Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10,  comma  3,  del  medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di  quelle  richiamate  nel  decreto,  trascritte
nelle note. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
legislativi qui riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
 
 
Rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo
              sulla gestione finanziaria delle regioni 
 
  ((  1.  Al  fine  di  rafforzare  il  coordinamento  della  finanza
pubblica,  in  particolare  tra  i  livelli  di  governo  statale   e
regionale,  e  di  garantire  il  rispetto  dei  vincoli   finanziari
derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia  all'Unione   europea,   le
disposizioni del presente articolo sono volte ad adeguare,  ai  sensi
degli articoli 28, 81, 97, 100 e 119 della Costituzione, il controllo
della Corte dei conti sulla gestione finanziaria delle regioni di cui
all'articolo 3, comma 5, della  legge  14  gennaio  1994,  n.  20,  e
all'articolo 7, comma 7,  della  legge  5  giugno  2003,  n.  131,  e
successive modificazioni. 
  2. Ogni sei mesi le sezioni regionali di controllo della Corte  dei
conti trasmettono ai consigli regionali una relazione sulla tipologia
delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali  approvate
nel semestre precedente e sulle  tecniche  di  quantificazione  degli
oneri. 
  3.  Le  sezioni  regionali  di  controllo  della  Corte  dei  conti
esaminano i  bilanci  preventivi  e  i  rendiconti  consuntivi  delle
regioni e degli enti che compongono il Servizio sanitario  nazionale,
con le modalita' e secondo le procedure di cui all'articolo 1,  commi
166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica
del rispetto degli obiettivi annuali posti dal  patto  di  stabilita'
interno,  dell'osservanza  del  vincolo  previsto   in   materia   di
indebitamento dall'articolo 119,  sesto  comma,  della  Costituzione,
della   sostenibilita'   dell'indebitamento   e    dell'assenza    di
irregolarita' suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli
equilibri  economico-finanziari  degli  enti.  I  bilanci  preventivi
annuali e pluriennali e i rendiconti delle  regioni  con  i  relativi
allegati  sono  trasmessi  alle  competenti  sezioni   regionali   di
controllo della Corte dei conti  dai  presidenti  delle  regioni  con
propria relazione. 
  4. Ai fini del comma 3, le sezioni  regionali  di  controllo  della
Corte dei conti verificano altresi' che i  rendiconti  delle  regioni
tengano conto anche delle partecipazioni in  societa'  controllate  e
alle quali e'  affidata  la  gestione  di  servizi  pubblici  per  la
collettivita'  regionale  e  di  servizi  strumentali  alla  regione,
nonche' dei  risultati  definitivi  della  gestione  degli  enti  del
Servizio sanitario nazionale, per i quali resta fermo quanto previsto
dall'articolo 2, comma 2-sexies, del decreto legislativo 30  dicembre
1992, n. 502, dall'articolo 2, comma  12,  della  legge  28  dicembre
1995, n. 549, e dall'articolo 32 della legge  27  dicembre  1997,  n.
449. 
  5. Il rendiconto generale della regione e' parificato dalla sezione
regionale di controllo della Corte dei conti ai sensi degli  articoli
39, 40 e 41 del testo unico di cui al regio decreto 12  luglio  1934,
n. 1214. Alla decisione di parifica e' allegata una  relazione  nella
quale la Corte dei conti formula le sue osservazioni in  merito  alla
legittimita' e alla regolarita' della gestione e propone le misure di
correzione e gli interventi di riforma che ritiene necessari al fine,
in  particolare,  di  assicurare  l'equilibrio  del  bilancio  e   di
migliorare l'efficacia e l'efficienza della spesa.  La  decisione  di
parifica e la relazione sono trasmesse  al  presidente  della  giunta
regionale e al consiglio regionale. 
  6. Il presidente della regione  trasmette  ogni  dodici  mesi  alla
sezione regionale di controllo della Corte dei  conti  una  relazione
sulla regolarita' della gestione e sull'efficacia e  sull'adeguatezza
del sistema dei controlli interni adottato  sulla  base  delle  linee
guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei  conti
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto. La relazione e'  altresi',  inviata
al presidente del consiglio regionale. 
  7.  Nell'ambito  della  verifica  di  cui   ai   commi   3   e   4,
l'accertamento,  da  parte  delle  competenti  sezioni  regionali  di
controllo della Corte dei conti, di  squilibri  economico-finanziari,
della  mancata  copertura  di  spese,  della  violazione   di   norme
finalizzate a garantire la regolarita' della gestione  finanziaria  o
del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilita'
interno comporta per  le  amministrazioni  interessate  l'obbligo  di
adottare, entro sessanta  giorni  dalla  comunicazione  del  deposito
della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei  a  rimuovere
le irregolarita' e a ripristinare gli  equilibri  di  bilancio.  Tali
provvedimenti sono trasmessi  alle  sezioni  regionali  di  controllo
della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta  giorni
dal ricevimento. Qualora la regione non  provveda  alla  trasmissione
dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni  regionali  di
