Alle Amministrazioni  centrali  dello
                                Stato 
                                All'Amministrazione   autonoma    dei
                                Monopoli di Stato 
                                Al Consiglio di Stato 
                                Alla Corte dei conti 
                                All'Avvocatura generale dello Stato 
                                Agli  Uffici  centrali  di   Bilancio
                                presso  le  Amministrazioni  centrali
                                dello Stato 
                                All'Ufficio  centrale  di  Ragioneria
                                presso l'Amministrazione autonoma dei
                                Monopoli di Stato 
                                Alle  Ragionerie  territoriali  dello
                                Stato 
                                Alle Agenzie fiscali 
                                e, p.c.: 
                                Alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
                                Ministri 
                                All'Istituto Nazionale di  Previdenza
                                per i Dipendenti dell'Amministrazione
                                Pubblica - INPDAP 
                                Alla Banca d'Italia 
                                Al Dipartimento del Tesoro 
                                Al Dipartimento  dell'Amministrazione
                                generale, del personale e dei servizi 
 
 
Premessa e quadro normativo. 
  Con la circolare 17 gennaio 2011,  n.  1/RGS,  sono  state  fornite
istruzioni operative  in  materia  di  delegazioni  convenzionali  di
pagamento  relativamente  ai  dipendenti  pubblici,   con   specifico
riferimento ai rapporti  riconducibili  ad  Amministrazioni  centrali
dello  Stato  che  si  avvalgono,  per  la  gestione  delle   partite
stipendiali, del sistema Service Personale Tesoro-SPT. 
  Nel rinviare alla suddetta  circolare,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale, serie generale,  n.  22  del  28  gennaio  2011,  per  gli
approfondimenti inerenti agli aspetti normativi, appare opportuno, in
estrema  sintesi,  ricordare  come,  al  ricorrere   di   determinati
presupposti, il  dipendente  pubblico  puo'  avvalersi  dell'istituto
della  delegazione  convenzionale  di  pagamento  per  adempiere  gli
obblighi  assunti  a  seguito  della  stipula  di  un  contratto   di
assicurazione  o  di  un  contratto  di  finanziamento   e,   quindi,
corrispondere, per il tramite dell'Amministrazione  di  appartenenza,
le somme cosi' dovute al  proprio  creditore-delegatario,  costituito
dalla societa' di assicurazione o dall'istituto mutuante. 
  Tuttavia, le istruzioni recentemente  diramate  con  la  richiamata
circolare n. 1/RGS del 2011, da  un  lato,  non  affrontano  in  modo
diretto  le  ipotesi  di  delegazioni  convenzionali   di   pagamento
riguardanti  dipendenti  statali  le  cui  partite  stipendiali  sono
elaborate con un sistema diverso da SPT - tra i quali, ad esempio, si
puo' annoverare il personale  delle  Forze  armate  e  dell'Arma  dei
Carabinieri, il personale della Polizia di  Stato,  del  Corpo  della
Guardia di Finanza - e, da un altro lato, non trattano le fattispecie
afferenti ai dipendenti che,  pur  con  partite  stipendiali  gestite
tramite SPT, non appartengono  alle  Amministrazioni  centrali  dello
Stato e, quindi, non sono, a rigore, 'dipendenti statali'. 
  Nella medesima circolare n. 1/RGS del 2011, poi, si era ritenuto di
non procedere ad una disamina esaustiva e puntuale di  una  serie  di
situazioni particolari o, comunque, ritenute specifiche o settoriali,
in  virtu'  del  valutato  impatto  marginale  dal  punto  di   vista
operativo. 
  A prescindere dai suddetti aspetti, sono pervenute varie  richieste
di chiarimenti, soprattutto in ordine alla fase transitoria  ed  alle
modalita' di versamento delle somme dovute dagli istituti  delegatari
a  fronte  dell'attivita'  prestata  da  parte  dell'Amministrazione,
nonche' dell'avvertita necessita'  di  un  ulteriore  approfondimento
sulla materia. 
  Cio' brevemente premesso, la presente circolare - stilata anche con
la  collaborazione  del  Dipartimento  degli  Affari  Generali,   del
Personale e dei Servizi-DAG - si prefigge l'obiettivo  di  completare
il quadro delle istruzioni gia' diramate afferenti  alle  delegazioni
convenzionali di pagamento, fornendo indicazioni operative anche  per
quanto attiene alle partite  stipendiali  non  gestite  tramite  SPT,
nonche'  di  corrispondere  alle  richieste  di  chiarimenti   e   di
approfondimenti pervenute, offrendo riflessioni  e  delucidazioni  in
materia, il tutto  in  coerenza  con  l'obiettivo  di  snellimento  e
semplificazione dei procedimenti  amministrativi  sinora  perseguito.
Relativamente alle problematiche piu' puntuali e specifiche, per  una
piu'  immediata  leggibilita',  le  risposte  formulate  sono   state
raccolte  in  un  apposito  prospetto,  denominato  Allegato  n.   1,
utilizzando  il  metodo  delle  'domande  e  risposte'  o  c.d.   FAQ
(Frequently Asked Questions). Nelle medesime FAQ sono stati  comunque
riproposti, seppure in modo sintetico, taluni dei chiarimenti esposti
in modo piu' diffuso nel testo della presente circolare. 
  Infine,  si  denota  che  le  correnti  indicazioni   costituiscono
un'integrazione di quelle esposte nella circolare n. 1/RGS del  2011,
rappresentandone, in pratica, il completamento e la precisazione. 
 
1. Aspetti generali. 
  Come  accennato  in  Premessa,  l'esame  del  quadro  normativo  di
riferimento, nonche' dei presupposti per avvalersi della  delegazione
convenzionale di  pagamento,  e'  stato  compiutamente  svolto  nella
circolare n. 1/RGS del 2011, al cui contenuto, quindi, si rimanda. 
  Cio' nondimeno, si reputa  opportuno  svolgere  in  merito  qualche
maggiore considerazione di portata  generale  in  tema  di  attivita'
amministrativa e di finanza pubblica. 
  L'azione  di  tutta  la   pubblica   amministrazione   e'   rivolta
necessariamente al perseguimento dell'interesse pubblico affidato, di
volta in volta, dall'ordinamento sulla  base  dei  principi  e  degli
obiettivi  individuati  dal  decisore  politico  in  attuazione   dei
precetti e dei programmi rivenienti, in massima misura,  dalla  Carta
costituzionale. Cosicche', i  poteri  di  supremazia  della  pubblica
amministrazione nei confronti degli altri soggetti giuridici  trovano
fondamento e limite  nella  legge  che,  per  le  considerazioni  qui
d'interesse,  deve  funzionalmente   indicare   le   risorse   umane,
finanziarie e strumentali destinate alla realizzazione dell'interesse
pubblico perseguito. E',  infatti,  il  principio  di  legalita'  che
permea   e   caratterizza   l'attivita'   dei   soggetti    pubblici.
Conseguentemente, le risorse affidate, derivanti in larga parte dalla
collettivita' attraverso la fiscalita' generale, non  possono  essere
utilizzate liberamente al di fuori dei fini  alla  cui  realizzazione
sono  destinate.  Il  corollario  di  tale  considerazione   e'   che
un'attivita'  svolta  dalla  pubblica  amministrazione,  qualora  non
rientrasse  direttamente   nell'interesse   pubblico   prefissato   -
ancorche' attivita' perfettamente lecita e magari idonea a  procurare
un'utilita' verso una platea, anche ampia, di  soggetti  -  non  puo'
essere svolta  gravando  sulle  risorse  pubbliche,  proprio  perche'
queste sono deputate alla realizzazione  di  obiettivi  specifici  di
natura pubblica. Una siffatta attivita', dunque, per  essere  attuata
senza incidere sulle risorse pubbliche, sempreche' compatibile con  i
compiti d'istituto, deve contemplare il ristoro integrale degli oneri
sostenuti dall'Amministrazione,  in  modo  da  mantenere  intatte  le
risorse alla stessa assegnate dalla  legge  e  vincolate,  come  piu'
volte  ricordato,  al  perseguimento   dell'interesse   istituzionale
affidato. 
  Tali considerazioni, esposte a carattere generale  per  la  finanza
pubblica,  assumono  un  carattere  ancora  piu'  stringente  per  le
Amministrazioni dello Stato, stante  l'ineludibile  riferimento,  per
quanto  attiene  alle  risorse  finanziarie,   al   precetto   recato
dall'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, secondo cui, come
noto, ogni legge che importi nuove o maggiori spese deve  indicare  i
mezzi per farvi fronte. 
  Va da se' che e' l'esistenza di una copertura  legislativa,  avente
pure   valenza   finanziaria,   ad   indirizzare    l'Amministrazione
nell'utilizzazione appropriata e pertinente delle  risorse  affidate,
rispettando,  cosi',  il  principio  di  buon  andamento  contemplato
all'articolo 97, primo comma, della Costituzione. 
  A margine, si soggiunge che e' in tale contesto  normativo  che  si
inseriscono le attribuzioni in materia  di  controllo  espletate  dal
Dipartimento della Ragioneria  Generale  dello  Stato  attraverso  il
sistema delle ragionerie (Uffici Centrali  di  Bilancio-UCB,  Ufficio
Centrale  di   Ragioneria-UCR   e   Ragionerie   Territoriali   dello
Stato-RTS), di cui all'articolo 10 del D.P.R. 30 gennaio 2008, n. 43. 
