IL PRESIDENTE 
                      DEL CONSIGLI DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni; 
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20; 
  Visto l'art. 87 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; 
  Visto il proprio decreto in data 10 aprile 2001,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 2001; 
  Vista la legge 18 maggio  1989,  n.  183,  recante  «Norme  per  il
riassetto organizzativo  e  funzionale  della  difesa  del  suolo»  e
successive modifiche ed integrazioni; 
  Visti in particolare l'art. 4, comma 1, e  gli  articoli  17  e  18
della legge 18 maggio 1989,  n.  183,  concernenti  le  modalita'  di
approvazione dei piani di bacino nazionali; 
  Visto in particolare l'art. 17, comma 6-ter, della legge 18  maggio
1989, n. 183, che prevede che i piani di bacino  idrografico  possono
essere redatti ed approvati  anche  per  sottobacini  o  per  stralci
relativi a settori funzionati; 
  Vista la legge 31 luglio 2002, n. 179; 
  Considerato che, in base a quanto stabilito dall'art. 5,  comma  4,
del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo  1974,  n.  381,
come sostituito dall'art. 2 del  decreto  legislativo  l  l  novembre
1999, n. 463, per le Province autonome di  Trento  e  di  Bolzano  il
piano generale di utilizzazione  delle  acque  pubbliche  vale  anche
quale piano di bacino di rilievo nazionale; 
  Visto il decreto legislativo  del  3  aprile  2006  n.152,  recante
«Norme in materia ambientale»,  ed  in  particolare  il  comma  2-bis
dell'art. 170, secondo il quale «le Autorita' di bacino, di cui  alla
legge 18 maggio 1989, n. 183,  sono  prorogate,  fino  alla  data  di
entrata in vigore  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri, di cui al comma 2, dell'art. 63 del presente decreto»; 
  Visto il decreto-legge 12 maggio  2006,  n.  173,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  12  luglio  2006,  n.  228,  che  proroga
l'entrata  in  vigore  della  parte  seconda   del   citato   decreto
legislativo n. 152 del 2006; 
  Visto il decreto legislativo dell'8 novembre  2006  n.284,  recante
«Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo del  3
aprile 2006, n. 152, che ha prorogato le Autorita' di bacino, di  cui
alla legge n. 183 del 1989; 
  Visto l'art. l, commi 1 e 2,  del  decreto-legge  del  30  dicembre
2008, n. 208, recante «Misure straordinarie  in  materia  di  risorse
idriche e di protezione dell'ambiente»; 
  Vista la legge 27 febbraio  2009,  n.  13  che,  nelle  more  della
costituzione dei  distretti  idrografici,  proroga  le  Autorita'  di
bacino fino all'entrata in vigore  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri di cui al comma 2  dell'art.  63  del  decreto
legislativo n. 152 del 2006; 
  Visto il decreto  legislativo  10  dicembre  2010,  n.  219  ed  in
particolare l'art. 4; 
  Visto il decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante «Interventi
urgenti per le aree  a  rischio  idrogeologico  molto  elevato  e  in
materia di protezione civile, nonche' a favore  di  zone  colpite  da
calamita' naturali», convertito, con modificazioni,  dalla  legge  11
dicembre 2000, n. 365; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
10 agosto 1989, recante la costituzione dell'Autorita' di Bacino  dei
fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21  dicembre  1999
recante la delimitazione del bacino idrografico di rilievo  nazionale
del Livenza; 
  Considerata la delibera n. 2 del 25 febbraio 2003 con la  quale  il
Comitato istituzionale dell'Autorita' di  bacino  dei  fiumi  Isonzo,
Tagliamento, Livenza,  Piave,  Brenta-Bacchiglione  ha  adottato,  ai
sensi dell'art. 18 della legge n. 183 del 1989, il «Progetto di piano
stralcio per l'assetto idrogeologico del  bacino  del  fiume  Livenza
