(Allegato A)
                                                           Allegato A 
 
A) Criteri e modalita' gia' fissati dall'accordo Stato-Regioni del 27
febbraio  2003  «Linee  guida  per  il  rilascio  dell'autorizzazione
all'utilizzo extraospedaliero dei defibrillatori semiautomatici» 
 
    1. Premessa 
    Il defibrillatore semiautomatico e'  un  dispositivo  medico  che
puo' essere utilizzato sia in strutture sanitarie  sia  in  qualunque
altro tipo di  strutture,  fisse  o  mobili,  stabili  o  temporanee.
L'affidabilita' di tali apparecchiature (sia per specificita' che per
sensibilita'),  dove  e'  automatico  il  solo  riconoscimento  della
tipologia dell'aritmia ed il comando avviene per mano dell'operatore,
deve consentire l'uso da parte di soggetti di cui all'art. 1, comma 1
della legge 3 aprile  2001,  n.  120  e  permette  di  effettuare  le
seguenti operazioni: 
    l'analisi automatica dell'attivita'  elettrica  del  cuore  d'una
persona  vittima  di  un  arresto  cardiocircolatorio  al   fine   di
interrompere una fibrillazione o tachicardia ventricolare; 
    il  caricamento  automatico  dell'apparecchio  quando   l'analisi
sopradescritta e' positiva al fine  di  giungere  a  ripristinare  un
ritmo cardiaco efficace, attraverso una sequenza di  shock  elettrici
esterni  transtoracici,   d'intensita'   appropriata,   separati   da
intervalli di analisi. Gli intervalli di tempo, che  devono  separare
gli shock, in caso di shock ripetuti, in accordo con le  linee  guida
internazionali,  sono  programmati  negli  apparecchi  e   non   sono
accessibili agli utilizzatori non medici. 
    la registrazione dei tratti elettrocardiografici realizzati e dei
dati di utilizzazione dell'apparecchio. 
    2. Criteri per l'utilizzo del defibrillatore semiautomatico 
    Nel rispetto della programmazione sanitaria delle Regioni e delle
Province Autonome di  Trento  e  di  Bolzano  e  di  quanto  previsto
dall'art. 1 comma 2 della  legge  3  aprile  2001,  n.  120,  vengono
individuati i seguenti criteri: 
      a) accertamento della conformita' alle norme in  vigore,  della
funzionalita',  della  manutenzione   e   revisione   periodica   del
defibrillatore semiautomatico da parte  delle  strutture  che  se  ne
dotano; 
      b) possesso, da parte  di  tutto  il  personale  sanitario  non
medico,  nonche'  del  personale  non  sanitario,  che  utilizza   il
defibrillatore  semiautomatico,  di  idonea  formazione  validata   e
sistematicamente verificata; 
        b1)  la  formazione   ha   l'obiettivo   di   permettere   il
funzionamento, in tutta sicurezza, del defibrillatore semiautomatico,
per assicurare l'intervento  sulle  persone  vittime  di  un  arresto
cardiocircolatorio. 
    L'operatore  che  somministra   lo   shock   elettrico   con   il
defibrillatore semiautomatico e'  responsabile,  non  della  corretta
indicazione  di  somministrazione  dello  shock  che  e'  determinato
dall'apparecchio, ma della esecuzione di questa manovra in condizioni
di sicurezza per lo stesso e per tutte le persone presenti intorno al
paziente; 
        b2) i programmi di formazione ed  aggiornamento  e  verifica,
nonche' l'accreditamento dei formatori e la relativa  certificazione,
sono definiti dalle Regioni e  dalle  Province  Autonome,  sentiti  i
comitati tecnici regionali per l'emergenza; 
        b3)  la  formazione,  il   cui   programma   e'   specificato
successivamente, deve essere dispensata, sotto la responsabilita'  di
un medico, da istruttori qualificati. 
        b4)  i  candidati,  prima  di   conseguire   l'attestato   di
formazione   all'uso   del   defibrillatore   semiautomatico   devono
sottoporsi ad una prova pratica (e, se necessario, anche teorica) che
ne valuti la preparazione su: 
          a) il riconoscimento di un arresto cardiocircolatorio; 
          b) la messa in atto dei metodi di rianimazione di base  (in
accordo con le linee guida internazionali) in relazione  agli  ambiti
di utilizzo; 
          c)  il  ricorso  al   defibrillatore   semiautomatico   per
l'analisi dell'attivita' elettrica cardiaca; 
          d)  l'applicazione,  in  sicurezza,  di  una  sequenza   di
scariche di defibrillazione; 
          e)   la   presenza    di    anomalie    di    funzionamento
dell'apparecchio. 
