IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto il testo unico delle  leggi  sanitarie  approvato  con  regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1256 e successive modificazioni; 
  Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato  con  decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; 
  Visto l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; 
  Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157,  recante:  "Norme  per  la
protezione  della  fauna  selvatica  omeoterma  e  per  il   prelievo
venatorio", in particolare l'articolo 21, lettera u); 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995,  n.  194  e  successive
modificazioni; 
  Visto l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n.
392; 
  Visto il decreto legislativo 25  febbraio  2000,  n.  174,  recante
attuazione della direttiva  98/8/CE  in  materia  di  immissione  sul
mercato di biocidi; 
  Visti gli articoli 544-bis, 544-ter, 440, 638, 650 e 674 del codice
penale; 
  Vista l'ordinanza del Ministero del lavoro, della  salute  e  delle
politiche  sociali  18  dicembre  2008,  pubblicata  nella   Gazzetta
Ufficiale 17 gennaio 2009, n. 13; 
  Vista l'ordinanza del Ministero del lavoro, della  salute  e  delle
politiche sociali 19 marzo 2009, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
4 aprile 2009, n. 79; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172,  recante  istituzione  del
Ministero della salute; 
  Vista l'ordinanza del  Ministero  della  salute  14  gennaio  2010,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 febbraio 2010, n. 33; 
  Considerato il verificarsi di avvelenamenti e uccisioni di  animali
domestici  e  selvatici  a  causa  di  esche  o  bocconi  avvelenati,
accidentalmente o intenzionalmente disseminati nell'ambiente; 
  Considerato  che  la  presenza  di  veleni  o   sostanze   tossiche
rappresenta un serio rischio per la popolazione umana, in particolare
per i bambini, a causa della contaminazione ambientale; 
  Considerato  che  la  presenza  di  sostanze  tossiche  abbandonate
nell'ambiente  e'  causa  di  danni  al  patrimonio  faunistico,  ivi
comprese le specie in via d'estinzione e all'ambiente; 
  Rilevato  che  l'adozione  dell'ordinanza  18  dicembre   2008,   e
successive modificazioni, ha reso possibile un maggior controllo  del
fenomeno con significativa riduzione dell'incidenza degli episodi  di
avvelenamento e con individuazione dei responsabili  che  sono  stati
perseguiti ai sensi delle norme penali vigenti; 
  Ritenuto necessario, nelle more dell'emanazione di  una  disciplina
organica  in  materia,  mantenere  le  misure   di   salvaguardia   e
prevenzione; 
 
                               Ordina: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Ai fini della tutela della salute pubblica, della salvaguardia e
dell'incolumita' delle persone,  degli  animali  e  dell'ambiente  e'
vietato a chiunque utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare
e abbandonare  esche  e  bocconi  avvelenati  o  contenenti  sostanze
tossiche o nocive, compresi vetri, plastiche e  metalli  o  materiale
esplodente;  e'  vietato,  altresi',  la  detenzione,  l'utilizzo   e
l'abbandono di qualsiasi alimento preparato in maniera tale da  poter
causare intossicazioni o lesioni al soggetto che lo ingerisce. 
  2. Il proprietario o il responsabile dell'animale deceduto a  causa
di esche o  bocconi  avvelenati  segnala  l'episodio  alle  autorita'
competenti tramite il medico veterinario che emette  la  diagnosi  di
sospetto avvelenamento, ai sensi dell'articolo 2, comma 1. 
  3. Le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, eseguite  da
imprese specializzate, sono effettuate  con  modalita'  tali  da  non
nuocere in alcun modo alle persone e alle altre  specie  animali  non
bersaglio e sono pubblicizzate  dalle  stesse  ditte  tramite  avvisi
esposti nelle zone interessate con almeno  cinque  giorni  lavorativi
d'anticipo. Gli avvisi devono contenere l'indicazione di pericolo per
la presenza del veleno, gli elementi identificativi del  responsabile
del trattamento, la durata  del  trattamento  e  l'indicazione  delle
sostanze utilizzate. 
  4. Al termine delle operazioni di cui al comma  3  il  responsabile
della ditta specializzata provvede alla bonifica del sito mediante il
ritiro delle esche non utilizzate e delle spoglie di ratti o di altri
animali infestanti. 
  5. Nelle aree  protette,  per  motivi  di  salvaguardia  di  specie
selvatiche   oggetto   di   misure   di   protezione   a    carattere
internazionale, ove esse siano particolarmente minacciate dai  ratti,
e' possibile effettuare,  previa  comunicazione  al  Ministero  della
salute, operazioni  di  derattizzazione  mediante  rodenticidi  senza
l'utilizzo degli appositi contenitori di esche a condizione che: 
    a) il principio attivo utilizzato come rodenticida  sia  a  bassa
persistenza ambientale, al fine di evitare  la  contaminazione  della
catena alimentare e dell'ambiente; 
    b) sia stabilita la durata massima  di  permanenza  nell'ambiente
delle esche in relazione agli obiettivi da  raggiungere,  sulla  base
della letteratura scientifica piu' aggiornata; 
    c) al termine  dell'operazione  le  esche  non  utilizzate  siano
rimosse dall'ambiente e venga redatto un apposito verbale di chiusura
dell'operazione, a cura del responsabile della stessa, nel quale  sia
indicato il numero di esche immesse nell'ambiente, l'area interessata
dall'operazione e il numero di esche  non  utilizzate  e  rimosse  al
termine dell'operazione. Il suddetto verbale,  inviato  in  copia  al
Ministero della salute e ai servizi veterinari dell'Azienda sanitaria
locale competente per territorio, e' a disposizione  delle  autorita'
competenti per eventuali controlli.