comma 30, della legge 15 luglio 2009, n. 94, e' pubblicato, entro cinque giorni dall'adozione, nel sito del Ministero dell'interno ed e' consultabile solo a partire dal sito stesso nella sezione dedicata (banner web).