    A seguito del superamento della prova viene rilasciata,  ad  ogni
candidato che ha  frequentato  il  corso,  da  parte  del  centro  di
formazione, un'attestazione di formazione all'uso del  defibrillatore
semiautomatico. 
        b5) La formazione iniziale deve prevedere: 
          1) la conoscenza dei metodi di rianimazione cardiopolmonare
di base (in accordo con le linee guida internazionali); 
          2) una parte teorica avente  ad  oggetto:  finalita'  della
defibrillazione  precoce,  elementi  fondamentali  di   funzionalita'
cardiaca, pericoli e precauzioni per i pazienti e per  il  personale,
presentazione e descrizione dell'apparecchio,  alimentazione,  uso  e
manutenzione, modalita' di messa in opera e  dimostrazione  da  parte
del formatore; 
          3) una  parte  pratica  relativa  a:  messa  in  opera  sul
manichino  della   sequenza   di   rianimazione   cardiopolmonare   e
defibrillazione  semiautomatica,  raccolta  dei  dati  registrati   e
analisi dell'intervento. 
      c) Le Regioni e le  Province  Autonome  di  Trento  e  Bolzano,
attraverso le aziende sanitarie locali od ospedaliere, sedi di 118  o
territorialmente competenti, effettuano la verifica ed  il  controllo
di qualita' delle prestazioni, anche  mediante  l'istituzione  di  un
apposito registro epidemiologico. 
    Il soggetto autorizzato e' tenuto  a  comunicare  immediatamente,
secondo  modalita'  indicate  dalle  Regioni  e  Province   Autonome,
l'utilizzo del defibrillatore semiautomatico, al fine di garantire la
catena della sopravvivenza. 
      d) L'autorizzazione all'uso del defibrillatore  semiautomatico,
in sede extra ospedaliera, e' nominativa ed ha la  durata  di  dodici
mesi. 
    Il  rinnovo  di   autorizzazione   all'uso   del   defibrillatore
semiautomatico e' accordato, ogni dodici mesi, previa verifica  della
permanenza dei criteri autorizzativi. 
      e) Presso le aziende sanitarie locali e le aziende  ospedaliere
e' depositato  l'elenco  dei  defibrillatori  semiautomatici  con  la
specifica del modello e della  sede  ove  sono  disponibili,  nonche'
l'elenco delle persone che possono utilizzare. 
B) Ulteriori criteri e modalita' per la diffusione dei defibrillatori
semiautomatici esterni 
    1. Criteri per la distribuzione dei defibrillatori semiautomatici
esterni 
    La  diffusione   graduale   ma   capillare   dei   defibrillatori
semiautomatici  esterni  deve  avvenire  mediante  una  distribuzione
strategica in modo tale da costituire una rete di  defibrillatori  in
grado di favorire  la  defibrillazione  entro  quattro/cinque  minuti
dall'arresto cardiaco, se necessario prima dell'intervento dei  mezzi
di soccorso sanitari. 
    La  collocazione  ottimale   dei   defibrillatori   deve   essere
determinata in modo che gli stessi siano equidistanti da un punto  di
vista  temporale  rispetto  ai  luoghi  di  potenziale  utilizzo.  In
particolare, sono da collocare in luoghi di aggregazione cittadina  e
di grande frequentazione o ad alto afflusso turistico,  in  strutture
dove si registra un grande afflusso di pubblico e, in genere, ove sia
piu' attesa l'incidenza di arresti cardiaci, tenendo  conto  comunque
della distanza dalle sedi del sistema di emergenza. 
    Sulla base  di  tale  criteri,  devono  essere  identificate  nel
territorio regionale le seguenti aree: 
      aree con particolare afflusso di pubblico; 
      aree con particolari specificita' come luoghi  isolati  e  zone
disagiate (montagna, piccole isole),  pur  se  a  bassa  densita'  di
popolazione. 
