(( Art. 1-bis 
 
 
                    Indennita' di amministrazione 
 
  1. L'articolo 170 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  5
gennaio 1967, n. 18, si interpreta nel senso che:)) 
  ((  a)  il  trattamento  economico  complessivamente  spettante  al
personale dell'Amministrazione degli affari  esteri  nel  periodo  di
servizio all'estero, anche con riferimento a «stipendio»  e  «assegni
di carattere  fisso  e  continuativo  previsti  per  l'interno»,  non
include  ne'  l'indennita'  di   amministrazione   ne'   l'indennita'
integrativa speciale;)) 
  (( b)  durante  il  periodo  di  servizio  all'estero  al  suddetto
personale possono essere attribuite soltanto le  indennita'  previste
dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.)) 
 
          Riferimenti normativi 
              Si riporta il  testo  dell'art.  170  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  5  gennaio   1967,   n.   18
          (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri): 
              "Art. 170. Assegni e indennita'. 
              Il personale dell'Amministrazione degli affari  esteri,
          oltre allo stipendio e agli assegni di  carattere  fisso  e
          continuativo previsti per l'interno,  compresa  l'eventuale
          indennita' o retribuzione di posizione nella misura  minima
          prevista dalle disposizioni  applicabili,  tranne  che  per
          tali assegni sia diversamente disposto, percepisce,  quando
          e' in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e  gli
          uffici  consolari  di  prima  categoria,  l'indennita'   di
          servizio all'estero, stabilita per il posto di organico che
          occupa, nonche' le altre competenze eventualmente spettanti
          in base alle disposizioni del presente decreto. 
              Nessun'altra indennita' ordinaria e straordinaria  puo'
          essere concessa, a qualsiasi titolo, al personale  suddetto
          in relazione al servizio prestato all'estero in aggiunta al
          trattamento previsto dal presente decreto. 
              Salvo i casi specificamente previsti,  le  disposizioni
          della presente parte si applicano al  personale  dei  ruoli
          organici dell'Amministrazione degli affari esteri. 
              Ai fini delle  disposizioni  della  presente  parte  si
          intendono per familiari a carico: il coniuge e, sempre  che
          minorenni, i figli legittimi, i figli legittimati, i  figli
          naturali legalmente riconosciuti,  i  figli  adottivi,  gli
          affiliati,  i  figli  nati  da  precedente  matrimonio  del
          coniuge, nonche' i figli maggiorenni  inabili  a  qualsiasi
          proficua attivita' e quelli che si trovano nelle condizioni
          previste dall'articolo 7 comma 3,  della  legge  31  luglio
          1975, n. 364.". 
              Il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18
          del 1967 e' pubblicato nella Gazz. Uff. 18  febbraio  1967,
          n. 44, S.O.