Allegato A
Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma
2, e 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e
successive modificazioni e integrazioni
Nella Gazzetta Ufficiale n. 8 dell'11 gennaio 2012 sono stati
pubblicati gli accordi, approvati dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e di
Bolzano, di seguito Conferenza Stato-Regioni, in data 21 dicembre
2011, in tema di formazione dei datori di lavoro che intendano
svolgere i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione e dei
lavoratori, dirigenti e preposti, adottati ai sensi, rispettivamente,
degli articoli 34 e 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
e successive modifiche e integrazioni, anche noto come "testo unico"
di salute e sicurezza sul lavoro, di seguito d.lgs. n. 81/2008.
Allo scopo di fornire alle aziende e agli organi di vigilanza prime
indicazioni in ordine ai contenuti degli accordi in parola, d'intesa
con il coordinamento tecnico interregionale assessorati sanita' e con
il coordinamento tecnico interregionale assessorati formazione, si
espone quanto segue.
Efficacia degli accordi
L'articolo 34, comma 2, del "testo unico" di salute e sicurezza sul
lavoro prevede che il datore di lavoro che intenda svolgere
personalmente i compiti del servizio di prevenzione e protezione, nei
casi in cui cio' e' consentito (individuati dall'allegato II del
d.lgs. n. 81/2008), debba frequentare corsi di formazione di durata
minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi
presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attivita' lavorative,
nel rispetto dei contenuti e della articolazioni definiti mediante
accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni. Il successivo comma 3
dell'articolo 34, citato, dispone altresi' che il datore di lavoro
che intenda svolgere i compiti del servizio di prevenzione e
protezione debba frequentare corsi di aggiornamento, anch'essi
individuati nell'accordo in Conferenza Stato-Regioni di cui al comma
2 dell'articolo 34. L'articolo 37, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008
dispone invece che la durata, i contenuti minimi e le modalita' della
formazione e dell'aggiornamento dei lavoratori sono disciplinati con
accordo in Conferenza Stato-Regioni.
Pertanto, in relazione ai datori di lavoro e ai lavoratori, in base
alle previsioni appena riportate, gli accordi integrano le rispettive
disposizioni di legge individuando le caratteristiche essenziali e le
modalita' di svolgimento delle attivita' formative i cui principi
sono contenuti agli articoli 34 e 37 del "testo unico" di salute e
sicurezza sul lavoro.
L'articolo 21 del d.lgs. n. 81/2008 dispone che i componenti
dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile,
i lavoratori autonomi che compiono imprese e servizi ai sensi
dell'art. 2222 del codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i
soci delle societa' semplici operanti nel settore agricolo, gli
artigiani e i piccoli commercianti, abbiano la facolta' di sottoporsi
a formazione. Ne deriva che le previsioni di cui all'accordo ex
articolo 37 del "testo unico" di salute e sicurezza sul lavoro -
dirette a fornire ai soggetti di cui all'articolo 21 utile parametro
di riferimento per la formazione - non hanno nei confronti dei
destinatari efficacia obbligatoria. Resta ferma, come espressamente
previsto dall'articolo 21, secondo comma, lettera b), del d.lgs. n.
81/2008 (ove si legge che sono fatti salvi gli ''obblighi previsti da
norme speciali"), la obbligatorieta' di altra formazione rispetto a
quelle oggetto di regolamentazione da parte dell'accordo ex articolo
37 del "testo unico", nei soli casi in cui essa sia imposta ai sensi
di altre disposizioni di legge, da considerarsi speciali rispetto
alla previsione generale di cui all'articolo 21, comma 2, citata, e
che, si ripete, attribuisce ai soggetti in parola la facolta' e non
anche l'obbligo di sottoporsi a formazione. A titolo meramente
esemplificativo e senza che la indicazione che segue esaurisca il
novero delle situazioni alle quali la norma appena citata si
riferisce, si ricorda che il decreto del Presidente della Repubblica
14 settembre 2011, n. 177, relativo alla regolamentazione dei lavori
nei c.d. "ambienti confinati", prevede, all'articolo 2, comma 1,
lettera b), 1' "integrale e vincolante applicazione anche del comma 2
dell'articolo 21, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nel
caso di imprese familiari e lavoratori autonomi". Di conseguenza, nel
campo di applicazione del d.P.R. n. 177/2011 la formazione dei
lavoratori familiari e dei lavoratori autonomi che compiono opere e
servizi e' obbligatoria e non facoltativa.
Analoghe conclusioni valgono nei riguardi della formazione dei
dirigenti e dei preposti, i quali - come previsto dall'articolo 37,
comma 7, del digs. n. 81/2008 - devono ricevere una formazione
"adeguata e specifica" rispetto all'importante ruolo rivestito in
azienda (e delineato sin dalle "definizioni" contenute all'articolo 2
del "testo unico" di salute e sicurezza sul lavoro), con obblighi di
ampia portata, individuati, rispettivamente, agli articoli 18 e 19
del "testo unico" di salute e sicurezza sul lavoro. Rispetto ai
dirigenti e ai preposti, come rimarcato alla "Premessa" dell'accordo
ex articolo 37 del d.lgs. n. 81/2008, la applicazione dei contenuti
dell'accordo e' facoltativa costituendo, tuttavia, principio di prova
in ordine al rispetto delle previsioni, citate, la circostanza che la
formazione dei dirigenti e dei preposti sia stata progettata e
realizzata in modo coerente rispetto alle previsioni dell'accordo ex
articolo 37 del digs. n. 81/2008. Resta inteso che il datore di
lavoro potra' ottemperare all'obbligo di garantire una "adeguata e
specifica" (in questi termini l'articolo 37, comma 7, del "testo
unico") formazione dei dirigenti e dei preposti anche per mezzo di
attivita' formativa progettata e/o realizzata in modo difforme
rispetto ai precetti di cui all'accordo ex articolo 37 del "testo
unico" di salute e sicurezza sul lavoro non potendosi, in tale
ipotesi, avvalere della presunzione (ovviamente semplice) del
rispetto delle disposizioni di legge per mezzo di corsi conformi a
quelli descritti nell'accordo stesso.
Il terzo periodo della "Premessa" dell'accordo ex articolo 37 del
digs. n. 81/2048 puntualizza che la formazione in parola: "e'
distinta da quella prevista dai Titoli successivi al I del D.Lgs. n.
81/08 o da altre norme, relative a mansioni o attrezzature
particolari". In tal modo si esprime un principio, di ordine
generale, in forza del quale la formazione regolamentata esaurisce
l'obbligo formativo a carico del datore di lavoro, a meno che il
medesimo non sia tenuto - in base a una normativa differente rispetto
a quella di cui all'articolo 37 del "testo unico" di salute e
sicurezza sul lavoro - a corsi regolamentati da disposizioni aventi
le caratteristiche delle norme speciali (sempre rispetto a quelle di
cui all'articolo 37, citato), contenute nei Titoli del d.lgs. n.
81/2008 successivi al Titolo I o in altre norme di legge, e che oltre
a prevedere una formazione integrativa in merito a rischi specifici
individuino in modo dettagliato percorsi formativi con molteplici
contenuti, diretti a esigenze ben definite e particolari di tutela,
che richiedono corsi ad hoc.