  Da ultimo, si ribadisce che, parimenti alle istruzioni diramate con
la circolare n. 1/RGS del  2011,  le  correnti  indicazioni  sono  da
riferirsi, qualora non diversamente  specificato  in  modo  espresso,
esclusivamente alle delegazioni convenzionali di  pagamento,  mentre,
volendo fugare ogni dubbio in proposito, si sottolinea che  non  sono
state introdotte innovazioni in materia di cessione del quinto  dello
stipendio rispetto a quanto precedentemente disposto, in particolare,
con le circolari 3 giugno 2005, n. 21/RGS, e 13 marzo 2006, n.13/RGS. 
 
2. Amministrazioni dello Stato che si avvalgono  di  sistemi  diversi
  dal Service Personale Tesoro. 
  La circolare n. 1/RGS  del  2011,  come  ricordato,  e'  rivolta  a
disciplinare la materia delle delegazioni convenzionali di  pagamento
con riguardo ai dipendenti dello Stato  le  cui  partite  stipendiali
sono gestite tramite SPT. 
  Per quanto attiene ai dipendenti statali  con  partite  stipendiali
gestite con altri sistemi o con altre procedure, si chiarisce che, in
linea  generale,  le  relative  Amministrazioni   sono   tenute,   in
considerazione delle argomentazioni  sopra  esposte,  ad  uniformarsi
alle indicazioni operative dettate  con  la  precisata  circolare  n.
1/RGS del 2011. 
  Infatti,  ferme  restando  eventuali  situazioni  eccezionali,   da
dimostrare esaurientemente, si e' dell'avviso che i principi di  buon
andamento e di tutela della  finanza  pubblica,  oltre  a  quelli  di
economicita' e semplificazione amministrativa, ingiungano di  seguire
le richiamate indicazioni operative, compatibilmente, comunque, con i
normali tempi di aggiornamento delle procedure,  anche  informatiche,
sinora osservate dalle Amministrazioni in discorso. 
  Senza  voler  ripercorrere  le   ragioni   sottese   alle   novita'
procedimentali recate dalla piu' volte richiamata circolare n.  1/RGS
del 2011, appare abbastanza chiaro  come  la  rideterminazione  degli
oneri  dovuti  dagli  istituti  delegatari  e  il  meccanismo   della
ritenzione diretta degli oneri stessi sulle trattenute stipendiali si
connotano come novita' pienamente rispondenti  all'evocato  principio
di buon andamento dell'amministrazione. 
  Cio' nondimeno, alcune delle Amministrazioni  dello  Stato  che  si
avvalgono di sistemi diversi da SPT  hanno  rappresentato,  piu'  che
difficolta' di ordine giuridico  o  amministrativo,  l'insorgenza  di
criticita'  di  natura  tecnica,  legate  ai  tempi   necessari   per
l'aggiornamento dei propri sistemi informatici alle nuove  istruzioni
diramate in materia. 
  In tali evenienze, va da se' che, pur dovendo essere  raggiunto  in
tempi  brevi  l'obiettivo  della  semplificazione   della   procedura
afferente alla gestione degli oneri amministrativi  scaturenti  dalle
delegazioni convenzionali di pagamento, il termine individuato  dalla
circolare n. 1/RGS del 2011 nella mensilita' di luglio 2011 non  deve
essere inteso come perentorio. 
  Ad ogni modo, si confida che la  mensilita'  di  gennaio  2012,  in
virtu' dell'ampio lasso temporale considerato,  possa  costituire  un
termine ragionevole per l'aggiornamento e l'adeguamento  dei  sistemi
informatici e delle procedure stipendiali in materia. 
  Cio' precisato, nell'ottica di agevolare le  Amministrazioni  ed  i
soggetti interessati, sino all'aggiornamento delle relative procedure
e  dei  sistemi  informatici  dovranno  essere  seguite,  per  quanto
compatibili,  le  precedenti  istruzioni,  specialmente  per   quanto
attiene alle modalita' di versamento. 
  Sul punto, si evidenzia che, nel caso di delegazioni  convenzionali
processate da Amministrazioni statali che non si  avvalgono  di  SPT,
gli  istituti  delegatari,  come  da  preesistente  prassi,  dovevano
provvedere, per l'anno 2011, ad effettuare il previsto versamento  in
acconto entro il 31 gennaio  2011,  avvalendosi  del  conto  corrente
postale 'dedicato' n. 11283017, intestato alla Tesoreria dello  Stato
di Viterbo, relativamente alle delegazioni attive al 1° gennaio  2011
(sia  per  contratti  di   finanziamento   sia   per   contratti   di
assicurazione), e inerente  al  capitolo  dell'entrata  del  bilancio
dello Stato 3378  -  "Contributi  dovuti  per  la  riscossione  e  il
versamento delle rate di rimborso dei mutui contratti dai  dipendenti
statali  da  estinguere  mediante  l'istituto  della  delegazione  di
pagamento" (il capitolo 3374 relativo ai contratti  di  assicurazione
e' di nuova istituzione e legato all'attuazione  della  circolare  n.
1/RGS del 2011). 
  Tale versamento in acconto, da calcolare comunque secondo la  nuova
misura degli oneri amministrativi determinati  con  la  circolare  n.
1/RGS del 2011, doveva essere commisurato all'intero anno  2011,  non
potendo essere applicata in toto la  menzionata  circolare  n.  1/RGS
che, come sottolineato piu' volte, attiene segnatamente alle  partite
stipendiali  gestite  tramite  SPT  e,  soprattutto,   e'   correlata
all'implementazione del nuovo meccanismo di  versamento  degli  oneri
amministrativi previa ritenzione sulle trattenute stipendiali. 
  In pratica, per ciascuna delegazione convenzionale,  l'onere  annuo
da considerare per le fattispecie  in  parola  e',  relativamente  ai
contratti di finanziamento, di euro 24,60 (ventiquattro/60), pari  ad
euro 2,05 per dodici mensilita', nonche' di euro 18,00  (diciotto/00)
una tantum per ogni nuova attivazione, e, in relazione  ai  contratti
di assicurazione, di euro 7,80 (sette/80),  pari  ad  euro  0,65  per
dodici mensilita', oltre ad euro 9,00 (nove/00) una tantum  per  ogni
nuova delegazione. Qualora per un errore nella  determinazione  degli
oneri il versamento effettuato sia stato eseguito in misura inferiore
- ad esempio, per un'impropria applicazione della circolare n.  1/RGS
del 2011 - l'istituto  delegatario  dovra'  procedere  senza  indugio
all'integrazione   dello   stesso,    effettuando    un    versamento
supplementare sul  precisato  conto  corrente  postale  dedicato.  In
difetto, sulle somme dovute e  non  versate,  a  norma  dei  principi
generali in materia di inadempimento, scatta il diritto del creditore
di richiedere anche  il  pagamento  degli  interessi  moratori  nella
misura legale, se non diversamente disposto,  a  norma  dell'articolo
1224 del codice civile. 
  Una volta che le Amministrazioni statali che non si  avvalgono  del
sistema SPT avranno  adeguato  i  propri  sistemi  informatici  e  le
proprie procedure - come esposto, elettivamente entro  la  mensilita'
di gennaio 2012 - i medesimi istituti delegatari  provvederanno  alle
opportune operazioni di conguaglio entro il 31 gennaio 2012. 
  In altri termini, nel presupposto che con la mensilita' di  gennaio
2012 le modalita' di trattazione delle delegazioni  convenzionali  di
pagamento siano state  uniformate  al  procedimento  disegnato  dalla
circolare  n.  1/RGS  del  2011,  gli  istituti  delegatari  dovranno
provvedere entro il  31  gennaio  2012  ai  necessari  conguagli  con
riguardo all'intero anno 2011, in riferimento anche al maggior numero
di delegazioni attivato nel medesimo periodo,  procedendo  a  versare
sul predetto conto corrente postale dedicato esclusivamente l'importo
ancora dovuto a titolo  di  saldo.  Infatti,  con  la  mensilita'  di
gennaio  2012,  gli  oneri  amministrativi  -  come   illustrato   in
precedenza  e  fatta  salva  l'ipotesi  di  eccezioni   da   ritenere
assolutamente marginali, da disciplinare, al ricorrere dell'eventuale
insorgenza, separatamente - dovranno formare  oggetto  di  ritenzione
diretta nell'ambito delle procedure del sistema stipendiale di  tutte
le Amministrazioni  dello  Stato,  ivi  incluse  quelle  che  non  si
avvalgono di SPT, per cui sara' completamente  superato  l'originario
procedimento  di  versamenti  anticipati  in  acconto  e   successive
operazioni di conguaglio, stante l'entrata a regime del meccanismo di
afflusso all'entrata  del  bilancio  dello  Stato,  con  periodicita'
mensile,  degli  oneri  amministrativi  effettivamente  dovuti  dagli
istituti delegatari. 
  Per  quanto  attiene,  invece,  alla  fase  di  riscontro,   sempre
relativamente  alle  Amministrazioni  statali  che  si  avvalgono  di
sistemi  diversi  da  SPT,  nelle   more   dell'implementazione   del
meccanismo a regime ora prospettato, gli istituti delegatari  avranno
cura di trasmettere, non oltre il  29  febbraio  2012,  un  esemplare
delle attestazioni dei  bollettini  di  versamento  -  concernenti  i
versamenti effettuati entro il 31 gennaio 2011, in acconto, ed  entro
il 31 gennaio 2012,  a  saldo,  nonche'  degli  eventuali  versamenti
integrativi effettuati in corso d'anno - all'Ufficio che ha stipulato
la convenzione e, se previsto,  all'Amministrazione  di  appartenenza
del dipendente. L'Ufficio, dal canto suo, deve provvedere, sulla base
delle attestazioni ricevute, a compilare e trasmettere  alla  RTS  di
Viterbo un elenco degli istituti delegatari  versanti,  corredato  da
una  distinta  con  gli  estremi  dei  versamenti.  La  medesima  RTS
procedera', poi, ad acquisire dalla coesistente Tesoreria dello Stato
di Viterbo le relative  quietanze,  al  fine  di  poter  svolgere  le
consequenziali verifiche. 
