(Allegato A)
                                                           Allegato A 
 
Corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di
  lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai  sensi
  dell'art. 34, commi 2 e 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008  n.
  81, e successive modifiche e integrazioni. 
 
                              PREMESSA 
 
    Il presente accordo disciplina, ai sensi dell'art. 34 del decreto
legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,  e  successive   modifiche   e
integrazioni  (di  seguito  D.Lgs.  n.  81/08),  i  contenuti  e   le
articolazioni e le modalita' di espletamento del percorso formativo e
dell'aggiornamento per il Datore di Lavoro che intende svolgere,  nei
casi previsti dal decreto stesso, i compiti propri  del  Servizio  di
Prevenzione e Protezione dai rischi (di seguito DLSPP). 
    Il suddetto percorso formativo contempla corsi di formazione  per
DL SPP di durata minima di 16 ore e una massima di 48 ore in funzione
della natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro, delle modalita'
di organizzazione del lavoro e delle attivita' lavorative svolte. 
    Durata e contenuti dei  corsi  di  seguito  specificati  sono  da
considerarsi minimi. I soggetti formatori, d'intesa con il datore  di
lavoro, qualora lo ritengano opportuno, possono organizzare corsi  di
durata superiore  e  con  ulteriori  contenuti  «specifici»  ritenuti
migliorativi dell'intero percorso. 
    Ai  fini  di  un  migliore   adeguamento   delle   modalita'   di
apprendimento e formazione  all'evoluzione  dell'esperienza  e  della
tecnica   e   nell'ambito   delle   materie   che   non    richiedano
necessariamente la presenza fisica dei discenti e dei docenti,  viene
consentito l'impiego di piattaforme e-Learning per lo svolgimento del
percorso formativo se ricorrono le condizioni di cui all'Allegato I. 
Precisazione: 
    Il  corso  oggetto  del  presente  accordo  non  ricomprende   la
formazione necessaria per svolgere i compiti relativi  all'attuazione
delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, e  di  primo
soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza. 
    Per  tale  formazione  si  rimanda  alle  disposizioni   indicate
all'art. 37, comma 9, e agli articoli 45, comma 2,  e  46,  comma  3,
lettera b), e comma 4, del D.Lgs. n. 81/08. 
 
1. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI E SISTEMA DI ACCREDITAMENTO. 
    Sono soggetti formatori del corso di formazione e  dei  corsi  di
aggiornamento: 
      a) le Regioni e le Province autonome di Trento  e  di  Bolzano,
anche mediante le proprie strutture  tecniche  operanti  nel  settore
della prevenzione (Aziende Sanitarie Locali, etc.) e della formazione
professionale; le Regioni e le  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano possono,  altresi',  autorizzare,  o  ricorrere  a  ulteriori
soggetti  operanti  nel  settore   della   formazione   professionale
accreditati in conformita' al modello di accreditamento  definito  in
ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell'  intesa  sancita  in
data 20 marzo 2008 e  pubblicata  sulla  Gazzetta  Ufficiale  del  23
gennaio 2009. In tal caso detti soggetti devono, comunque, dimostrare
di possedere esperienza biennale  professionale  maturata  in  ambito
prevenzione e  sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro  o  maturata  nella
formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;  
      b) l'Universita' e le scuole di dottorato aventi ad oggetto  le
tematiche del lavoro e della formazione; 
      c) l'INAIL; 
      d)  il  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco  o  i   corpi
provinciali dei vigili del fuoco per le Province autonome di Trento e
Bolzano; 
      e) la Scuola superiore della pubblica amministrazione; 
      f) altre Scuole superiori delle singole amministrazioni; 
      g) le  associazioni  sindacali  dei  datori  di  lavoro  o  dei
lavoratori; 
      h) gli enti bilaterali, quali definiti  all'art.  2,  comma  1,
lettera h), del D.Lgs.  10  settembre  2003,  n.  276,  e  successive
modifiche e integrazioni, e gli organismi paritetici  quali  definiti
all'art. 2 comma 1  lettera  ee),  del  D.Lgs.  n.  81/08  e  per  lo
svolgimento delle funzioni di cui all'art. 51 del D.Lgs. n. 81/08; 
      i) i fondi interprofessionali di settore; 
      j)  gli  ordini  e  i  collegi  professionali  del  settore  di
specifico riferimento. 
    Qualora i soggetti sopra indicati ai punti dalla lettera b)  alla
lettera j) intendano avvalersi di  soggetti  formatori  esterni  alla
propria struttura,  questi  ultimi  devono  essere  in  possesso  dei
requisiti previsti nei modelli di  accreditamento  definiti  in  ogni
Regione e Provincia Autonoma ai sensi dell' intesa sancita in data 20
marzo 2008 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 23 gennaio 2009. 
 
