IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
 
                           di concerto con 
 
I  Ministri  dell'interno,  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare,
delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro  e  delle  politiche
sociali, della  salute,  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca, della difesa 
 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e  del
Consiglio  del  9  luglio  2008  che  pone  norme   in   materia   di
accreditamento  e  vigilanza  del  mercato  per  quanto  riguarda  la
commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n.
339/93; 
  Vista la decisione n. 768/2008/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio relativa ad un quadro comune per la commercializzazione dei
prodotti; 
  Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni  per  lo
sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia
di energia; 
  Visto il decreto in pari data con cui, ai sensi dell'art. 4,  commi
1 e 3, della citata legge n. 99  del  2009,  si  e'  provveduto  alla
adozione delle prime prescrizioni relative alla organizzazione ed  al
funzionamento dell'unico organismo nazionale autorizzato  a  svolgere
attivita' di accreditamento  in  conformita'  alle  disposizioni  del
citato regolamento comunitario, alla definizione dei criteri  per  la
fissazione  di  tariffe  di  accreditamento,  alla  disciplina  delle
modalita'  di  controllo  dell'organismo  da  parte   dei   Ministeri
concertanti, nonche', per l'accreditamento delle  strutture  operanti
nei diversi settori per i quali sia previsto  l'accreditamento,  alle
modalita' di partecipazione  a  tale  organismo  degli  organismi  di
accreditamento, gia'  designati  per  i  settori  di  competenza  dei
rispettivi Ministeri; 
  Visto il comma 2 del medesimo art. 4 della legge n.  99  del  2009,
secondo cui il Ministro dello sviluppo economico, di concerto  con  i
Ministri  interessati,   provvede   con   decreto   di   natura   non
regolamentare, entro tre mesi dalla data di adozione del  decreto  di
cui al comma 1 del medesimo  art.  4,  alla  designazione  dell'unico
organismo   italiano   autorizzato   a    svolgere    attivita'    di
accreditamento; 
  Visto inoltre il comma 4 del medesimo art. 4 della legge n. 99  del
2009, secondo cui dall'attuazione  delle  disposizioni  del  medesimo
art. 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri ne' minori  entrate
a carico della finanza pubblica  e  i  Ministeri  interessati  devono
provvedere a tale attuazione con  le  risorse  umane,  finanziarie  e
strumentali disponibili a legislazione vigente; 
  Considerata  la   necessita',   stante   l'imminente   termine   di
applicazione  del  citato   regolamento   (CE)   n.   765/2008,   che
l'individuazione dell'unico organismo italiano a tal fine autorizzato
avvenga immediatamente e sia riferita ad un  organismo  in  grado  di
divenire  pienamente  operativo  in  tempi  brevissimi   secondo   le
modalita' oggi prescritte per l'attivita' di accreditamento; 
  Ritenuta a tal fine e per evidenti ragioni di  economia  e  urgenza
che non debba promuoversi  la  complessa  costituzione  di  un  nuovo
organismo,  bensi',  limitandosi  alla  designazione  prescritta  dal
citato art. 4, comma 2, della legge n. 99  del  2009,  che  si  debba
provvedere a tale designazione nell'ambito degli  organismi  italiani
gia' esistenti ed operanti in tale settore  ed  attualmente  gia'  in
possesso   di   riconoscimento   quale   firmatari   degli    accordi
internazionali di mutuo riconoscimento EA MLA, ai fini del successivo
riconoscimento da parte dell'organismo europeo di cui all'art. 14 del
regolamento; 
  Considerato che attualmente gli unici organismi in possesso di tale
requisito sono: 
    a) Accredia  -  Associazione  senza  scopo  di  lucro  dotata  di
personalita' giuridica di diritto privato, derivante dalla fusione di
SINCERT e SINAL e subentrata a tali precedenti associazioni nel ruolo
di firmatario degli accordi internazionali di mutuo riconoscimento EA
