ALLEGATO A
Il presente accordo costituisce attuazione dell'articolo 73, comma 5
del D.Lgs. n. 81/2008, ove si demanda alla Conferenza Stato, Regioni
e Province autonome l'individuazione delle attrezzature di lavoro per
te quali e' richiesta una specifica abilitazione degli operatori, ivi
compresi i soggetti di cui all'articolo 21, comma 1 del D.Lgs. n.
81/2008, e delle modalita' per il riconoscimento di tale abilitazione
nonche' la individuazione dei soggetti formatori, della durata, degli
indirizzi e dei requisiti minimi di validita' della formazione.
La partecipazione ai suddetti corsi, secondo quanto disposto
dall'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008, deve avvenire in orario di
lavoro e non puo' comportare oneri economici per i lavoratori.
La formazione di seguito prevista, essendo formazione specifica, non
e' sostitutiva della formazione obbligatoria spettante comunque a
tutti i lavoratori e realizzata ai sensi dall'articolo 37 del D.Lgs.
n. 81/2008.
La durata ed i contenuti della formazione sono da considerarsi
minimi.
A) Attrezzature di lavoro per le quali e' richiesta
una specifica abilitazione degli operatori
(articolo 73, comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008)
1. Individuazione delle attrezzature di lavoro
1.1. Ferme restando le abilitazioni gia' previste dalle vigenti
disposizioni legislative, le attrezzature di lavoro per le quali e'
richiesta una specifica abilitazione degli operatori (di seguito
denominate attrezzature) sono:
a) Piattaforme di lavoro mobili elevabili: macchina mobile destinata
a spostare persone alle posizioni di lavoro, poste ad altezza
superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile, nelle quali svolgono
mansioni dalla piattaforma di lavoro, con l'intendimento che le
persone accedano ed escano dalla piattaforma di lavoro attraverso una
posizione di accesso definita e che sia costituita almeno da una
piattaforma di lavoro con comandi, da una struttura estensibile e da
un telaio.
b) Gru a torre: gru a braccio orientabile, con il braccio montato
sulla parte superiore di una torre che sta approssimativamente in
verticale nella posizione di lavoro.
c) Gru mobile: autogru a braccio in grado di spostarsi con carico o
senza carico senza bisogno di vie di corsa fisse e' che rimane
stabile per effetto della gravita'.
d) Gru per autocarro: gru a motore comprendente una colonna, che
ruota intorno ad una base ed un gruppo bracci che e' applicato alla
sommita' della colonna. La gru e' montata di regola su un veicolo
(eventualmente su un rimorchio, su una trattrice o su una base fissa)
ed e' progettata per caricare e scaricare il veicolo.
e) Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo:
1. Carrelli semoventi a braccio telescopico: carrelli elevatori a
contrappeso dotati di uno o piu' bracci snodati, telescopici o meno,
non girevoli, utilizzati per impilare carichi. Il dispositivo di
sollevamento non deve essere girevole o comunque non deve presentare
un movimento di rotazione maggiore di 5° rispetto all'asse
longitudinale del carrello.
2. Carrelli industriali semoventi: qualsiasi veicolo dotato di ruote
(eccetto quelli circolanti su rotaie) concepito per trasportare,
trainare, spingere, sollevare, impilare o disporre su scaffalature
qualsiasi tipo di carico ed azionato da un operatore a bordo su
sedile.
3. Carrelli/Sollevatori/Elevatori semoventi telescopici rotativi:
attrezzature semoventi dotate di uno o piu' bracci snodati,
telescopici o meno, girevoli, utilizzate per movimentare carichi ed
azionate da un operatore a bordo su sedile.
f) Trattori agricoli o forestali: qualsiasi trattore agricolo o
forestale a ruote o cingoli, a motore, avente almeno due assi ed una
velocita' massima per costruzione non inferiore a 6 km/h, la cui
funzione e' costituita essenzialmente dalla potenza di trazione,
progettato appositamente per tirare, spingere, portare o azionare
determinate attrezzature intercambiabili destinate ad usi agricoli o
forestali, oppure per trainare rimorchi agricoli o forestali. Esso
puo' essere equipaggiato per trasportare carichi in contesto agricolo
o forestale ed essere munito di sedili per accompagnatori.
g) Macchine movimento terra:
1. Escavatori idraulici: macchina semovente a ruote, a cingoli o ad
appoggi articolati, provvista di una strutturai superiore (torretta)
normalmente in grado di ruotare di 360° e che supporta un braccio
escavatore azionato da un sistema idraulico e progettata
principalmente per scavare con una cucchiaia o una benna rimanendo
ferma, con massa operativa maggiore di 6000 kg.