controllo dia esito negativo, e' preclusa l'attuazione dei  programmi
di spesa per i quali  e'  stata  accertata  la  mancata  copertura  o
l'insussistenza della relativa sostenibilita' finanziaria. 
  8. Le relazioni redatte dalle sezioni regionali di controllo  della
Corte dei conti ai sensi dei commi  precedenti  sono  trasmesse  alla
Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia  e
delle finanze per le determinazioni di competenza. 
  9. Ciascun gruppo consiliare  dei  consigli  regionali  approva  un
rendiconto di esercizio  annuale,  strutturato  secondo  linee  guida
deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano  e  recepite
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per assicurare
la corretta rilevazione dei fatti di gestione e  la  regolare  tenuta
della contabilita', nonche' per definire la documentazione necessaria
a corredo del rendiconto. In ogni caso il  rendiconto  evidenzia,  in
apposite  voci,  le  risorse  trasferite  al  gruppo  dal   consiglio
regionale,con indicazione del titolo del  trasferimento,  nonche'  le
misure  adottate  per  consentire  la  tracciabilita'  dei  pagamenti
effettuati. 
  10. Il rendiconto e' trasmesso  da  ciascun  gruppo  consiliare  al
presidente del consiglio regionale, che lo  trasmette  al  presidente
della regione. 
  Entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, il  presidente
della  regione  trasmette  il  rendiconto  di  ciascun  gruppo   alla
competente sezione regionale  di  controllo  della  Corte  dei  conti
perche' si pronunci, nel termine di trenta  giorni  dal  ricevimento,
sulla  regolarita'  dello  stesso  con  apposita  delibera,  che   e'
trasmessa al presidente della regione per il  successivo  inoltro  al
presidente del consiglio regionale, che ne cura la pubblicazione.  In
caso di mancata pronuncia nei successivi trenta giorni, il rendiconto
di  esercizio  si  intende  comunque  approvato.  Il  rendiconto  e',
altresi', pubblicato in allegato al conto  consuntivo  del  consiglio
regionale e nel sito istituzionale della regione. 
  11. Qualora la competente  sezione  regionale  di  controllo  della
Corte dei conti riscontri che il rendiconto di esercizio  del  gruppo
consiliare o la documentazione trasmessa a corredo dello  stesso  non
sia  conforme  alle  prescrizioni  stabilite  a  norma  del  presente
articolo,  trasmette,  entro  trenta  giorni  dal   ricevimento   del
rendiconto, al presidente della regione una  comunicazione  affinche'
si provveda alla relativa regolarizzazione, fissando un  termine  non
superiore  a  trenta  giorni.  La  comunicazione  e'   trasmessa   al
presidente del consiglio regionale per i  successivi  adempimenti  da
parte del gruppo consiliare interessato e  sospende  il  decorso  del
termine per la pronuncia della sezione. Nel caso in cui il gruppo non
provveda alla regolarizzazione entro il termine fissato, decade,  per
l'anno in corso, dal diritto all'erogazione di risorse da  parte  del
consiglio regionale. La decadenza di cui al presente  comma  comporta
l'obbligo di restituire le somme ricevute a carico del  bilancio  del
consiglio regionale e non rendicontate. 
  12. La decadenza e l'obbligo di restituzione di  cui  al  comma  11
conseguono alla mancata trasmissione del rendiconto entro il  termine
individuato ai sensi del  comma  10,  ovvero  alla  delibera  di  non
regolarita' del  rendiconto  da  parte  della  sezione  regionale  di
controllo della Corte dei conti. 
  13. Le regioni che abbiano adottato  il  piano  di  stabilizzazione
finanziaria, ai sensi dell'articolo 14, comma 22,  del  decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
luglio 2010, n. 122, formalmente approvato con decreto  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  possono  chiedere   al   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  entro   il   15   dicembre   2012,
un'anticipazione di cassa da destinare  esclusivamente  al  pagamento
delle spese di parte corrente relative a  spese  di  personale,  alla
produzione di servizi in economia e  all'acquisizione  di  servizi  e
forniture, gia' impegnate e comunque non derivanti da  riconoscimento
dei debiti fuori bilancio. 
  14. L'anticipazione di cui al comma 13 e' concessa, nei  limiti  di
50 milioni di euro per l'anno 2012, con decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, su  proposta  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, che stabilisce altresi' le modalita' per  l'erogazione
e per la restituzione dell'anticipazione straordinaria in un  periodo
massimo di cinque anni, a decorrere dall'anno successivo a quello  in
cui e' erogata l'anticipazione. 
  15. Alla copertura degli oneri  derivanti,  nell'anno  2012,  dalle
disposizioni recate dai commi 13 e 14  si  provvede  a  valere  sulla
dotazione del Fondo di rotazione di cui all'articolo 4, comma 5. 
  16. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di  Trento
e di Bolzano adeguano il proprio ordinamento  alle  disposizioni  del
presente articolo entro un anno dalla data di entrata in  vigore  del
presente decreto. 
  17. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 28, 81, 97, 100  e
          119 della Costituzione della Repubblica italiana: 
 