NOTA: 
    Le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei  lavoratori,
gli enti bilaterali e gli organismi paritetici possono effettuare  le
attivita' formative e di aggiornamento o direttamente  o  avvalendosi
di strutture formative di loro diretta emanazione. 
 
2. REQUISITI DEI DOCENTI 
    In  attesa  della  elaborazione  da   parte   della   Commissione
consultiva permanente per  la  salute  e  sicurezza  sul  lavoro  dei
criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute  e
sicurezza sul lavoro, anche  tenendo  conto  delle  peculiarita'  dei
settori di riferimento cosi'  come  previsto  all'art.  6,  comma  8,
lettera m-bis), del D.Lgs. n. 81/08, i corsi devono essere tenuti  da
docenti che possono dimostrare di possedere,  una  esperienza  almeno
triennale di docenza o insegnamento o  professionale  in  materia  di
salute e sicurezza sul lavoro. 
 
3. ORGANIZZAZIONE DEI CORSI 
    In ordine all'organizzazione dei corsi di formazione, si conviene
sui seguenti requisiti: 
      a) individuazione di un responsabile  del  progetto  formativo,
che puo' essere anche il docente; 
      b) un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35; 
      c) tenuta del registro di presenza dei  partecipanti  da  parte
del soggetto che realizza il corso, che puo' essere anche il docente; 
      d) assenze ammesse: massimo 10% del monte orario complessivo.  
 
4. METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO 
    Per  quanto  concerne  la  metodologia  di  insegnamento   e   di
apprendimento, occorre privilegiare le metodologie  interattive,  che
comportano la centralita' del discente nel percorso di apprendimento. 
    A tali fini e' necessario: 
      a) garantire un equilibrio tra lezioni frontali,  esercitazioni
in aula  e  relative  discussioni,  nonche'  lavori  di  gruppo,  nel
rispetto del monte ore complessivo prefissato per ogni modulo; 
      b) favorire metodologie di  apprendimento  basate  sul  problem
solving,  applicate  a  simulazioni   e   problemi   specifici,   con
particolare attenzione ai processi  di  valutazione  e  comunicazione
legati alla prevenzione; 
      c) favorire metodologie di apprendimento innovative,  anche  in
modalita' e-Learning e con  ricorso  a  linguaggi  multimediali,  che
consentano, ove  possibile,  l'impiego  degli  strumenti  informatici
quali canali di divulgazione dei contenuti formativi, anche  ai  fini
di una migliore conciliazione tra esigenze professionali  e  esigenze
di vita personale dei discenti e dei docenti. 
    Sulla base dei criteri e delle condizioni di cui  all'Allegato  I
l'utilizzo delle modalita' di apprendimento e-Learning e'  consentito
per il MODULO 1 (NORMATIVO) ed il MODULO 2  (GESTIONALE)  di  cui  al
punto 5 che segue e per l'aggiornamento. 
 
5. ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO 
    I percorsi formativi sono articolati in moduli  associati  a  tre
differenti livelli di rischio: 
      BASSO 16 ore 
      MEDIO 32 ore 
      ALTO 48 ore 
    Il monte ore di formazione da frequentare e' individuato in  base
al settore Ateco 2002 di  appartenenza,  associato  ad  uno  dei  tre
livelli di  rischio,  cosi'  come  riportato  nella  tabella  di  cui
all'Allegato  II  (Individuazione   macrocategorie   di   rischio   e
corrispondenze ATECO 2002-2007). 
    I percorsi formativi devono prevedere, quale contenuto minimo,  i
seguenti moduli: 
 
      MODULO 1. NORMATIVO - giuridico 
        il  sistema  legislativo  in   materia   di   sicurezza   dei
lavoratori; 
        la responsabilita' civile e penale e la tutela assicurativa; 
        la «responsabilita' amministrativa delle persone  giuridiche,
delle societa' e delle associazioni, anche prive  di  responsabilita'
giuridica» ex D.Lgs. n. 231/2001, e s.m.i.;  
        il sistema istituzionale della prevenzione; 
        i soggetti del sistema di prevenzione  aziendale  secondo  il
D.Lgs. 81/08: compiti, obblighi, responsabilita'; 
        il sistema di qualificazione delle imprese. 
      MODULO  2.  GESTIONALE  -  gestione  ed  organizzazione   della
sicurezza 
        i criteri  e  gli  strumenti  per   l'individuazione   e   la
valutazione dei rischi; 
        la considerazione degli infortuni mancati e  delle  modalita'
di accadimento degli stessi; 
        la  considerazione  delle  risultanze  delle   attivita'   di
partecipazione dei lavoratori; 
        il  documento   di   valutazione   dei   rischi   (contenuti,
specificita' e metodologie); 
        i modelli di organizzazione e gestione della sicurezza; 
        gli obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o  di
somministrazione; 
        il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza; 
        la gestione della documentazione tecnico amministrativa; 
        l'organizzazione  della  prevenzione   incendi,   del   primo
soccorso e della gestione delle emergenze; 
      MODULO 3. TECNICO - individuazione e valutazione dei rischi 
        i  principali  fattori  di  rischio  e  le  relative   misure
tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; 
        il rischio da stress lavoro-correlato; 
        i rischi ricollegabili al genere, all'eta' e alla provenienza
da altri paesi; 
        i dispositivi di protezione individuale; 
        la sorveglianza sanitaria; 
      MODULO  4.  RELAZIONALE  -  formazione  e   consultazione   dei
lavoratori 
        l'informazione, la formazione e l'addestramento; 
        le tecniche di comunicazione; 
        il sistema delle relazioni aziendali e della comunicazione in
azienda; 
        la consultazione e la partecipazione dei  rappresentanti  dei
lavoratori per la sicurezza; 
        natura, funzioni e modalita' di  nomina  o  di  elezione  dei
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. 
 
6. VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE 
    Al termine del percorso formativo,  comprovata  la  frequenza  di
almeno il 90% delle ore di formazione previste da ciascun  corso,  e'
somministrata una verifica di apprendimento, che prevede colloquio  o
test obbligatori, in alternativa tra loro, finalizzati  a  verificare
le  conoscenze  relative  alla  normativa  vigente  e  le  competenze
tecnico-professionali.  
    L'elaborazione   delle   prove   e'   competenza   del   docente,
eventualmente supportato dal responsabile del progetto formativo. 
    L'accertamento dell'apprendimento, tramite verifica finale, viene
effettuato dal responsabile del progetto formativo o da un docente da
lui  delegato  che  formula  il  proprio  giudizio  in   termini   di
valutazione globale e redige il relativo verbale. 
    Il  mancato  superamento  della  prova  di  verifica  finale  non
consente il rilascio dell'attestato. In tal caso  sara'  compito  del
Responsabile del progetto formativo definire le modalita' di recupero
per i soggetti che non hanno superato la verifica finale. 
    Gli attestati di frequenza,  con  verifica  degli  apprendimenti,
vengono rilasciati sulla base dei verbali direttamente  dai  soggetti
previsti al punto 1 del  presente  accordo  e  dovranno  prevedere  i
seguenti elementi minimi comuni: 
      Denominazione del soggetto formatore 
      Normativa di riferimento 
      Dati anagrafici del corsista 
      Specifica della tipologia di corso seguito con indicazione  del
settore di riferimento e relativo monte ore frequentato 
      Periodo di svolgimento del corso 
      Firma del soggetto che  rilascia  l'attestato,  il  quale  puo'
essere anche il docente. 
    In  attesa   della   definizione   del   sistema   nazionale   di
certificazione delle competenze e  riconoscimento  dei  crediti,  gli
attestati rilasciati in ciascuna Regione o  Provincia  autonoma  sono
validi sull'intero territorio nazionale. 
    Al fine di rendere maggiormente  dinamico  l'apprendimento  e  di
garantire  un  monitoraggio   di   effettivita'   sul   processo   di
acquisizione delle  competenze,  possono  essere  altresi'  previste,
anche  mediante  l'utilizzo  di  piattaforme  e-learning,   verifiche
annuali sul mantenimento delle  competenze  acquisite  nel  pregresso
percorso formativo, nell'attesa dell'espletamento  dell'aggiornamento
quinquennale. 
 
7. AGGIORNAMENTO 
    L'aggiornamento che ha periodicita' quinquennale (cinque  anni  a
decorrere dalla data  di  pubblicazione  del  presente  accordo),  ha
durata, modulata  in  relazione  ai  tre  livelli  di  rischio  sopra
individuati, individuata come segue: 
      BASSO 6 ore 
      MEDIO 10 ore 
      ALTO 14 ore  
    L'obbligo  di  aggiornamento   va   preferibilmente   distribuito
nell'arco temporale di riferimento e si applica anche  a  coloro  che
abbiano frequentato  i  corsi  di  cui  all'articolo  3  del  decreto
ministeriale 16 gennaio 1997  (di  seguito  decreto  ministeriale  16
gennaio 1997) e agli esonerati dalla frequenza dei  corsi,  ai  sensi
dell'art. 95 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626. Per gli  esonerati
appena richiamati il primo termine dell'aggiornamento e'  individuato
in 24 mesi dalla data di pubblicazione  del  presente  accordo  e  si
intende assolto con la partecipazione ad iniziative specifiche aventi
ad oggetto i medesimi contenuti previsti per la formazione del DL SPP
di cui al punto 5. 
    Nei corsi  di  aggiornamento  quinquennale  non  dovranno  essere
meramente riprodotti argomenti e contenuti gia'  proposti  nei  corsi
base, ma si dovranno trattare significative evoluzioni e innovazioni,
applicazioni pratiche e/o approfondimenti nei seguenti ambiti: 
      approfondimenti tecnico-organizzativi e giuridico-normativi; 
      sistemi di gestione e processi organizzativi; 
      fonti di rischio, compresi i rischi di tipo ergonomico; 
      tecniche di comunicazione, volte all'informazione e  formazione
dei lavoratori in tema di promozione della salute e  della  sicurezza
nei luoghi di lavoro. 
    Al  fine  di   rendere   dinamica   e   adeguata   all'evoluzione
dell'esperienza    e    della     tecnica     l'offerta     formativa
dell'aggiornamento sono riportate  di  seguito  alcune  proposte  per
garantire qualita' ed effettivita' delle attivita' svolte: 
      utilizzo della modalita' di apprendimento e-Learning secondo  i
criteri previsti in Allegato I; 
      possibilita' da parte delle  Regioni  e  Province  autonome  di
riconoscere singoli percorsi formativi d'aggiornamento, connotati  da
un alto grado di specializzazione tecnica ed organizzati da  soggetti
diversi da quelli previsti dall'Accordo. 
 
8. DIFFUSIONE DELLE PRASSI 
    Fermo restando quanto previsto al successivo punto 11, al fine di
valutare l'andamento e la qualita' delle attivita' formative  attuate
sul territorio nazionale, si conviene, in sede di prima applicazione,
che le Regioni e Province Autonome di Trento e  Bolzano,  condividano
in sede di coordinamento tecnico interregionale, le informazioni e le
prassi  relative  al  nuovo  impianto  formativo,  per  proporre  gli
eventuali   adeguamenti   del   presente   Accordo   in    Conferenza
Stato-Regioni. 
 
9. CREDITI FORMATIVI 
    Non sono tenuti a frequentare il corso di formazione  di  cui  al
punto 5 del presente accordo coloro che dimostrino  di  aver  svolto,
alla data di pubblicazione del presente accordo, una  formazione  con
contenuti  conformi  all'articolo  3  del  D.M.  16/01/1997,  e   gli
esonerati dalla frequenza dei corsi ai  sensi  dell'articolo  95  del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. 
    Per tali soggetti, cosi' come indicato al comma  3  dell'articolo
34, e' previsto  l'obbligo  di  aggiornamento  secondo  le  modalita'
indicate al punto 7 del presente accordo.  
    Non sono tenuti a frequentare il corso di formazione  di  cui  al
punto 5 del presente accordo i  datori  di  lavoro  in  possesso  dei
requisiti  per  svolgere  i  compiti  del  Servizio   Prevenzione   e
Protezione ai sensi dell'articolo 32, commi 2, 3 e 5  del  D.Lgs.  n.
81/08,  che  abbiano  svolto  i   corsi   secondo   quanto   previsto
dall'accordo sancito  il  26  gennaio  2006  in  sede  di  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  Regioni  e  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato in G.U. 14 febbraio 2006,
n. 37, e successive modificazioni. Tale esonero e' ammesso  nel  caso
di corrispondenza tra il settore  ATECO  per  cui  si  e'  svolta  la
formazione e quello in  cui  si  esplica  l'attivita'  di  datore  di
lavoro. 
    Lo svolgimento di attivita' formative per classi di rischio  piu'
elevate e' comprensivo dell'attivita' formativa per classi di rischio
piu' basse. 
 
10. ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI FORMATIVI  IN  CASO  DI  ESERCIZIO  DI
NUOVA ATTIVITA' 
    Al fine di consentire la  piena  ed  effettiva  attuazione  degli
obblighi di cui al presente accordo, in coerenza con la previsione in
materia di valutazione dei rischi di cui all'art.  28,  comma  3-bis,
del D.Lgs. n. 81/08, in caso di inizio di nuova attivita'  il  datore
di lavoro che intende svolgere, nei casi previsti dal decreto stesso,
i compiti del servizio di prevenzione e protezione  dai  rischi  deve
completare il percorso formativo di cui al presente accordo  entro  e
non  oltre  novanta  giorni  dalla  data  di  inizio  della   propria
attivita'. 
 
11. DISPOSIZIONI TRANSITORIE 
    In fase di prima applicazione, non sono tenuti  a  frequentare  i
corsi di formazione di cui al punto 5 i datori di lavoro che  abbiano
frequentato - entro e non oltre sei mesi dalla entrata in vigore  del
presente accordo - corsi di formazione formalmente e  documentalmente
approvati alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente  accordo,
rispettosi  delle  previsioni  di  cui   all'art.   3   del   decreto
ministeriale 16 gennaio 1997 per quanto riguarda durata e contenuti. 
 
12. AGGIORNAMENTO DELL'ACCORDO 
    Allo scopo di valutare la prima applicazione del presente accordo
e  di  elaborare  proposte  migliorative  della  sua  efficacia,  con
particolare riferimento all'individuazione delle  aree  lavorative  a
rischio alto, medio e basso e alle modalita' di coordinamento tra  le
disposizioni del presente accordo e quelle  in  materia  di  libretto
formativo del  cittadino  e  alla  introduzione  delle  modalita'  di
apprendimento e-Learning nel percorso formativo di cui  al  punto  5,
coerentemente con la procedura di  revisione  di  cui  al  punto  2.7
dell'accordo per la formazione di Responsabile e addetti del servizio
di prevenzione e protezione approvato in Conferenza Stato-Regioni  il
26 gennaio 2006, e' istituito presso il Ministero del lavoro e  delle
politiche sociali un gruppo tecnico composto da rappresentanti  delle
Regioni e delle  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del  Ministero  della
salute e delle Parti  Sociali,  per  proporre  eventuali  adeguamenti
entro 18 mesi dall'entrata in vigore del presente accordo.