IL MINISTRO DELL'INTERNO  
 
  Visto l'art. 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito
dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 il quale al comma 2, prevede che  i
trasferimenti erariali, comprensivi  della  compartecipazione  IRPEF,
dovuti alle province dal Ministero dell'interno sono ridotti di  euro
300 milioni per l'anno 2011 e di euro 500 milioni annui  a  decorrere
dall'anno 2012, mentre i trasferimenti erariali dovuti ai comuni  con
popolazione superiore a 5.000  abitanti  dal  Ministero  dell'interno
sono ridotti di euro 1.500 milioni per l'anno 2011 e  di  euro  2.500
milioni annui a decorrere dall'anno 2012; 
  Considerato che il richiamato comma  2  dell'art.  14  del  decreto
legge n. 78 del 2010, dispone che le predette riduzioni a province  e
comuni sono ripartite secondo criteri e modalita' stabiliti  in  sede
di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e recepiti con decreto
annuale del Ministro dell'interno, secondo principi che tengano conto
della adozione di misure idonee ad assicurare il rispetto  del  patto
di stabilita' interno, della minore incidenza percentuale della spesa
per il personale rispetto  alla  spesa  corrente  complessiva  e  del
conseguimento di adeguati indici di autonomia finanziaria; 
  Considerato che la stessa disposizione di legge prevede,  altresi',
che in caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali entro il termine di novanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge 30 luglio 2010 n. 122,  di  conversione
del decreto legge n. 78 del 2010, e per gli anni successivi  al  2011
entro il 30 settembre dell'anno precedente, il decreto  del  Ministro
dell'interno e' comunque emanato entro i  successivi  trenta  giorni,
ripartendo  la  riduzione  dei  trasferimenti  secondo  un   criterio
proporzionale; 
  Preso atto che entro il termine di novanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge 30  luglio  2010  n.  122  non  risulta
adottata la deliberazione della Conferenza Stato-citta' ed  autonomie
locali; 
  Ritenuto, conseguentemente, di dover provvedere alla emanazione del
previsto decreto; 
  Considerati quale base di calcolo per quantificare la riduzione  da
applicare per l'anno 2011, gli importi dei trasferimenti erariali  di
comuni  e  province  risultanti  nella  spettanza  dei  trasferimenti
attribuiti dal Ministero dell'interno nell'anno 2010; 
  Dato atto che tale spettanza rappresenta il  dato  piu'  aggiornato
dei trasferimenti disponibili,  determinati  sulla  base  del  quadro
normativo di cui all'art. 4 del decreto legge 25 gennaio 2010  n.  2,
convertito, con modificazioni, dalla legge  26  marzo  2010,  n.  42,
nonche' di altre specifiche disposizioni di legge e che  il  completo
assetto per l'anno 2011 non risulta ancora definito  dalla  normativa
vigente; 
  Dato atto, altresi', che la  dinamicita'  nel  corso  dell'anno  di
alcuni importi della spettanza rende  necessario  stabilire  la  data
alla quale essa viene considerata  per  le  elaborazioni,  che  viene
fissata al 16 novembre 2010, in modo da contemperare le  esigenze  di
avere  a  disposizione  un  dato  aggiornato  della  spettanza  e  di
rispettare i tempi previsti dalla legge per l'adozione  del  presente
decreto; 
  Considerato che gli importi attribuiti a comuni e province a titolo
di  compartecipazione  Irpef  e  risultanti  nella  spettanza  al  16
novembre 2010, sono stati determinati sulla base di  quanto  previsto
dalla normativa di legge, con corrispondente e contestuale  riduzione
dei trasferimenti e nei limiti del valore di trasferimenti stessi,  e
che, pertanto, essi vanno compresi nella  base  di  calcolo  ai  fini
della riduzione prevista dall'art. 14, comma 2 del decreto  legge  n.
