IL CAPO DIPARTIMENTO 
    delle politiche competitive del mondo rurale e della qualita' 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio  del  20  marzo
2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche  e  delle
denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari; 
  Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del  25  maggio
2009 che ha modificato  il  regolamento  (CE)  n.  1234/2007  recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni  specifiche
per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM); 
  Visto che le indicazioni geografiche e le denominazioni di  origine
costituiscono un bene primario per lo  sviluppo  della  qualita'  dei
prodotti alimentari e dell'economia nazionale; 
  Vista la necessita' di garantire lo  sviluppo  delle  denominazioni
d'origine e delle indicazioni geografiche; 
  Considerato che i suddetti obiettivi sono perseguibili  in  maniera
efficace dai consorzi di tutela in  quanto  costituiti  dai  soggetti
direttamente coinvolti nella filiera  produttiva,  con  un'esperienza
specifica ed una conoscenza approfondita  delle  caratteristiche  del
prodotto; 
  Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999; 
  Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61,  recante  tutela
delle denominazioni di origine e delle  indicazioni  geografiche  dei
vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; 
  Visto  che  i  consorzi,  tramite  il  riconoscimento  ministeriale
ottenuto ai sensi dell'art. 14, comma  15  della  legge  21  dicembre
1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n.
61, sono incaricati di svolgere le funzioni  di  tutela,  promozione,
valorizzazione, informazione al consumatore  e  cura  generali  degli
interessi relativi alle denominazioni; 
  Considerato che l'esercizio delle funzioni attribuite  ai  consorzi
di tutela, se svolto in modo adeguato, genera benefici nei  confronti
della  popolazione  e  dell'economia  rurale,  aumentando  il  valore
economico  delle  singole  denominazioni  d'origine  ed   indicazioni
geografiche, benefici di cui godono anche i soggetti non aderenti  al
consorzio; 
  Considerato che ai sensi della legge 22 dicembre  2008,  n.  201  i
soggetti   appartenenti   alla   categoria   dei    «produttori    ed
utilizzatori», al  momento  della  loro  immissione  nel  sistema  di
controllo, sono tenuti a versare ai consorzi di tutela delle  singole
produzioni DOP e IGP un  contributo  di  ammissione,  permettendo  ai
consorzi di perseguire i propri  fini  rafforzando  la  tutela  e  la
competitivita' delle indicazioni geografiche; 
  Considerato che i costi relativi all'attivita' svolta dai  consorzi
di tutela in funzione delle attribuzioni di cui all'art. 14, comma 15
della legge n. 526/1999 e dell'art.  17  del  decreto  legislativo  8
aprile 2010, n. 61 sono posti a carico di tutti i  produttori  e  gli
utilizzatori, anche se non aderenti al consorzio; 
  Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari  e
forestali - Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale
e della qualita', direzione generale per lo sviluppo  agroalimentare,
qualita'  e  tutela  del  consumatore  e'  l'autorita'  competente  a
conferire ai consorzi di tutela le funzioni  di  tutela,  promozione,
valorizzazione, informazione al consumatore  e  cura  generale  degli
interessi relativi alle indicazioni geografiche; 
  Considerato che i consorzi di  tutela,  ai  fini  dell'attribuzione
dell'incarico, devono dimostrare di essere in grado di  espletare  le
funzione di cui alla legge n. 526/1999 ed al decreto  legislativo  n.
61/2010; 
  Considerato che la crescente fama delle  denominazioni  di  origine
comporta  la  necessita'  che  le  funzioni  di  tutela,  promozione,
valorizzazione, informazione al consumatore  e  cura  generale  degli
interessi relativi alle denominazioni siano svolte  dai  consorzi  di
tutela  dotati  di  adeguata  struttura,  tale  da  consentirgli   di
espletare in maniera efficace i compiti loro affidati; 
  Considerato che i consorzi di tutela incaricati  devono  essere  in
grado di espletare i compiti loro attribuiti per tutto il periodo  di
vigenza dell'incarico per il quale viene concesso il riconoscimento; 
  Considerato che le denominazioni per le quali i consorzi di  tutela
svolgono le  funzioni  loro  delegate  sono  strettamente  legate  al
territorio su cui insiste la zona di produzione e sono espressione di
quel determinato territorio; 
  Ritenuto  necessario  verificare  costantemente  le  modalita'   di
espletamento del citato incarico da parte dei consorzi,  al  fine  di
evitare che la mancata o non corretta esecuzione possa arrecare danno
alle denominazioni tutelate ovvero ai soggetti inseriti  nel  sistema
di controllo, nonche' alla/e regione/i su cui insiste la produzione; 
  Ritenuto necessario verificare che il ruolo svolto dai  consorzi  e
dal quale derivano  oneri  anche  per  i  soggetti  non  aderenti  al
consorzio  sia  effettivamente  posto  in  essere  nonche'  idoneo  a
favorire le denominazioni protette; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
               Requisiti minimi dei consorzi di tutela 
 
  1.  Per  assicurare  il  rispetto  delle  funzioni  loro   delegate
attraverso il riconoscimento ai sensi dell'art. 14, comma  15,  della
legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo
8 aprile 2010, n. 61, i consorzi di tutela dei  prodotti  DOP/IGP/STG
sono tenuti al rispetto di requisiti  minimi  operativi  e  requisiti
minimi  di  rappresentativita'  individuati  ai  sensi  del  presente
decreto. 
  2. I requisiti minimi operativi sono indicati  nell'allegato  1  al
presente decreto, che ne forma parte  integrante  e  sostanziale.  Il
requisito minimo di rappresentativita' per i consorzi di tutela delle
DOP e delle IGP e' stabilito dall'art. 5 del decreto ministeriale  12
aprile 2000, n. 61413,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 97 del 27  aprile  2000  o  dall'art.  17  del
decreto legislativo 8 aprile 2010, n.  61.  Il  requisito  minimo  di
rappresentativita' per i consorzi di tutela delle  STG  e'  stabilito
dal decreto ministeriale di istituzione degli stessi. 
  3. La vigilanza sul rispetto dei requisiti minimi operativi  e  sui
requisiti minimi di rappresentativita' di cui al precedente  comma  1
e'  svolta  dal  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali - Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale
e della qualita', direzione generale dello sviluppo agroalimentare  e
della qualita'.