                                   "Art. 28 
 
              I funzionari e i dipendenti dello Stato  e  degli  enti
          pubblici sono direttamente responsabili  secondo  le  leggi
          penali, civili e amministrative,  degli  atti  compiuti  in
          violazione di diritti.  In  tali  casi  la  responsabilita'
          civile si estende allo Stato e agli enti pubblici" 
 
                                   "Art. 81 
 
              Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto
          consuntivo presentati dal Governo. 
              L'esercizio provvisorio del bilancio  non  puo'  essere
          concesso se non per  legge  e  per  periodi  non  superiori
          complessivamente a quattro mesi. 
              Con la  legge  di  approvazione  del  bilancio  non  si
          possono stabilire nuovi tributi e nuove spese. 
              Ogni altra legge che importi  nuove  e  maggiori  spese
          deve indicare i mezzi per farvi fronte." 
 
                                   "Art. 97 
 
              I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni
          di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento  e
          la imparzialita' dell'amministrazione. 
              Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere
          di competenza, le attribuzioni e le responsabilita' proprie
          dei funzionari. 
              Agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni si accede
          mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge." 
 
                                   "Art. 100 
 
              Il  Consiglio  di  Stato  e'   organo   di   consulenza
          giuridico-amministrativa  e  di  tutela   della   giustizia
          nell'amministrazione. 
              La Corte dei conti esercita il controllo preventivo  di
          legittimita'  sugli  atti  del  Governo,  e  anche   quello
          successivo  sulla  gestione  del  bilancio   dello   Stato.
          Partecipa, nei casi e nelle forme stabilite dalla legge, al
          controllo sulla gestione finanziaria degli enti  a  cui  lo
          Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente
          alle Camere sul risultato del riscontro eseguito. 
              La legge assicura l'indipendenza dei due istituti e dei
          loro componenti di fronte al Governo." 
 