78   del   2010,   ad   eccezione   solo   della   componente   della
compartecipazione Irpef attribuita ai comuni ai  sensi  dell'art.  1,
comma 191 della legge n. 296 del 2006, la quale va esclusa dalla base
di  calcolo  in  quanto  collegata  alla  dinamicita'   del   gettito
complessivamente  attribuito  a  favore   dei   comuni   e,   quindi,
rappresenta   un'attribuzione   svincolata   dal    riferimento    ai
trasferimenti in godimento; 
  Dato atto che occorre operare  l'esclusione  o  l'inclusione  nella
base di calcolo per alcune voci che sono presenti nella spettanza  al
16 novembre 2010 e che interessano sia province che  comuni,  ma  che
attengono a fattispecie diverse ed eccezionali, quali: 
    esclusione,  per  le   province,   dell'importo   relativo   alla
restituzione addizionale energetica anno 2004 destinato a  restituire
le somme a suo  tempo  erroneamente  versate  dai  clienti  grossisti
nell'anno 2004 alle tesorerie centrali dell'erario,  con  conseguente
diminuzione del gettito di entrata delle amministrazioni provinciali; 
    esclusione, per i comuni  dell'Abruzzo  e  per  l'amministrazione
provinciale de L'Aquila, della voce relativa  alle  anticipazioni  di
somme effettuate per gli eventi sismici del 6 aprile 2009 con decreto
ministeriale del 9 luglio 2010, secondo quanto previsto dal  D.p.c.m.
19 marzo 2010; 
    inclusione,  per  i  comuni  interessati  da  tale   fattispecie,
dell'importo  portato  in  detrazione  in  spettanza  concernente  il
recupero per anticipo trasferimenti erariali, in quanto esso  attiene
al recupero di anticipazioni in precedenza effettuate; 
    inclusione,  per  i  comuni  interessati  da  tale   fattispecie,
dell'importo detratto in spettanza per  restituzione  di  somme  alla
Cassa depositi e prestiti  in  applicazione  delle  disposizioni  per
l'emergenza rifiuti in Campania ex art. 3, comma 3, del decreto legge
n. 245 del 2005, convertito dalla legge n. 21 del  2006,  atteso  che
esso concerne il recupero  di  somme  in  spettanza  per  fattispecie
specifiche ed eccezionali; 
  Considerato che al fine di determinare  i  comuni  con  popolazione
superiore a 5.000  abitanti  ai  quali  applicare  la  riduzione  dei
trasferimenti per l'anno  2011  occorre  riferirsi  alla  popolazione
Istat dell'anno 2009, come  indicato  nell'art.  156,  comma  2,  del
decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 
  Visto l'art. 265, comma 1,  del  predetto  decreto  legislativo  18
agosto 2000 n. 267, che garantisce  il  mantenimento  dei  contributi
erariali agli enti locali che hanno dichiarato il  dissesto,  per  il
periodo di risanamento, fissato in cinque anni decorrenti  da  quello
per  il  quale  viene  redatta  l'ipotesi  di  bilancio   stabilmente
riequilibrato; 
  Considerato che alle province e ai comuni appartenenti ai territori
delle regioni autonome Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonche'
alle province autonome di Trento e Bolzano,  ivi  compresi  i  comuni
appartenenti ai loro territori, non va  applicata  la  riduzione  dei
trasferimenti in quanto si  tratta  di  territori  in  cui  vige  una
speciale disciplina per l'attribuzione dei  trasferimenti  agli  enti
locali e anche per il finanziamento delle citate province autonome; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Per l'anno 2011, e' determinata una riduzione dei  trasferimenti  a
ciascuna provincia, per  un  ammontare  pari  al  22,934  per  cento,
rispetto all'importo assunto a base di riferimento per la  riduzione,
il quale e' costituito dal totale generale dei trasferimenti erariali
attribuiti in spettanza alla data del 16 novembre 2010, con  la  sola
esclusione  delle  somme  relative  alla   restituzione   addizionale
energetica   dell'anno   2004   e    dell'anticipazione    effettuata
all'amministrazione provinciale de L'Aquila per  gli  eventi  sismici
del 6 aprile 2009 sulla base del decreto di questo Ministero in  data
9 luglio 2010, di cui in premessa.