Sono da considerare norme speciali, nel senso appena citato, sempre
senza che l'elencazione che segue possa dirsi esaustiva in ordine al
novero delle norme speciali in materia di formazione: la formazione
individuata, ai sensi dell'articolo 73, comma 5, del "testo unico",
in ordine a determinate attrezzature di lavoro, in base all'accordo
in Conferenza Stato-Regioni approvato in data 22 febbraio 2012 e la
formazione di cui all'articolo 136, comma 6, e allegato XXI del
d.lgs. n. 81/2008 (formazione montatori ponteggi). Si reputa che sia
espressamente da considerare come speciale, e quindi oggetto di
formazione "aggiuntiva" rispetto a quella di' cui all'accordo ex art.
37 del "testo unico", la formazione di cui all'articolo 258 del
"testo unico", in relazione ai lavoratori esposti o potenzialmente
esposti a polveri di amianto.
Viceversa, non si ritiene che costituiscano norme speciali, nel
senso appena indicato, disposizioni quali, sempre solo a titolo
esemplificativo, quelle di cui all'articolo 169, comma 1, lettera b),
in materia di movimentazione manuale dei carichi, o di eui
all'articolo 177, comma 1, lettera b), in materia di attrezzature
munite di videoterminali, nelle quali si parli, come negli esempi
citati, di "formazione adeguata" o si usino formule simili, senza che
la normativa individui in modo puntuale e peculiare le
caratteristiche (in termini di durata, contenuti ect.) dei corsi
stessi. In simili situazioni, la formazione relativi ai rischi di
specifico riferimento (negli esempi appena riportati, i rischi
relativi alla movimentazione manuale dei carichi e quelli derivanti
dall'uso di attrezzature munite di videoterminali) va effettuata in
applicazione delle disposizioni di cui all'accordo ex articolo 37 del
d.lgs. n. 81/2008, nella parte denominata "Formazione specifica".
Al fine di evitare la ripetizione di percorsi formativi tali - per
numero di ore, contenuti e argomenti, oltre che per modalita' di
aggiornamento - da essere equivalenti o superiori a quelli oggetto di
regolamentazione da parte degli accordi del 21 dicembre, si ritiene
che la dimostrazione dell'avvenuta effettuazione di attivita'
formativa (sia realizzata precedentemente alla pubblicazione degli
accordi che svolta in vigenza dei medesimi) coerente con le
disposizioni di specifico riferimento costituisca credito formativo
ai' fini di cui agli accordi citati. Quali esempi, si considerino le
ipotesi della formazione prevista dal decreto del Ministero della
salute del 16 marzo 1998 (applicativo della c.d. "direttiva Seveso")
e quella di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti 16 ottobre 2009, relativamente alla formazione dei
conducenti di alcuni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o
passeggeri.
Resta inteso che la formazione in parola non comprende comunque
l'addestramento, a maggior ragione ove esso sia necessario in
relazione a specifiche fattispecie di rischio individuate nei Titoli
diversi dal Titolo I del digs. n. 81/2008, come accade, ad esempio,
in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 77, comma. 5, del
"testo unico" di salute e sicurezza sul lavoro in ordine ai
Dispositivi di Protezione Individuale di terza categoria, ai sensi
del d.lgs. n. 475/1992.
In ogni caso, occorre rimarcare come restino ferme le previsioni di
ordine generale di cui all'articolo 37, commi 4 e 6, del d.[gs. n.
81/2008 relative, rispettivamente, alla individuazione dei Momenti
nei quali e' sempre necessario che venga svolta l'attivita' di
formazione e alla necessita' che essa venga ripetuta in caso di
insorgenza di nuovi rischi. I principi di tali disposizioni vengono,
infatti, richiamati al punto 4 dell'accordo ex articolo 37, comma 2,
del "testo unico" unitamente alla necessita' che la formazione sia
comunque progettata e realizzata tenendo conto delle risultanze della
valutazione dei rischi, con la conseguenza che: "il percorso
formativo e i relativi argomenti possono essere ampliati in base alla
natura e all'entita' dei rischi presenti in azienda, aumentando di
conseguenza il numero di ore necessario". Pertanto, in linea di
massima la formazione da erogare al lavoratore e, per quanto
facoltativa nell'articolazione, ai dirigenti e ai preposti, viene
individuata avendo riguardo al "percorso" delineato dall'accordo ex
articolo 37 del d.lgs. n. 81/2008, che costituisce un percorso minimo
e, tuttavia, sufficiente rispetto al dato normativo, salvo che esso
non debba essere integrato tenendo conto di quanto emerso dalla
valutazione dei rischi o nei casi previsti dalla legge (si pensi
all'introduzione di nuove procedure di lavoro o nuove attrezzature).
L'accordo ex articolo 37 del "testo unico" di salute e sicurezza
sul lavoro espone, al punto 4, nella parte denominata "Condizioni
particolari", il principio per il quale: "I lavoratori di aziende, a
prescindere dal settore di appartenenza, che non svolgano mansioni
che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti
produttivi, possono frequentare i corsi individuati per il rischio
basso". In tal modo viene esplicitato il principio generale in forza
del quale la "classificazione" dei lavoratori, nei soli casi in cui
esistano in azienda soggetti non esposti a medesime condizioni di
rischio, puo' essere fatta anche tenendo conto delle attivita'
concretamente svolte dai soggetti medesimi, avendo a riferimento
quanto nella valutazione dei rischi; ad esempio, i lavoratori di una
azienda metallurgica che non frequentino reparti produttivi o i
lavoratori che svolgano semplice attivita' d'ufficio saranno
considerati come lavoratori che svolgano una attivita' a rischio
"basso" e non lavoratori (come gli operai addetti alle attivita' dei
reparti produttivi) che svolgano una attivita' che richiederebbe i
corsi di formazione per il rischio "alto" o "medio". Analogamente,
ove la valutazione dei rischi di una azienda la cui classificazione
ATECO prevede l'avvio dei lavoratori a corsi a rischio "basso"
evidenzi l'esistenza di rischi particolari, tale circostanza
determina la necessita' di programmare e realizzare corsi adeguati
alle effettive condizioni di rischio (quindi, di contenuto
corrispondente al rischio "medio" o "alto").
In relazione alla formazione dei lavoratori avviati con contratto
di somministrazione di lavoro, l'accordo ex articolo 37 del d.lgs. n.
81/2008, nella nota al punto 8 facendo espressamente salva la
ripartizione legale degli obblighi di sicurezza, ribadisce che i
somministratori e gli utilizzatori hanno facolta' di regolamentare in
via contrattuale le modalita' di adempimento degli obblighi di legge
specificando, in particolare che essi possono "concordare che la
formazione generale sia a carico del somministratore e quella
specifica di settore a carico dell'utilizzatore".
L'accordo ex articolo 34 del d.lgs. n. 81/2008 dispone con molta
chiarezza che: "il corso oggetto del presente accordo non comprende
la formazione necessaria per svolgere i compiti relativi
all'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta
antincendio, e di primo soccorso e, comunque, di gestione
dell'emergenza", ai quali, quindi, si applicano differenti previsioni
(contenute, rispettivamente, agli articoli 37, comma 9, 45, comma 2,
e 46, comma 3, lettera b), e comma 4 del "testo unico" di salute e
sicurezza sul lavoro.