    Va pertanto valutata, sulla base dell'afflusso  di  utenti  e  di
dati epidemiologici ed in base a specifici  progetti,  l'opportunita'
di dotare di defibrillatori semiautomatici esterni i seguenti  luoghi
e strutture: 
      luoghi in cui si pratica attivita' sanitaria e  sociosanitaria:
strutture sanitarie e sociosanitarie residenziali e  semiresidenziali
autorizzate,  poliambulatori,  ambulatori  dei  medici  di   medicina
generale; 
      luoghi in cui si pratica attivita' ricreativa ludica,  sportiva
agonistica  e  non  agonistica  anche  a   livello   dilettantistico:
auditorium, cinema, teatri,  parchi  divertimento,  discoteche,  sale
gioco e strutture ricreative, stadi, centri sportivi; 
      luoghi dove vi e' presenza  di  elevati  flussi  di  persone  o
attivita' a rischio: grandi e piccoli scali per  mezzi  di  trasporto
aerei, ferroviari e marittimi, strutture industriali; 
      luoghi che richiamano  un'alta  affluenza  di  persone  e  sono
caratterizzati  da  picchi   notevoli   di   frequentazione:   centri
commerciali, ipermercati,  grandi  magazzini,  alberghi,  ristoranti,
stabilimenti balneari e stazioni sciistiche; 
      strutture sede di istituti penitenziari, istituti penali per  i
minori, centri di permanenza temporanea e  assistenza;  strutture  di
Enti pubblici: scuole, universita', uffici; 
      postazioni estemporanee per manifestazioni o eventi  artistici,
sportivi, civili, religiosi; 
      le farmacie, per l'alta affluenza di  persone  e  la  capillare
diffusione nei centri  urbani  che  le  rendono  di  fatto  punti  di
riferimento in caso di emergenze sul territorio. 
    I defibrillatori devono  essere  collocati  in  posti  facili  da
raggiungere e con un cartello che  ne  indichi  la  presenza  con  la
dicitura ed il simbolo del defibrillatore semiautomatico esterno  ben
visibile; le Regioni e le  Province  Autonome  di  Trento  e  Bolzano
possono autorizzare  l'installazione  di  un  sistema  automatico  di
allertamento del 118. 
    In  via  prioritaria  devono  essere  dotati  di   defibrillatori
semiautomatici  esterni  a  bordo,  durante  il  servizio  attivo,  i
seguenti mezzi: 
      1. mezzi di soccorso sanitario a disposizione  del  sistema  di
emergenza territoriale 118; 
      2. mezzi di soccorso sanitario appartenenti alle organizzazioni
di volontariato, alla Croce Rossa Italiana ed al  Dipartimento  della
Protezione Civile; 
      3. mezzi aerei e navali adibiti  al  soccorso  e  al  trasporto
degli infermi; 
      4. ambulanze di soggetti  pubblici  e  privati  che  effettuano
servizio di assistenza e trasporto sanitario. 
    Inoltre,  puo'  essere   opportuno   dotare   di   defibrillatori
semiautomatici esterni i mezzi destinati agli interventi di emergenza
della  Polizia  di  Stato,  dell'Arma  dei  Carabinieri,  del   Corpo
nazionale dei Vigili del fuoco, del Corpo forestale dello Stato,  del
Corpo della Guardia di Finanza, della Polizia  locale,  del  Soccorso
alpino e speleologico, delle Capitanerie di Porto. 
    2. Modalita' di  allocazione  dei  defibrillatori  semiautomatici
esterni 
    Nell'ambito  della   programmazione   della   distribuzione   dei
defibrillatori semiautomatici  esterni  sul  territorio,  le  Regioni
predispongono  piani  che   individuano   specifiche   priorita'   di
allocazione  dei  dispositivi,   compatibilmente   con   le   risorse
economiche a disposizione e sulla base della contestuale attivita' di
formazione e addestramento all'uso degli operatori e  dei  cittadini,
fermo  restando  che,  ai  fini  dello   svolgimento   dell'attivita'
istituzionale, devono essere dotati di defibrillatori  semiautomatici
esterni prioritariamente tutti  i  mezzi  di  soccorso  di  base  del
sistema di  emergenza  territoriale  e  le  strutture  di  emergenza,
compresi i mezzi delle associazioni di  volontariato  o  privati  che
operano nell'ambito del sistema stesso. 