  Nell'eventualita', infine, che in sede  di  conguaglio  emergessero
degli eventuali importi a credito, si ricorda che il rimborso  potra'
essere richiesto dagli istituti delegatari interessati  attivando  il
procedimento disciplinato dall'articolo 68, comma 3, delle Istruzioni
sul servizio di tesoreria dello Stato-ISTS, approvate con decreto  29
maggio 2007 del Ministro dell'Economia e delle Finanze (provvedimento
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale,  serie  generale,   n.   163,
supplemento ordinario n. 160 del 16 luglio 2007). 
  Per quanto inerisce, invece, alle modalita' di versamento a  regime
degli   oneri    amministrativi    successivamente    alla    operata
implementazione da parte delle Amministrazioni  statali  che  non  si
avvalgono di SPT del nuovo meccanismo  di  ritenzione  diretta  sulle
trattenute stipendiali, si significa che  le  stesse  Amministrazioni
potranno, a seconda degli assetti organizzativi interni, versare  gli
oneri amministrativi a mezzo  bonifico  o  con  titolo  di  spesa  da
estinguere mediante commutazione in documenti  di  entrata  (articolo
77, ISTS). Per il versamento con bonifico,  le  coordinate  IBAN  dei
capitoli dell'entrata del bilancio dello  Stato  sono  disponibili  e
consultabili                    all'indirizzo                     web
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Strumenti/Codici-IBA/         e,
comunque, possono essere acquisite presso la Banca d'Italia. 
  Una volta operativo a regime  il  nuovo  meccanismo  di  ritenzione
degli oneri amministrativi sui trattamenti stipendiali,  il  relativo
controllo, come piu' diffusamente illustrato al successivo  paragrafo
4.4 Controllo espletato da parte del sistema delle ragionerie,  sara'
effettuato, appunto, dal sistema delle ragionerie e  non  piu'  dalla
sola RTS di Viterbo, mentre, dal punto  di  vista  sostanziale,  tale
controllo avra' un contenuto omologo a quello gia' illustrato per  le
Amministrazioni che si avvalgono del sistema SPT. 
 
3. Oneri amministrativi dovuti dagli Istituti delegatari. 
  Nella circolare n. 1/RGS del 2011,  in  modo  innovativo,  ma  piu'
aderente ai principi generali  in  materia  di  finanza  pubblica  e,
soprattutto, di correttezza  dell'azione  amministrativa,  gli  oneri
dovuti dagli  istituti  delegatari  -  seppure  con  gli  inevitabili
margini di imprecisione legati a qualunque procedimento di stima, che
impone sempre una scelta ed un bilanciamento tra  le  varie  esigenze
contrapposte   (semplificazione,   onerosita'   della    rilevazione,
snellimento delle procedure, tempi  di  lavoro,  convenienza  di  una
forfetizzazione, ecc.) -  sono  stati  determinati  sulla  scorta  di
un'analisi    condotta    sugli    effettivi     costi     sopportati
dall'Amministrazione nella gestione delle  delegazioni  convenzionali
di pagamento nell'ambito del procedimento di gestione degli stipendi. 
  Tale circostanza implica che non sussistano dei concreti spazi  per
poter determinare in modo 'libero' i predetti  oneri  amministrativi,
soggetti  a  revisione  con  periodicita'  biennale  -  da  eseguire,
ovviamente, seguendo gli stessi criteri  -  in  considerazione  delle
possibili variazioni  intervenute  nel  tempo  dei  costi  sopportati
dall'Amministrazione. 
  In proposito, precisato  che  le  eventuali  variazioni  potrebbero
comportare in futuro, nell'ambito della accennata revisione  biennale
periodica, anche una  riduzione  degli  oneri  di  cui  trattasi  (ad
esempio,   per   la   diminuzione   dei   costi   informatici,    per
l'ottimizzazione progressiva delle procedure, ecc.),  allo  scopo  di
fornire garanzie agli operatori economici  dei  settori  interessati,
istituti finanziari e societa' di assicurazione,  appare  necessario,
per non creare incertezze o, peggio, aleatorieta' nello sviluppo  del
rapporto contrattuale tra dipendente e istituto delegatario,  fissare
dei limiti massimi, ancorati a parametri oggettivi, per i  potenziali
incrementi degli oneri amministrativi. 
  Cio' posto, si ritiene che ragionevolmente i prefati limiti possano
essere costituiti dalla variazione dell'indice nazionale  dei  prezzi
al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (indice dei  prezzi
al consumo FOI) rilevata con cadenza mensile  dall'Istituto  Centrate
di Statistica-ISTAT. Conseguentemente, in relazione a quanto  esposto
nel paragrafo 5. Determinazione degli oneri amministrativi della piu'
volte richiamata circolare n. 1/RGS del 2011, il DAG  procedera'  con
cadenza biennale alla revisione, in aumento o in  diminuzione,  della
misura dei predetti oneri amministrativi in relazione agli  effettivi
costi procedimentali sostenuti e fissera', nel caso di  un  eventuale
aumento, la nuova misura degli oneri in modo da non  oltrepassare  il
limite scaturente dall'applicazione del ricordato indice  dei  prezzi
al consumo FOI sugli oneri gia' in atto. 
  Per completezza d'informazione, si rappresenta  che  la  prefissata
misura degli oneri amministrativi e' comprensiva dei costi scaturenti
dalle istanze di delegazione convenzionale  di  pagamento  processate
con esito negativo. 
 
4. Aspetti relativi ai contratti di finanziamento. 
  Per  quanto  afferisce  agli  aspetti  procedimentali  legati  alla
trattazione delle istanze di delegazione convenzionale di  pagamento,
nella circolare n. 1/RGS del 2011 sono state  fornite  una  serie  di
indicazioni sulle quali, anche al fine di non ingenerare  difficolta'
applicative, si svolgono appresso talune  considerazioni  aggiuntive,
onde rendere l'intero procedimento piu' funzionale, pur nel  rispetto
delle   diverse   esigenze,   talora   contrapposte,    dell'istituto
delegatario e del dipendente delegante. 
  Di seguito, sono sviluppati, quindi, vari approfondimenti  inerenti
alle   delegazioni   convenzionali   derivanti   da   contratti    di
finanziamento, mentre le puntualizzazioni afferenti alle  delegazioni
convenzionali scaturenti da contratti di assicurazione sono  trattate
nel prosieguo. 
  4.1    Approfondimenti    tecnico-giuridici    sulle    delegazioni
convenzionali per contratti di finanziamento 
  In materia di delegazioni convenzionali  di  pagamento  relative  a
contratti di finanziamento, in primo luogo, e' stato osservato che la
convenzione-tipo concernente i contratti di  finanziamento,  indicata
come Allegato A alla circolare n. 1/RGS del 2011, all'articolo 11  fa
riferimento, quanto al termine  di  raffronto  per  la  verifica  del
rispetto del tasso soglia, alla categoria "Prestiti  contro  cessione
del quinto dello stipendio", operando di fatto  un'equiparazione,  ai
fini in discorso, tra l'istituto  della  cessione  del  quinto  e  il
credito semplicemente assistito da delegazione di pagamento. 
  Al riguardo, va ricordato che l'articolo 2, comma 2, della legge  7
marzo 1996, n. 108, prevede che le operazioni  finanziarie,  al  fine
della  rilevazione  del  Tasso  Effettivo  Globale  medio-TEG,  siano
classificate annualmente  per  categorie  omogenee  con  decreto  del
Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita la  Banca  d'Italia.
Il decreto ministeriale piu' recente, adottato il  25  marzo  2010  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale,  n.  74  del  30
marzo 2010,  indica  nel  preambolo  un  esplicito  riferimento  alle
"Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi  globali  medi  ai
sensi  della  legge  sull'usura"  emanate  dalla  Banca  d'Italia   e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n.  200  del  29
agosto  2009.  L'analisi  della  disciplina   recata   dai   suddetti
provvedimenti, in cui sono declinate  in  modo  piu'  dettagliato  le
categorie  di  operazioni  finanziarie,  induce   ad   includere   le
delegazioni convenzionali di  pagamento  nella  Categoria  10  "Altri
finanziamenti"  delle  indicate   Istruzioni   di   Banca   d'Italia,
corrispondente alla categoria "Altri finanziamenti  alle  famiglie  e
alle imprese" elencata nell'Allegato A del  decreto  ministeriale  27
giugno 2011 - costituente il piu' recente provvedimento  adottato  ai
sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge n. 108/1996 -  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 150 del 30 giugno  2011.
In  effetti,  in  materia  di  credito,  la  Banca  d'Italia,   nelle
richiamate "Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali
medi ai sensi della legge sull'usura", ha operato una classificazione
delle operazioni per  categorie  che  distingue  i  "Prestiti  contro
cessione del quinto dello stipendio e della pensione", costituenti la
Categoria 8, dagli "Altri finanziamenti", Categoria 10,  specificando
che  in   quest'ultima   rientrano   le   categorie   residuali   non
riconducibili a categorie specifiche e, quindi,  tra  gli  altri,  "i
crediti concessi con delegazione di pagamento". 