Quanto agli accordi in oggetto, si ritiene opportuno puntualizzare
che essi si sono perfezionati con l'approvazione in Conferenza
Stato-Regioni, avvenuta in data 21 dicembre 2011. Tanto premesso, in
considerazione della circostanza che in diversi punti degli accordi
in questione si fa riferimento o alla "pubblicazione" o alla "entrata
in vigore" degli accordi medesimi, il Governo, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano convengono che tali termini
si' debbano in ogni caso identificare sempre nella data dell' 11
gennaio 2012, data di pubblicazione degli accordi nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Collaborazione degli organismi paritetici alla formazione
Particolare importanza e' attribuita dal "testo unico" di salute e
sicurezza sul lavoro al ruolo degli organismi paritetici, quale
definito dall'articolo SI del d.lgs. n. 81/2008. Va, tuttavia,
chiarito al riguardo che il "testo unico" di salute e sicurezza sul
lavoro promuove il ruolo di tali organismi a condizioni precise e, in
particolare, a condizione che essi siano costituiti nell'ambito di
"associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale" (articolo
2, comma 1, lettera ee), d.lgs. n. 81/2008) e che operino nel settore
e nel territorio di competenza (articolo 37, comma 12, del "testo
unico" di salute e sicurezza sul lavoro). Ne discende che il datore
di lavoro che richieda - come prevede l'articolo 37, comma 12, del
d.lgs. n. 81/2008 - la "collaborazione" di tali organismi per
l'effettuazione delle attivita' di formazione e' tenuto a verificare
che i soggetti che propongono la propria opera a sostegno
dell'impresa posseggano tali caratteristiche. Il datore di lavoro,
nel caso intenda far svolgere la formazione da un ente formativo,
potra' dar specifico mandato a questo di inviare, per suo conto, la
richiesta di collaborazione all'organismo paritetico.
Con riferimento all'accordo ex articolo 34 del d.lgs. n. 81/2008,
il quale individua i Fondi interprofessionali di settore tra i
soggetti legittimati ope legis alla erogazione della formazione, si
precisa che nel caso in cui da statuto tali soggetti non si
configurino come erogatori diretti, questi, ai fini dell'erogazione
dei corsi in questione, dovranno avvalersi di soggetti formatori
esterni alle proprie strutture secondo le previsioni riportate in
coda al punto 1 dell'accordo ("Individuazione dei soggetti formatori
e sistema di accreditamento").
Si ritiene utile ribadire quanto gia' esposto dal Ministero del
lavoro e delle politiche sociali nella circolare n. 20 del 29 luglio
2011, vale a dire che la norma in ultimo citata non impone al datore
di lavoro di effettuare la formazione necessariamente con gli
organismi paritetici quanto, piuttosto, di mettere i medesimi a
conoscenza della volonta' di svolgere una attivita' formativa; cio'
in modo che essi possano, se del caso, svolgere efficacemente la
funzione che il "testo unico" attribuisce loro, attraverso proprie
proposte al riguardo. Resta inteso che tale richiesta di
collaborazione opera unicamente in relazione agli organismi
paritetici che abbiano i requisiti di legge e che, quindi, siano
costituiti nell'ambito di organizzazioni sindacali comparativamente
piu' rappresentative sul piano nazionale (in questo senso la
definizione di "organismo paritetico" dettata all'articolo 2, comma
1, lettera ee), del d.lgs. n. 81/2008) e che svolgano la propria
attivita' di "supporto" alle aziende operando sia nel territorio che
nel settore di attivita' del datore di lavoro (in questo senso
l'articolo 37, comma 12, citato). Rispetto a tale previsione, si
ritiene che il "territorio" di riferimento possa essere individuato
nella Provincia, contesto nel quale usualmente operano gli organismi
paritetici. Nei soli casi in cui il sistema di pariteticita' non sia
articolato a livello provinciale ma sia comunque presente a livello
regionale, la collaborazione operera' a tale livello. Qualora,
invece, gli organismi paritetici non siano presenti a ne' a livello
provinciale ne' a livello regionale, il datore di lavoro che
intendesse farlo, senza che - in tal caso - si applichi la previsione
di cui all'articolo 37, comma 12, del "testo unico", potra' comunque
rivolgersi ad un livello superiore a quello regionale.
Relativamente alle aziende con piu' sedi in differenti contesti
territoriali, l'organismo di riferimento puo' essere individuato
avendo riguardo alla sede legale dell'impresa.
Ai fini del possesso dei citati criteri di legge da parte
dell'organismo paritetico, attese le frequenti richieste di
chiarimento pervenute, si ritiene di individuare quale criterio
presuntivo della c.d. "rappresentativita' comparata" (sempre solo
limitatamente alle finalita' di cui alla interpretazione
dell'articolo 37, comma 12, del d.lgs. n. 81/2008) applicabile quello
di essere costituito nell'ambito di associazioni datoriali o
sindacali cui aderiscano organizzazioni datoriali o sindacali -
nazionali, territoriali o di settore -firmatarie di un contratto
collettivo nazionale di lavoro. Al riguardo, va esclusa la rilevanza
della firma per mera adesione, essendo necessario che la firma sia il
risultato finale di una partecipazione ufficiale alla contrattazione.
Tale criterio non pregiudica la possibilita' delle singole
organizzazioni datoriali o sindacali di dimostrare le propria
rappresentativita' secondo altri consolidati principi
giurisprudenziali.
Restano ferme le eventuali specifiche disposizioni adottate dalle
Regioni o dalle Province autonome in ordine al riconoscimento della
rappresentativita' degli organismi paritetici. Rimane, altresi',
impregiudicata l'applicazione del disposto di cui all'articolo 9 del
decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58, e
successive modifiche e integrazioni.
Resta inteso che - in ossequio al principio della pariteticita' -
sia le associazioni datoriali sia le associazioni sindacali nel cui
ambito sia costituito l'organismo paritetico devono essere in
possesso sia del criterio presuntivo appena esposto che di quello
territoriale di cui sopra.
Al fine di evitare erronei affidamenti dei datori di lavoro nei
riguardi di organismi paritetici che, attraverso pubblicita' o propri
siti, affermino essere in possesso dei citati requisiti di legge, si
ritiene opportuno puntualizzare che il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali non provvede ad alcun accreditamento rispetto agli
organismi paritetici ne' riconosce ai medesimi o alle organizzazioni
datoriali o sindacali nel cui contesto i medesimi organismi siano
costituiti alcuna capacita' di rappresentanza in base a protocolli o
"codici" del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i quali,
pertanto, non rilevano ai fini della verifica dei requisiti appena
richiamati. Allo stesso modo e per le stesse ragioni non puo' essere
attribuita alcuna valenza, ai fini del possesso dei requisiti di
rappresentanza di cui alla legge, all'eventuale inoltro al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali di documentazione finalizzata al
citato "accreditamento".
Inoltre, si ricorda che l'accordo ex articolo 34 precisa che gli
organismi paritetici sono soggetti formatori per i datori di lavoro
qualora effettuino le "attivita' formative o di aggiornamento
direttamente o avvalendosi di strutture formative di loro diretta
emanazione". Tale previsione, applicabile anche alle associazioni dei
datori di lavoro e dei lavoratori e agli enti bilaterali, implica che
gli organismi paritetici debbano svolgere attivita' di formazione
direttamente o per mezzo di strutture formative proprie o almeno
partecipate, senza poter procedere all'utilizzo di strutture esterne
se non accreditate ai sensi dell'intesa del 20 marzo 2008 in
Conferenza Stato Regioni e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23
gennaio 2009. Inoltre, gli organismi paritetici non possono procedere
ad alcun "accreditamento" della formazione svolta da altri soggetti,
la quale, quindi, non ha alcuna rilevanza relativamente al rispetto
delle disposizioni di legge e di quelle di cui agli accordi del 21
dicembre.