(PAIL)»; 
  Considerato l'avviso di adozione di tale progetto,  che,  ai  sensi
dell'art. 18 comma 3, della legge 18 maggio 1989, e' stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  n.  103  del  6
maggio  2003,  nel  Bollettino  ufficiale  della   Regione   autonoma
Friuli-Venezia Giulia n. 20 del  14  maggio  2003  e  nel  Bollettino
ufficiale della Regione del Veneto n. 50 del 23 maggio 2003; 
  Considerato, altresi', che ai sensi dell'art. 18,  comma  6,  della
legge 18 maggio 1989, n. 183, il progetto di piano stralcio succitato
con i relativi elaborati, e' stato depositato presso  le  sedi  delle
regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto  e  le  province  di  Belluno,
Pordenone, Treviso, Venezia e Udine  nonche'  presso  la  sede  della
segreteria tecnica dell'Autorita' di bacino ed e'  stato  disponibile
per la  visione  e  consultazione  per  quarantacinque  giorni  dalla
pubblicazione dell'avvenuta adozione nella Gazzetta Ufficiale; 
  Considerato altresi' che, ai sensi dell'art. 18 comma 6 della legge
n. 183 del 1989. sono state  costituite,  per  quarantacinque  giorni
dalla pubblicazione dell'avvenuta adozione del progetto di piano,  le
sedi   di   consultazione   presso   le   regioni   e   le   province
territorialmente  interessate  e  che,  decorso  tale  termine,   nei
quarantacinque giorni successivi sono state  presentate  osservazioni
sul progetto di piano; 
  Considerato che  sul  progetto  di  piano  stralcio  per  l'assetto
idrogeologico  risultano  acquisiti   i   pareri   delle   conferenze
programmatiche ai sensi  dell'art.  68,  commi  3  e  4  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006; 
  Vista la delibera del Consiglio regionale del Veneto n. 19  del  27
febbraio 2007; 
  Vista   la   delibera   della   Giunta   della   Regione   autonoma
Friuli-Venezia Giulia n. 1369 del 8 giugno 2007; 
  Considerati i pareri n. 4 dell'11 febbraio 2004, n. 9 del  8  marzo
2006, n. 12 del 10 aprile 2008, n. 14 del 14 maggio 2008 e n. 27  del
3 dicembre 2008 del Comitato tecnico; 
  Vista la delibera del Comitato istituzionale del 21 dicembre  2010,
n. 4, con la quale, in conformita' con quanto prescritto dalla  legge
3 agosto 1998, n. 267 e successive modifiche  e  integrazioni  e  dal
decreto legislativo n.  152/2006,  parte  III,  il  comitato  stesso,
tenendo conto delle osservazioni e dei pareri  sopra  richiamati,  ha
adottato il piano stralcio in oggetto; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 22 luglio 2011; 
  Sulla proposta  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  E' approvato il «Piano stralcio  per  l'assetto  idrogeologico  del
bacino  del  fiume  Livenza»,  adottato  dal  Comitato  istituzionale
dell'Autorita' di bacino  dei  fiumi  Isonzo,  Tagliamento,  Livenza,
Piave, Brenta-Bacchiglione con delibera n. 4 del 21 dicembre 2010. Il
piano si compone degli elaborati di  seguito  specificati  che  fanno
parte integrante del presente decreto: 
    relazione, articolata in: 
      fase conoscitiva; 
      fase propositiva; 
      fase programmatica; 
      norme di attuazione; 
      bibliografia; 
    elaborati cartografici riguardanti: 
      gli allagamenti dell'evento alluvionale del novembre 1966 (n. 5
tavole); 
      la criticita' idraulica (n. 1 tavola); 
      la perimetrazione e classificazione  delle  aree  in  relazione
alla pericolosita' idraulica (n. 36 tavole); 
      perimetrazione e classificazione delle aree in  relazione  alla
pericolosita' geologica nella Regione Veneto (tavole n. 18 relative a
n. 8 comuni); 
      la perimetrazione e classificazione  delle  aree  in  relazione
alla pericolosita' geologica nella  Regione  autonoma  Friuli-Venezia
Giulia (tavole n. 41 relative a n. 16 comuni).