  Cio' posto, nel  ricordare  che  il  richiamato  Allegato  A  della
circolare n. 1/RGS del 2011 (da non confondere con l'Allegato  A  del
decreto  ministeriale  27  giugno   2011)   contiene   una   semplice
convenzione-tipo,  priva  tecnicamente  di  valore   precettivo,   si
rappresenta che, sino  a  nuove  e  diverse  istruzioni  della  Banca
d'Italia, il parametro corretto da  utilizzare  per  i  riscontri  in
merito al rispetto del tasso soglia e' quello relativo alla categoria
"Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese". 
  In  secondo   luogo,   sempre   con   riferimento   alla   predetta
convenzione-tipo unita alla circolare n. 1/RGS  del  2011,  e'  stato
rilevato  come  il  medesimo  articolo  11  prevede  che   l'istituto
delegatario, qualora non espleti l'attivita' direttamente, si  avvale
di  "agenti  in  attivita'   finanziaria   vincolati   da   contratto
monomandatario". Del resto, anche le recenti modifiche apportate  dal
decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, in materia  di  contratti
di  credito  ai  consumatori  e  di  testo  unico  bancario  (decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385) prevedono che  gli  agenti  in
attivita' finanziaria svolgono la loro attivita'  su  mandato  di  un
solo intermediario o di piu' intermediari  appartenenti  al  medesimo
gruppo e contemplano, solo in determinate circostanze, l'esistenza di
agenti non monomandatari. 
  Cosi', in aderenza alle recenti previsioni legislative e  ricordata
l'assenza di forza normativa della convenzione-tipo - che puo' essere
convenientemente modulata dalle Amministrazioni stipulanti, a seconda
delle esigenze  avvertite  o  degli  interessi  tutelati,  il  tutto,
ovviamente, nel rispetto della normativa vigente - sono  da  ritenere
egualmente validi i contratti di finanziamento  stipulati  da  agenti
non monomandatari, nei casi previsti dall'articolo 128-quater,  comma
4,  del  decreto   legislativo   n.   385/1993   (e'   l'ipotesi   di
intermediario-mandante che offra solo specifici prodotti  o  servizi,
per cui l'agente-mandatario puo' assumere due ulteriori mandati,  per
offrire l'intera gamma di prodotti o  servizi),  sempreche'  siffatta
ipotesi  non  risulti  esclusa  dalle  pattuizioni  contenute   nella
convenzione sottoscritta ed in essere. 
  Per completezza si espone che, a norma dell'articolo 12,  comma  1,
del decreto legislativo n. 141/2010, non costituiscono  esercizio  di
agenzia in attivita' finanziaria, ne' di mediazione  creditizia,  tra
gli altri, la promozione  e  la  conclusione,  da  parte  di  banche,
intermediari  finanziari,  imprese  di  investimento,   societa'   di
gestione del  risparmio-SGR,  societa'  di  investimento  a  capitale
variabile-SICAV, imprese assicurative, istituti di pagamento e  Poste
Italiane  S.p.A.,  di  contratti   relativi   alla   concessione   di
finanziamenti sotto qualsiasi forma e alla prestazione di servizi  di
pagamento. Ne deriva che la promozione e la conclusione di  contratti
relativi alla concessione di finanziamenti possono essere  effettuate
direttamente dai soggetti teste' elencati, anche per quanto attiene a
prodotti finanziari di terzi. 
  In terzo luogo, quanto agli accertamenti da operare  in  merito  ai
contratti di finanziamento, nella circolare n.  1/RGS  del  2011,  al
paragrafo 4. Trattazione delle istanze di delegazione  convenzionale,
tra gli elementi da appurare e' stata indicata  "l'esistenza  di  una
garanzia per la restituzione del finanziamento idonea alla  copertura
dei rischi elencati all'articolo 32 del D.P.R. n. 180/1950 (morte del
dipendente prima che sia estinto il debito; cessazione  dal  servizio
del dipendente, per qualunque causa)". 
  Siffatta proposizione,  ancorche'  fondata  su  chiare  ragioni  di
tutela, e' stata additata come  foriera,  da  un  lato,  di  incidere
negativamente sui  costi  del  finanziamento  per  il  mutuatario  e,
dall'altro, di comprimere eccessivamente gli spazi  valutativi  degli
istituti esercenti il credito in ordine  all'assunzione  del  rischio
d'impresa,  in  quanto,  per  rendere  maggiormente  competitivo   il
prodotto reso sotto  il  profilo  economico,  gli  istituti  mutuanti
potrebbero essere lasciati liberi  di  decidere  sull'assunzione  dei
rischi  derivanti  dalla  morte  del  dipendente  oppure  dalla   sua
anticipata cessazione dal servizio,  prima  dell'avvenuta  estinzione
del debito. 
  Esaminati i termini della questione, si denota che la richiesta  di
una garanzia assicurativa di tal fatta -  peraltro  obbligatoria  per
l'ipotesi  della  cessione  del  quinto  dello  stipendio   -   trova
fondamento, in verita', non tanto nello scopo di fornire un  maggiore
grado di affidabilita' ai crediti delle imprese, quanto piuttosto  si
prefigge di coprire il debitore, o i suoi aventi causa,  dal  rischio
derivante  dal  verificarsi  di  eventi  sfavorevoli.   L'intervenuto
decesso del debitore consente al creditore di agire contro gli  eredi
anche  ultra  vires,  nel  caso  sia  avvenuta,  magari  tacitamente,
l'accettazione pura e semplice dell'eredita', mentre la cessazione, a
qualunque titolo, dal servizio non  inficia  il  diritto  di  credito
dell'istituto mutuante di pretendere il  rimborso  del  finanziamento
erogato, a prescindere dalla situazione patrimoniale o personale  del
debitore. In simili accadimenti, all'evento negativo, sia esso  umano
o lavorativo, puo' sommarsi anche il potenziale  peggioramento  della
situazione finanziaria del debitore o dei suoi aventi causa. 
  Cio'  nonostante,  si  reputa  che,  qualora  entrambe   le   parti
contraenti mostrino espressamente la consapevolezza delle conseguenze
sul contratto di finanziamento  rivenienti  dal  verificarsi  di  uno
degli eventi  indicati  dall'articolo  32  del  D.P.R.  n.  180/1950,
l'accettazione  della  istanza  di  delegazione  convenzionale  possa
essere concessa anche in assenza della cennata garanzia assicurativa.
Sotto  questo  profilo,  dunque,  la   presenza   di   una   garanzia
assicurativa non va connotata, a rigore, come condizione strettamente
obbligatoria  o  indefettibile  per   assentire   la   richiesta   di
delegazione  convenzionale   di   pagamento.   Quanto   detto   vale,
naturalmente,  in  assenza  di   una   specifica   previsione   della
convenzione stipulata, dovendo, in  tale  ipotesi,  fare  riferimento
alle statuizioni di quest'ultima. 
  Un aspetto delicato attiene, infine, al rapporto temporale  tra  la
possibile  durata  della  delegazione  convenzionale  e  il  restante
periodo di lavoro  del  dipendente,  essendo  stata  prospettata  una
presunta incongruita' tra le previsioni della normativa  primaria  in
materia di cessione del quinto dello stipendio e quanto disposto  con
strumento di prassi  in  merito  ai  contratti  di  finanziamento  da
estinguersi tramite delegazione convenzionale. 
  Sulla questione, con la  circolare  n.  1/RGS  del  2011  e'  stato
espresso l'avviso che la delegazione convenzionale di  pagamento  per
un contratto di finanziamento non possa abbracciare un arco di  tempo
eccedente il normale termine della prevista durata  del  rapporto  di
lavoro dipendente con l'Amministrazione. 
  Cio' ricordato,  a  prescindere  dalle  valutazioni  di  pertinenza
dell'istituto mutuante, si e' dell'avviso che ragioni di tutela della
posizione patrimoniale e, soprattutto,  dell'equilibrio  economico  e
finanziario del dipendente militino a far  ritenere  non  assentibile
una istanza di delegazione di pagamento che  ab  origine  preveda  un
piano di rimborso del finanziamento eccedente il residuo  periodo  di
lavoro del delegante. 
  D'altra parte, dal  punto  di  vista  logico,  la  struttura  della
delegazione convenzionale per i contratti di finanziamento, anche  in
virtu'  dell'incancellabile  esistenza  di  uno   spazio   valutativo
dell'Amministrazione,  presuppone  che  il  piano  di  rimborso   sia
temporalmente coerente, quantomeno sotto un profilo teorico,  con  il
presumibile periodo di servizio del dipendente. 
  Pertanto, in merito si  confermano  le  conclusioni  esposte  nella
richiamata circolare n. 1/RGS del 2011, circa la negativa valutazione
delle istanze di  delegazione  convenzionale  volte  a  veicolare  un
contratto di finanziamento che presenti un piano di  rimborso  avente
una durata maggiore di quella  del  residuo  periodo  di  lavoro  del
dipendente-mutuatario. 
  E' appena il caso di soggiungere, per completezza,  che  in  nessun
frangente la delegazione convenzionale di pagamento per contratti  di
finanziamento puo' avere una durata superiore ai dieci anni. 
  4.2 Modulistica utilizzabile. 
  Sono stati sollecitati, poi, chiarimenti in merito alla modulistica
da utilizzare per i contratti di finanziamento, soprattutto in ordine
ai rapporti tra il modello di cui all'Allegato C (il quale  facsimile
e' di seguito individuato, per brevita', come modello  C)  introdotto
con la circolare n. 1/RGS del 2011 ed i modelli gia' in uso (Allegati
A, A-1, B e B-1 alla circolare n. 21/RGS del 2005, alcuni  modificati
dalla circolare n. 13/RGS del 2006, e d'ora  in  avanti  identificati
come modelli A, A-1, B e B-1). 