                                   "Art. 119 
 
              I Comuni, le Province, le  Citta'  metropolitane  e  le
          Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa. 
              I Comuni, le Province, le  Citta'  metropolitane  e  le
          Regioni hanno risorse autonome.  Stabiliscono  e  applicano
          tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e
          secondo i principi di coordinamento della finanza  pubblica
          e del sistema tributario. Dispongono  di  compartecipazioni
          al  gettito  di  tributi  erariali   riferibile   al   loro
          territorio. 
              La legge dello Stato istituisce un  fondo  perequativo,
          senza vincoli di destinazione, per i territori  con  minore
          capacita' fiscale per abitante. 
              Le risorse  derivanti  dalle  fonti  di  cui  ai  commi
          precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Citta'
          metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le
          funzioni pubbliche loro attribuite. 
              Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e  la
          solidarieta' sociale, per rimuovere gli squilibri economici
          e sociali, per favorire l'effettivo esercizio  dei  diritti
          della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale
          esercizio delle loro funzioni,  lo  Stato  destina  risorse
          aggiuntive ed effettua interventi  speciali  in  favore  di
          determinati  Comuni,  Province,  Citta'   metropolitane   e
          Regioni. 
              I Comuni, le Province, le  Citta'  metropolitane  e  le
          Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito  secondo  i
          principi generali  determinati  dalla  legge  dello  Stato.
          Possono ricorrere  all'indebitamento  solo  per  finanziare
          spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato
          sui prestiti dagli stessi contratti.". 
              - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 5, della legge
          14  gennaio  1994,  n.  20  (Disposizioni  in  materia   di
          giurisdizione e controllo della Corte dei conti): 
              "5. Nei confronti delle amministrazioni  regionali,  il
          controllo della gestione concerne  il  perseguimento  degli
          obiettivi  stabiliti  dalle  leggi  di   principio   e   di
          programma.". 
              - Si riporta il testo dell'art. 7, comma 7, della legge
          5 giugno  2003,  n.  131  (Disposizioni  per  l'adeguamento
          dell'ordinamento della Repubblica alla L. Cost. 18  ottobre
          2001, n. 3): 
              "Art.  7.  -  La  Corte  dei   conti,   ai   fini   del
          coordinamento della finanza pubblica, verifica il  rispetto
          degli equilibri di bilancio da parte di  Comuni,  Province,
          Citta' metropolitane e Regioni, in relazione  al  patto  di
          stabilita'    interno    ed    ai     vincoli     derivanti
          dall'appartenenza  dell'Italia   all'Unione   europea.   Le
          sezioni  regionali  di  controllo  della  Corte  dei  conti
          verificano, nel rispetto  della  natura  collaborativa  del
          controllo sulla gestione, il perseguimento degli  obiettivi
          posti dalle leggi statali o regionali  di  principio  e  di
          programma, secondo la  rispettiva  competenza,  nonche'  la
          sana  gestione  finanziaria  degli  enti   locali   ed   il
          funzionamento dei controlli  interni  e  riferiscono  sugli
          esiti delle verifiche esclusivamente ai consigli degli enti
          controllati, salvo quanto disposto dal  terzo  periodo  del
          presente  comma.  Nelle  relazioni  al  Parlamento  di  cui
          all'art. 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20,  e
          successive modificazioni, e all'art. 13  del  decreto-legge
          22 dicembre 1981, n. 786,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  26  febbraio  1982,  n.  51,   e   successive
          modificazioni, la Corte dei  conti  riferisce  anche  sulla
          base dei dati e delle informazioni raccolti  dalle  sezioni
          regionali di  controllo.  Resta  ferma  la  potesta'  delle
          Regioni  a  statuto  speciale,  nell'esercizio  della  loro
          competenza, di adottare particolari discipline nel rispetto
          delle  suddette  finalita'.  Per  la   determinazione   dei
          parametri di gestione relativa  al  controllo  interno,  la
          Corte dei conti si avvale anche  degli  studi  condotti  in
          materia dal Ministero dell'interno.". 
              - Per completezza d'informazione, si riporta  il  testo
          dell'art. 1, commi 166, 167, 168, 169 e 170, della legge 23
          dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio   annuale   e   pluriennale   dello    Stato-legge
          finanziaria 2006): 
              "166. Ai fini della tutela dell'unita' economica  della
          Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica,  gli
          organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria
          trasmettono alle competenti sezioni regionali di  controllo
          della  Corte  dei  conti  una  relazione  sul  bilancio  di
          previsione dell'esercizio di competenza  e  sul  rendiconto
          dell'esercizio medesimo. 
              167. La Corte dei conti definisce unitariamente criteri
          e linee guida cui debbono attenersi gli organi  degli  enti
          locali    di    revisione    economico-finanziaria    nella
          predisposizione della relazione di cui al comma  166,  che,
          in ogni caso, deve dare conto del rispetto degli  obiettivi
          annuali   posti   dal   patto   di   stabilita'    interno,
          dell'osservanza  del  vincolo  previsto   in   materia   di
          indebitamento   dall'art.   119,   ultimo   comma,    della
          Costituzione, e di ogni  grave  irregolarita'  contabile  e
