(Allegato 2)
                                                           Allegato 2 
 
Criteri di ammissibilita' dei rifiuti di amianto o contenenti amianto 
    1. Principi. 
    I  rifiuti  di  amianto  o  contenenti  amianto  possono   essere
conferiti nelle seguenti tipologie di discarica: 
      a) discarica per rifiuti pericolosi, dedicata o dotata di cella
dedicata; 
      b) discarica per rifiuti non pericolosi, dedicata o  dotata  di
cella monodedicata per i rifiuti individuati dal  codice  dell'elenco
europeo dei rifiuti 17 06 05;  per  le  altre  tipologie  di  rifiuti
contenenti amianto, purche' sottoposti a processi di  trattamento  ai
sensi di quanto previsto dal  decreto  ministeriale  n.  248  del  29
luglio 2004 e con valori conformi  alla  tabella  1,  verificati  con
periodicita' stabilita dall'autorita' competente presso l'impianto di
trattamento. 
Tabella 1 
    Criteri di ammissibilita' a discariche per rifiuti non pericolosi
dei rifiuti contenenti amianto trattati 
 
 
 
Parametro Valori 
Contenuto di amianto (% in peso) ≤ 30 
Densita' apparente (g/cm3) > 2 
Densita' relativa (%) > 50 
Indice di rilascio < 0,6 
 
 
 
    1.  Oltre  ai  criteri  e  requisiti  generali  previsti  per  le
discariche  di  rifiuti  pericolosi  e   non   pericolosi,   per   il
conferimento  di  rifiuti  di  amianto  o  contenenti  amianto  nelle
discariche individuate alle precedenti lettere a) e b), devono essere
rispettati  modalita'  e  criteri  di   smaltimento,   dotazione   di
attrezzature e personale, misure di protezione  del  personale  dalla
contaminazione da fibre di amianto indicate al successivo punto 2. 
    2.  Modalita'  e  criteri  di  deposito  dei  rifiuti  contenenti
amianto. 
    Il  deposito  dei  rifiuti  contenenti  amianto   deve   avvenire
direttamente all'interno della discarica in  celle  appositamente  ed
esclusivamente dedicate e deve essere  effettuato  in  modo  tale  da
evitare la frantumazione dei materiali. 
    Le  celle  devono  essere  coltivate  ricorrendo  a  sistemi  che
prevedano la  realizzazione  di  settori  o  trincee.  Devono  essere
spaziate in modo da consentire il  passaggio  degli  automezzi  senza
causare la frantumazione dei rifiuti contenenti amianto. 
    Per evitare la dispersione di fibre, la  zona  di  deposito  deve
essere coperta con materiale appropriato, quotidianamente e prima  di
ogni operazione di compattamento e, se i rifiuti non sono  imballati,
deve  essere  regolarmente  irrigata.  I  materiali   impiegati   per
copertura giornaliera devono avere consistenza plastica, in  modo  da
adattarsi alla forma e ai volumi dei  materiali  da  ricoprire  e  da
costituire un'adeguata protezione contro la dispersione di fibre, con
uno strato di terreno di almeno 20 cm di spessore. 
    Nella discarica o nell'area non devono essere  svolte  attivita',
quali le perforazioni,  che  possono  provocare  una  dispersione  di
fibre. 
    Deve essere predisposta  e  conservata  una  mappa  indicante  la
collocazione  dei  rifiuti  contenenti  amianto   all'interno   della
discarica o dell'area. 
    Nella destinazione d'uso dell'area dopo la chiusura devono essere
prese misure adatte a impedire il contatto  tra  rifiuti  e  persone.
Nella copertura finale dovra' essere  operato  il  recupero  a  verde
dell'area di discarica, che non dovra' essere interessata da opere di
escavazione ancorche' superficiale. 
    Nella conduzione delle discariche dove  possono  essere  smaltiti
rifiuti contenenti amianto, si applicano le disposizioni  di  cui  al
titolo IX, capo III, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.