MLA, per gli schemi nei quali operavano i predetti SINCERT  e  SINAL,
relativamente all'accreditamento dei  Laboratori  di  prova  e  degli
Organismi di certificazione e ispezione; 
    b) Copa (Consorzio  pubblico  per  l'accreditamento)  -  Societa'
consortile a responsabilita' limitata, subentrata al SIT  -  Servizio
di  Taratura  in  Italia  per  l'accreditamento  dei  laboratori   di
taratura, nel ruolo di firmatario di accordi internazionali di  mutuo
riconoscimento   EA   MLA,   relativamente   all'accreditamento   dei
laboratori di taratura; 
  Ritenuto che l'individuazione dell'organismo  da  designare  fra  i
predetti due, per le medesime ragioni di economia ed  urgenza,  debba
tener conto della conformita' degli  attuali  rispettivi  statuti  ai
requisiti prescritti dal regolamento comunitario e dal citato decreto
in pari data, ed  inoltre  della  capacita'  dell'attuale  rispettiva
organizzazione   e   struttura   di   coprire   i   diversi   settori
dell'accreditamento,  oltre  che  del  numero  degli   accreditamenti
attualmente riferibili a ciascuno di essi e  del  peso  economico  di
tali settori; 
  Considerato che Accredia risulta attualmente  l'organismo  italiano
che piu' risponde ai predetti requisiti; 
  Considerato che il citato decreto in pari data con  cui,  ai  sensi
dell'art. 4, commi 1 e 3, della citata legge n. 99 del  2009,  si  e'
provveduto alla  adozione  delle  prime  prescrizioni  relative  alla
organizzazione ed al  funzionamento  dell'unico  organismo  nazionale
autorizzato a svolgere attivita'  di  accreditamento  in  conformita'
alle  disposizioni  del  citato  regolamento  comunitario,   contiene
specifiche  disposizioni   volte   a   regolare   le   modalita'   di
partecipazione a tale organismo  degli  organismi  di  accreditamento
gia' designati per i settori di competenza dei rispettivi Ministeri e
idonee a garantire la  salvaguardia  delle  esperienze  e  competenze
esistenti in materia anche attraverso un'adeguata partecipazione alle
attivita' e all'organizzazione dell'organismo  designato  degli  enti
pubblici con specifiche competenze in tale settore  quali  l'Istituto
superiore di sanita' e l'Istituto nazionale  di  ricerca  metrologica
(INRIM); 
  Ritenuto pertanto di dover dare immediata attuazione al citato art.
4, comma 2, della legge n. 99  del  2009,  mediante  la  designazione
dell'unico organismo italiano autorizzato  a  svolgere  attivita'  di
accreditamento; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) «Regolamento», il Regolamento (CE) n. 765/2008 del  Parlamento
europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme  in  materia
di accreditamento e vigilanza del  mercato  per  quanto  riguarda  la
commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n.
339/93; 
    b) «Legge», la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «Disposizioni
per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche'  in
materia di energia»; 
    c) «accreditamento», l'attestazione  da  parte  di  un  organismo
nazionale  di  accreditamento  che  certifica  che   un   determinato
organismo  di  valutazione  della  conformita'  soddisfa  i   criteri
stabiliti  da  norme  armonizzate  e,  ove  appropriato,  ogni  altro
requisito  supplementare,  compresi  quelli  definiti  nei  rilevanti
programmi  settoriali,  per  svolgere  una  specifica  attivita'   di
valutazione della conformita'; 
    d) «organismo nazionale  di  accreditamento»,  l'unico  organismo
nazionale che in uno Stato membro e' stato autorizzato da tale  Stato
a svolgere attivita' di accreditamento; 
    e) «organismo nazionale italiano di  accreditamento»  l'Organismo
nazionale di accreditamento  designato  dall'Italia  ai  sensi  della
Legge; 
    f) «Autorita' nazionale italiana per l'accreditamento», l'ufficio
competente del Ministero dello sviluppo economico  referente  per  le
attivita' di accreditamento e punto di contatto  con  la  Commissione
europea ai sensi dell'art. 4, comma 2, della Legge.