Quanto alle modalita' di richiesta di collaborazione agli organismi
paritetici, la nota alla "Premessa" dell'accordo ex articolo 37,
puntualizza che: "Ove la richiesta riceva riscontro da parte
dell'ente bilaterale o dell'organismo paritetico, delle relative
indicazioni occorre tener conto nella pianificazione e realizzazione
delle attivita' di formazione, anche ove tale realizzazione non sia
affidata agli enti bilaterali o agli organismi paritetici. Ove la
richiesta di cui al precedente periodo non riceva riscontro dall'ente
bilaterale o dall'organismo paritetico entro quindici giorni dal suo
invio, il datore di lavoro procede autonomamente alla pianificazione
e realizzazione delle attivita' di fOrmazione". Al riguardo, si
puntualizza che la richiesta in parola puo' essere avanzata anche ad
uno solo (ove ve ne siano diversi) di organismi paritetici in
possesso dei requisiti sin qui richiamati, in qualunque modo idoneo
allo scopo (ad esempio, anche con semplice comunicazione per posta
elettronica, purche' contenga indicazioni sufficienti a poter
permettere all'organismo paritetico di comprendere il tipo di
intervento formativo di riferimento e, quindi, mettendolo nelle
condizioni di potere supportare il datore di lavoro al riguardo).
Della risposta dell'organismo paritetico il datore di lavoro tiene
conto, senza che, tuttavia, cio' significhi che la formazione debba
essere svolta necessariamente con l'organismo paritetico, qualora la
risposta di quest'ultimo comprenda una proposta di svolgimento presso
l'organismo della attivita' di formazione ne' che le indicazioni
degli organismi paritetici debbano essere obbligatoriamente seguite
nella realizzazione dell'attivita' formativa.
Formazione in modalita' e-learning
L'allegato I agli accordi del 21 dicembre 2011 disciplina la
formazione in modalita' elearning, contenendo, innanzitutto, una
premessa volta a evidenziare che se la formazione alla sicurezza
svolta in aula ha rappresentato tradizionalmente il modello di
formazione in grado di garantire il piu' elevato livello di
interattivita', l'evoluzione delle nuove tecnologie, i cambiamenti
dei ritmi di vita e della stessa concezione della formazione hanno
reso possibile l'affermazione di una modalita' peculiare e attuale di
formazione a distanza, indicata con il termine e-learning, e della
quale viene fornita la seguente definizione: "modello formativo
interattivo e realizzato previa collaborazione interpersonale
all'interno di gruppi didattici strutturati (aule virtuali tematiche,
seminari tematici) o semistrutturati (forum o chat telematiche), nel
quale operi una piattaforma informatica che consente ai discenti di
interagire con i tutor e anche tra loro".
L'allegato continua evidenziando come la formazione in parola non
consista nella semplice fruizione di materiali didattici via
Internet, all'uso della mali tra docente e studente o di un forum
online dedicato ad un determinato argomento" quanto come si tratti di
un vero e proprio "strumento di realizzazione di un percorso di
apprendimento dinamico che consente al discente di partecipare alle
attivita' didattico formative in una comunita' virtuale". Inoltre,
viene specificato che nell'attivita' e-learning "va garantito che i
discenti abbiano possibilita' di accesso alle tecnologie impiegate,
familiarita' con l'uso del personal computer e buona conoscenza della
lingua utilizzata".
L'allegato I agli accordi, piu' nel dettaglio, pone una serie di
condizioni necessarie perche' sia legittimo il ricorso all'e-learning
specificando che i tutor devono essere in grado di "garantire la
costante raccolta di osservazioni, esigenze e bisogni specifici degli
utenti, attraverso un continuo raffronto con utenti, docenti e
comitato scientifico". Ancora, altre condizioni riguardano:
- sede e strumentazione: la formazione "puo' svolgersi presso la
sede del soggetto formatore, presso l'azienda o presso il domicilio
del partecipante, purche' le ore dedicate alla formazione vengano
considerate orario di lavoro effettivo. E la formazione va realizzata
attraverso una strumentazione idonea a permettere l'utilizzo di tutte
le risorse necessarie allo svolgimento del percorso formativo ed il
riconoscimento del lavoratore destinatario della formazione";
- programma e materiale didattico: devono avere una evidenza
formale;
- tutor: si specifica che: "deve essere garantito un esperto (tutor
o docente) a disposizione per la gestione del percorso formativo.
Tale soggetto deve essere in possesso di esperienza almeno triennale
di docenza o insegnamento o professionale in materia di tutela della
salute e sicurezza sul lavoro maturata nei settori pubblici o
privati"; sul punto, si ritiene opportuno evidenziare come la norma
appena riportata non configuri una costante presenza del tutar
quanto, piuttosto, la sua disponibilita' a intervenire, con modalita'
e tempi predefiniti;
- procedure di valutazione: si puntualizza che: "devono essere
previste prove di autovalutazione, distribuite lungo tutto il
percorso. Le prove di valutazione `in itinere' possono essere
effettuate (ove tecnologicamente possibile) in presenza telematica",
mentre viene statuito che comunque "la verifica di apprendimento
finale va effettuata in presenza". Delle prove e della verifica
finale deve essere data presenza agli atti dell'azione formativa.
- durata: deve essere indicata la durata del tempo di studio
previsto, il quale va ripartito su unita' didattiche omogenee. Deve
essere possibile memorizzare i tempi di fruizione (ore di
collegamento) ovvero dare prova che l'intero percorso sia stato
realizzato. La durata della formazione deve essere validata dal tutor
e certificata dai sistemi di tracciamento della piattaforma per l'
e-learning;
- materiali: il linguaggio deve essere chiaro e adeguato ai
destinatari.
Deve essere garantita la possibilita' di ripetere parti del
percorso formativo secondo gli obiettivi formativi, purche' rimanga
traccia di tali ripetizioni in modo da tenerne conto in sede di
valutazione finale, e di effettuare stampe del materiale utilizzato
per le attivita' formative. L'accesso ai contenuti successivi "deve
avvenire secondo un percorso obbligato (che non consenta di evitare
una parte del percorso)".
In tal modo vengono, quindi, fissate regole sufficientemente
precise dirette a riconoscere la importanza e utilita' di una
modalita' formativa sin qui generalmente vista con "sospetto"
(probabilmente in quanto spesso oggetto di abusi) e a favorire
prodotti di qualita' distinguendoli da quelli inefficaci.
Tuttavia l'"apertura" a questa nuova tipologia di formazione e'
riferita dagli accordi a parti limitate della formazione, quali:
- accordo ex articolo 34: modulo normativo e gestionale (1 e 2),
non anche, quindi, quello tecnico e relazionale (3 e 4),
aggiornamento quinquennale e verifiche sul mantenimento delle
competenze acquisite
- accordo ex articolo 37: formazione generale per i lavoratori (4
ore), tutta la formazione dei dirigenti (16 ore), la parte
individuata ai punti da 1 a 5 della formazione dei preposti e i corsi
di aggiornamento (punto 9), ai quali si aggiungono progetti formativi
sperimentali eventualmente individuati per lavoratori e preposti da
Regioni e Province autonome.