  In   particolare,   sono   state   manifestate   incertezze   sulla
possibilita' di avvalersi dei modelli A e A-1, stante  l'introduzione
del modello C, nonche' sulla necessita'  di  utilizzare  in  aggiunta
anche il modello B-1. 
  In via generale, si rimarca che i modelli A,  A-1,  B  e  B-1  sono
degli allegati alla circolare n. 21/RGS del  2005  la  quale  non  e'
stata  oggetto,  salvo  quanto  poc'anzi   esposto,   di   interventi
innovativi o modificativi di natura sostanziale (detta  circolare  n.
21/RGS, non a caso non figura tra quelle  elencate  al  paragrafo  8.
Aspetti fiscali ed indicazioni finali della circolare  n.  1/RGS  del
2011 e delle quali si e' esplicitato l'avvenuto superamento). 
  D'altronde,  neppure  si  puo'  trascurare   che   la   modulistica
menzionata  non   riguarda   in   modo   esclusivo   le   delegazioni
convenzionali di pagamento, ma inerisce soprattutto alla cessione del
quinto dello stipendio ed  alla  concessione  del  piccolo  prestito,
sebbene nella prassi, stante le evidenti affinita'  procedimentali  e
la stessa struttura del modello A, la medesima modulistica  e'  stata
utilizzata anche per le delegazioni convenzionali  di  pagamento  per
contratti di finanziamento. 
  Quanto osservato comporta, fatte salve le precisazioni susseguenti,
che la modulistica di cui alla circolare n. 21/RGS  del  2005  e'  da
ritenersi, in assoluto e in generale, tuttora valida. 
  Cio' detto, pero', sembra chiaro come il modello  C  relativo  alle
delegazioni  convenzionali  di   pagamento   per   i   contratti   di
finanziamento compendia e unisce i modelli A e A-1 che,  in  pratica,
sostituisce e  aggiorna,  seppure,  si  rimarca,  limitatamente  alle
predette delegazioni convenzionali. 
  Di contro, per le cessioni del quinto  dello  stipendio  e  per  il
piccolo  prestito  -  nei  termini  in  cui  quest'ultimo  e'  ancora
applicabile dopo l'abrogazione della legge n. 656/1960, statuita  dal
decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 212 -  restano  utilizzabili
gli anzidetti modelli A ed A-1. 
  Invece,   il   modello   B,   che    rappresenta    sostanzialmente
un'attestazione di servizio utile per la richiesta  di  finanziamento
(sia nel caso di cessione del quinto dello stipendio, sia di  piccolo
prestito, sia  di  delegazione  convenzionale  di  pagamento),  e  il
modello B-1, finalizzato ad ottenere la c.d. "messa in quota" - cioe'
la garanzia da parte dell'Amministrazione  di  aver  preso  nota  del
debito del dipendente e, quindi, di aver 'prenotato' la misura  della
relativa trattenuta sulla  partita  stipendiale  -  sono,  in  ultima
analisi, documenti di natura  istruttoria  per  l'istituto  mutuante,
essendo indubbiamente  propedeutici  e  funzionali  a  suffragare  la
richiesta di finanziamento promossa dal dipendente.  In  quanto  tali
sono da ritenersi, a rigore,  non  indispensabili,  essendo  il  loro
rilascio  conseguente  ad  un'apposita  richiesta  riconducibile,  in
definitiva, all'istituto mutuante che, nell'ambito della  valutazione
sulla  concessione  del  finanziamento,  avverte  la  necessita'   di
ottenere siffatta documentazione. 
  In concreto, pero',  si  reputa  che  entrambi  i  modelli  saranno
pretesi dall'istituto mutuante, onde poter valutare compiutamente  la
richiesta di finanziamento avanzata dal dipendente. 
  4.3 Procedimento relativo ai contratti di finanziamento. 
  Relativamente al  procedimento  per  ottenere  l'assenso  da  parte
dell'Amministrazione per fruire della  delegazione  convenzionale  di
pagamento diretta  al  rimborso  rateale  del  debito  contratto  con
l'istituto  mutuante,  sono  stati  denunciati,  anche  in  relazione
all'introduzione del modello C, vari dubbi operativi, cosicche' si e'
ritenuto opportuno ripercorrere,  passo  per  passo,  le  varie  fasi
procedimentali, seppure in modo schematico. 
  In prima battuta, una volta che il dipendente avra' chiesto  ad  un
istituto  esercente  il  credito  o  comunque  ad  un   intermediario
abilitato di poter accedere ad un finanziamento da rimborsare a mezzo
delegazione  convenzionale  di  pagamento  sulle  proprie  competenze
stipendiali,  non  potra'  che  rientrare  nella  sfera   decisionale
dell'istituto mutuante valutare i documenti  ritenuti  necessari  per
corrispondere positivamente alla richiesta (ad  esempio,  per  quanto
attiene ai riflessi sull'Amministrazione, sicuramente  l'attestazione
sulla posizione giuridica del dipendente  di  cui  al  modello  B  e,
probabilmente, l'attestazione concernente  il  trattamento  economico
corrisposto resa con il modello B-1). 
  Determinatosi in senso favorevole, l'istituto mutuante ricevera' il
modello C debitamente compilato, ma non sottoscritto, dal  dipendente
richiedente il finanziamento e, dal canto suo, provvedera' a  stilare
e sottoscrivere  la  sezione  del  modello  stesso  intitolata  Parte
riservata all'Istituto delegatario. Successivamente, il modello C  va
inoltrato all'Amministrazione competente a cura del delegante  o  del
delegatario. 
  Nell'ipotesi la presentazione sia curata dall'istituto delegatario,
il  modello  deve  contenere  la  firma  del  delegante   debitamente
autenticata oppure, in  alternativa,  deve  recare  in  allegato  una
fotocopia di un suo documento  d'identita'  in  corso  di  validita',
sulla quale deve essere stata apposta la sottoscrizione in  originale
e una dicitura contenente la data e il riferimento  all'atto  di  cui
costituisce allegato (ad esempio, potrebbe essere utilmente riportata
in diagonale una dicitura del tipo "Copia  inerente  a  richiesta  di
finanziamento presso societa' ALFA S.p.a. -  Citta',  data"  dopo  la
quale apporre la firma). Infatti, stante il  contenuto  dell'istanza,
e' applicabile la disciplina recata  dall'articolo  21,  comma  1,  e
dall'articolo 38, comma 3, del  D.P.R.  28  dicembre  2000,  n.  445,
secondo cui le istanze prodotte alla  pubblica  amministrazione  sono
sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto, che
procede all'autentica della  sottoscrizione,  ovvero  sottoscritte  e
presentate unitamente a  copia  fotostatica  non  autenticata  di  un
valido documento di identita' del sottoscrittore. 
  Di contro, la presentazione diretta  da  parte  del  delegante  non
richiede necessariamente la produzione di  una  copia  del  documento
d'identita' e la sottoscrizione puo' essere  apposta  all'atto  della
presentazione, in modo da consentire l'immediata autenticazione della
firma da parte del funzionario dell'Amministrazione accettante. 
  Ricevuta   l'istanza   di   delegazione,    l'Amministrazione    di
appartenenza del dipendente procedera' agli  adempimenti  di  propria
competenza, quali, in via esemplificativa, la verifica dell'esistenza
dei requisiti soggettivi dell'istante,  il  rispetto  delle  clausole
previste nella convenzione in  essere,  l'osservanza  dei  limiti  di
coesistenza e consistenza della somma oggetto di delegazione  con  la
situazione stipendiale del dipendente. 
  Qualora  durante  l'esame  emergano  delle  irregolarita'  o  delle
carenze    ritenute    sanabili,    l'Amministrazione     provvedera'
ordinariamente, per palesi ragioni di economicita' procedimentale,  a
formulare solo  in  via  telematica  la  richiesta  delle  necessarie
integrazioni  all'indirizzo  di  posta   elettronica   indicato   dal
dipendente nell'istanza di delegazione convenzionale. 
  Parimenti per posta elettronica, verra' data notizia al  dipendente
circa  l'eventuale  determinazione  negativa  in  merito  all'istanza
avanzata. 
  Con   l'occasione,   si   richiama   l'attenzione   sull'importanza
dell'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica  del  dipendente
nell'istanza  di  delegazione  convenzionale,  non   essendo   tenuta
l'Amministrazione  ad  utilizzare,  salvo  casi  eccezionali,   altri
strumenti per richiedere la  regolarizzazione  delle  istanze  o  per
comunicare il risultato dell'istruttoria. 
  Una  volta,  poi,  scontato  il  controllo  con   esito   positivo,
l'Amministrazione apporra' sullo stesso modello C un'attestazione per
esplicitare la determinazione assunta in  ordine  alla  richiesta  di
delegazione di pagamento, trasmettendo,  per  ragioni  di  celerita',
l'originale del modello all'Ufficio ordinatore dello stipendio e  una
copia conforme del medesimo modello all'istituto delegatario. 
  Tuttavia, l'inizio effettivo della trattenuta sullo  stipendio  non
potra' che essere successivo, per  evidenti  ragioni  di  tutela  del
dipendente,   alla   notizia   dell'avvenuta   somministrazione   del
finanziamento, da inoltrare anche con semplici evidenze  informatiche
(ad esempio, una comunicazione  per  posta  elettronica,  recante  in
allegato copia in formato  .pdf  dell'assegno  circolare  disposto  a
favore del dipendente ovvero  del  bonifico  in  cui  e'  evidenziato
l'avvenuto buon fine con la specifica Eseguito  o  similare).  E'  in
facolta', ovviamente,  dello  stesso  dipendente  mutuatario  rendere
un'esplicita dichiarazione sull'avvenuto accredito a suo favore della
somma mutuata. 