          finanziaria in  ordine  alle  quali  l'amministrazione  non
          abbia adottato le misure correttive  segnalate  dall'organo
          di revisione. 
              168. (Abrogato). 
              169. Per l'esercizio dei compiti di cui ai  commi  166,
          167  e  168,  la  Corte  dei  conti  puo'  avvalersi  della
          collaborazione di  esperti  anche  estranei  alla  pubblica
          amministrazione,  sino  ad  un  massimo  di  dieci  unita',
          particolarmente  qualificati  nelle   materie   economiche,
          finanziarie e statistiche, nonche', per le  esigenze  delle
          sezioni regionali di  controllo  e  sino  al  completamento
          delle  procedure  concorsuali  di  cui  al  comma  175,  di
          personale  degli  enti  locali,  fino  ad  un  massimo   di
          cinquanta  unita',  in  possesso  di  laurea   in   scienze
          economiche  ovvero  di  diploma  di  ragioniere  e   perito
          commerciale, collocato in posizione di  fuori  ruolo  o  di
          comando. 
              170. Le disposizioni dei commi 166 e 167  si  applicano
          anche agli enti del Servizio sanitario nazionale. Nel  caso
          di enti di cui al presente comma che non abbiano rispettato
          gli obblighi previsti ai sensi  del  comma  166,  la  Corte
          trasmette la propria segnalazione alla regione  interessata
          per i conseguenti provvedimenti.". 
              - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 2-sexies,  del
          decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.  502  (Riordino
          della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art.  1
          della L. 23 ottobre 1992, n. 421): 
              "2-sexies. La regione disciplina altresi': 
              a) l'articolazione del territorio regionale  in  unita'
          sanitarie locali, le quali  assicurano  attraverso  servizi
          direttamente gestiti l'assistenza sanitaria  collettiva  in
          ambiente di vita e di lavoro, l'assistenza  distrettuale  e
          l'assistenza  ospedaliera,  salvo   quanto   previsto   dal
          presente  decreto   per   quanto   attiene   alle   aziende
          ospedaliere di rilievo nazionale e  interregionale  e  alle
          altre strutture pubbliche e private accreditate; 
              b)  i  principi  e  criteri  per  l'adozione  dell'atto
          aziendale di cui all'art. 3, comma 1-bis; 
              c) la definizione dei criteri per l'articolazione delle
          unita' sanitarie locali in distretti, da parte dell'atto di
          cui  all'art.  3,  comma   1-bis,   tenendo   conto   delle
          peculiarita' delle zone  montane  e  a  bassa  densita'  di
          popolazione; 
              d) il  finanziamento  delle  unita'  sanitarie  locali,
          sulla base di una quota  capitaria  corretta  in  relazione
          alle  caratteristiche  della  popolazione   residente   con
          criteri coerenti con quelli indicati all'art. 1, comma  34,
          della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 
              e) le modalita' di vigilanza e di controllo,  da  parte
          della regione  medesima,  sulle  unita'  sanitarie  locali,
          nonche'  di  valutazione  dei   risultati   delle   stesse,
          prevedendo  in  quest'ultimo  caso  forme  e  modalita'  di
          partecipazione della Conferenza dei sindaci; 
              f) l'organizzazione e il funzionamento delle  attivita'
          di cui all'art. 19-bis, comma 3, in raccordo e cooperazione
          con la Commissione nazionale di cui al medesimo articolo; 
              g) fermo restando il generale divieto di indebitamento,
          la possibilita' per le unita' sanitarie locali di: 
              1) anticipazione, da parte del tesoriere, nella  misura
          massima di un dodicesimo dell'ammontare  annuo  del  valore
          dei ricavi, inclusi i trasferimenti, iscritti nel  bilancio
          preventivo annuale; 
              2) contrazione di mutui e accensione di altre forme  di
          credito, di durata non  superiore  a  dieci  anni,  per  il
          finanziamento   di   spese   di   investimento   e   previa
          autorizzazione regionale, fino a un  ammontare  complessivo
          delle  relative  rate,  per  capitale  e   interessi,   non
          superiore al  quindici  per  cento  delle  entrate  proprie
          correnti, a  esclusione  della  quota  di  fondo  sanitario
          nazionale di parte corrente attribuita alla regione; 
              h) le modalita' con cui le unita' sanitarie locali e le
          aziende ospedaliere assicurano le prestazioni e  i  servizi
          contemplati dai livelli aggiuntivi di assistenza finanziati
          dai comuni ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera l), della
          legge 30 novembre 1998, n. 419.". 
              - Si riporta il testo  dell'art.  2,  comma  12,  della
          legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione
          della finanza pubblica): 
              "12. Le regioni e le province autonome di Trento  e  di
          Bolzano controllano  la  gestione  delle  unita'  sanitarie
          locali  e  delle  aziende  ospedaliere   anche   attraverso
          osservatori  di  spesa  o  altri  strumenti  di   controllo
          appositamente individuati. Qualora al 30 giugno di  ciascun
          anno risulti la tendenza al verificarsi  di  disavanzi,  le
          regioni e le province autonome attivano le misure  indicate
          dall'articolo13 del decreto legislativo 30  dicembre  1992,
          n.  502,  e  successive   modificazioni   e   integrazioni,
          riferendone  in  sede  di  presentazione  della   relazione
          prevista dall'art. 6  della  legge  23  dicembre  1994,  n.
          724.". 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  32  della  legge  27
          dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione  della
          finanza pubblica): 
 