In ordine alla parte di formazione che si svolga via e-learning, va
evidenziato come le modalita' descritte dall'allegato non si
riscontrino ove la formazione venga erogata per mezzo della semplice
trasmissione di lezioni "frontali" a distanza (le quali, d'altro
verso, non possono essere considerate lezioni "ordinarie"), ma
richiedano la presenza dei requisiti di interattivita' della
formazione e presenza di soggetti (tutor e/o docenti) in possesso di
determinate caratteristiche.
Quanto, infine, alle verifiche di apprendimento, la previsione
relativa alla verifica finale "in presenza" deve essere intesa nel
senso che non sia possibile la verifica del completamento del
percorso in modalita' telematica - cosa, invece, espressamente
consentita per le verifiche intermedie - ma in presenza fisica, da
attuarsi anche per il tramite della videoconferenza.
Disciplina transitoria e riconoscimento della formazione pregressa
Con riferimento alla disciplina transitoria e al riconoscimento
della formazione pregressa, si rammenta che, in applicazione di
quanto esposto nel paragrafo dedicato all'efficacia degli accordi,
tutti i riferimenti all'entrata in vigore e quelli alla pubblicazione
degli accordi vanno riferiti sempre all' 11 gennaio 2012, data di
pubblicazione degli accordi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Tanto premesso, gli accordi in commento recano una disciplina
transitoria (punto 11 dell'accordo ex articolo 34 del d.lgs. n.
81/2008 e punto 10 dell'accordo ex articolo 37 del "testo unico" di
salute e sicurezza sul lavoro) puntuale, allo scopo di prevenire
dubbi interpretativi legati alla sovrapposizione tra la normativa
precedente e quella introdotta tramite gli accordi in oggetto.
Piu' nel dettaglio, l'accordo ex articolo 34 del d.lgs. n. 81/2008,
al punto 11, prevede espressamente che: "In fase di prima
applicazione, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione G.)
i datori di lavoro che abbiano frequentato - entro e non oltre sei
mesi dalla entrata in vigore del presente accordo - corsi di
formazione formahnentee documentalmente approvati alla data di
entrata in vigore del presente accordo rispettosi delle previsioni di
cui all'art. 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 per quanto
riguarda durata e contenuti" e il punto 10, secondo capoverso,
dell'accordo ex articolo 37 del "testo unico" di salute e sicurezza
analogamente specifica che: "non sono tenuti a frequentare i corsi di
formazione (...) i lavoratori, i dirigenti e i preposti che abbiano
frequentato - entro e non oltre dodici mesi dalla entrata in vigore
del presente accordo - corsi di formazione formalmente e
documentalmente approvati alla data di entrata in vigore del presente
accordo, rispettosi delle previsioni normative e delle indicazioni
previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda
durata, contenuti e modalita' di svolgimento dei corsi."
In tal modo si e' voluto inserire, limitatamente ad una fase di
prima applicazione degli accordi, la possibilita' di esonero dalla
frequenza dei corsi di formazione secondo le nuove regole, le nuove
modalita' e le nuove durate, che sono ora legate alle classi di
rischio delle attivita' svolte, e di frequentare ancora, invece,
corsi di formazione secondo i vecchi criteri individuati per i datori
di lavoro nel decreto ministeriale 16 gennaio 1997 e per i lavoratori
nel rispetto delle previsioni normative e delle indicazioni
eventualmente contenute nei contratti collettivi di lavoro. Tale
esonero e' stato comunque subordinato alla condizione che la
frequenza di tali corsi con le "vecchie" regole sia svolta per i
datori di lavoro entro e non oltre sei mesi Ball' 11 gennaio 2012
(punto 11, accordo ex articolo 34 del "testo unico" di salute e
sicurezza sul lavoro, ove si fa riferimento alla data di "entrata in
vigore" dell'accordo) e per i lavoratori, dirigenti e preposti entro
e non oltre dodici mesi dall' Il gennaio 2012 (punto 10, accordo ex
articolo 37 del d.lgs. n. 81/2008) nonche' alla condizione per
entrambi che i corsi stessi siano stati gia' organizzati ed approvati
"formalmente e documentalmente" prima dell' 11 gennaio 2012.
L'indicazione relativa alla necessita' che i corsi siano stati va
intesa nel senso che deve esistere una documentazione (quali, ad
esempio, una richiesta di finanziamento o di riconoscimento avanzata
per un determinato corso, un bando, un programma puntuale di
attivita' che risulti da un accordo collettivo o, ancora, un verbale
di riunione periodica) che dimostri che, alla data dell'Il gennaio
2012, i corsi fossero gia' stati progettati e pianificati,
all'evidente fine di non penalizzare oltremodo coloro che su tale
progettazione e pianificazione abbiano investito risorse o che le
abbiano condivise con le parti sociali e/o le rappresentanze dei
lavoratori per la sicurezza. Tale documentazione non richiede la data
certa, restando tuttavia onere di chi intenda avvalersi, nei limitati
limiti temporali appena specificati, della facolta' di svolgere corsi
secondo le "vecchie" regole, dimostrare con ogni mezzo idoneo che
tali corsi erano alla data dell'Il gennaio 2012, in una fase molto
avanzata di pianificazione e realizzazione, alla quale debba seguire
solo l'erogazione dei corsi, Al riguardo, appare opportuno invitare
gli organi di vigilanza a prestare particolare attenzione nella
verifica dei requisiti appena citati, al fine di dissuadere gli
operatori da un utilizzo fraudolento delle disposizioni appena
illustrate.
La circostanza che la puntuale definizione e la specifica
regolamentazione del ruolo e delle attivita' dei dirigenti e dei
preposti siano state introdotte solo dal "testo unico" di salute e
sicurezza sul lavoro e' alla base della previsione di cui al primo
capoverso del punto 10 dell'accordo ex articolo 37 del d.lgs. n.
8112008, il quale, "alfine di consentire la piena ed effettiva
attuazione degli obblighi di cui al presente accordo", dispone -
"unicamente in sede di prima applicazione" (quindi, con previsione
destinata ad esaurire la propria efficacia una volta completato
l'arco temporale individuato dall'accordo) - che il datore di lavoro
che non abbia gia' avviato a corsi di formazione coerenti con il
ruolo svolto in azienda i dirigenti o i preposti in forza alla
propria azienda possa procedere a tale avvio (sempre in relazione a
corsi che siano coerenti con i contenuti dell'accordo) in modo che i
relativi corsi si concludano entro e non oltre 18 mesi dalla
pubblicazione dell'accordo (11 gennaio 2012). La previsione opera in
combinato disposto con quanto previsto dal successivo punto 11 e
comporta che nel caso in cui il lavoratore che abbia svolto e svolga
funzioni di preposto alla data della pubblicazione dell'accordo e che
abbia, al contempo, svolto un corso da lavoratore rispettoso delle
previsioni previgenti non debba ripetere il corso da lavoratore ma
debba svolgere, entro i citati 18 mesi a far data dall'I l gennaio
2012, solo la formazione peculiare e specifica relativa allo
svolgimento di tali compiti di preposto. Al riguardo, si evidenzia
come il termine di riferimento per il completamento del percorso
formativo particolare e aggiuntivo da preposto sia quello appena
richiamato (18 mesi) e non, invece, quello di 12 mesi erroneamente
indicato al punto 11, lettera a), ultimo periodo, dell'accordo ex
articolo 37 del "testo unico".
