Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo  fine  di  facilitare  la  lettura  sia  delle
disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche  apportate
dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
    Nella Gazzetta Ufficiale del 3 aprile  2012  si  procedera'  alla
ripubblicazione  del  presente  testo  coordinato,  corredato   delle
relative note. 
 
                               Art. 1 
 
       Liberalizzazione delle attivita' economiche e riduzione 
              degli oneri amministrativi sulle imprese 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge
13 agosto 2011 n. 138, (( convertito,  con  modificazioni,  ))  dalla
legge 14 settembre 2011, n.  148,  in  attuazione  del  principio  di
liberta' di  iniziativa  economica  sancito  dall'articolo  41  della
Costituzione e del principio  di  concorrenza  sancito  dal  Trattato
dell'Unione europea, sono abrogate, dalla data di entrata  in  vigore
dei decreti di cui al comma 3 del  presente  articolo  e  secondo  le
previsioni del presente articolo: 
    a)  le  norme  che  prevedono  limiti  numerici,  autorizzazioni,
licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso dell'amministrazione
comunque  denominati  per  l'avvio  di  un'attivita'  economica   non
giustificati da un interesse generale, costituzionalmente rilevante e
compatibile con l'ordinamento comunitario nel rispetto del  principio
di proporzionalita'; 
    b) le norme che pongono  divieti  e  restrizioni  alle  attivita'
economiche non adeguati o non proporzionati alle finalita'  pubbliche
perseguite,   nonche'   le   disposizioni   di    pianificazione    e
programmazione territoriale o temporale autoritativa  con  prevalente
finalita' economica o prevalente  contenuto  economico,  che  pongono
limiti, programmi e controlli non ragionevoli,  ovvero  non  adeguati
ovvero non proporzionati rispetto alle finalita' pubbliche dichiarate
e che in particolare impediscono, condizionano o ritardano l'avvio di
nuove attivita' economiche o l'ingresso di nuovi operatori  economici
ponendo un trattamento differenziato  rispetto  agli  operatori  gia'
presenti sul mercato, operanti in  contesti  e  condizioni  analoghi,
ovvero impediscono, limitano o condizionano l'offerta di  prodotti  e
servizi al consumatore, nel tempo nello  spazio  o  nelle  modalita',
ovvero alterano le condizioni di piena concorrenza fra gli  operatori
economici oppure limitano o condizionano le  tutele  dei  consumatori
nei loro confronti. 
  2. Le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni
all'accesso ed all'esercizio delle attivita' economiche sono in  ogni
caso interpretate ed applicate  in  senso  tassativo,  restrittivo  e
ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalita' di  interesse
pubblico generale, alla stregua dei  principi  costituzionali  per  i
quali l'iniziativa economica privata e' libera secondo condizioni  di
piena concorrenza e pari opportunita' tra tutti i soggetti,  presenti
e futuri, ed ammette  solo  i  limiti,  i  programmi  e  i  controlli
necessari ad evitare possibili danni alla  salute,  all'ambiente,  al
paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza,  alla
liberta', alla dignita' umana e possibili  contrasti  con  l'utilita'
sociale, con l'ordine pubblico, con il sistema tributario e  con  gli
obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica. 
  3. Nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 1 e 2 e secondo  i
criteri  ed  i  principi  direttivi  di  cui  all'articolo   34   del
decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.   201,   convertito,   ((   con
modificazioni, )) dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,  il  Governo,
previa approvazione da parte delle Camere di una  sua  relazione  che
specifichi, periodi ed ambiti di intervento degli atti regolamentari,
e' autorizzato ad adottare entro il  31  dicembre  2012  uno  o  piu'
regolamenti, ai sensi dell'articolo  17,  comma  2,  della  legge  23
agosto 1988, n. 400,  per  individuare  le  attivita'  per  le  quali
permane  l'atto  preventivo  di   assenso   dell'amministrazione,   e
disciplinare i requisiti per l'esercizio delle attivita'  economiche,
nonche' i termini e  le  modalita'  per  l'esercizio  dei  poteri  di
controllo dell'amministrazione, individuando le disposizioni di legge
e regolamentari dello Stato  che,  ai  sensi  del  comma  1,  vengono
abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore dei  regolamenti
stessi. L'Autorita' garante della concorrenza  e  del  mercato  rende
parere obbligatorio, nel termine di trenta  giorni  decorrenti  dalla
ricezione degli schemi di regolamento, anche in  merito  al  rispetto
del  principio  di  proporzionalita'.  In  mancanza  del  parere  nel
termine, lo stesso si intende rilasciato positivamente. 
  4. (( I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e  le  Regioni
)) si adeguano ai principi e alle regole di cui ai commi  1,  2  e  3
entro il 31 dicembre 2012, fermi restando i poteri sostituitivi dello
Stato ai sensi dell'articolo  120  della  Costituzione.  A  decorrere
dall'anno 2013,  il  predetto  adeguamento  costituisce  elemento  di
valutazione  della   virtuosita'   degli   stessi   enti   ai   sensi
dell'articolo 20, comma 3, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,
convertito, (( con modificazioni )), dalla legge 15 luglio  2011,  n.
111. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'ambito
dei compiti  di  cui  all'articolo  4,  comunica,  entro  il  termine
perentorio del 31 gennaio di ciascun anno, al Ministero dell'economia
e delle finanze gli enti che hanno provveduto all'applicazione  delle
procedure  previste  dal  presente  articolo.  In  caso  di   mancata
comunicazione entro il termine  di  cui  al  periodo  precedente,  si
prescinde dal predetto elemento di valutazione della virtuosita'.  Le
Regioni a statuto speciale  e  le  Provincie  autonome  di  Trento  e
Bolzano  procedono  all'adeguamento   secondo   le   previsioni   dei
rispettivi statuti. 
  (( 4-bis. All'articolo 3, comma 1,  alinea,  del  decreto-legge  13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14
settembre 2011, n. 148, le parole:  «entro  un  anno  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto»
sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2012». 
  4-ter. All'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,
n. 214, le parole: «entro 90 giorni dalla data di entrata  in  vigore
della legge di conversione  del  presente  decreto»  sono  sostituite
dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2012». )) 
  5.  ((  Sono  esclusi  dall'ambito  di  applicazione  del  presente
articolo i servizi di trasporto pubblico di persone  e  cose  non  di
linea, )) i servizi finanziari  come  definiti  dall'articolo  4  del
decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e i servizi di comunicazione
come definiti dall'articolo 5 del decreto legislativo 26 marzo  2010,
n. 59, di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai  servizi
nel mercato interno,  e  le  attivita'  specificamente  sottoposte  a
regolazione e vigilanza di apposita autorita' indipendente.