                                   "Art. 32 
 
 
                 (Interventi di razionalizzazione della spesa) 
 
              1. Per l'anno 1998 le regioni, tenuto conto dei livelli
          di  spesa  rendicontati  dalle   singole   aziende   unita'
          sanitarie  locali  e  aziende  ospedaliere,   assegnano   a
          ciascuna azienda obiettivi di  risparmio  sulla  spesa  per
          l'acquisizione  di  beni  e  servizi  in  misura  tale   da
          realizzare, a livello regionale, un risparmio non inferiore
          al 2,25 per cento, rispetto alla corrispondente spesa annua
          rendicontata  per  l'esercizio  1996,   rideterminata   con
          applicazione dei tassi di inflazione  programmata  relativi
          agli anni 1997 e 1998. Nella determinazione ed assegnazione
          degli  obiettivi  di  risparmio,  relativi   alle   singole
          aziende,  le  regioni  devono  tener  conto  dei  risultati
          conseguiti dalle stesse  in  termini  di  razionalizzazione
          della spesa e di risanamento del bilancio, in modo che  gli
          obiettivi  di  risparmio  assegnati   gravino   in   misura
          inversamente proporzionale sulle aziende che hanno ottenuto
          i migliori risultati di razionalizzazione e di risanamento.
          Devono  comunque  essere  salvaguardati  gli  obiettivi  di
          tutela della salute previsti dalle disposizioni in vigore e
          dai  piani  sanitari  nazionale  e  regionali  nonche'  gli
          standard qualitativi in atto nelle singole  strutture.  Nel
          rispetto  della  normativa  comunitaria   in   materia   di
          procedure di acquisizione di beni  e  servizi,  la  regione
          stabilisce modalita' e limiti entro  i  quali  i  direttori
          generali delle aziende unita' sanitarie locali delegano  ai
          dirigenti dei presidi ospedalieri e dei distretti,  nonche'
          dei dipartimenti extraospedalieri complessi se  individuati
          dall'azienda unita' sanitaria locale quali centri di  costo
          e   di    responsabilita',    nell'ambito    dell'autonomia
          economico-finanziaria     agli      stessi      attribuita,
          l'approvvigionamento diretto di beni e servizi per i  quali
          risultino inopportune procedure unificate, secondo le norme
          del diritto civile e nel rispetto  dei  principi  di  buona
          amministrazione.  Il   direttore   generale   assicura   la
          vigilanza e la verifica dei risultati  delle  attivita'  di
          cui al presente comma, anche avvalendosi  delle  risultanze
          degli osservatori centrale e regionali degli acquisti e dei
          prezzi di cui all'art. 1, comma 30, della legge 23 dicembre
          1996, n. 662. Nel rispetto dei vincoli e degli obiettivi di
          risparmio  sopra  indicati  le  regioni  possono   modulare
          diversamente i limiti di spesa previsti dal presente  comma
          per le aziende del Servizio  sanitario  nazionale  a  bassa
          densita' demografica e situate nelle isole minori  e  nelle
          zone montane particolarmente disagiate. 
              2. In caso di inadempienza, entro i termini  stabiliti,
          delle  regioni,  nonche'  delle  relative  aziende   unita'
          sanitarie  locali  e  aziende  ospedaliere,  agli  obblighi
          disposti da leggi dello Stato  per  il  contenimento  della
          spesa sanitaria, ovvero nel caso in cui non vengano forniti
          al Sistema informativo sanitario i dati indispensabili alle
          attivita' di programmazione e  di  controllo,  in  sede  di
          ripartizione  del  Fondo  sanitario  nazionale   ai   sensi
          dell'art. 12  del  d.lgs.  30  dicembre  1992,  n.  502,  e
          successive modificazioni, si applica  una  riduzione  della
          quota spettante che non puo' complessivamente superare il 3
          per cento. Le riduzioni sono proposte  dal  Ministro  della
          sanita', previo parere della Conferenza  unificata  di  cui
          all'art. 8 de ld.lgs. 28 agosto 1997, n.  281.  Le  regioni
          individuano le modalita' per l'attribuzione  delle  diverse
          responsabilita' ai direttori generali, ai  dirigenti  e  al
          restante  personale,  per  l'adempimento   degli   obblighi
          derivanti alle aziende  sanitarie  dalle  disposizioni  del
          presente comma, eventualmente valutando  l'opportunita'  di
          tenerne conto ai  fini  della  corresponsione  della  quota
          integrativa  del  trattamento   economico   dei   direttori
          generali, di cui all'art.  1,  comma  5,  del  D.P.C.M.  19
          luglio 1995, n. 502. I  direttori  generali  delle  aziende
          unita'  sanitarie  locali,  in   base   al   principio   di
          responsabilita', individuano obiettivi  di  qualita'  e  di
          risparmio ai fini degli istituti contrattuali variabili. 
              3. Le regioni definiscono ogni  anno  con  i  direttori
          generali,  nell'ambito  dei  bilanci  di  previsione  delle
          aziende unita' sanitarie locali, l'attribuzione di un fondo
          destinato alle  strutture  dipartimentali  e  distrettuali,
          individuate  dall'azienda   quali   centri   di   costo   e
          responsabilita', per le attivita' di prevenzione sulla base
          delle competenze istituzionali previste dalle  normative  o
          nell'ambito  di  progetti  obiettivo  approvati  a  livello
          regionale e aziendale. 
              4. Alle regioni che, entro la data del 31  marzo  1998,
          non   abbiano   dato   attuazione   agli    strumenti    di
          pianificazione riguardanti la tutela della  salute  mentale
          di cui all'art. 1, comma 20, della legge 23 dicembre  1996,
          n. 662, e non abbiano provveduto alla  realizzazione  delle
          residenze  territoriali  necessarie   per   la   definitiva
          chiusura dei residui ospedali psichiatrici e per i  servizi
          e le esigenze di residenzialita' per gli utenti provenienti
          dal territorio, si applicano le sanzioni previste dal comma
          23  dello  stesso  articolo.  Il  Ministro  della   sanita'
          verifica l'adeguatezza  e  la  realizzazione  dei  suddetti
          programmi, con particolare riferimento alle dimissioni  dai
          residui ospedali psichiatrici  dei  degenti  con  patologia
          psichiatrica  che,  attraverso   progetti   personalizzati,
          devono essere inseriti in strutture extraospedaliere, a tal
          fine avvalendosi anche del privato sociale  senza  fini  di
          lucro. 
              5. Le  disponibilita'  del  Fondo  sanitario  nazionale
          derivanti dalle riduzioni effettuate ai sensi del  comma  2
          sono utilizzate per il finanziamento di azioni di  sostegno
          volte alla rimozione degli ostacoli che hanno dato  origine
          all'inadempienza ovvero di progetti speciali di innovazione
          organizzativa e gestionale di servizi per la  tutela  delle
          fasce deboli. Le disponibilita' derivanti  dalle  riduzioni
          di cui all'art. 1, comma 23, della legge 23 dicembre  1996,
          n. 662, e quelle derivanti dalla minore spesa  dovuta  alla
          dimissione  di  pazienti  da  strutture  sanitarie  private
          accreditate,  sono  utilizzate,   sentita   la   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province  autonome  di  Trento  e  di   Bolzano,   per   la