Il dirigente che dimostri di aver svolto, alla data di
pubblicazione dell'accordo ex articolo 37 del "testo unico", una
formazione con i contenuti previsti all'art. 3 del D.M. 16/01/1997 o
con i contenuti del Modulo A per ASPP/RSPP, anche se di durata
inferiore, non e' tenuto a frequentare il corso di formazione di cui
al punto 6 dell'accordo in commento. Il termine per il completamento
del percorso formativo per dirigenti e' di 18 mesi, a meno che le
modalita' della formazione dei dirigenti non venganoindividuate da
accordi aziendali, adottati previa consultazione dei rappresentanti
dei lavoratori per la sicurezza, nel qual caso - per quanto disposto
al punto 6, secondo periodo - il termine entro il quale programmare e
completare l'attivita' formativa e' di 12 mesi a far data dall' 11
gennaio 2012, data di pubblicazione degli accordi del 21 dicembre
2011 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La previsione relativa ai 18 mesi per i corsi da dirigente e
preposto non riguarda, tuttavia, il personale di nuova assunzione (o
quello, gia' in forza alla azienda, al quale vengano attribuiti
compiti di dirigente o preposto successivamente all'Il gennaio 2012
il quale, in ragione della esistenza di un quadro normativo ormai
definito in materia di formazione (proprio in ragione della
approvazione degli accordi del 21 dicembre), dovra' essere avviato a
corsi da dirigente o preposto anteriormente o contestualmente
all'assunzione o alla adibizione a compiti di dirigente o preposto.
In tal caso occorre avere completato il prescritto percorso formativo
prima dell'inizio della attivita' richiesta in azienda al dirigente o
al preposto e solo ove cio' non risulti possibile, per ragioni che
spetta al datore di lavoro evidenziare adeguatamente, l'accordo
prevede che il percorso formativo debba essere completato entro e non
oltre 60 giorni dall'inizio della attivita' lavorativa.
Gli accordi del 21 dicembre individuano solo per il futuro la
disciplina della formazione e non prevedono che i corsi cosi'
regolamentati debbano essere svolti dalle aziende che abbiano gia'
pienamente rispettato le previgenti disposizioni in materia. Al fine
di esplicitare questo concetto, il punto l l dell'accordo ex articolo
37 del "testo unico" di salute e sicurezza sul lavoro disciplina il
"riconoscimento della formazione pregressa" puntualizzando che per
lavoratori e preposti gia' formati alla data dell' 11 gennaio 2012
non occorre ripetere la formazione.
Nel caso tale formazione sia stata svolta da piu' di 5 anni
anteriormente alla pubblicazione dell'accordo, l'aggiornamento andra'
realizzato secondo le "nuove" regole entro 12 mesi, sempre dall'Il
gennaio 2012.
Sia in relazione alla attivita' formativa pregressa svolta da
lavoratori o preposti sia in relazione a quella, sempre pregressa,
svolta dal dirigente, il datore di lavoro deve, comprovare - con
idonea documentazione e/o attraverso qualsiasi mezzo idoneo allo
scopo - l'avvenuto svolgimento della attivita' formativa e la
coerenza della medesima rispetto alla normativa previgente agli
accordi (la quale, quindi, potra' legittimamente far riferimento a
durata dei corsi diversa ed inferiore a quella degli accordi del 21
dicembre 2011). Anche in ordine alla verifica di tali elementi appare
opportuno invitare gli organi di vigilanza a prestare particolare
attenzione, al fine di dissuadere gli operatori da un utilizzo
fraudolento delle disposizioni appena illustrate.
Il riconoscimento della formazione gia' svolta dal datore di lavoro
in passato e' oggetto del punto 9 dell'accordo ex articolo 34 del
"testo unico" di salute e sicurezza sul lavoro il quale specifica
che: "non sono tenuti a frequentare il corso di formazione (...)
coloro che dimostrino di aver svolto, alla data di pubblicazione del
presente accordo, una formazione con contenuti conformi all'articolo
3 del D.M. 16/01/1997, e gli esonerati dalla frequenza dei corsi ai
sensi dell'articolo 95 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626". Inoltre, di seguito, si evidenzia che non devono frequentare i
corsi di cui all'accordo "i datori di lavoro in possesso dei
requisiti per svolgere i compili del Servizio Prevenzione e
Protezione ai sensi dell'articolo 32, commi 2, 3 e 5 del D.Lgs. n.
81/08, che abbiano svolto i corsi ( Modulo A e B) secondo quanto
previsto dall'accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano. (...). Tale esonero e'
ammesso nel caso di corrispondenza tra il settore ATECO per cui si e'
svolta la formazione e quello in cui si' esplica l'attivita' di
datore di lavoro. Lo svolgimento di attivita' formative per classi di
rischio piu' elevate e' comprensivo dell'attivita' formativa per
classi di rischio piu' basse".
In ordine alla individuazione del settore di riferimento per i
corsi di formazione, si reputa opportuno sottolineare che il dato al
quale occorre riferirsi sia quello contenuto nella colonna a destra
(relativa all'"Ateco 2007") e identificato, per ciascun settore, con
la lettera, comprensiva di vari numeri (i quali sono da intendersi
come esemplificativi rispetto alla lettera). Si precisa inoltre che,
con riferimento alla tabella dell'Allegato II agli accordi, per un
mero errore materiale, si e' omessa la trascrizione del codice 33
della lettera C, relativo alla riparazione, manutenzione e
installazione di macchine ed apparecchiature, ricompreso nella
categoria di rischio alto.
Le previsioni relative al riconoscimento della formazione pregressa
richiedono che il datore di lavoro comprovi lo svolgimento di
attivita' formative pregresse con qualsiasi mezzo di prova idoneo a
dimostrare la durata, i contenuti e le modalita' (ovviamente,
comprensive anche delle prove dell'avvenuto svolgimento dei corsi)
dei corsi in oggetto. In difetto, le previsioni cli riferimento non
possono operare, con la conseguenza che i corsi di formazione per
lavoratori vanno svolti nel piu' breve tempo possibile, nel rispetto
delle modalita' di cui all'accordo ex articolo 37 del d.lgs. n.
81/2008, e quelli da dirigente e preposto nel termine di 18 mesi,
citato. Analoga conclusione si impone ove il datore di lavoro non
dimostri (in questo senso il punto 9 dell'accordo ex articolo 34 del
"testo unico") di aver svolto corsi coerenti con le previgenti
disposizioni. Si intende che per consentire ai lavoratori, preposti,
dirigenti e, di conseguenza, anche ai datori di lavoro di poter
usufruire dei crediti formativi, copia dell'attestato relativo alla
formazione effettuata e' opportuno venga rilasciata al lavoratore, al
preposto o al dirigente.