  In questa fase, solamente qualora dall'istituto mutuante  emergesse
la necessita' di avere una garanzia circa  l'assenza  di  impedimenti
alla messa in quota sullo stipendio della trattenuta per il  rimborso
del  finanziamento  -  necessita'   che   chiaramente   puo'   essere
manifestata  anche  attraverso  lo  stesso  dipendente  -   l'Ufficio
ordinatore dello stipendio, sulla scorta della determinazione assunta
dall'Amministrazione di appartenenza del  dipendente,  provvedera'  a
rilasciare il modello B-1, attestando in tal modo l'avvenuto positivo
perfezionamento del procedimento  istruttorio  finalizzato  all'avvio
della trattenuta stipendiale. 
  Si sottolinea che siffatta attestazione, resa con il  modello  B-1,
non  fa  scattare,  comunque,  la  trattenuta   stipendiale,   almeno
fintantoche' l'istituto delegatario o  il  dipendente  delegante  non
comunicano  -  entro  un  termine  ragionevole,   che   puo'   essere
individuato in non oltre sessanta giorni - l'avvenuta erogazione  del
finanziamento sottostante alla delegazione convenzionale. 
  Pervenuta   la    comunicazione    della    somministrazione    del
finanziamento, l'Ufficio ordinatore dello stipendio,  al  piu'  tardi
entro  il  secondo  mese  successivo,  dara'  concreto   corso   alle
trattenute stipendiali. 
  Diversamente, trascorso l'indicato periodo di sessanta giorni senza
che  sia  giunta  l'anzidetta  comunicazione,  il  modello  B-1  gia'
rilasciato e' privo di effetti. 
  Per quanto riguarda il rinnovo di un finanziamento gia' in  atto  -
assentibile  soltanto  dopo  la  dimostrazione  dell'estinzione   del
finanziamento preesistente - il procedimento relativo non si discosta
significativamente da quello sopra tracciato. 
  La  differenza  di  maggiore  rilievo   attiene   alla   necessaria
dimostrazione dell'estinzione del precedente finanziamento che dovra'
essere  fornita  contestualmente  all'avvenuta  comunicazione   della
somministrazione del nuovo finanziamento.  L'estinzione  puo'  essere
dimostrata, poi, con modalita' del tutto analoghe a quelle  descritte
per la somministrazione del finanziamento 'nuovo' (va preferibilmente
prodotta una comunicazione per posta elettronica recante in  allegato
copia in formato .pdf del piano relativo al  conto  estintivo  e  del
tempestivo bonifico finale disposto a saldo e andato  a  buon  fine).
Non si tralascia  di  rammentare  che  l'esame  della  documentazione
inerente all'avvenuta estinzione implica pure la  verifica  circa  il
rispetto  della  scadenza  del  pagamento  in  relazione   al   conto
estintivo. 
  Rientra,  poi,   nelle   valutazioni   di   carattere   istruttorio
dell'Amministrazione chiedere, nel caso di dubbi o perplessita' sulla
documentazione pervenuta in copia, l'esibizione dell'atto originale o
di una copia conforme. 
  4.4 Controllo espletato da parte del sistema delle ragionerie. 
  Successivamente e a fianco delle verifiche e dei controlli  operati
dall'Amministrazione di appartenenza del dipendente  in  merito  alle
istanze di delegazione convenzionale di pagamento, anche  gli  uffici
appartenenti al sistema delle ragionerie (di  seguito,  anche  uffici
riscontranti) espletano i riscontri di pertinenza (si ricorda che  la
struttura periferica del Ministero dell'economia e delle  finanze  e'
stata interessata, all'inizio del  corrente  anno,  da  una  profonda
riorganizzazione,  in   applicazione   del   decreto   del   Ministro
dell'Economia e delle Finanze del 23 dicembre 2010, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 48 del 28 febbraio 2011). 
  Sotto questo  profilo,  occorre  chiarire  preliminarmente  che  le
funzioni svolte dagli uffici riscontranti presentano,  per  un  lato,
specie in presenza di delegazioni convenzionali perfezionate, profili
comuni, mentre, per un altro lato, si distinguono nettamente,  quanto
al ruolo rivestito nella fase istruttoria, in particolare, dalle RTS,
in relazione alle partite stipendiali gestite  tramite  SPT.  Occorre
necessariamente ricordare che in virtu' dell'operata riorganizzazione
del MEF, dal 1° marzo 2011 le RTS hanno assunto un ruolo attivo nella
gestione delle partite stipendiali attraverso il sistema SPT,  avendo
attribuzioni affini, sotto l'aspetto funzionale, a  quelle  curate  a
livello centrale da parte del DAG-DCSII. 
  Segnatamente su quest'ultimo aspetto, le RTS hanno l'incombenza  di
verificare la completezza della  documentazione  ricevuta,  anche  al
fine di poter correttamente rilasciare, se richieste, il modello  B-1
che,  e'  bene  rammentare,   costituisce   un   impegno   da   parte
dell'Amministrazione alla futura "messa in  quota"  della  trattenuta
stipendiale. E' chiara, poi, l'importanza di tale documento, idoneo a
far emergere la contemporanea  insussistenza  di  una  pluralita'  di
istanze di delegazione convenzionale coeve, aventi analogo oggetto  e
ancora in corso di perfezionamento. 
  Come accennato,  la  trattenuta  stipendiale  -  con  la  correlata
ritenzione degli oneri dovuti dall'istituto delegatario e da  versare
all'entrata del bilancio dello Stato - diverra' operativa non  appena
ottenuta comunicazione  dell'avvenuta  somministrazione  della  somma
mutuata  a  favore  del  dipendente  ovvero,  nel  caso  di  rinnovo,
dell'estinzione del precedente finanziamento per il cui rimborso  era
gia' attiva una delegazione convenzionale di pagamento. 
  Gli aspetti procedimentali sopra tratteggiati,  limitatamente  alle
RTS,  saranno  ancora  piu'  compiutamente  declinati  attraverso  le
istruzioni prettamente tecniche che saranno  fornite  nel  corso  del
tempo dal DAG in merito al sistema SPT. 
  I controlli successivi -  con  eccezione  della  fase  transitoria,
nella quale assume una veste centrale la RTS di Viterbo - presentano,
invece, profili di maggiore omogeneita'. 
  In considerazione della semplificazione procedimentale  adottata  -
la quale, a regime, consente di trasferire agli  istituti  delegatari
le  somme  trattenute  ai  dipendenti  gia'  depurate   degli   oneri
amministrativi destinati  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  -
ciascun  ufficio  riscontrante,  ognuno   per   l'area   di   propria
competenza, procedera' a verificare il  tempestivo  versamento  e  la
pertinente imputazione a bilancio dei predetti oneri. 
  Resta, invece, in capo alle Amministrazioni che hanno stipulato  le
convenzioni a monte della  delegazione  convenzionale,  l'obbligo  di
effettuare con cadenza trimestrale la verifica in merito al  rispetto
del tasso  soglia  e  dei  tassi  convenzionalmente  previsti  per  i
contratti di finanziamento. 
  Quanto sinora esposto vale esclusivamente nel caso  di  delegazioni
convenzionali di pagamento gestite tramite SPT. 
  Per le rimanenti Amministrazioni dello Stato che  si  avvalgono  di
sistemi diversi dal  sistema  SPT,  nella  fase  transitoria  e  sino
all'avvio a regime del procedimento di ritenzione diretta degli oneri
amministrativi  sulle  trattenute  stipendiali,  le   operazioni   di
riscontro continuano ad essere curate,  in  modo  non  dissimile  dal
passato, dalla RTS di Viterbo che, dunque, procedera' a verificare la
correttezza e corrispondenza dei versamenti effettuati dagli istituti
delegatari sul conto corrente postale dedicato, afferente al capitolo
3378 - "Contributi dovuti per la riscossione e  il  versamento  delle
rate di rimborso  dei  mutui  contratti  dai  dipendenti  statali  da
estinguere mediante l'istituto della delegazione di pagamento". 
  Successivamente,  una  volta  a  regime  il  nuovo  meccanismo   di
ritenzione degli oneri amministrativi  sui  trattamenti  stipendiali,
anche per le Amministrazioni in discorso il controllo  espletato  dal
sistema delle ragionerie  avra'  un  contenuto  omologo,  con  minime
differenze, a quello gia' illustrato in relazione al sistema SPT.  La
differenza  piu'  marcata  e'  rappresentata   dalle   modalita'   di
versamento che potranno  seguire  dette  Amministrazioni,  avendo  la
facolta', come gia' indicato, di versare gli oneri  amministrativi  a
mezzo  bonifico  o  con  titolo  di  spesa  da  estinguere   mediante
commutazione in documenti di  entrata,  per  cui  devono  trasmettere
copia delle quietanze dei versamenti all'entrata del  bilancio  dello
Stato a valere sul richiamato capitolo 3378 nonche' sul capitolo 3374
- "Contributi rivenienti dall'attivita' di riscossione  e  versamento
dei premi assicurativi e dei contributi previdenziali  integrativi  a
carico  dei  dipendenti,  da  estinguere  mediante  l'istituto  della
delegazione di pagamento". 
