IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA 
                      DEL TERRITORIO E DEL MARE 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
 
                                e con 
 
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Vista la direttiva 1999/31/CE del Consiglio  del  26  aprile  1999,
relativa alle discariche dei rifiuti e,  in  particolare,  l'allegato
II; 
  Vista la decisione 2003/33/CE del Consiglio del 19  dicembre  2002,
che stabilisce criteri e procedure per l'ammissione dei rifiuti nelle
discariche ai sensi dell'art. 16 e dell'allegato II  della  direttiva
1999/31/CE; 
  Visto il decreto  legislativo  13  gennaio  2003,  n.  36,  recante
attuazione della direttiva 1999/31/CE  relativa  alle  discariche  di
rifiuti e, in particolare, l'art. 7,  comma  5,  che  demanda  ad  un
apposito decreto la definizione  dei  criteri  di  ammissibilita'  in
discarica dei rifiuti; 
  Visto il regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio,  relativo  agli   inquinanti   organici   persistenti,   e
successive modificazioni; 
  Considerato che sono intervenute modifiche per quanto  riguarda  le
metodiche analitiche relative ai rifiuti, con particolare riferimento
alla Norma UNI 10802; 
  Considerato altresi' che  il  decreto  legislativo  n.  59  del  18
febbraio 2005 ha abrogato l'art. 10, comma 4, del decreto legislativo
13 gennaio 2003, n. 36; 
  Sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
espresso nella seduta del 6 maggio 2010 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Principi generali 
 
  1. Il presente decreto stabilisce  i  criteri  e  le  procedure  di
ammissibilita' dei rifiuti nelle discariche, in conformita' a  quanto
stabilito dal decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. 
  2.  I  rifiuti  sono  ammessi  in  discarica,  esclusivamente,   se
risultano conformi ai criteri di ammissibilita' della  corrispondente
categoria di discarica secondo quanto stabilito dal presente decreto. 
  3. Per accertare l'ammissibilita' dei rifiuti nelle discariche sono
impiegati i metodi di campionamento e analisi di cui  all'allegato  3
del presente decreto. 
  4. Tenuto conto che le discariche per rifiuti pericolosi  hanno  un
livello di tutela ambientale  superiore  a  quelle  per  rifiuti  non
pericolosi, e che queste ultime hanno un livello di tutela ambientale
superiore a quelle per rifiuti inerti, e' ammesso il conferimento  di
rifiuti che soddisfano i criteri per l'ammissione ad  ogni  categoria
di discarica in discariche aventi un livello di tutela superiore. 
  5. Lo smaltimento in discarica di rifiuti contenenti o  contaminati
da   inquinanti   organici   persistenti   deve   essere   effettuato
conformemente a quanto previsto dal Regolamento (CE)  n.  850/2004  e
successive modificazioni.