IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
 
                         sulla proposta del 
 
 
                        MINISTRO DELL'INTERNO 
 
 
                           di concerto con 
 
IL MINISTRO  DELL'ECONOMIA  E  DELLE  FINANZE,  IL  MINISTRO  PER  LA
  PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE, IL MINISTRO PER  GLI
  AFFARI REGIONALI, IL TURISMO E  LO  SPORT  E  IL  MINISTRO  PER  LA
  COESIONE TERRITORIALE 
  Visto l'articolo 11 della legge 5 maggio 2009, n. 42, che indica  i
principi e criteri direttivi concernenti il finanziamento di funzioni
di comuni, province e citta' metropolitane; 
  Visto l'articolo 18 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68; 
  Vista la relazione predisposta della Commissione  tecnica  paretica
per l'attuazione del federalismo fiscale in data 8 giugno 2010; 
  Visto il Capo II del decreto legislativo 6 maggio 2011, n.  68,  le
cui disposizioni assicurano, ai sensi dell'articolo  16,  l'autonomia
di entrata delle province ubicate nelle regioni a statuto ordinario e
la conseguente soppressione dei trasferimenti statali,  individuando,
altresi', le fonti di finanziamento delle spese; 
  Visto l'articolo 21 del predetto decreto legislativo n. 68 del 2011
con il quale, per realizzare in forma progressiva e  territorialmente
equilibrata  l'autonomia  di  entrata  delle  province  ubicate   nei
territori  delle  regioni  a  statuto  ordinario,  e'  istituito,   a
decorrere dall'anno 2012, un fondo sperimentale  di  riequilibrio  di
durata  biennale,  alimentato  dal  gettito  della  compartecipazione
provinciale all'Irpef; 
  Visto il comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 68 del
2011 in base al quale  l'aliquota  della  predetta  compartecipazione
Irpef e' stabilita in modo tale da assicurare entrate  corrispondenti
ai trasferimenti statali soppressi, nonche'  alle  entrate  derivanti
dalla  soppressa  addizionale  provinciale  all'accisa   sull'energia
elettrica di cui all'articolo 52 del decreto legislativo  26  ottobre
1995, n. 504; 
  Vista la relazione tecnica di accompagnamento al  predetto  decreto
legislativo n. 68 del 2011; 
  Visto i commi 8 e 10 dell'articolo 28 del decreto-legge 6  dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre
2011, n. 214, che riducono il fondo sperimentale di riequilibrio ed i
trasferimenti erariali dovuti alle province delle regioni  Sicilia  e
Sardegna dell'importo di 415 milioni di euro  per  gli  anni  2012  e
successivi, in modo proporzionale; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno con il quale sono  state
disposte le riduzioni di risorse alle province, a decorrere dall'anno
2012,  in  applicazione  delle  disposizioni  previste  dal  comma  2
dell'articolo 14 del decreto-legge n. 78 del  2010,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010; 
  Visti  altresi'  i  commi  2  e  3  dell'articolo  18  del  decreto
legislativo n. 68 del 2011 con i quali  e'  stata,  conseguentemente,
prevista per le province ubicate nelle regioni  a  statuto  ordinario
l'individuazione e la soppressione, a decorrere dall'anno  2012,  dei
trasferimenti statali di parte corrente e, ove non finanziati tramite
il ricorso all'indebitamento, in conto capitale aventi  carattere  di
generalita'  e  permanenza,  sulla  base  della   valutazioni   della
Commissione  tecnica  paritetica  per  l'attuazione  del  federalismo
fiscale (Copaff); 
  Dato atto che la Conferenza  per  il  coordinamento  della  finanza
pubblica non e' ancora effettivamente istituita; 
  Visto l'esito dei lavori effettuati in sede di Copaff ed  approvati
in data 22 febbraio 2012, con cui si e' pervenuti  all'individuazione
dei singoli trasferimenti statali che rientrano nella  previsione  di
cui al comma 3 dell'articolo 18 del decreto  legislativo  n.  68  del
2011 ed, in generale, alle risorse finanziarie da fiscalizzare, ossia
da attribuire a titolo di  fondo  sperimentale  di  riequilibrio  per
l'anno 2012; 
  Considerato, per quanto sopra riportato, che  l'importo  del  fondo
sperimentale di riequilibrio  viene  a  comprendere  sia  le  risorse
provenienti dai trasferimenti  soppressi  e  da  individuare  con  il
presente provvedimento, che le complessive  entrate  derivanti  dalla
soppressa addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica; 
  Considerato,  quindi,  che  i  trasferimenti  da  sopprimere   sono
identificabili nella natura  e  che  il  relativo  importo  e'  stato
oggetto di riduzione unitamente alle  entrate  complessive  derivanti
dalla  soppressa  addizionale  provinciale  all'accisa   sull'energia
elettrica,  attraverso  la  riduzione  del  fondo   sperimentale   di
riequilibrio disposta con il  richiamato  decreto-legge  n.  201  del
2011, nonche' per effetto della riduzione  di  risorse  applicata  ai
sensi del richiamato articolo 14, comma 2, del  decreto-legge  n.  78
del 2010; 
  Acquisita  l'intesa  della  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
locali nella seduta del 1° marzo 2012; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                                    
 
  1. Sono individuati e soppressi i trasferimenti  statali  di  parte
corrente, nonche'  quelli  in  conto  capitale  aventi  carattere  di
generalita'  e  permanenza  non   finanziati   tramite   ricorso   ad
indebitamento  delle  province  ubicate  nelle  regioni   a   statuto
ordinario, secondo le risultanze specifiche contenute  nel  documento
approvato in sede di Commissione tecnica  paretica  per  l'attuazione
del federalismo fiscale nella seduta del 22 febbraio 2012. 
  2.  Il  totale  delle  risorse  che  va  ad  alimentare  il   fondo
sperimentale di riequilibrio  e'  determinato  nell'importo  di  euro
1.039.917.823,00 ed e' costituito dalla componente dei  trasferimenti
soppressi a cui si aggiunge la  componente  derivante  dalle  risorse
attribuite  in  conseguenza   della   soppressione   dell'addizionale
provinciale all'accisa sull'energia elettrica, al netto di  tutte  le
riduzioni applicate nel rispetto della normativa vigente.