  In  concreto,  fatta  salva  l'ipotesi  di  un  invio   per   posta
tradizionale, la documentazione inerente ai  versamenti  degli  oneri
amministrativi  dovra'  essere  trasmessa   al   competente   ufficio
riscontrante    per    posta    elettronica    certificata    (previa
digitalizzazione dei documenti  in  modalita'  non  modificabile,  ad
esempio, in formato .pdf) ovvero anche con idonee evidenze  contabili
informatiche. Solo in via del tutto eccezionale e contingente  e'  da
ritenersi consentita la spedizione a mezzo posta tradizionale. 
 
5. Aspetti relativi ai contratti di assicurazione. 
  Relativamente  alla  trattazione  delle  istanze   di   delegazione
convenzionale di pagamento afferenti ai contratti  di  assicurazione,
non risultano pervenute segnalazioni circa l'esistenza di particolari
criticita' o  difficolta'  applicative.  Cio'  nondimeno,  anche  per
ragioni di completezza sistematica, si espongono talune  precisazioni
volte a meglio definire l'ambito  di  operativita'  delle  istruzioni
gia' diramate. 
  5.1   Approfondimenti   sulle   delegazioni   per   contratti    di
assicurazione. 
  In materia di assicurazioni, la  possibilita'  di  avvalersi  della
delegazione convenzionale di pagamento per corrispondere il  previsto
premio  e'  stata  subordinata  alle  finalita'  ed  all'oggetto  del
contratto  di  assicurazione  sottostante.   Cosicche',   una   volta
sottolineata la maggiore rilevanza sociale della tutela operata verso
taluni  rischi,  e'  stato  puntualizzato   che   il   contratto   di
assicurazione deve essere finalizzato a  risarcire,  in  tutto  o  in
parte, i danni cagionati da  eventi  afferenti  sostanzialmente  alla
vita umana (assicurazione contro gli infortuni,  assicurazione  sulla
vita, et similia) oppure a coprire i rischi  professionali  derivanti
dall'attivita' lavorativa svolta o anche, infine,  a  costituire  una
posizione  previdenziale  integrativa   dell'assicurazione   generale
obbligatoria.  Pertanto,  e'  stato  chiarito  che  devono  ritenersi
escluse altre tipologie di polizze aventi lo scopo  di  garantire  il
contraente o il beneficiario da rischi connessi a "beni materiali" in
senso   ampio,   quali,   ad   esempio,   le   assicurazioni    sulla
responsabilita' civile per gli autoveicoli, contro  l'incendio  o  il
furto, contro eventi atmosferici, sui crediti, eccetera. 
  Tuttavia, in considerazione della rilevanza per  la  persona  umana
della  casa  di  abitazione  -  tendenzialmente  coincidente  con  il
domicilio, luogo  al  quale  e'  riconosciuta  una  tutela  di  rango
costituzionale (articolo 14 della Costituzione) - si  e'  dell'avviso
che anche i premi derivanti da polizze di assicurazione contratte per
salvaguardare l'integrita' dell'abitazione, con esclusivo riferimento
alla sola  abitazione  principale,  siano  ammissibili  al  pagamento
tramite delegazione convenzionale. In linea di massima,  si  ritiene,
quindi,  che  non  sussistano  ragioni  ostative  ad  utilizzare   lo
strumento della delegazione convenzionale  di  pagamento  per  quanto
concerne la corresponsione dei premi assicurativi volti  a  manlevare
il dipendente dai danni occorsi alla propria casa di abitazione. Cio'
nondimeno, si reputa che la  fattispecie  debba  essere  strettamente
connessa, senza alcuna possibilita' di un'interpretazione  estensiva,
alla casa di residenza anagrafica e  limitatamente  all'assicurazione
dei danni  inerenti  all'abitazione  stessa,  per  cui,  ai  fini  in
discorso, l'abitazione principale deve ritenersi coincidente  con  la
residenza anagrafica del dipendente, senza eccezioni. 
  In proposito, precisato che il facsimile di istanza di  delegazione
convenzionale di cui al modello D della circolare n. 1/RGS  del  2011
non contempla tale tipo di contratto, nel medesimo modello D potranno
essere  apportate  le  opportune  integrazioni  nella  parte  la  cui
compilazione e' riservata all'istituto  delegatario,  allo  scopo  di
meglio precisare la tipologia di polizza assicurativa dedotta. 
  Altro aspetto meritevole di approfondimento e' la possibilita'  che
nel corso del contratto di  assicurazione  il  rapporto  subisca  una
modifica od una trasformazione, ovviamente da veicolare attraverso un
nuovo modello D. Infatti, in una cotale evenienza  e  in  assenza  di
cautele,  potrebbe  accadere  che,  successivamente   alla   modifica
contrattuale, il dipendente subisca  due  trattenute,  non  essendosi
tenuto in adeguato conto che il  contratto,  ancorche'  modificato  o
trasformato, e' unico. Va da  se'  che  tanto  il  dipendente  quanto
l'istituto   delegatario   avranno   cura   di   evidenziare    nella
documentazione trasmessa - apponendo, se del caso, anche  un'apposita
dicitura  nell'istanza  di  delegazione  convenzionale,  di  cui   al
facsimile   modello   D,    del    tenore    "N.B.:    trattasi    di
modifica/trasformazione di contratto di assicurazione gia' in essere"
o similare - affinche'  l'Ufficio  ordinatore  dello  stipendio,  nel
processare l'istanza, ponga in essere ogni consentita attenzione, per
evitare il verificarsi del paventato rischio di una temporanea doppia
trattenuta  e,  quindi,  non  debba  successivamente   procedere   ad
eventuali rimborsi o compensazioni. Trattandosi di semplice  modifica
del contratto gia' in essere, si reputa, poi, che non debbano  essere
versati nuovamente gli  oneri  amministrativi  concernenti  Ricezione
istanze ed istruttoria indicati dalla circolare n. 1/RGS del 2011. 
  Corre, infine, l'obbligo di esporre che nulla vieta al  dipendente,
fermi restando i limiti  quantitativi  fissati  dalla  legge  per  le
delegazioni convenzionali di pagamento, di stipulare  piu'  contratti
di assicurazione (sanitaria,  sulla  vita,  ecc.)  corrispondendo  il
premio tramite, appunto, la  delegazione.  In  tale  ipotesi,  devono
essere  prodotte  separate  istanze  di  delegazione   convenzionale,
ciascuna per ogni contratto, in quanto, anche se  tutti  i  contratti
sono stati stipulati con una stessa compagnia  di  assicurazione,  si
tratta di differenti rapporti giuridici che, tra l'altro, solo in via
occasionale avranno la medesima durata. 
  Dal punto di vista procedimentale, quindi, vanno prodotte  separate
istanze di delegazione convenzionale che devono essere considerate in
modo  distinto  anche  relativamente  all'applicazione  degli   oneri
amministrativi  conseguenti.  In  ipotesi  del   tutto   eccezionali,
solamente qualora sia stato adeguatamente documentato che i contratti
di  assicurazione  sono  tra  loro   strettamente   interconnessi   e
praticamente indivisibili, potra' essere  valutata  discrezionalmente
dall'Amministrazione - su richiesta dell'istituto delegatario che,  a
tal fine, li considerera' come un solo contratto - la possibilita' di
considerare  gli  stessi  in  modo  unitario,  anche  ai  fini  della
determinazione   degli   oneri   amministrativi,   non    comportando
un'apprezzabile  incidenza  sugli  ordinari  costi  di   procedimento
sopportati. Sul punto, e' il caso di  specificare  che  il  contratto
concernente il c.d. "pacchetto  assicurativo",  volto  ad  assicurare
piu' rischi congiuntamente, va ordinariamente trattato come un  unico
contratto, sempreche' considerato unitariamente anche dalla compagnia
di assicurazione. 
  5.2 Modulistica. 
  Nell'intento di rimuovere ab origine possibili dubbi in merito alla
valenza ed alle modalita' di utilizzo del modello D, si chiarisce che
lo stesso rappresenta lo strumento ordinario per  attivare  l'istanza
di  delegazione  convenzionale  di  pagamento  per  i  contratti   di
assicurazione. 
  Va da se' che, qualora gli stampati predisposti dalla  societa'  di
assicurazione contengano gia' tutti gli elementi indicati nel modello
D e ne rispecchino sostanzialmente la struttura, quest'ultimo modello
puo' ritenersi  senz'altro  assorbito  nella  modulistica  approntata
dalla  compagnia  assicurativa  (sul  punto,  si  rinvia  anche  alle
precisazioni esposte al paragrafo 8. Convenzioni-tipo e modulistica). 
  5.3 Aspetti procedimentali. 
  In  merito  alla   trattazione   delle   istanze   di   delegazione
convenzionale per i contratti di  assicurazione,  stante  i  riflessi
giuridici sul contratto dante causa, non va trascurato che,  a  norma
dell'articolo 1901 del codice civile, il contratto di  assicurazione,
senza  pagamento  del  premio,  resta  sospeso,  per  cui,  ancorche'
esistente ed efficace, il rischio non e' coperto.  Il  pagamento  del
premio e' un vero e proprio  obbligo  per  l'assicurato,  essendo  la
copertura del rischio in funzione del predetto pagamento. 
  Cio' precisato, e' di  tutta  evidenza  come  l'avvenuta  certezza,
tanto   per   la   societa'   di   assicurazione   quanto   per    il
dipendente-assicurato, dell'effettivita' della trattenuta stipendiale
volta  al  pagamento  del  premio   sia   di   centrale   importanza,
conseguendo, in pratica, dalla stessa, l'operativita' della copertura
del rischio. 
  Pertanto, si raccomanda agli Uffici ordinatori dello  stipendio  di
procedere con ogni consentita priorita' all'effettuazione della prima
trattenuta stipendiale afferente al premio assicurativo  (soprattutto
al primo), onde rendere  operativa  ed  effettiva  la  copertura  del
rischio assicurato. 