Infine, va sottolineato che quanto al punto 4 dell'accordo ex
articolo 37 del d.lgs. n. 81/2008 in relazione alle "Condizioni
particolari" corrisponde a esigenze di esplicitazione di situazioni
caratterizzate da talune peculiarita', senza che le relative
indicazioni escludano o limitino l'operativita' dei principi generali
relativi al riconoscimento della formazione pregressa, quali appena
riportati. /n particolare, il riferimento alla formazione in
edilizia, di fonte contrattuale e durata di 16 ore, e' volto a
specificare che la formazione in parola corrisponde ad un credito
formativo permanente per la parte generale dell'accordo (4 ore) e che
la restante parte del corso potra' essere riconosciuta come
comprensiva della formazione "particolare" di cui all'accordo -come
accade sempre - ove il relativo percorso formativo sia di contenuto
corrispondente a quelli dell'accordo. Analogo principio viene,
quindi, esposto ove i corsi di riferimento siano corsi di formazione
professionale presso strutture regionali o provinciali. Al riguardo,
l'ultimo capoverso del punto 4 dell'accordo ex articolo 37 del "testo
unico" puntualizza, ancora una volta ripetendo un principio di ordine
generale (e sopra gia' rimarcato), che: "Rimane comunque salvo
l'obbligo del datore di lavoro di assicurare la formazione specifica
secondo le risultanze della valutazione dei rischi".
Quanto alle modalita' per mezzo delle quali puo' essere svolta la
formazione, la "Premessa" all'accordo ex articolo 37 del d.lgs. n.
81/2008 specifica che la formazione in essa disciplinata puo' essere
svolta sia in aula che nel luogo di lavoro. Di seguito, ai punti 1 e
2, si puntualizza che i docenti devono poter dimostrare di essere in
possesso di una esperienza almeno triennale, maturata in relazione
all'insegnamento e/o in relazione allo svolgimento di attivita'
professionale nella materia della salute e sicurezza sul lavoro. In
tal modo si consente - sempre in attesa della definizione dei
requisiti dei formatori da parte della Commissione consultiva ex
articolo 6 del "testo unico" di salute e sicurezza sul lavoro - di
operare come docente sia a chi abbia avuto modo di svolgere per oltre
un triennio attivita' di formazione nel settore sia a chi abbia
lavorato per oltre tre anni in materia di salute e sicurezza sul
lavoro (ad esempio, svolgendo attivita' di Responsabile del Servizio
di Prevenzione e Protezione).
In ragione della importanza delle innovazioni legislative
introdotte nel periodo successivo al 2008, si propone agli organi di
vigilanza di considerare sicuramente soddisfatto il requisito
richiesto dall'accordo avendo riguardo allo svolgimento continuativo
delle funzioni di insegnamento e/o professionali per almeno tre anni
nel quinquennio anteriore alla data di pubblicazione dell'accordo (11
gennaio 2012).
I corsi devono essere organizzati in modo che sia individuato un
responsabile dei corsi, che puo' essere anche il docente, e che non
vi partecipino piu' di 35 persone, le quali sono tenute a frequentare
il 90% delle ore di formazione previste. I corsi di formazione ex
articolo 37 devono essere strutturati in modo che venga individuato
un soggetto organizzatore del corso e che si tenga conto, nella
declinazione dei contenuti, delle differenze di genere, di eta', di
provenienza e lingua e della specifica tipologia contrattuale
utilizzata per la prestazione di lavoro. Resta fermo il principio, di
cui all'articolo 37, comma 13, del d.lgs. n. 81/2008, per il quale:
"Il contenuto della formazione deve essere .facilmente comprensibile
per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e
competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa
verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare
utilizzata nel percorso formativo "
Aggiornamento della formazione
Entrambi gli accordi del 21 dicembre prevedono l'aggiornamento
della formazione, svolto in un arco temporale quinquennale, a partire
dal momento in cui e' stato completato il percorso formativo di
riferimento.
Al riguardo, l'accordo ex articolo 37 del "lesto unico" salvaguarda
la necessita' di procedere a specifica formazione in caso di
insorgenza di nuovi rischi da lavoro disponendo, all'ultimo capoverso
del punto 10, quanto segue: "Nell'aggiornamento non e' compresa la
formazione relativa al trasferimento o cambiamento di mansioni e
all'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove
tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. Non e'
ricompresa, inoltre, la formazione in relazione all'evoluzione dei
rischi o all'insorgenza di nuovi rischi". La previsione appare una
semplice riproposizione del principio, invero pacifico in materia di
salute e sicurezza sul lavoro, in forza del quale ogni cambiamento -
purche' significativo - nella esposizione al rischio dei lavoratori
implica una rivisitazione della valutazione dei rischi e di
conseguenza, delle misure di prevenzione, prima tra tutte la
formazione, che da tale valutazione necessariamente discendono.
Quanto ai datori di lavoro viene specificato (punto 7 del
pertinente accordo) che l'obbligo di aggiornamento riguarda anche chi
abbia svolto i corsi di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale
16 gennaio 1997 e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi
dell'articolo 95 del d.lgs. n. 626/1994. Unicamente per tale ultima
categoria il primo termine dell'aggiornamento e' individuato in 24
mesi dalla data di pubblicazione del l'accordo.
L'obbligo di aggiornamento puo' essere ottemperato in una unica
occasione o anche per mezzo di attivita' che siano distribuite
nell'arco temporale di riferimento (il quinquennio) in modo che,
complessivamente, corrispondano a quanto richiesto negli accordi
(cfr. quanto si legge al punto 7 dell'accordo ex articolo 34, ove
viene specificato che: "l'obbligo di aggiornamento va preferibilmente
distribuito nell'arco temporale di riferimento").
Al fine di favorire una rapida individuazione, anche nel caso in
cui l'aggiornamento sia svolto in diverse occasioni nell'arco del
quinquennio, dei termini per l'adempimento, si ritiene che i cinque
anni di cui agli accordi decorrano sempre a far data dal giorno della
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale degli accordi e, quindi, sempre
considerando il quinquennio successivo all' 1 1 gennaio 2012. Quindi,
la prossima scadenza da considerare, per i soggetti gia' formati alla
data di pubblicazione degli accordi, cadra' sempre I'll gennaio 2017.
Con riferimento ai soggetti formati successivamente all' 11 gennaio
2012, il termine iniziale per il calcolo del quinquennio per
l'aggiornamento non puo' che essere, invece, quello della data
dell'effettivo completamento del rispettivo percorso formativo,
coerente con i contenuti degli accordi.
In ordine alle modalita' per mezzo delle quali si possa ottemperare
all'obbligo di aggiornamento, si ritiene che una parte non superiore
ad 1/3 del percorso di aggiornamento (pari a 2 ore) possa essere
validamente svolta anche per mezzo della partecipazione a convegni o
seminari, a condizione che essi trattino delle materie di cui ai
punti 7 (accordo ex articolo 34) e 9 (accordo ex articolo 37) degli
accordi e che prevedano una verifica finale di apprendimento.
In relazione alla restante parte del percorso di aggiornamento,
pari a 4 ore, essa dovra' comunque essere svolta nel rispetto delle
regole (quali, ad esempio, quelle relative al numero massimo dei
partecipanti) di cui agli accordi.
