ALLEGATO 2 (punti 14.15 e 16.5) CRITERI PER L'EVENTUALE FISSAZIONE DI MISURE COMPENSATIVE 1. Ai sensi dell'articolo 12, comma 6, decreto legislativo n. 387 del 2003, l'autorizzazione non puo' essere subordinata ne' prevedere misure di compensazione a favore delle Regioni e delle Province. 2 Fermo restando, anche ai sensi del punto 1.1 e del punto 13.4 delle presenti linee guida, che per l'attivita' di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili non e' dovuto alcun corrispettivo monetario in favore dei Comuni, l'autorizzazione unica puo' prevedere l'individuazione di misure compensative, a carattere non meramente patrimoniale, a favore degli stessi Comuni e da orientare su interventi di miglioramento ambientale correlati alla mitigazione degli impatti riconducibili al progetto, ad interventi di efficienza energetica, di diffusione di installazioni di impianti a fonti rinnovabili e di sensibilizzazione della cittadinanza sui predetti temi, nel rispetto dei seguenti criteri: a) non da' luogo a misure compensative, in modo automatico, la semplice circostanza che venga realizzato un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili, a prescindere da ogni considerazione sulle sue caratteristiche e dimensioni e dal suo impatto sull'ambiente'; (1) b) le «misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale» sono determinate in riferimento a «concentrazioni territoriali di attivita', impianti ed infrastrutture ad elevato impatto territoriale», con specifico riguardo alle opere in questione; (2) c) le misure compensative devono essere concrete e realistiche, cioe' determinate tenendo conto delle specifiche caratteristiche dell'impianto e del suo specifico impatto ambientale e territoriale; d) secondo l'articolo 1, comma 4, lettera f) della legge 239 del 2004, le misure compensative sono solo "eventuali", e correlate alla circostanza che esigenze connesse agli indirizzi strategici nazionali richiedano concentrazioni territoriali di attivita', impianti e infrastrutture ad elevato impatto territoriale; e) possono essere imposte misure compensative di carattere ambientale e territoriale e non meramente patrimoniali o economiche solo se ricorrono tutti i presupposti indicati nel citato articolo 1, comma 4, lettera f) della legge 239 del 2004; f) le misure compensative sono definite in sede di conferenza di servizi, sentiti i Comuni interessati, anche sulla base di quanto stabilito da eventuali provvedimenti regionali e non possono unilateralmente essere fissate da un singolo Comune; g) Nella definizione delle misure compensative si tiene conto dell'applicazione delle misure di mitigazione in concreto gia' previste, anche in sede di valutazione di impatto ambientale (qualora sia effettuata). A tal fine, con specifico riguardo agli impianti eolici, l'esecuzione delle misure di mitigazione di cui all'allegato 4, costituiscono, di per se', azioni di parziale riequilibrio ambientale e territoriale; h) ) le eventuali misure di compensazione ambientale e territoriale definite nel rispetto dei criteri di cui alle lettere precedenti non puo' comunque essere superiore al 3 per cento dei proventi, comprensivi degli incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta annualmente dall'impianto. 3. L'autorizzazione unica comprende indicazioni dettagliate sull'entita' delle misure compensative e sulle modalita' con cui il proponente provvede ad attuare le misure compensative, pena la decadenza dell'autorizzazione unica. ______________________________________ (1) Consiglio di Stato, parere n. 2849 del 14 ottobre 2008; (2) Sentenze Corte cost. n. 383/2005 e n. 248/2006 in riferimento all'articolo 1, comma 4, lettera f), della legge 239/2004;