2. Escavatori a fune: macchina semovente a ruote, a cingoli o ad
appoggi articolati, provvista di una torretta normalmente in grado di
ruotare di 360° e che supporta una struttura superiore azionata
mediante un sistema a funi progettata principalmente per scavare con
una benna per il dragaggio, una cucchiaia frontale o una benna
mordente, usata per compattare il materiale con una piastra
compattatrice, per lavori di demolizione mediante gancio o sfera e
per movimentare materiale con equipaggiamenti o attrezzature
speciali.
3. Pale caricatrici frontali: macchina semovente a ruote o a cingoli,
provvista di una parte anteriore che funge da sostegno ad un
dispositivo di carico, progettata principalmente per il carico o lo
scavo per mezzo di una benna tramite il movimento in avanti della
macchina, con massa operativa maggiore di 4500 kg.
4. Terne: macchina semovente a ruote o a cingoli costituita da una
struttura di base progettata per il montaggio sia di un caricatore
anteriore che di un escavatore posteriore.
5. Autoribaltabile a cingoli: macchina semovente a cingoli, dotata di
cassone aperto, impiegata per trasportare e scaricare o spargere
materiale, con massa operativa maggiore di 4500 kg.
h) Pompa per calcestruzzo: dispositivo, costituito da una o piu'
parti estensibili, montato su un telaio di automezzo, autocarro,
rimorchio o veicolo per uso speciale, capace di scaricare un
calcestruzzo omogeneo, attraverso il pompaggio del calcestruzzo
stesso.
B) Soggetti formatori, durata, indirizzi e requisiti minimi
dei corsi di formazione teorico-pratica per lavoratori
incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono
conoscenze e responsabilita' particolari
di cui all'articolo 71, comma 7
(articolo 73, comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008)
1. Individuazione dei soggetti formatori
e sistema di accreditamento
1.1. Sono soggetti formatori del corso di formazione e del corso di
aggiornamento:
a) le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche
mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della
prevenzione (Aziende Sanitarie Locali, ecc.) e della formazione
professionale;
b) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, mediante il
personale tecnico impegnato in attivita' del settore della sicurezza
sul lavoro;
c) l'INAIL;
d) le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori
nel settore di impiego delle attrezzature di cui ai presente accordo
oggetto della formazione, anche tramite le loro societa' di servizi
prevalentemente o totalmente partecipate;
e) gli ordini o collegi professionali cui afferiscono i soggetti di
cui al comma 1 dell'articolo 98 del D.Lgs. n. 81/2008, nonche' le
associazioni di professionisti senza scopo di lucro, riconosciute dai
rispettivi ordini o collegi professionali di cui sopra;
f) le aziende produttrici / distributrici / noleggiatrici /
utilizzatrici (queste ultime limitatamente ai loro lavoratori) di
attrezzature di cui al presente accordo oggetto della formazione,
organizzate per la formazione e accreditate in conformita' al modello
di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai
sensi dell'intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata su GURI
del 23 gennaio 2009 e in deroga alla esclusione dall'accreditamento
prevista dalla medesima intesa;
g) i soggetti formatori con esperienza documentata, almeno triennale
alla data di entrata in vigore del presente accordo, nella formazione
per le specifiche attrezzature oggetto del presente accordo
accreditati in conformita' al modello di accreditamento definito in
ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell'intesa sancita in
data 20 marzo 2008 e pubblicata su GURI del 23 gennaio 2009;
h) i soggetti formatori, con esperienza documentata di almeno sei
anni nella formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro,
accreditati in conformita' al modello di accreditamento definito in
ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell'intesa sancita in
data 20 marzo 2008 e pubblicata su GURI del 23 gennaio 2009;
i) gli enti bilaterali, quali definiti all'articolo 2, comma 1,
lettera h), del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modifiche e integrazioni, e gli organismi paritetici quali definiti
all'articolo 2, comma 1, lettera ee), del D.Lgs. n. 81/2008 e per lo
svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 51 del D.Lgs. n.
81/2008, entrambi istituiti nei settore di impiego delle attrezzature
oggetto della formazione;
l) le scuole edili costituite nell'ambito degli organismi paritetici
di cui alla lettera i).
1.2. I soggetti formatori di cui alla Sezione B punto 1.1 devono
comunque essere in possesso dei requisiti minimi previsti in allegato
I.
