IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 1 della legge 4 novembre 2010, n. 183; 
  Visto l'art. l, commi 3, lettere da a) a f), 90 e 91 della legge 24
dicembre 2007, n. 247; 
  Visto l'art. 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, come  modificato
dall'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247; 
  Visto  l'art.  12  del  decreto-legge  31  maggio  2010,   n.   78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; 
  Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66; 
  Visto l'art. 4 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n.  67,  che
prevede l'emanazione di un decreto del Ministro del  lavoro  e  delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze,  per  stabilire   le   modalita'   di   attestazione   dello
svolgimento, da parte dei lavoratori, delle attivita' di cui all'art.
1, lettere a), b), c) e d) del medesimo decreto legislativo; 
  Visto l'art.  2  del  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della
previdenza sociale  di  concerto  con  i  Ministri  del  tesoro,  del
bilancio e della programmazione economica, della  sanita'  e  per  la
funzione pubblica del 19 maggio 1999; 
  Sentite   le   organizzazioni   sindacali   comparativamente   piu'
rappresentative dei lavoratori e dei datori  di  lavoro  in  data  13
luglio 2011; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                   Domanda di accesso al beneficio 
 
  1. La domanda di cui all'art. 2, comma l, del  decreto  legislativo
21 aprile 2011, n. 67, di seguito denominato «decreto legislativo» e'
presentata all'ente  previdenziale  presso  il  quale  il  lavoratore
interessato  e'  iscritto,  secondo  modalita'   definite   dall'ente
medesimo. 
  2. Ai fini della procedibilita' dell'istanza, la domanda di cui  al
comma 1 deve: 
  a)  indicare  la  volonta'   di   avvalersi,   per   l'accesso   al
pensionamento, dei beneficio di cui al decreto legislativo; 
  b) specificare i periodi per i quali e' stata svolta ciascuna delle
attivita' lavorative di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b), c) e
d), del decreto legislativo, fermo restando che,  relativamente  alla
lettera b), il rinvio al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, in
essa  contenuto,   ha   valore   esclusivamente   definitorio   delle
caratteristiche temporali del lavoro notturno; 
  c) contenere, in relazione alle tipologie di  attivita'  lavorative
di cui all'art.  1,  comma  1,  lettere  da  a)  a  d),  del  decreto
legislativo,  la  corrispondente  documentazione  minima   necessaria
indicata nella tabella A allegata al  presente  decreto,  di  cui  e'
parte integrante. 
  3. La documentazione di  cui  all'art.  2,  comma  2,  del  decreto
legislativo, prodotta in copia, che il datore di lavoro e'  tenuto  a
rendere disponibile per il  lavoratore,  entro  trenta  giorni  dalla
richiesta,  tenuto  conto  degli  obblighi  di  conservazione   della
medesima, deve riportare, salvo i casi di comprovata  impossibilita',
la dichiarazione di conformita' all'originale rilasciata  dal  datore
di lavoro o dal soggetto che detiene stabilmente la documentazione in
originale.