IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI Di concerto con IL MINISTRO PER L'INTERNO Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150; Visto l'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765; Ritenuto che e' necessario definire, per zone territoriali omogenee, limiti inderogabili di densita' edilizia, di altezza,di distanza fra i fabbricati, nonche' rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attivita' collettive, a verde pubblico o a parcheggi, ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanisticio della revisione di quelli esistenti; Visto il voto n. 381 espresso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici in assemblea generale nelle adunanze del 27 febbraio, 6 e 14 marzo 1968; Decreta: Art. 1. Campo di applicazione Le disposizioni che seguono si applicano ai nuovi piani regolatori generali e relativi piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate; ai nuovi regolamenti edilizi con annesso programma di fabbricazione e relative lottizzazioni convenzionate; alle revisioni degli strumenti urbanistici esistenti.