IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante la «tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana n. 96 del 26 aprile 2010; Visto, in particolare, il comma 6 dell'art. 19 del citato decreto legislativo che prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentiti il Ministero dell'economia e delle finanze e le Regioni e province autonome, siano stabilite le disposizioni per l'uso del contrassegno di Stato; Visti, inoltre, i commi 3 e 4 dell'art. 19 del citato decreto legislativo; Visto il decreto del Ministero della politiche agricole alimentari e forestali del 2 novembre 2010; Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 8 agosto 2008 concernente la modificazione al decreto 7 luglio 1993 recante disposizioni sui recipienti in cui sono confezionati i vini a denominazione di origine; Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 10 ottobre 2003, n. 322, recante disposizioni sui contrassegni di Stato e sull'esclusione dai vincoli di deposito e di circolazione per i prodotti alcolici; Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 4 agosto 2003 e successive modifiche ed integrazioni relativo alle istruzioni per la disciplina dei servizi di vigilanza e di controllo sulla produzione delle carte valori approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 4 agosto 2003, e successive modificazioni; Visti i decreti del Ministero della politiche agricole alimentari e forestali del 8 febbraio 2006 e del 7 novembre 2007, concernenti le disposizioni sulle caratteristiche e la gestione delle fascette sostitutive dei contrassegni di Stato per i vini DOCG e delle fascette identificative per i vini DOC; Visti i decreti del Ministero della politiche agricole alimentari e forestali con i quali sono state riconosciute le denominazioni di origine controllata e garantita e le denominazioni di origine controllate dei vini italiani ed approvati i relativi disciplinari di produzione; Sentito il Ministero dell'economia e delle finanze; Sentito altresi' l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A e le Associazioni di categoria e le Organizzazioni professionali operanti nel settore vitivinicolo; Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella riunione del 23 marzo 2011; Decreta: Art. 1 Definizioni e termini 1. Ai fini del presente decreto, si intende per: a) «Ministero», il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; b) «MEF», il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro - Direzione VI - Ufficio X; c) «IPZS», l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.; d) «ICQRF», Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero - Direzione generale della vigilanza per la qualita' e la tutela dei consumatori - Ufficio VICO I; e) «Struttura di controllo», le Autorita' pubbliche designate e gli Organismi di controllo autorizzati dall'ICQRF alla verifica del disciplinare dei vini DOCG e/o DOC, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61; f) «decreto», il presente decreto; g) «decreto legislativo», il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61; h) «D.O.», denominazione di origine; i) «D.O.C.G.», denominazione di origine controllata e garantita; l) «D.O.C.», denominazione di origine controllata; m) «D.O.P.», denominazione di origine protetta; n) «fascetta», contrassegno di Stato previsto per i vini D.O.C.G. e D.O.C..