IL CAPO DIPARTIMENTO 
                     delle politiche competitive 
                  del mondo rurale e della qualita' 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del  Consiglio,  cosi'  come
modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni  specifiche
per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito  e'  stato  inserito  il
regolamento   (CE)    n.    479/2008    del    Consiglio,    relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo  (OCM  vino),  che
contempla,  a  decorrere  dal  1°  agosto  2009,  il  nuovo   sistema
comunitario per la protezione delle denominazioni di  origine,  delle
indicazioni geografiche  e  delle  menzioni  tradizionali  di  taluni
prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e  49  relativi
alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria
e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di  origine  e
delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione; 
  Visto il regolamento (CE)  n.  607/09  della  Commissione,  recante
modalita' di  applicazione  del  regolamento  (CE)  n.  479/2008  del
Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette  e
le  indicazioni  geografiche  protette,  le  menzioni   tradizionali,
l'etichettatura  e   la   presentazione   di   determinati   prodotti
vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via
transitoria e con scadenza al 31 dicembre  2011,  per  l'esame  delle
domande, relative al conferimento della protezione ed  alla  modifica
dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione
geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009,  si
applica la procedura prevista dalla preesistente normativa  nazionale
e comunitaria in materia; 
  Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante  nuova  disciplina
delle denominazioni di origine dei vini; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante  la
disciplina del procedimento di  riconoscimento  di  denominazione  di
origine dei vini; 
  Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61,  recante  tutela
delle denominazioni di origine e delle  indicazioni  geografiche  dei
vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29  ottobre  1986,
con il quale  e'  stata  riconosciuta  la  denominazione  di  origine
controllata dei vini «Aglianico del Taburno» ed e' stato approvato il
relativo disciplinare di produzione e successive modifiche; 
  Vista la  domanda  del  Consorzio  di  tutela  Samnium,  intesa  ad
ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata
e garantita dei vini «Aglianico del  Taburno»  e  l'approvazione  del
relativo disciplinare di produzione; 
  Visto il parere favorevole della regione Campania  sull'istanza  di
cui sopra; 
  Viste le  risultanze  dell'esame  organolettico  svolto  il  giorno
lunedi' 14 marzo 2011 a Benevento, presso la sala degustazione  della
C.C.I.A.A. dalla Commissione all'uopo  designata  per  l'accertamento
del «particolare pregio» dei vini «Aglianico del Taburno»; 
  Viste  le  risultanze  della  pubblica  audizione,  concernente  la
predetta istanza, tenutasi a Benevento, presso la  C.C.I.A.A.  il  15
marzo  2011,  con  la  partecipazione  di  rappresentanti  di   enti,
organizzazioni ed aziende vitivinicole; 
  Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la  tutela  e
la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle  indicazioni
geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e  la  proposta  di
modifica del relativo disciplinare di  produzione,  pubblicati  nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 162 del 14 luglio 2011; 
  Considerato  che  non  sono  pervenute,  nei  termini  e  nei  modi
previsti,  istanze  o  controdeduzioni  da  parte  degli  interessati
avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati; 
  Ritenuta la necessita' di dover procedere al  riconoscimento  della
denominazione di origine controllata e Garantita dei Vini  «Aglianico
del Taburno», in conformita' al  parere  espresso  dal  sopra  citato
Comitato; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. E'  riconosciuta  la  denominazione  di  origine  controllata  e
garantita dei vini «Aglianico del Taburno» ed e' approvato, nel testo
annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione. 
  2. La denominazione di origine controllata  e  garantita  dei  vini
«Aglianico del Taburno» e' riservata  ai  vini  che  rispondono  alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare  di  produzione
di cui al comma 1 del presente articolo, le cui disposizioni  entrano
in vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale 2011-2012.