Quanto all'aggiornamento dei preposti, si puntualizza che le 6 ore
di aggiornamento quinquennale - che si ritengono comprensive delle 6
ore di aggiornamento quali lavoratori - devono essere svolte avendo
riguardo ai particolari compiti svolti in materia di salute e
sicurezza sul lavoro. Sempre in ordine alla formazione del preposto,
si rammenta quanto al punto 8 dell'accordo ex articolo 37 del d.lgs.
n. 81/2008, ove si ribadisce che la "formazione particolare e
aggiuntiva del preposto costituisce credito formativo permanente
salvo nei casi in cui sia determinata una modifica del suo rapporto
di preposizione nell'ambito della stessa o di altra azienda". Se ne
evince che il credito formativo continua a sussistere fino a quando
la posizione del preposto rimane sostanzialmente analoga nell'ambito
dell'organizzazione di riferimento, con la conseguenza che il
preposto deve solo aggiornare la propria formazione (nella misura
appena specificata), mentre tale credito viene meno ove la posizione
del preposto sia sostanzialmente mutata nell'ambito
dell'organizzazione di riferimento, con la conseguenza che il
preposto deve, in tale seconda ipotesi, svolgere la formazione
particolare aggiuntiva (perche' legata al ruolo svolto in azienda)
come preposto.
Infine, in caso di nuova attivita' il punto 10 dell'accordo ex
articolo 34 del "testo unico" prevede che il datore di lavoro che
intenda svolgere "in proprio" i compiti del servizio di prevenzione e
protezione sara' tenuto a completare il percorso formativo di cui
all'accordo entro e non oltre novanta giorni dalla data di inizio
della propria attivita'.
La formazione del Responsabile del servizio di prevenzione e
protezione
I requisiti per Addetti e Responsabili del Servizio di Prevenzione
e Protezione (di seguito indicati come ASPP e RSPP) relativamente
alla formazione sono disciplinati, nello specifico, dai commi 2, 3 e
5 dell'articolo 32 del d.lgs. n. 81/2008, mentre per l'aggiornamento
il riferimento e' il comma 6 dello stesso articolo.
Relativamente all'obbligo di aggiornamento il comma 6 stabilisce
che: "I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e
protezione sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento secondo
gli indirizzi definiti nell'accordo Stato-regioni di cui al comma 2".
(accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14
febbraio 2006, e successive modificazioni).
L'accordo del 26 gennaio 2006, relativamente all'aggiornamento,
oltre a stabilirne la periodicita' (quinquennale) precisa che:"... i
corsi di aggiornamento, che potranno
essere effettuati anche con modalita' di formazione a distanza,
dovranno comunque far riferimento ai contenuti dei moduli del
rispettivo percorso formativo, con particolare riguardo:
a) al settore produttivo di riferimento;
b) alle novita' normative nel frattempo eventualmente intervenute in
materia;
c) alle innovazioni nel campo delle misure di prevenzione".
L'accordo regolamenta anche la durata di detti corsi di
aggiornamento fissata, per quanto riguarda i RSPP, in 60 ore per i
macrosettori di attivita' Ateco 3, 4, 5 e 7 ed in 40 ore per i
macrosettori di attivita' Ateco n. 1, 2, 6, 8 e 9 mentre, per quanto
riguarda gli ASPP l'aggiornamento prevede una durata di 28 ore per
tutti i macrosettori di attivita' Ateco.
Relativamente alla data di decorrenza del quinquennio e'
intervenuto anche un successivo accordo sancito in Conferenza Stato
Regioni il 5 ottobre 2006. In tale accordo, al punto 2.6, viene
precisata la decorrenza per ASPP e RSPP che avevano usufruito
dell'esonero dalla frequenza del Modulo 13 sulla base del
riconoscimento di crediti professionali pregressi (Tabella A4 e
Tabella As allegate all'Accordo del 26 gennaio 006) come di seguito:
"Per coloro che possono usufruire dell'esonero dalla frequenza del
Modulo B sulla base del riconoscimento di crediti professionali
pregressi, l'obbligo di aggiornamento legato all 'esonero decorre dal
14/2/2007 e deve essere completato entro il 14/2/2012. Cio' premesso,
si rileva che molti ASSP e RSPP non sono riusciti a completare
l'aggiornamento entro il 14 febbraio 2012 che rappresenta, di fatto,
la prima scadenza, in ordine cronologico, dell'obbligo di
aggiornamento e riguarda i soli esonerati previsti nell'accordo del
26 gennaio 2006.
Tale situazione si potra' comunque manifestare anche in futuro ogni
qualvolta un ASPP o RSPP non dovesse riuscire a completare
l'aggiornamento nei 5 anni previsti e si ritiene pertanto necessario
fornire alcune prime indicazioni operative finalizzate a disciplinare
i casi di mancato assolvimento del predetto obbligo di aggiornamento,
da ritenersi valide in attesa della revisione dell'accordo del 26
gennaio 2006, cosi' come previsto al punto 2.7 dello stesso.
Relativamente alla formazione, l'accordo specifica che sia il
Modulo A che il Modulo C costituiscono credito formativo permanente.
Relativamente al modulo B, sia nell'accordo che nelle successive
linee interpretative, e' specificato che: "Il credito ottenuto con la
frequenza al modulo B e' valido per cinque anni. Alla scadenza dei
cinque anni scatta l'obbligo di aggiornamento".
Pertanto, si ritiene che l'ASPP o il RSPP che non adempia l'obbligo
di aggiornamento nei tempi previsti, perda la propria "operativita'".
Cio' significa che, pur mantenendo il requisito derivato dalla
regolare frequenza ai corsi, egli non e' in grado di poter esercitare
i propri compiti fintanto che non venga completato l'aggiornamento
per il monte ore mancante, riferito al quinquennio appena concluso.
Il completamento dell'aggiornamento consente, pertanto, di
riacquisire la fruibilita' del credito relativo al modulo B
consentendo, contemporaneamente, a ASPP e RSPP di recuperare la
propria "operativita'".
Decorrenza dell'aggiornamento per ASPP e RSPP esonerati ai sensi del
comma 5
dell'articolo 32 del d.lgs. n. 81/2008
In attesa della prevista revisione dell'accordo del 26 gennaio
2006, al fine di non creare disparita' di trattamento per situazioni
analoghe, si ritiene doveroso analizzare anche i casi in cui il
mancato raggiungimento del totale delle ore di aggiornamento riguardi
i soggetti esonerati, ai sensi dell'articolo 32, comma 5, del d.lgs.
n. 81/2008, dalla frequenza ai corsi di formazione previsti al comma
2, primo periodo, del medesimo articolo.
In considerazione del fatto che anche tali soggetti, in caso di
effettivo esercizio della funzione di ASPP o RSPP, sono obbligati ad
effettuare l'aggiornamento quinquennale e che anche per essi, in caso
di mancato adempimento di tale obbligo, scatterebbe la perdita della
propria "operativita'", recuperabile solo con il completamento
dell'aggiornamento, si ritiene che - in analogia a quanto previsto
nell'accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni il 5 ottobre 2006 -
per gli esonerati dalla frequenza del modulo B, l'obbligo di
aggiornamento, per coloro che usufruiscono dell'esonero ex articolo
32, comma 5, del d.lgs. n. 81/2008, decorre dalla data di entrata in
vigore dello stesso e, cioe', a far data dal 15 maggio 2008 dovendo
essere completato entro il 15 maggio 2013.
Invece, per coloro che abbiano conseguito una delle lauree indicate
nel sopra citato articolo 32, comma 5, del d.lgs. n. 81/2008,
successivamente alla data del 15 maggio 2008, si precisa che in tale
caso costituisce riferimento, per l'individuazionedella decorrenza
del quinquennio entro cui terminare l'aggiornamento, la data di
conseguimento della laurea.