1.3. Qualora i soggetti indicati alla Sezione B punto 1.1 intendano
avvalersi di soggetti formatori esterni alla propria struttura,
questi ultimi dovranno essere in possesso dei requisiti previsti nel
modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia
autonoma ai sensi dell'intesa sancita in data 20 marzo 2008 e
pubblicata su GURI del 23 gennaio 2009.
2. Individuazione e requisiti dei docenti
2.1. Le docenze verranno effettuate, con riferimento ai diversi
argomenti, da personale con esperienza documentata, almeno triennale,
sia nel settore della formazione sia nel settore della prevenzione,
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e da personale con esperienza
professionale pratica, documentata, almeno triennale, nelle tecniche
dell'utilizzazione delle attrezzature di che trattasi. Le docenze
possono essere effettuate anche da personale interno alle aziende
utilizzatrici di cui al punto 1.1, lettera f), in possesso dei
requisiti sopra richiamati.
3. Indirizzi e requisiti minimi dei corsi
3.1. Organizzazione
3.1.1. In ordine all'organizzazione dei corsi di formazione, si
conviene sui seguenti requisiti:
a) individuazione di un responsabile del progetto formativo che puo'
essere anche il docente;
b) tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte del
soggetto che realizza il corso;
c) numero dei partecipanti per ogni corso: massimo 24 unita';
d) per le attivita' pratiche il rapporto istruttore/allievi non deve
essere superiore al rapporto di 1 a 6 (almeno 1 docente ogni 6
allievi);
e) le attivita' pratiche dovranno essere effettuate in area idonea,
come previsto in allegato I, al fine di movimentare/utilizzare
l'attrezzatura di che trattasi in modo adeguato;
f) assenze ammesse: massimo il 10% del monte orario complessivo.
3.2. Articolazione del percorso formativo
3.2.1. Il percorso formativo e' finalizzato all'apprendimento di
tecniche operative adeguate per utilizzare in condizioni di sicurezza
le attrezzature di che trattasi, li percorso formativo e' strutturato
in moduli teorici e pratici con contenuti e durata, nonche' verifiche
intermedie e finali, individuati negli allegati in riferimento alla
tipologia di attrezzatura.
3.3. Metodologia didattica
3.3.1. Per quanto concerne la metodologia di
insegnamento/apprendimento si concorda nel privilegiare Se
metodologie "attive", che comportano la centralita' dell'allievo nel
percorso di apprendimento. A tali fini e' necessario:
a) garantire un equilibrio tra lezioni frontali, valorizzazione e
confronto delle esperienze in aula, nonche' lavori di gruppo, nel
rispetto del monte ore complessivo e di ciascun modulo, laddove
possibile con il supporto di materiali anche multimediali;
b) prevedere dimostrazioni e prove pratiche, nonche' simulazione di
gestione autonoma da parte dell'allievo dell'attrezzatura nelle
condizioni di utilizzo normali e anormali prevedibili (guasto, ad
es.), comprese quelle straordinarie e di emergenza;
c) favorire, nei limiti specificati al successivo punto 3.3.2,
metodologie di apprendimento innovative, anche in modalita'
e-Learning e con ricorso a linguaggi multimediali, che consentano,
ove possibile, l'impiego degli strumenti informatici quali canali di
divulgazione dei contenuti formativi, anche ai fini di una migliore
conciliazione tra esigenze professionali e esigenze di vita personale
dei discenti e dei docenti.
3.3.2. Ai fini dell'abilitazione degli operatori, di cui al presente
accordo, e' riconosciuta la formazione in modalita' e-learning
esclusivamente per la parte di formazione generale concernente
rispettivamente i moduli giuridico-normativo e tecnico di cui agli
allegati III e seguenti e sempre che ricorrano le condizioni di cui
all'allegato II.
4. Programma dei corsi
4.1. I requisiti minimi dei programmi dei corsi di formazione e la
loro valutazione sono quelli previsti negli allegati III e seguenti.
4.2. Il modulo giuridico - normativo di cui ai singoli allegati del
presente accordo deve essere effettuato una sola volta a fronte di
attrezzature simili. Esso e' riconosciuto come credito formativo per
i corsi di specifica abilitazione di altre attrezzature di lavoro
simili.