          realizzazione di quanto  previsto  dal  progetto  obiettivo
          «Tutela   della   salute   mentale»   nonche',   a   titolo
          incentivante, a favore di aziende unita' sanitarie locali e
          aziende ospedaliere che  abbiano  attuato  i  programmi  di
          chiusura  dei  residui  ospedali   psichiatrici.   Per   le
          disponibilita' derivanti dalle riduzioni di cui all'art. 1,
          comma  23,  della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  il
          Consiglio dei Ministri,  su  proposta  del  Ministro  della
          sanita', d'intesa con la  regione  interessata,  attiva  il
          potere sostitutivo con la nomina di commissari regionali ad
          acta al fine di realizzare  quanto  previsto  dal  progetto
          obiettivo «Tutela della salute mentale». La quota dei fondi
          da attribuire alle regioni ai sensi del presente  comma  e'
          determinata  dal  Ministro  della   sanita',   sentita   la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano.  Il
          Ministro  della  sanita',   avvalendosi   dell'Osservatorio
          nazionale sulla salute mentale e dell'Istituto superiore di
          sanita', acquisisce i dati  relativi  all'attuazione  della
          legge 13 maggio 1978, n. 180, e successive modificazioni  e
          integrazioni,  anche  al  fine  dell'individuazione   degli
          indicatori di salute, della tariffazione delle  prestazioni
          e della redazione  del  progetto  obiettivo  «Tutela  della
          salute mentale» all'interno del piano sanitario nazionale. 
              6. All'art. 3, comma 5, della legge 23  dicembre  1994,
          n. 724, come modificato dal  comma  21  dell'art.  1  della
          legge 23 dicembre 1996,  n.  662,  il  secondo  periodo  e'
          sostituito dal seguente: "I beni mobili  e  immobili  degli
          ospedali psichiatrici dismessi  possono  essere  utilizzati
          per attivita' di carattere sanitario, purche' diverse dalla
          prestazione di  servizi  per  la  salute  mentale  o  dalla
          degenza o ospitalita' di pazienti dimessi o di nuovi  casi,
          ovvero  possono  essere   destinati   dall'azienda   unita'
          sanitaria locale competente  alla  produzione  di  reddito,
          attraverso la vendita, anche  parziale,  degli  stessi  con
          diritto  di  prelazione  per  gli  enti  pubblici,   o   la
          locazione"; dopo il terzo periodo e' aggiunto il  seguente:
          "Qualora  risultino  disponibili  ulteriori   somme,   dopo
          l'attuazione  di  quanto  previsto  dal  predetto  progetto
          obiettivo, le aziende sanitarie  potranno  utilizzarle  per
          altre attivita' di carattere sanitario". 
              7. L'obbligo del pareggio di bilancio previsto  per  le
          aziende ospedaliere  dall'art.  4,  comma  8,  del  decreto
          legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,   e   successive
          modificazioni,  e'  esteso  ai  presidi  ospedalieri  delle
          aziende   unita'    sanitarie    locali    con    autonomia
          economico-finanziaria e contabilita'  separata  all'interno
          del bilancio dell'azienda unita' sanitaria locale ai  sensi
          dell'art. 4, comma 9, dello stesso decreto legislativo. 
              8.  Le  regioni,  in  attuazione  della  programmazione
          sanitaria ed in coerenza con gli indici di cui all'art.  2,
          comma 5, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive
          modificazioni,  individuano  preventivamente  per  ciascuna
          istituzione sanitaria pubblica e privata,  ivi  compresi  i
          presidi ospedalieri di cui al comma  7,  o  per  gruppi  di
          istituzioni sanitarie, i limiti massimi  annuali  di  spesa
          sostenibile con il Fondo sanitario e i  preventivi  annuali
          delle prestazioni, nonche' gli indirizzi e le modalita' per
          la contrattazione di cui all'art. 1, comma 32, della  legge
          23 dicembre 1996, n. 662. 
              9. Le regioni, le aziende unita' sanitarie locali e  le
          aziende ospedaliere assicurano l'attivita' di  vigilanza  e
          controllo sull'uso corretto ed efficace delle  risorse.  In
          particolare: 
              a) raccolgono ed  analizzano  sistematicamente  i  dati
          concernenti  le  attivita'  ospedaliere  e   le   attivita'
          relative agli altri livelli di  assistenza  ed  i  relativi
          costi e adottano tempestivamente azioni correttive nei casi
          di ingiustificato scostamento dai valori standard nazionali
          o  locali.  Le  attivita'  ospedaliere  sono   oggetto   di
          specifiche azioni di monitoraggio  e  valutazione  sotto  i
          profili   della   qualita',   dell'appropriatezza,    della
          accessibilita' e del  costo.  A  tali  fini  sono  promossi
          interventi di formazione degli operatori regionali e locali
          dedicati all'attivita' di controllo esterno e l'impiego  di
          protocolli  quali  strumenti  sistematici  di   valutazione
          dell'appropriatezza del ricorso ai ricoveri ospedalieri; 
              b)  le  aziende  unita'  sanitarie  locali   esercitano
          funzioni di indirizzo e  coordinamento  dell'attivita'  dei
          medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta
          supportando i  sanitari  nell'individuazione  di  linee  di
          intervento appropriate al  fine  di  ottenere  il  migliore
          rapporto  costo-beneficio  tra  le  opzioni   eventualmente
          disponibili   e   fornendo   indicazioni   per   l'uniforme
          applicazione in ambito locale dei  percorsi  diagnostici  e
          terapeutici di cui all'art. 1, comma  28,  della  legge  23
          dicembre 1996, n. 662, che sono adottati dal Ministro della
          sanita' entro sei mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore
          della presente legge, a partire dalle piu' comuni patologie
          cronico-degenerative.  A  tal  fine  possono  avvalersi  di
          appositi uffici di livello dirigenziale. Il Ministro  della
          sanita' riferisce al Parlamento sull'adozione dei  percorsi
          diagnostici e terapeutici nell'ambito della Relazione sullo
          stato sanitario del Paese, di cui all'art. 1, comma 6,  del
          decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e  successive
          modificazioni; 
              c) al fine di ottimizzare l'impiego delle  risorse  per
          l'acquisto di beni e servizi,  l'osservatorio  centrale  di
          cui all'art. 1, comma 30, della legge 23 dicembre 1996,  n.
          662, avvalendosi dei  dati  forniti  dalle  regioni,  dalle
          aziende   unita'   sanitarie   locali   e   dalle   aziende
          ospedaliere,  compie  indagini   e   fornisce   indicazioni
          sull'andamento dei prezzi e  sulle  modalita'  di  acquisto
          utili ad orientare le decisioni a livello locale. 
              10. All'art. 14, primo comma,  della  legge  30  aprile
          1962, n. 283,  sono  aggiunte,  in  fine,  le  parole:  «ad
          esclusione della vaccinazione  antitifico-paratifica  e  di
          altri trattamenti vaccinali». L'art.  38  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica  26  marzo  1980,  n.  327,  e'
          sostituito dal seguente: 
 