    Inoltre, le Regioni e le Province Autonome di Trento  e  Bolzano,
attraverso le proprie organizzazioni dell'emergenza territoriale 118,
valutano progetti di acquisizione  di  defibrillatori  semiautomatici
esterni con fondi privati, nonche'  le  attivita'  per  le  quali  il
soggetto  esercente  e'  tenuto  a  dotarsi  a   proprie   spese   di
defibrillatori semiautomatici esterni. 
    Le Regioni  e  le  Province  Autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
predispongono  piani   di   comunicazione   per   sensibilizzare   la
popolazione  alle  potenzialita'   e   all'uso   dei   defibrillatori
semiautomatici esterni, anche avvalendosi della rete  delle  farmacie
come centri di educazione sanitaria. 
    3. Attivita' formativa 
    I corsi di  formazione  ed  addestramento  hanno  l'obiettivo  di
divulgare  il  piu'  possibile  tra  la  popolazione  la   conoscenza
dell'utilita'  dell'uso  dei  defibrillatori  semiautomatici  esterni
sulle persone  colpite  da  arresto  cardiocircolatorio,  nonche'  di
permetterne l'utilizzo in piena sicurezza. 
    Le Regioni e le Province Autonome  di  Trento  e  Bolzano,  anche
avvalendosi delle proprie organizzazioni dell'emergenza  territoriale
118, provvedono a disciplinare l'erogazione dei corsi di formazione e
di addestramento in Supporto Vitale di Base - Defibrillazione  (Basic
Life Support - Defibrillation) per i  soccorritori  non  medici  e  a
definire i programmi di  formazione,  aggiornamento  e  verifica,  le
modalita' di certificazione ed i criteri di accreditamento dei centri
di formazione. 
    Tali corsi sono svolti in conformita' alle linee guida  stabilite
in materia con l'Accordo tra il Ministro della Salute, le  Regioni  e
le Province Autonome di Trento e di Bolzano  del  27  febbraio  2003,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71, del 26 marzo 2003, nonche'
in conformita' alle linee guida internazionali vigenti in materia. 
    Le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, al fine
di rendere uniformi le modalita'  di  erogazione  ed  il  livello  di
formazione dei corsi, affidano la loro  realizzazione  alle  centrali
operative del sistema di emergenza 118 ed  ai  centri  di  formazione
accreditati di altre  strutture  del  Servizio  Sanitario  Regionale,
delle  Universita',  degli  Ordini  professionali   sanitari,   delle
organizzazioni  medico-scientifiche  di  rilevanza  nazionale,  della
Croce Rossa Italiana e delle Associazioni di volontariato nazionali e
regionali operanti in ambito sanitario, degli Enti pubblici che hanno
come fine istituzionale la sicurezza del cittadino, nonche' di  altri
soggetti  pubblici  e  privati  operanti  in  ambito  sanitario   che
dispongono di un'adeguata struttura di formazione. 
    Le Regioni definiscono le modalita' di retraining degli operatori
abilitati, da effettuarsi ogni 24 mesi. 
    L'autorizzazione all'impiego del defibrillatore  e'  riconosciuta
su tutto il territorio nazionale. 
    4. Registrazione  dei  defibrillatori  semiautomatici  esterni  e
coordinamento dell'attivita' 
    Ai fini  della  sorveglianza  del  rispetto  della  normativa  di
esercizio   relativa   alle   apparecchiature   elettromedicali,   la
detenzione del  defibrillatore  semiautomatico  esterno  deve  essere
comunicata  alla   struttura   del   Servizio   Sanitario   Regionale
individuata  allo  scopo  dalle  Regioni  e  Province  Autonome.   Le
informazioni  relative  ai  defibrillatori   semiautomatici   esterni
presenti sul territorio vengono messe a disposizione  delle  centrali
operative 118 di riferimento. 
    Il coordinamento delle attivita' di defibrillazione e' effettuato
dalle centrali operative 118 competenti per territorio. 
    Le  centrali  operative  dispongono  di  tutte  le   informazioni
relative alla dislocazione dei defibrillatori semiautomatici esterni,
sia per intervenire tempestivamente sul luogo dell'evento in caso  di
segnalazione di utilizzo del defibrillatore  semiautomatico  esterno,
sia per il monitoraggio delle attivita' di defibrillazione, anche  ai
fini della loro manutenzione. 
    Le Regioni e le Province Autonome dispongono  delle  informazioni
relative   all'acquisizione,    registrazione    e    utilizzo    dei
defibrillatori semiautomatici esterni sul territorio.