(Allegato 3)
                                                           Allegato 3 
 
Campionamento e analisi dei rifiuti 
 
    Il   campionamento,   le   determinazioni   analitiche   per   la
caratterizzazione  di  base  e  la  verifica  di   conformita'   sono
effettuati con oneri a carico del detentore dei rifiuti o del gestore
della  discarica,  da   persone   ed   istituzioni   indipendenti   e
qualificate. I laboratori devono possedere una comprovata  esperienza
nel campionamento ed analisi dei rifiuti e  un  efficace  sistema  di
controllo della qualita'. 
    Il campionamento e le determinazioni  analitiche  possono  essere
effettuate dai produttori di  rifiuti  o  dai  gestori  qualora  essi
abbiano costituito un appropriato sistema di garanzia della qualita',
compreso un controllo periodico indipendente. 
    1.  Metodo  di  campionamento  ed  analisi  del  rifiuto   urbano
biodegradabile. 
    Il campionamento  della  massa  di  rifiuti  da  sottoporre  alla
successiva  analisi  deve  essere  effettuato  tenendo  conto   della
composizione merceologica, secondo  il  metodo  di  campionamento  ed
analisi IRSA, CNR, NORMA CII-UNI 9246. 
    Secondo quanto  previsto  dalla  direttiva  1999/31/CE,  art.  2,
lettera  m),  devono  essere  considerati  fra   i   rifiuti   urbani
biodegradabili gli alimenti, i rifiuti dei giardini, la carta  ed  il
cartone, i pannolini e gli assorbenti. 
    2. Analisi degli eluati e dei rifiuti. 
    Il campionamento dei rifiuti ai fini della loro caratterizzazione
chimico-fisica deve essere effettuato in modo  tale  da  ottenere  un
campione rappresentativo secondo i criteri, le procedure, i metodi  e
gli standard di cui alla norma UNI 10802 "Rifiuti liquidi, granulari,
pastosi e fanghi - Campionamento manuale e  preparazione  ed  analisi
degli eluati" e alle norme UNI EN 14899 e UNI EN 15002. 
    Le prove di eluizione per  la  verifica  dei  parametri  previsti
dalle tabelle 2, 5, 5a e  6  del  presente  decreto  sono  effettuate
secondo le metodiche per i rifiuti monolitici e granulari di cui alla
Norma UNI 10802. 
    La  determinazione  degli  analiti  negli  eluati  e'  effettuata
secondo quanto previsto della norma UNI 10802. Per la  determinazione
del DOC si applica la norma UNI EN 1484. I  risultati  delle  analisi
degli eluati sono espressi in mg/l; per i rifiuti  granulari,  per  i
quali si applica un rapporto liquido/solido di 10  l/kg  di  sostanza
secca, tale valore di concentrazione, effettuando i test di  cessione
secondo le metodiche  di  cui  alla  Norma  UNI  10802,  equivale  al
risultato espresso in mg/kg di sostanza secca diviso per  un  fattore
10. 
    La determinazione del  contenuto  di  oli  minerali  nella  gamma
C10-C40 e' effettuata secondo la norma UNI EN 14039. 
    Per la digestione dei rifiuti tal quali, sono utilizzati i metodi
indicati dalle norme UNI EN 13656 e UNI EN 13657. 
    La determinazione del TOC nel rifiuto  tal  quale  e'  effettuata
secondo la norma UNI EN 13137. 
    Il calcolo della sostanza secca e' effettuato  secondo  la  norma
UNI EN 14346. 
    Per determinare se un rifiuto  si  trova  nello  stato  solido  o
liquido si applica il procedimento riportato nella norma UNI 10802. 
    La determinazione dei PCB deve  essere  effettuata  sui  seguenti
congeneri: 
      congeneri    significativi    da    un    punto    di     vista
igienico-sanitario: 28, 52, 95, 99,101, 110, 128, 138, 146, 149, 151,
153, 170, 177, 180, 183, 187 
      congeneri individuati dall'OMS come "dioxin like": 77, 81, 105,
114, 118, 123, 126, 156, 157, 167, 169, 189. 
    Le  determinazioni  analitiche   di   ulteriori   parametri   non
specificatamente indicati dalle norme sopra riportate  devono  essere
effettuate secondo metodi ufficiali riconosciuti a livello  nazionale
e/o internazionale.". 
    3. Campionamento e analisi dei rifiuti contenenti amianto. 
    Per le discariche dove possono essere smaltiti rifiuti contenenti
amianto le analisi devono essere integrate come segue. 
    3.1 Analisi del rifiuto. 
    Fatto salvo quanto disposto all'art. 6, comma 6, lettera  c),  il
contenuto di amianto in peso deve essere  determinato  analiticamente
utilizzando una delle metodiche analitiche quantitative previste  dal
D.M. 6 settembre 1994 del Ministro della sanita', la  percentuale  in
peso di amianto presente, calcolata sul rifiuto dopo il  trattamento,
sara'  ridotta  dall'effetto  diluizione  della  matrice   inglobante
rispetto al valore del rifiuto iniziale. 
    La densita' apparente e' determinata secondo le normali procedure
di  laboratorio  standardizzate,  con  utilizzazione   di   specifica
strumentazione  (bilancia  idrostatica,  picnometro).   La   densita'
assoluta e' determinata come media pesata delle densita' assolute dei
singoli componenti utilizzati nelle  operazioni  di  trattamento  dei
rifiuti contenenti  amianto  e  presenti  nel  materiale  finale.  La
densita'  relativa  e'  calcolata  come  rapporto  tra  la   densita'
apparente e la densita' assoluta. 
    L'indice di rilascio I.R. e' definito come: 
    I.R. = frazione ponderale di amianto/densita'  relativa  (essendo
la frazione ponderale di amianto la % in peso di amianto/100). 
    L'indice di rilascio deve essere misurato sul  rifiuto  trattato,
dopo che esso  ha  acquisito  le  caratteristiche  di  compattezza  e
solidita'. 
    La prova deve essere eseguita su  campioni,  privi  di  qualsiasi
contenitore o involucro, del peso complessivo non inferiore a 1 kg. 
    La valutazione  dell'indice  di  rilascio  deve  essere  eseguita
secondo le modalita' indicate nel piano di sorveglianza e controllo. 
    3.2. Analisi del particolato aerodisperso contenente amianto. 
    Vanno adottate le tecniche analitiche di  microscopia  ottica  in
contrasto di fase (MOCF); per  la  valutazione  dei  risultati  delle
analisi si deve far riferimento ai criteri di  monitoraggio  indicati
nel D.M. 6 settembre 1994 del Ministro della sanita'.