5. Attestazione
5.1. Al termine dei moduli, secondo le modalita' stabilite al punto 4
degli allegati da III e seguenti, devono essere effettuate prove
finalizzate a verificare le conoscenze relative alla normativa
vigente e le competenze tecnico-professionali. L'elaborazione di ogni
singola prova e' competenza del relativo docente, eventualmente
supportato dal responsabile del progetto formativo. L'accertamento
dell'apprendimento, tramite le varie tipologie di verifiche
intermedie e finali, viene effettuato dal responsabile del progetto
formativo o da un docente da lui delegato che formula il proprio
giudizio in termini di valutazione globale e redige il relativo
verbale da trasmettere alle Regioni e Province Autonome competenti
per territorio, al fine di costituire uno specifico registro
informatizzato.
5.2. Gli attestati dj abilitazione vengono rilasciati, sulla base dei
verbali di cui al punto 5.1, dai soggetti individuati alla Sezione B
punto 1.1, che provvedono alla custodia/archiviazione della
documentazione relativamente a ciascun corso.
5.3. Gli attestati di abilitazione devono prevedere i seguenti
elementi minimi comuni:
a) denominazione del soggetto formatore;
b) dati anagrafici del partecipante al corso;
c) specifica della tipologia di corso seguito con indicazione del
presente accordo e relativo monte ore frequentato;
d) periodo di svolgimento del corso;
e) firma del soggetto formatore che a tal fine puo' incaricare anche
il docente.
5.4. Le Regioni e Province Autonome in attesa della definizione dei
sistema nazionale di certificazione delle competenze e riconoscimento
dei crediti, si impegnano a riconoscere reciprocamente gli attestati
rilasciati.
6. Durata della validita' dell'abilitazione ed aggiornamento
6.1. L'abilitazione deve essere rinnovata entro 5 anni dalla data di
rilascio dell'attestato di abilitazione di cui al punto 5.2, previa
verifica della partecipazione a corso di aggiornamento.
6.2. Il corso di aggiornamento di cui al punto 6.1 ha durata minima
di 4 ore, di cui almeno 3 ore sono relative agli argomenti dei moduli
pratici, di cui agli allegati Ili e seguenti.
7. Registrazione sul libretto formativo del cittadino
7.1. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle
attivita' di formazione di cui al presente accordo sono registrate
nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2., comma 1,
lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e
successive modificazioni, se concretamente disponibile in quanto
attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni. Il contenuto del
libretto formativo e' considerato dal datore di lavoro ai fini della
programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza
tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al D.Lgs.
n. 81/2008.
8. Documentazione
8.1. Presso il soggetto formatore deve essere conservato per almeno
10 anni il "Fascicolo del corso" contenente:
a) dati anagrafici del partecipante,
b) registro del corso recante: elenco dei partecipanti (con firme),
nominativo e firma del docente o, se piu' di uno, dei docenti,
contenuti, ora di inizio e fine, modelli di valutazione complessiva
finale di ogni partecipante.
9. Riconoscimento della formazione pregressa
9.1. Alla data di entrata in vigore del presente accordo sono
riconosciuti i corsi gia' effettuati che, per ciascuna tipologia di
attrezzatura, soddisfino i seguenti requisiti:
a) corsi di formazione della durata complessiva non inferiore a
quella prevista dagli allegati, composti di modulo teorico, modulo
pratico e verifica finale dell'apprendimento;
b) corsi, composti di modulo teorico, modulo pratico e verifica
finale dell'apprendimento, di durata complessiva inferiore a quella
prevista dagli allegati a condizione che gli stessi siano integrati
tramite il modulo di aggiornamento di cui al punto 6, entro 24 mesi
dalla data di entrata in vigore del presente accordo;
c) corsi di qualsiasi durata non completati da verifica finale di
apprendimento a condizione che entro 24 mesi dalla data di entrata in
vigore del presente accordo siano integrati tramite il modulo di
aggiornamento di cui al punto 6 e verifica finale dell'apprendimento.
9.2. Gli attestati di abilitazione conseguenti ai corsi di cui al
punto 9.1 hanno validita' di 5 anni a decorrere rispettivamente dalla
data di attestazione di superamento della verifica finale di
apprendimento per quelli di cui alla lettera a), dalia data di
aggiornamento per quelli di cui alla lettera b) e dalla data di
attestazione di superamento della verifica finale di apprendimento
per quelli di cui alla lettera c).