                                  (Omissis). 
 
              11. Il Ministro della sanita',  avvalendosi  anche  del
          sistema informativo sanitario, vigila  sull'attuazione  del
          Piano sanitario  nazionale  e  sulla  attivita'  gestionale
          delle aziende  unita'  sanitarie  locali  e  delle  aziende
          ospedaliere con particolare riguardo agli obblighi previsti
          dal presente articolo e promuove gli  interventi  necessari
          per l'esercizio, a  livello  centrale,  delle  funzioni  di
          analisi e controllo dei costi e dei risultati, al  fine  di
          contrastare inerzie, dispersioni  e  sprechi  nell'utilizzo
          delle risorse. 
              12. A partire dal 1998 resta consolidata  in  lire  315
          miliardi la quota del Fondo sanitario  nazionale  destinata
          al finanziamento delle borse di studio  per  la  formazione
          dei medici specialisti di  cui  al  decreto  legislativo  8
          agosto 1991, n. 257; conseguentemente non si applicano  per
          il triennio 1998-2000 gli aggiornamenti di cui all'art.  6,
          comma 1, del predetto decreto legislativo n. 257 del 1991. 
              13. La previsione di cui al comma 17 dell'art. 6  della
          legge 15 maggio  1997,  n.  127,  si  applica  altresi'  al
          personale non  sanitario  delle  aziende  unita'  sanitarie
          locali, inquadrato in maniera difforme  dalle  disposizioni
          contenute nel decreto 30 gennaio 1982, del  Ministro  della
          sanita', pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
          Ufficiale  n.  51  del   22   febbraio   1982,   «Normativa
          concorsuale del personale delle unita' sanitarie locali  in
          applicazione dell'art. 12 del decreto del Presidente  della
          Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761». L'annullamento  degli
          inquadramenti deve avvenire entro tre mesi  dalla  data  di
          entrata   in   vigore   della   presente   legge.   Qualora
          l'inquadramento sia avvenuto sulla base di concorsi interni
          per titoli integrati da colloquio,  ai  quali  siano  stati
          ammessi  a   partecipare   dipendenti   appartenenti   alla
          qualifica  immediatamente  inferiore,  con  anzianita'   di
          servizio di almeno cinque anni  nella  qualifica  medesima,
          ancorche' sprovvisti del titolo di  studio  prescritto  per
          l'accesso alla qualifica  corrispondente,  non  si  procede
          alla rinnovazione  della  procedura  selettiva,  sempreche'
          venga confermato dall'amministrazione che tale procedura si
          sia svolta nelle forme e nei modi di cui all'art. 6,  comma
          17,  della  legge  15  maggio  1997,  n.  127,   sempreche'
          rappresentino spesa consolidata nei bilanci  delle  aziende
          sanitarie. 
              14. E'  fatto  salvo  quanto  stabilito  dal  comma  46
          dell'art.  1  della  legge  23  dicembre  1996,   n.   662,
          limitatamente a quanto previsto per l'ente  pubblico  Croce
          rossa italiana,  per  quanto  riguarda  l'assunzione  delle
          unita'  che  operano  con   contratto   a   trentasei   ore
          settimanali ai sensi dell'art.  7,  comma  6,  del  decreto
          legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  per  il  personale
          militare con contratto a tempo determinato alla data del 31
          dicembre 1996. 
              15. Le  regioni,  nell'ambito  della  quota  del  Fondo
          sanitario  nazionale  ad   esse   destinata,   autorizzano,
          d'intesa con il Ministero della sanita', le aziende  unita'
          sanitarie  locali  e  le  aziende  ospedaliere  ad  erogare
          prestazioni  che  rientrino  in  programmi   assistenziali,
          approvati dalle regioni stesse, per alta specializzazione a
          favore di: 
              a) cittadini provenienti da Paesi  extracomunitari  nei
          quali  non  esistono  o  non  sono  facilmente  accessibili
          competenze  medico-specialistiche  per  il  trattamento  di
          specifiche gravi patologie e non sono in vigore accordi  di
          reciprocita' relativi all'assistenza sanitaria; 
              b) cittadini di Paesi  la  cui  particolare  situazione
          contingente non rende  attuabili,  per  ragioni  politiche,
          militari o  di  altra  natura,  gli  accordi  eventualmente
          esistenti  con  il   Servizio   sanitario   nazionale   per
          l'assistenza sanitaria. 
              16. Le province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  la
          regione Valle d'Aosta e la  regione  Friuli-Venezia  Giulia
          perseguono  gli  obiettivi  di  cui  al  presente  articolo
          nell'ambito delle competenze  derivanti  dallo  statuto  di
          autonomia e dalle relative norme di attuazione, provvedendo
          al  finanziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  nei
          rispettivi territori, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della
          legge 23 dicembre 1994, n. 724, e dell'art. 1,  comma  144,
          della legge 23 dicembre 1996, n. 662, 
              - Si riporta il testo degli articoli 39, 40 e  41,  del
          regio decreto 12 luglio 1934,  n.  1214  (Approvazione  del
          testo unico delle leggi sulla Corte dei conti): 
 
                                   "Art. 39 
 
              La Corte verifica il rendiconto generale dello Stato  e
          ne confronta i risultati tanto per le entrate,  quanto  per
          le spese ponendoli a riscontro con le leggi del bilancio. 
              A tale  effetto  verifica  se  le  entrate  riscosse  e
          versate ed i resti da riscuotere e  da  versare  risultanti
          dal rendiconto, siano conformi ai dati  esposti  nei  conti
          periodici e nei riassunti generali trasmessi alla Corte dai
          singoli ministeri; se le spese ordinate  e  pagate  durante
          l'esercizio  concordino   con   le   scritture   tenute   o
          controllate dalla Corte ed accerta  i  residui  passivi  in
          base alle dimostrazioni allegate ai decreti ministeriali di
          impegno ed alle proprie scritture. 
              La Corte con eguali accertamenti verifica i rendiconti,
          allegati al rendiconto generale, delle aziende, gestioni ed
          amministrazioni statali con ordinamento  autonomo  soggette
          al suo riscontro. 
 
                                    Art. 40 
 
              La Corte delibera sul rendiconto generale dello Stato a
          sezioni riunite e con le formalita' della sua giurisdizione
          contenziosa. 
 
                                    Art. 41 
 
              Alla deliberazione di cui  al  precedente  articolo  e'
          unita una relazione fatta dalla  Corte  a  sezioni  riunite
          nella quale questa deve esporre: 
              le ragioni Per le quali ha apposto con riserva  il  suo
          visto a mandati o ad altri atti o decreti; 
              le sue osservazioni intorno al modo col quale le  varie
          amministrazioni  si  sono  conformate  alle  discipline  di
          ordine amministrativo o finanziario; 
              le variazioni o le riforme che crede opportune  per  il
          perfezionamento   delle    leggi    e    dei    regolamenti
          sull'amministrazione e sui conti del pubblico denaro.". 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  14,  comma  22,  del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122  (Misure
          urgenti in materia  di  stabilizzazione  finanziaria  e  di
          competitivita' economica): 
              "22. Il Presidente della  Regione,  nella  qualita'  di
          commissario ad acta, predispone un piano di stabilizzazione
          finanziaria; il piano e'  sottoposto  all'approvazione  del
          Ministero dell'economia e delle finanze, che, d'intesa  con
          la regione interessata, nomina uno  o  piu'  commissari  ad
          acta  di  qualificate  e  comprovate  professionalita'   ed
          esperienza  per  l'adozione  e  l'attuazione   degli   atti
          indicati nel piano. Tra gli interventi indicati  nel  piano
          la regione Campania puo' includere l'eventuale acquisto del
          termovalorizzatore di  Acerra  anche  mediante  l'utilizzo,
          previa delibera  del  CIPE,  della  quota  regionale  delle
          risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate.