(Allegato A)
                                                           Allegato A 
 
 
LINEE  DI  INDIRIZZO  PER  LA  RIDUZIONE  DEL  RISCHIO  AUTOLESIVO  E
SUICIDARIO DEI DETENUTI, DEGLI INTERNATI E DEI MINORENNI SOTTOPOSTI A
                        PROVVEDIMENTO PENALE. 
 
 
 
Premessa 
 
La riforma della sanita' penitenziaria,  ormai  da  tempo  avviata  a
seguito del D.P.C.M. 1.4.2008, sta comportando la mobilitazione delle
risorse e la reingegnerizzazione  dei  meccanismi  di  collaborazione
delle istituzioni coinvolte a tutti  i  livelli  nella  gestione  dei
soggetti, adulti e minorenni, sottoposti a  provvedimenti  limitativi
della liberta'. 
L'Allegato A al D.P.C.M. 1.4.2008 contiene l'indicazione dei principi
fondamentali della riforma ed in particolare  riserva  una  specifica
attenzione alla tematica della presa in carico  dei  nuovi  giunti  e
della prevenzione del rischio suicidario. Infatti, tra gli  Obiettivi
di salute e' presente anche "la riduzione dei suicidi e dei tentativi
di suicidio, attraverso l'individuazione dei fattori di rischio". 
Tale argomento e' ulteriormente  richiamato  nel  paragrafo  relativo
alla "Medicina generale e la valutazione dello stato  di  salute  dei
nuovi ingressi", in cui  e'  espressamente  indicato  che  i  presidi
sanitari presenti in ogni istituto penitenziario e servizio  minorile
debbano adottare procedure di accoglienza che consentano di attenuare
gli effetti potenzialmente traumatici della privazione della liberta'
e mettere in atto  gli  interventi  necessari  a  prevenire  atti  di
autolesionismo. 
Inoltre,  sempre  nell'Allegato  A,  nel  paragrafo   relativo   alla
"Prevenzione cura e riabilitazione nel campo della  salute  mentale",
tra le azioni da compiere e' espressamente indicata, tra le altre, la
realizzazione di specifici programmi mirati alla riduzione dei rischi
di suicidio. 
Fin dall'entrata in  vigore  della  normativa  e'  stato  individuato
nell'Accordo lo strumento  fondamentale  per  definire  le  forme  di
collaborazione tra Servizio Sanitario  Nazionale  e  Ministero  della
Giustizia;   tra   le   Regioni   ed   i   Provveditorati   Regionali
dell'Amministrazione  Penitenziaria  e  i  Centri  per  la  Giustizia
Minorile;  tra  le  Aziende  sanitarie  locali  e  le  Direzioni  sia
Penitenziarie  sia  dei  Servizi  Minorili  (Istituti  Penali  per  i
Minorenni,  Centri  Prima  Accoglienza  e  Comunita'   Ministeriali),
tenendo conto  delle  specifiche  esigenze,  risorse,  nonche'  della
tipologia dell'utenza sottoposta a provvedimenti  penali  restrittivi
e/o limitativi della liberta' personale. 
Per quanto riguarda la specificita' del settore minorile  e'  proprio
l'Accordo sulle "Linee di indirizzo  per  l'assistenza  sanitaria  ai
minori sottoposti a provvedimento dell'Autorita' Giudiziaria" del  26
novembre  2009,  che  richiama   ulteriormente   la   necessita'   di
integrazione tra gli interventi  sanitari,  sociali  ed  educativi  e
quindi di un programma per la presa  in  carico  multidisciplinare  a
partire dalla prima fase di ingresso nel  circuito  penale,  per  una
valutazione complessiva del minore che consenta di evidenziare le sue
caratteristiche e i suoi bisogni "assistenziali". 
 
Il Fenomeno 
 
La condizione di reclusione  e'  una  esperienza  umana  limite,  che
coincide da un lato con la perdita della liberta' individuale e della
propria autonomia e dall'altra  con  la  frattura  della  continuita'
esistenziale attraverso la sottrazione dell'individuo dal corso della
propria vita e dalla sua rete relazionale. 
  "L'impatto psicologico dell'arresto e dell'incarcerazione, la paura
  di essere abbandonati da familiari e amici, la crisi  di  astinenza
  dei tossicodipendenti, la consapevolezza di una condanna lunga,  lo
  stress quotidiano della vita in carcere,  sono  tutti  elementi  in
  grado di superare la 'soglia di resistenza' di una persona"(1 ),  e
  infatti e'  proprio  nell'immediatezza  dell'ingresso  in  istituto
  dalla liberta', o in occasione di cambiamenti  significativi  nelle
  proprie condizioni detentive, che si rileva un rischio maggiore  di
  condotte autolesive o suicidarie. 
 
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 (1 ) Comitato Nazionale per la Bioetica: "Il  suicidio  in  carcere.
 Orientamenti bioetici" 25/6/2010 
 
Alcuni dati sui suicidi  in  carcere,  sia  per  gli  adulti  (fonte:
Ministero   della   giustizia   -Dipartimento    dell'Amministrazione
penitenziaria , Ufficio  per  la  gestione  del  sistema  informativo
automatizzato,  Sezione  statistica)  che  per  i  minorenni  (fonte:
Ministero della giustizia -Dipartimento giustizia minorile, Ufficio I
Capo Dipartimento, Servizio Statistico)  riferiti  agli  ultimi  anni
consentono di inquadrare e comprendere l'entita' e la delicatezza del
fenomeno. 
In particolare i dati relativi alla  popolazione  adulta  evidenziano
una percentuale suicidaria piu' alta rispetto alla societa' libera  e
un rischio maggiormente concentrato o nell'immediatezza dell'ingresso
in  istituto  dalla  liberta',  o   in   occasione   di   cambiamenti
significativi nelle proprie condizioni detentive, come ad esempio  il
trasferimento da un istituto all'altro. 
Per quanto riguarda  la  popolazione  minorile  i  dati  relativi  al
suicidio evidenziano una piu' bassa incidenza  del  fenomeno,  mentre
sembrerebbero piu' significativi quelli classificati quali "tentativo
di suicidio". 
Occorre evidenziare che l'inserimento di un minore in un carcere o in
un  Centro  di  Prima  Accoglienza  deve  prevedere  non   solo   una
gradualita' dell'impatto con la  dimensione  della  privazione  della
liberta'     ma     anche     l'indispensabilita'      dell'approccio
multidisciplinare. Anche nell'ambito del contesto penale minorile  la
fase di ingresso nel circuito del minore  e'  considerata  il  fulcro
dell'intervento. 
Una ulteriore particolare attenzione va  posta  negli  interventi  da
mettere in atto presso gli Ospedali Psichiatrici Giudiziari e le Case
di Cura e Custodia, che piu' di ogni altra struttura  di  limitazione
della  liberta'  personale  subiscono  il  rischio  degli   atti   di
autolesionismo grave, fino al suicidio. 
 
Raccomandazioni della World Health Organization (WHO/OMS) 
 
Il  Department  of  Mental   Health   and   Substance   Abuse   della
Organizzazione Mondiale della Sanita' (OMS) ha redatto  nel  2007  un
documento che riassume  le  raccomandazioni  sulla  "Prevenzione  del
suicidio nelle carceri". 
L'ottima qualita' del documento, elaborato da un panel di esperti  di
livello internazionale e la sua esaustivita' ne fanno  un  importante
strumento di riferimento. 
Il documento tratta la problematica elaborando  i  possibili  profili
suicidari  contestualizzati  al  regime  detentivo,  individuando   i
fattori di rischio e  delineando  un  programma  di  prevenzione  del
suicidio attraverso l'addestramento del personale,  lo  screening  di
ingresso, l'osservazione dopo l'ingresso, la gestione post-screening,
le modalita'  di  comunicazione,  il  trattamento  del  tentativo  di
suicidio e la gestione dell'evento suicidio. 
Nonostante debba essere rilevato come esistano delle differenze anche
sostanziali tra regimi penitenziari dei  diversi  Paesi,  di  seguito
vengono elencate le indicazioni strategiche desumibili: 
 
   1) Organizzare corsi di addestramento (e di aggiornamento) per  il
   personale di Polizia Penitenziaria e per  gli  operatori  sanitari
   che li aiuti a riconoscere i detenuti a rischio suicidario; 
   2) Curare la  qualita'  del  clima  sociale  e  porre  particolare
   attenzione all'ambiente, considerando i suoi livelli di attivita',
   di sicurezza, di cultura, e il  tipo  di  rapporto  tra  agenti  e
   detenuti; 
   3) Mettere in  atto  strategie  tese  a  ridurre  i  comportamenti
   aggressivi ed altre  forme  di  violenza,  ed  enfatizzare  invece
   relazioni supportive tra i detenuti e  il  personale  sanitario  e
   penitenziario; 
   4) Implementare procedure di screening  sistematico  dei  detenuti
   sia all'ingresso che durante la detenzione, per  identificare  gli
   individui con un rischio suicidario elevato; 
   5)  Implementare  procedure  di  screening  precoce   e   relativa
   valutazione dei minori privati della liberta'; 
   6) Favorire la comunicazione e le informazioni  tra  il  personale
   sanitario e penitenziario sui soggetti a rischio; 
   7) Formalizzare procedure scritte che riportino i requisiti minimi
   per ospitare detenuti ad alto rischio, le  modalita'  per  fornire
   supporto sociale, la prescrizione di frequenti controlli visivi  e
   osservazione continua per i detenuti a rischio suicidario. 
 
Le Azioni 
 
Un intervento di sistema  sul  tema  della  prevenzione  del  rischio
suicidario non puo' non tenere conto del fatto che  ciascun  istituto
penitenziario e/o servizio minorile si differenzia dagli altri  e  si
caratterizza  per  la  tipologia  dell'utenza  presente   (patologie,
posizioni giuridiche, tempi di permanenza, etnia, genere,  condizioni
socio culturali, ecc.) e per il  contesto  ambientale  (numero  delle
presenze   e   sovraffollamento,   condizioni   igieniche,    risorse
territoriali, risorse di personale, ecc). 
In ogni caso sara' importante che il sistema  sviluppi  capacita'  di
intercettare  e  trattare  con   tempestivita'   stati   di   disagio
psicologico e di  disturbo  psichico  o  altri  tipi  di  fragilita',
attivando  un   coordinamento   funzionale   delle   diverse   figure
professionali  presenti,  a  prescindere  dal   loro   rapporto   di'
dipendenza  istituzionale,  capacita'   quindi   di   migliorare   le
interazioni e  le  sinergie  funzionali  tra  le  stesse  figure  con
l'obiettivo, pur nei rispetto delle  rispettive  competenze  previste
dalle norme vigenti, di mettere in atto misure  di  contenimento  del
rischio suicidario  e  di  arrivare  ad  una  reale  diminuzione  dei
comportamenti  autolesivi  e  dei  suicidi  da  parte  delle  persone
detenute ed internate e dei minori privati della liberta'. 
L'Amministrazione penitenziaria e la Giustizia minorile,  tramite  le
proprie  articolazioni  territoriali,  e  le  Regioni  e  PP.AA.   si
impegnano,  entro  tre  mesi  dalla  data  del  presente  Accordo,  a
costituire  in  ogni  Regione  e  PP.AA.,  all'interno   di   ciascun
Osservatorio Permanente sulla Sanita'  Penitenziaria,  un  gruppo  di
lavoro tecnico-scientifico, composto, senza oneri  aggiuntivi,  anche
da operatori sanitari e da operatori penitenziari  e  minorili.  Tale
gruppo di lavoro avra' il compito  di  elaborare,  sulla  base  delle
linee  guida  esistenti  e  tenendo  conto  delle  indicazioni  degli
organismi europei e dell'OMS, un programma operativo  di  prevenzione
del rischio  auto-lesivo  e  suicidario  in  carcere  e  nei  servizi
minorili. 
 
Detto programma deve prevedere: 
 
   •  una  ricognizione  dell'esistente  in   ciascuna   Regione   ed
   Istituto/servizio  penitenziario  e/o  minorile,  in  termini   di
   disposizioni normative e pratiche gia' in atto; 
   • specifiche modalita' operative ed  organizzative  di  intervento
   nei confronti del disagio che, sulla base delle competenze e delle
   responsabilita'   attribuite   dalla   normativa   vigente    alle
   Amministrazioni   coinvolte,   individuino   sia   le   aree    di
   coordinamento sia le specifiche attivita'  che  ciascuna  di  esse
   dovra' mettere in atto; 
   • l'adozione, in tempo utile, di tutte  le  iniziative  necessarie
   all'avvio, entro un anno dalla data  della  stipula  del  presente
   Accordo, di una sperimentazione in almeno una struttura carceraria
   per adulti e una per minori presente sul territorio della Regione,
   fermo restando che ii successo e l'efficacia dell'intervento  sono
   legati  all'effettiva  messa  in  atto  delle  azioni   specifiche
   individuate per ciascuna Amministrazione coinvolta; 
   • il monitoraggio e la valutazione, anche attraverso l'utilizzo di
   strumenti per la verifica dell'applicazione delle procedure stesse
   (es: audit, monitoraggio della diffusione e della conoscenza delle
   procedure, ecc.). 
 
A prescindere quindi dal modello organizzativo adottato  da  ciascuna
ASL e validato da ciascuna Regione, a  garanzia  di'  un  auspicabile
livello  di  omogeneita'  sul  territorio   nazionale,   si   ritiene
necessario che siano ulteriormente assicurati percorsi di  formazione
congiunta degli operatori appartenenti alle  diverse  amministrazioni
coinvolte, (incluso il personale di  Polizia  Penitenziaria),  estesi
eventualmente al terzo settore ed al volontariato qualora presenti. 
 
Monitoraggio e verifica 
 
L'applicazione  del  presente  Accordo  sara'  oggetto  di   apposito
monitoraggio da parte delle Regioni e delle  Province  autonome,  del
Ministero  della  Giustizia  e  del  Ministero   della   Salute   che
procederanno  a  rilevare,  con  cadenza  annuale,  le  azioni  e  le
attivita'  mirate  alla  realizzazione  dei  contenuti  dei  presente
Accordo, sia  tramite  relazioni  scritte  che  attraverso  audizioni
dirette, in uno spirito di  reciproca  collaborazione  tra  tutte  le
istituzioni interessate, al fine di consentire una visione  nazionale
dell'andamento del fenomeno e delle misure di contrasto. 
I  dati  elaborati  sono  messi  a   disposizione   del   Tavolo   di
consultazione permanente sulla sanita' penitenziaria. 
Dalle attivita' previste dalle presenti linee di indirizzo non devono
derivare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.