(( Art. 1-ter 
 
 
                   Calendario del processo civile 
 
  1. Ai fini della riduzione della spesa pubblica e  per  ragioni  di
migliore  organizzazione  del  servizio  di  giustizia,  all'articolo
81-bis delle disposizioni per l'attuazione del  codice  di  procedura
civile e  disposizioni  transitorie,  di  cui  al  regio  decreto  18
dicembre 1941, n. 1368, sono apportate le seguenti modifiche:)) 
  (( a) il primo comma e' sostituito dal seguente:)) 
  ((«Il giudice, quando provvede sulle richieste istruttorie, sentite
le  parti  e  tenuto  conto  della  natura,  dell'urgenza   e   della
complessita' della  causa,  fissa,  nel  rispetto  del  principio  di
ragionevole  durata  del  processo,  il  calendario   delle   udienze
successive, indicando gli incombenti che verranno in ciascuna di esse
espletati, compresi quelli di cui all'articolo 189,  primo  comma.  I
termini  fissati  nel  calendario  possono  essere  prorogati,  anche
d'ufficio, quando sussistono gravi motivi  sopravvenuti.  La  proroga
deve  essere  richiesta  dalle  parti  prima   della   scadenza   dei
termini»;)) 
  (( b) dopo il primo comma e' inserito il seguente:)) 
  ((«Il mancato rispetto dei termini fissati nel calendario di cui al
comma precedente da parte del giudice, del difensore o del consulente
tecnico d'ufficio puo' costituire  violazione  disciplinare,  e  puo'
essere considerato ai fini della valutazione  di  professionalita'  e
della nomina o conferma agli uffici direttivi e semidirettivi».)) 
  ((2.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma  1  si  applicano   alle
controversie instaurate  successivamente  alla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto)). 
 
          Riferimenti normativi 
              Si riporta il testo dell'art. 81-bis del regio  decreto
          18 dicembre 1941, n. 1368  (Disposizioni  per  l'attuazione
          del codice di procedura civile e disposizioni transitorie),
          come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 81-bis. Calendario del processo. 
              Il   giudice,   quando   provvede    sulle    richieste
          istruttorie, sentite le parti e tenuto conto della  natura,
          dell'urgenza e della complessita' della causa,  fissa,  nel
          rispetto del principio di ragionevole durata del  processo,
          il  calendario  delle  udienze  successive,  indicando  gli
          incombenti che verranno  in  ciascuna  di  esse  espletati,
          compresi quelli di cui all'articolo  189,  primo  comma.  I
          termini fissati nel calendario  possono  essere  prorogati,
          anche   d'ufficio,   quando   sussistono    gravi    motivi
          sopravvenuti. La proroga deve essere richiesta dalle  parti
          prima della scadenza dei termini. 
              Il mancato rispetto dei termini fissati nel  calendario
          di cui al  comma  precedente  da  parte  del  giudice,  del
          difensore  o  del   consulente   tecnico   d'ufficio   puo'
          costituire   violazione   disciplinare,   e   puo'   essere
          considerato ai fini della valutazione di professionalita' e
          della  nomina  o   conferma   agli   uffici   direttivi   e
          semidirettivi."