9.3. Al fine del riconoscimento del corso effettuato prima
dell'entrata in vigore del presente accordo, questo deve essere
documentato tramite registro del corso recante: elenco dei
partecipanti (con firme), nominativi e firme dei docenti, contenuti,
ora di inizio e fine, esiti della valutazione teorica e
dell'esercitazione pratica. La documentazione deve essere conservata
per almeno 10 anni dalla data di conclusione del corso, il
partecipante al corso deve essere in possesso di attestato di
partecipazione.
9.4. I lavoratori del settore agricolo che alla data di entrata in
vigore del presente accordo sono in possesso di esperienza
documentata almeno pari a 2 anni sono soggetti ai corso di
aggiornamento di cui al punto 6 da effettuarsi entro 5 anni dalla
data di pubblicazione del medesimo accordo.
10. Buone prassi
10.1. Sono fatte salve le buone prassi di cui all'articolo 2, lettera
v), del D.Lgs. n. 81/2008, aventi ad oggetto progetti formativi.
11. Monitoraggio attivita' formative e aggiornamento dell'accordo
11.1. Ferme restando !e specifiche attribuzioni delle Regioni e delle
Provincie Autonome in materia di formazione, allo scopo di monitorare
la corretta applicazione del presente accordo e di elaborare proposte
migliorative della sua efficacia, e' costituita, senza nuovi o
maggiori oneri per il bilancio dello stato, una Commissione composta
da:
a) un rappresentate effettivo ed uno supplente dei Ministero dei
lavoro e delle politiche sociali, con funzione di Presidente;
b) un rappresentante effettivo ed uno supplente del Coordinamento
tecnico delle Regioni.
11.2. La Commissione di cui al punto 11.1 svolge i seguenti compiti:
a) effettua attivita' di monitoraggio sull'attuazione del presente
accordo;
b) formula pareri relativi a quesiti di carattere generale
sull'applicazione dei presente accordo;
c) elabora documenti sulla base dei pareri formulati che possono
costituire utili elementi per l'elaborazione di linee guida cosi'
come definite all'articolo 2, comma 1, lettera z), del D.Lgs. n.
81/2008;
d) elabora eventuali proposte di adeguamento del presente accordo,
tenendo conto di quanto emerso nell'attivita' di monitoraggio e di
quanto espresso nei pareri, da esaminare in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano;
e) propone eventuali integrazioni dell'elenco delle attrezzature di
lavoro per le quali e' richiesta una specifica abilitazione degli
operatori da esaminare in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano.
11.3. Per le finalita' di cui al punto 11.2, alla Commissione sono
messi a disposizione i dati del registro informatizzato di cui al
punto 5.1.
11.4. Ogni componente della Commissione puo' essere coadiuvato,
previa comunicazione, da esperti rimanendo in capo al componente
della Commissione l'espressione del parere.
11.5. Le sedute della Commissione di cui al punto 11.1 sono valide se
risultano presenti entrambe le istituzioni.
12. Norma transitoria
12.1. I lavoratori che alla data di entrata in vigore del presente
accordo sono incaricati dell'uso delle attrezzature di cui al
presente accordo, devono effettuare i corsi di che trattasi entro 24
mesi dall'entrata in vigore del presente accordo.
13. Clausola di salvaguardia e di non regresso
13.1. Il presente accordo individua le attrezzature di lavoro per le
quali e' richiesta una specifica abilitazione degli operatori su
tutto il territorio nazionale e fissa i requisiti minimi di validita'
della relativa formazione, ferma restando la facolta' per le Regioni
e Province autonome di introdurre o mantenere disposizioni piu'
favorevoli in materia di salute e sicurezza sui lavoro. L'attuazione
del presente accordo non puo' comportare una diminuzione del livello
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
preesistente in ciascuna Regione o Provincia autonoma.
13.2. In ogni caso sono fatte salve le competenze delle Regioni a
statuto speciale e delle Province autonome ai sensi dei rispettivi
statuti speciali e delle relative norme di attuazione. In sede di
prima applicazione dei presente accordo, nelle Regioni a statuto
speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, che
abbiano disciplinato prima dell'entrata in vigore del presente
accordo un sistema di abilitazione alla conduzione dette attrezzature
di lavoro corrispondente ai contenuti minimi dei corsi di
abilitazione previsti da! presente accordo, i corsi, le verifiche
finali dell'apprendimento e i sistemi di documentazione
amministrativa rimangono validi fino alla scadenza della validita'
dell'abilitazione di cui al punto 6.1 e fino al termine del periodo
di conservazione degli atti amministrativi di cui al punto 9.3.
Il presente accordo entra in vigore dopo 12 mesi dalia data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.