IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 
                             E DEL MARE 
 
 
                                  e 
 
 
                                 con 
 
 
                       IL MINISTRO PER I BENI 
                      E LE ATTIVITA' CULTURALI 
 
 
  Visto  il  decreto  legislativo  29  dicembre  2003,  n.  387,   di
attuazione  della  direttiva  2001/77/CE  relativa  alla   promozione
dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche  rinnovabili  ed
in  particolare  l'art.  12  concernente   la   razionalizzazione   e
semplificazione delle procedure autorizzative, cosi' come  modificato
dall'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244; 
  Visti, in particolare, del citato art. 12: 
  il comma 10 che prevede l'approvazione in Conferenza unificata,  su
proposta del Ministro dello sviluppo economico, di  concerto  con  il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del
Ministro per i beni e le attivita' culturali, di linee guida  per  lo
svolgimento  del  procedimento  di  autorizzazione   degli   impianti
alimentati da fonti rinnovabili ed in particolare per  assicurare  un
corretto inserimento degli  impianti  nel  paesaggio,  con  specifico
riguardo agli impianti eolici; 
  il comma 1 che dichiara  di  pubblica  utilita',  indifferibili  ed
urgenti le  opere,  comprese  quelle  connesse  e  le  infrastrutture
indispensabili alla costruzione ed esercizio,  per  la  realizzazione
degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, autorizzate ai  sensi
del comma 3; 
  il comma 3  che  prevede  per  gli  impianti  alimentati  da  fonti
rinnovabili il rilascio, da parte della  regione  o  della  provincia
delegata, di  un'autorizzazione  unica  conforme  alle  normative  in
materia di tutela  dell'ambiente,  di  tutela  del  paesaggio  e  del
patrimonio storico artistico, che costituisce, ove occorra,  variante
allo strumento urbanistico; 
  il comma 4 che prevede lo  svolgimento  di  un  procedimento  unico
svolto  nel  rispetto  dei  principi  di  semplificazione  e  con  le
modalita' stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241,  e  successive
modificazioni e integrazioni; 
  il comma  5  che  prevede  l'applicazione  della  disciplina  della
denuncia di inizio attivita' di cui agli articoli 22 e 23  del  testo
unico di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  6  giugno
2001, n. 380, per gli impianti con capacita' di generazione inferiore
alle soglie stabilite dalla tabella  A  allegata  al  citato  decreto
legislativo n. 387 del 2003; 
  il comma 7  che  prevede  che  gli  impianti  alimentati  da  fonti
rinnovabili  possono  essere  ubicati  anche  in  zone   classificate
agricole dai piani urbanistici nel  rispetto  delle  disposizioni  in
materia di sostegno nel settore agricolo, della valorizzazione  delle
tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della  biodiversita'  e
del patrimonio culturale e del paesaggio rurale; 
  Visto  il  decreto  legislativo  16  marzo  1999,  n.  79,  recante
attuazione della direttiva  96/92/CE  recante  norme  comuni  per  il
mercato interno dell'energia elettrica; 
  Vista la Convenzione europea del paesaggio, adottata a  Firenze  in
data 20 ottobre 2000 e ratificata con legge 9 gennaio 2006, n. 14; 
  Vista la legge 23 agosto 2004, n.  239,  recante  il  riordino  del
settore energetico; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed
integrazioni, in materia di procedimento amministrativo; 
  Visto il testo unico in materia edilizia  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 6  giugno  2001,  n.  380,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,  e  successive
modificazioni ed integrazioni, recante il codice dei beni culturali e
del paesaggio; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  recante  norme
in materia ambientale, cosi' come corretto e  integrato  dal  decreto
legislativo 16 gennaio 2008, n. 4; 
  Visto l'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 30  maggio  2008,
n. 115; 
  Considerato che la direttiva 2009/28/CE del  Parlamento  europeo  e
del  Consiglio  del  23  aprile  2009   sulla   promozione   dell'uso
dell'energia da  fonti  rinnovabili  individua  vincolanti  obiettivi
nazionali generali per la quota di energia da fonti  rinnovabili  sul
consumo finale di energia nel 2020 e l'obiettivo assegnato allo Stato
italiano e' pari al 17%; 
  Considerato che l'art. 2, comma 167, della legge 24 dicembre  2007,
n. 244, come modificato dall'art. 8-bis della legge 27 febbraio 2009,
n. 13, di conversione del decreto-legge 30  dicembre  2008,  n.  208,
prevede  la  ripartizione  tra  regioni  e  province  autonome  degli
obiettivi assegnati allo Stato italiano, da realizzare gradualmente; 
  Considerato che: 
  la normativa comunitaria di settore fornisce elementi per  definire
strumenti reali di promozione delle fonti rinnovabili; 
  la strategia energetica nazionale fornira'  ulteriori  elementi  di
contesto di tale politica, con particolare riferimento  all'obiettivo
di  diversificazione  delle  fonti  primarie  e  di  riduzione  della
dipendenza dall'estero; 
  i livelli quantitativi attuali  di  copertura  del  fabbisogno  con
fonti rinnovabili di energia e gli obiettivi prossimi  consentono  di
apprezzare   l'incremento   quantitativo   che   l'Italia    dovrebbe
raggiungere; 
  il sistema statale e quello regionale devono  dotarsi,  quindi,  di
strumenti efficaci per la  valorizzazione  di  tale  politica  ed  il
raggiungimento di detti obiettivi; 
  da  parte  statale,  il  sistema  di  incentivazione  per  i  nuovi
impianti, i potenziamenti ed i rifacimenti e' ormai  operativo,  come
pure  altri  vantaggi  a  favore  di  configurazioni  efficienti   di
produzione e consumo; 
  un  efficiente  sistema  amministrativo  per   la   valutazione   e
l'autorizzazione delle  nuove  iniziative  e'  necessario  per  poter
rispondere alla sfida al 2020; 
  la presenza di un livello accurato di programmazione da parte delle
regioni rappresenta la premessa necessaria ma non sufficiente, atteso
il valore di riferimento delle presenti linee  guida  anche  in  base
alla sentenza della Corte costituzionale 29 maggio 2009, n. 166; 
  l'elevato livello di decentramento amministrativo non  deve  essere
un  vincolo  per  l'efficienza  o   un   elemento   di   indesiderata
disomogeneita', bensi' trasformarsi in una risorsa a vantaggio  degli
operatori e un elemento di maggiore vicinanza della valutazione  alle
caratteristiche del territorio; 
  la definizione di linee guida  nazionali  per  lo  svolgimento  del
procedimento  unico  fornisce  elementi   importanti   per   l'azione
amministrativa  propria  delle  regioni  ovvero   per   l'azione   di
coordinamento  e  vigilanza  nei  confronti  di  enti   eventualmente
delegati; 
  le presenti linee guida possono facilitare un  contemperamento  fra
le esigenze di sviluppo economico e  sociale  con  quelle  di  tutela
dell'ambiente e di conservazione delle risorse naturali  e  culturali
nelle attivita' regionali di programmazione ed amministrative; 
  occorre comunque salvaguardare i valori espressi  dal  paesaggio  e
direttamente tutelati  dall'art.  9,  comma  2,  della  Costituzione,
nell'ambito dei principi  fondamentali  e  dalla  citata  Convenzione
europea del paesaggio; 
  si rende, pertanto, necessario assicurare il coordinamento  tra  il
contenuto dei piani  regionali  di  sviluppo  energetico,  di  tutela
ambientale  e  dei  piani   paesaggistici   per   l'equo   e   giusto
contemperamento dei rilevanti interessi pubblici in questione,  anche
nell'ottica della semplificazione  procedimentale  e  della  certezza
delle decisioni  spettanti  alle  diverse  amministrazioni  coinvolte
nella procedura autorizzatoria; 
  Ritenuto che le presenti linee guida  necessitano  di  un  costante
aggiornamento in forma congiunta  (Stato,  regioni  ed  enti  locali)
nonche' di un'attivita'  di  integrazione,  anche  sulla  scorta  dei
risultati del monitoraggio sulla loro  concreta  applicazione  e  che
tale azione concorre ad una maggiore efficacia delle stesse sul piano
della celerita' e semplificazione procedimentale e della  mitigazione
degli impatti degli impianti sul paesaggio e sull'ambiente; 
  Vista l'approvazione della Conferenza unificata di cui  all'art.  8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella  seduta  dell'8
luglio 2010; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                  Approvazione ed entrata in vigore 
 
  1. Sono emanate le allegate linee  guida  che  costituiscono  parte
integrante del presente decreto. 
    
  2. Le linee guida in allegato entrano in  vigore  nel  decimoquinto
giorno  successivo  alla  data  di   pubblicazione   nella   Gazzetta
Ufficiale. 
 
    Roma, 10 settembre 2010 
 
 
                       Il Ministro, ad interim 
                      dello sviluppo economico 
                             Berlusconi 
 
 
                      Il Ministro dell'ambiente 
              e della tutela del territorio e del mare 
                            Prestigiacomo 
 
 
                       Il Ministro per i beni 
                      e le attivita' culturali 
                                Bondi