IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Visto l'art. 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,  e
successive modifiche e integrazioni, il quale prevede la costituzione
dei fondi sanitari integrativi del Servizio sanitario nazionale; 
  Visto l'art. 26, comma 1 della legge 8 novembre 2000, n.  328  che,
estende l'ambito di operativita' dei fondi sanitari  integrativi  del
Servizio sanitario nazionale alle spese sostenute dall'assistito  per
le   prestazioni   sociali   erogate   nell'ambito   dei    programmi
assistenziali intensivi  e  prolungati  finalizzati  a  garantire  la
permanenza  a  domicilio   ovvero   in   strutture   residenziali   o
semiresidenziali delle persone anziane e disabili; 
  Visto l'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con il quale: 
    al  comma  197,  modificando  il  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'art. 10,  comma  1,  lettera
e-ter) e all'art. 51, comma 2,  lettera  a),  si  prevede  che  entro
sessanta giorni dalla sua entrata in vigore, con decreto del Ministro
della salute sono individuati gli ambiti delle prestazioni dei  fondi
integrativi del Servizio sanitario nazionale e degli  enti,  casse  e
societa' di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale; 
    al comma 198 si prevede che fino all'emanazione del  decreto  del
Ministro della salute sopra citato e' prorogata l'efficacia di quanto
stabilito dal comma 399 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006,  n.
296; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 31  marzo  2008,  il
quale: 
    all'art. 1, comma 2, definisce gli ambiti di intervento dei fondi
sanitari integrativi del Servizio sanitario nazionale; 
    all'art. 1, comma 3, definisce gli  ambiti  di  intervento  degli
enti, casse e societa' di mutuo soccorso aventi  esclusivamente  fine
assistenziale, di cui all'art. 51, comma 2, lettera a),  del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,   e
successive modificazioni, prevedendo  che  a  partire  dal  2010  gli
ambiti si intendono rispettati a condizione  che  almeno  il  20  per
cento delle  risorse  complessive  sia  destinato  all'erogazione  di
prestazioni coincidenti con quelle di cui alle lettere a)  e  b)  del
comma 2 del medesimo articolo; 
    all'art. 1, comma 4, stabilisce  che  con  decreto  del  Ministro
della salute sono definiti i criteri e le modalita'  per  il  calcolo
della misura del 20 per cento sopra citato; 
    all'art. 2, istituisce l'Anagrafe dei fondi sanitari  alla  quale
devono iscriversi i fondi sanitari integrativi del Servizio sanitario
nazionale, istituiti o adeguati ai  sensi  dell'art.  9  del  decreto
legislativo 20 dicembre 1992,  n.  502  e  successive  modificazioni,
nonche'  gli  enti,  casse  e  societa'  di  mutuo  soccorso   aventi
esclusivamente fine assistenziale,  di  cui  all'art.  51,  comma  2,
lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni; 
  Ritenuto di modificare il comma  3  dell'art.  1  del  decreto  del
Ministro della salute del 31 marzo 2008, esplicitando, in  luogo  del
riferimento ivi contenuto alle lettere  a)  e  b)  del  comma  2  del
medesimo articolo, le  aree  prestazionali  cui  gli  enti,  casse  e
societa' di mutuo soccorso aventi esclusivamente  fine  assistenziale
devono destinare almeno il 20% delle  risorse  perche'  si  intendano
rispettati gli ambiti di cui all'art. 51, comma 2,  lettera  a),  del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e
successive modificazioni,  in  modo  da  evitare  possibili  elementi
confusivi tra la disciplina concernente  i  suddetti  enti,  casse  e
societa' di mutuo soccorso e  quella  concernente  i  fondi  sanitari
integrativi del Servizio sanitario nazionale, istituiti o adeguati ai
sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 20 dicembre 1992, n. 502; 
  Ritenuto di specificare, le informazioni sintetiche che, in fase di
prima applicazione, devono affluire all'Anagrafe dei fondi  sanitari,
per consentire al  Ministero  che  gestisce  l'Anagrafe  di  valutare
quantitativamente  l'operativita'  e  le  principali  caratteristiche
gestionali dei soggetti iscritti; 
  Ritenuto di rinviare ad un  successivo  decreto  del  Ministro  del
lavoro, della salute e delle politiche sociali la  definizione  della
modalita' di funzionamento a regime dell'Anagrafe; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  29
novembre 2001 e successive modificazioni, relativo  alla  definizione
dei livelli essenziali di assistenza; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  recante  il
«Codice in materia di protezione dei dati personali»; 
  Considerato il disposto dell'allegato B  «Disciplinare  tecnico  in
materia di misure minime di sicurezza», del  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196, che elenca le  misure  minime  di  sicurezza  da
adottare in caso di trattamento di dati personali; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  e  successive
modificazioni, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»; 
  Acquisito in data 17 settembre 2009 il parere del  Garante  per  la
protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 154, comma  4,  del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
           Modifica del decreto del Ministro della salute 
                          del 31 marzo 2008 
 
  1. Nel decreto  del  Ministro  della  salute  del  31  marzo  2008,
all'art. 1, comma 3, nel secondo periodo le parole  «coincidenti  con
quelle di cui alle lettere a) e b) del comma 2» sono sostituite dalle
seguenti: «di assistenza odontoiatrica, di assistenza socio-sanitaria
rivolta  ai  soggetti   non   autosufficienti   nonche'   prestazioni
finalizzate al recupero  della  salute  di  soggetti  temporaneamente
inabilitati da malattia o infortunio».