  Per completezza, si rappresenta che  quanto  esposto  in  ordine  a
taluni  aspetti   procedimentali   relativamente   alle   delegazioni
convenzionali di  pagamento  per  contratti  di  finanziamento  vale,
evidentemente,  anche  per  quelle  discendenti   da   contratti   di
assicurazione. 
  In particolare, il riferimento e' alle modalita'  di  presentazione
dell'istanza  di  delegazione  convenzionale  e,  soprattutto,   alle
specifiche fornite circa l'autenticazione della firma del dipendente.
In modo non  dissimile  da  come  gia'  illustrato  a  proposito  dei
contratti  di  finanziamento,  quindi,   nell'ipotesi   in   cui   la
presentazione  dell'istanza  sia  curata  direttamente  dall'istituto
delegatario, il modello D  deve  contenere  la  firma  del  delegante
debitamente  autenticata  oppure,  in  alternativa,  deve  recare  in
allegato una copia fotostatica di un  suo  documento  d'identita'  in
corso  di  validita',  sulla  quale  deve  essere  stata  apposta  la
sottoscrizione in originale e una dicitura contenente la  data  e  il
riferimento all'atto di cui costituisce  allegato,  del  tipo  "Copia
inerente a polizza assicurativa con societa' BETA  S.p.a.  -  Citta',
data". 
  Diversamente, nel caso di  presentazione  diretta  dell'istanza  da
parte del dipendente non e' richiesta la produzione di una copia  del
documento  d'identita',  in  quanto  la  sottoscrizione  puo'  essere
apposta all'atto della presentazione stessa, in  modo  da  consentire
l'immediata autenticazione  della  firma  da  parte  del  funzionario
dell'Amministrazione. 
 
6. Fase transitoria - Amministrazioni statali  che  si  avvalgono  di
  sistemi diversi dal Sistema Service Personale Tesoro - Chiarimenti. 
  Come gia' accennato e sviluppato in diversi  punti  della  presente
circolare, per le Amministrazioni dello Stato che  non  si  avvalgono
del sistema SPT, si sottolinea che, sino a quando non  saranno  stati
adeguati i procedimenti  amministrativi  stipendiali  e  le  relative
procedure anche informatiche, non valgono le novita' introdotte dalla
circolare n. 1/RGS del 2011 in ordine alle  modalita'  di  versamento
degli oneri amministrativi, per  cui  in  tali  situazioni  sono  gli
istituti delegatari che devono continuare ad effettuare i versamenti,
utilizzando il noto conto corrente postale  dedicato  afferente  alla
Tesoreria dello Stato di Viterbo. 
  Per le medesime Amministrazioni, ovviamente,  sino  all'intervenuto
adeguamento  procedimentale  -  che,  si  ricorda,  e'   atteso   con
decorrenza dalla mensilita' di gennaio 2012 - continueranno ad essere
applicate  le  istruzioni  gia'  diramate,  specialmente  per  quanto
attiene al riscontro sui versamenti, che resta in capo  alla  RTS  di
Viterbo. 
 
7. Amministrazioni ed enti pubblici  che  si  avvalgono  del  Sistema
  Service Personale Tesoro. 
  A fianco di Amministrazioni statali che utilizzano sistemi  diversi
dal sistema  SPT,  esistono,  all'opposto,  Amministrazioni  ed  Enti
pubblici - comunque soggetti pubblici tecnicamente non  riconducibili
nel perimetro dello Stato, inteso in senso stretto - che si avvalgono
del sistema SPT, in virtu' di convenzione con il DAG. 
  In simili fattispecie,  si  e'  posto  il  problema,  di  interesse
solamente indiretto per gli istituti delegatari, se sia corretto  far
affluire   all'entrata   del   bilancio   dello   Stato   gli   oneri
amministrativi volti a rimborsare i costi dei procedimenti  afferenti
alle delegazioni convenzionali di pagamento. 
  In linea generale, stante pure la frequente gratuita' del  servizio
reso dal DAG attraverso il sistema  SPT  -  in  considerazione  delle
ragioni sopra esposte per motivare il fondamento della necessita'  di
ristorare gli  oneri  amministrativi  sostenuti  dall'Amministrazione
relativamente alle delegazioni convenzionali di pagamento  -  non  si
ritiene possano sussistere fondati dubbi circa la  correttezza  della
spettanza degli  oneri  in  discorso  allo  Stato,  in  virtu'  della
semplice circostanza  che  i  costi  per  processare  le  delegazioni
convenzionali,  a  ben   vedere,   sono   sostenuti   dal   Ministero
dell'Economia e delle Finanze, al quale fa  capo  la  responsabilita'
sul sistema SPT, incluse le spese amministrative e di gestione. 
  Cio'  nondimeno,  trattandosi  di  un   servizio   reso   su   base
convenzionale, occorre fare necessariamente riferimento ai  contenuti
della convenzione stipulata con il Ministero  dell'Economia  e  delle
Finanze nonche' alla natura del servizio effettivamente reso, essendo
quest'ultimo modulato secondo una variegata scala di  tipologie,  per
cui sono fatte salve le eventuali diverse pattuizioni in merito. 
  Quanto sopra, tra  l'altro,  appare  confermato  dall'articolo  11,
comma 9, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15  luglio  2011,  n.  111,  il  quale  ha
previsto l'estensione del sistema  SPT  a  tutte  le  Amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, previa loro richiesta e conseguente stipula di apposita
convenzione. 
 
8. Convenzioni-tipo e modulistica. 
  Con la circolare n. 1/RGS del 2011,  allo  scopo  di  agevolare  le
Amministrazioni, sono stati diramati degli schemi di convenzioni-tipo
in materia di contratti di finanziamento (Allegato  A  alla  predetta
circolare n. 1/RGS) e in materia di assicurazioni (Allegato B). 
  In  proposito,  sono  state  avanzate  richieste,  soprattutto   in
relazione alla  convenzione-tipo  in  materia  di  finanziamenti,  in
merito  alla  possibilita'  di  apportare  delle  modifiche  o  delle
integrazioni alle clausole ivi contenute. 
  Come desumibile gia'  dalla  lettura  del  testo  della  richiamata
circolare n. 1/RGS  del  2011  nonche'  dalle  argomentazioni  sinora
esposte, l'Allegato A costituisce un semplice ausilio pratico per  le
Amministrazioni, avendo lo scopo di costituire una base di lavoro  da
sviluppare in relazione alle necessita' avvertite e in linea con  gli
interessi pubblici perseguiti. 
  Infatti,  nel   rispetto   della   vigente   disciplina   e   delle
consequenziali  istruzioni,  le  singole   Amministrazioni   potranno
adattare le convenzioni alle specifiche esigenze e  realta',  tenendo
conto delle situazioni concrete anche locali. 
  Quanto alla modulistica, con particolare riferimento al  modello  C
ed al modello D, si  rappresenta,  come  peraltro  gia'  diffusamente
accennato, che  non  sussistono  aprioristiche  preclusioni  per  gli
istituti   delegatari   alla   predisposizione   di   propri   moduli
prestampati, ad esempio,  per  mostrare  il  marchio  o  il  logotipo
aziendali,  per  recare  qualche  personalizzazione  o   informazione
aggiuntiva  (ad  esempio:  numero  di  contratto,  agente  o   gruppo
promotore, ecc.) o, piu' semplicemente  per  editare  diversamente  i
campi  relativi  agli  elementi  ed  ai  dati  da   fornire.   Vanno,
ovviamente, salvaguardate la struttura e la totalita' degli  elementi
e delle notizie richieste di cui ai facsimili dei predetti modelli  C
e D allegati alla circolare n. 1/RGS del 2011. 
  In presenza di dette circostanze, comunque, affinche' le istanze di
delegazione  convenzionale  su  modulistica  prestampata  predisposta
dall'istituto delegatario possano  essere  processate  in  modo  piu'
agevole, appare sommamente opportuno, anche per evitare inconvenienti
procedimentali, che un esemplare del modello aziendale approntato sia
allegato - previo  necessario  riscontro,  per  costituire  un  utile
specimen - alla convenzione stipulata.  Le  esigenze  sottostanti  al
riscontro ed all'allegazione accennati  non  ricorrono,  chiaramente,
nel caso di mera apposizione del marchio o del logotipo dell'istituto
delegatario direttamente sul modello C o sul modello D allegati  alla
circolare n. 1/RGS del 2011. 
 
9. Precisazioni conclusive. 
  In conclusione, con riguardo a tutte le Amministrazioni dello Stato
- anche per quelle che si avvalgono di sistemi per la gestione  delle
partite stipendiali diversi da SPT - si rimarca l'esigenza di  vedere
operativo   il   nuovo   meccanismo   di   ritenzione   degli   oneri
amministrativi direttamente sulle  trattenute  stipendiali,  al  piu'
tardi, con la mensilita' di gennaio 2012. 
  I vantaggi assicurati da un siffatto meccanismo appaiono di palmare
evidenza:   semplicita'   della    riscossione,    snellimento    del
procedimento,  certezza  e  regolarita'  del  flusso  di  entrata  al
bilancio dello Stato, semplificazione dei controlli  da  parte  delle
Amministrazioni   interessate   e    degli    uffici    riscontranti,
modernizzazione delle procedure, correlazione degli  oneri  ai  costi
sostenuti dall'Amministrazione. 
  Si confida nella consueta attenta e meticolosa collaborazione. 
    Roma, 20 ottobre 2011 
 
                           Il Ragioniere Generale dello Stato: Canzio